Articolo 50 della Legge 28 marzo 1968, n. 434
Articolo 49Articolo 51
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5 maggio 1968
Art. 50. Astensione e ricusazione dei membri del consiglio del collegio.

L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile , in quanto applicabili.
Sull'astensione, quando e' necessaria la autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio.
Se, a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei suoi membri, il presidente del consiglio ne da' notizia al consiglio nazionale che designa altro collegio al cui consiglio vanno rimessi gli atti.
Il consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio del collegio cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.
Entrata in vigore il 5 maggio 1968