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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/06/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2197/2016 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice, Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016 il 23/06/2016 al n. 2197 avente ad oggetto: opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 333/2016 (RG 1237/2016), emesso dal Tribunale di Potenza in data 26.04.2016 in favore di
Controparte_1
TRA
(C.F. e Parte_1
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
(C.F. ), in Parte_1 C.F._1
proprio e nella qualità di erede di (C.F. Persona_1
), nonché, nella qualità di eredi di C.F._2 quest'ultima, (c.f. Parte_2
), (c.f. C.F._1 Parte_3
) e C.F._3 Parte_4
(c.f. ) C.F._4
OPPONENTI
E
(Codice Fiscale e P. IVA n. ), e per Controparte_1 P.IVA_2
essa, quale mandataria, in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Gaetano Massimiliano Tricchinelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via Vespucci n.1 St. Avv. M.
Borraccia;
OPPOSTA
1 Proc. n. 2197/2016 R.G.
NONCHÉ
CP_
(C.F. ), in persona del legale Parte_5 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Massimiliano Muni, presso il cui indirizzo pec elettivamente domicilia;
INTERVENTORE VOLONTARIO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 14/03/2025, sostituita mediante note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società Parte_1
(debitrice principale) e i signori Parte_1 [...]
e (fideiussori) Parte_2 Persona_1
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 333/2016 (RG
1237/2016), emesso dal Tribunale di Potenza in data 26.04.2016, con il quale, su ricorso di – e per essa, quale mandataria Controparte_1 CP_2
– veniva loro ingiunto il pagamento solidale della somma di €
[...]
82.400,85, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di debitoria residua derivante dal saldo negativo del rapporto di conto corrente n.10552890, intrattenuto dalla presso la Banca Unicredit Parte_1
S.p.a. dal 19.12.2005 (saldo zero) al 24.08.2015 (passaggio a sofferenza).
1.1. Gli opponenti eccepivano: a) l'incertezza sull'identità del creditore;
b) erroneità degli importi ingiunti a titolo di capitale e interessi;
c) applicazione indebita di anatocismo.
Proponevano, inoltre, domanda riconvenzionale volta a conseguire il risarcimento dei danni (morali, biologici, esistenziali e alla vita di relazione) asseritamente subiti in ragione della condotta tenuta dall'intermediario.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 06/10/2016, si costituiva in giudizio l'istituto bancario opposto, avversando nel merito l'opposizione e concludendo per il relativo rigetto.
2 Proc. n. 2197/2016 R.G.
3. Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto, ex art. 648 c.p.c., la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, e in seguito rinviata per la precisazione delle conclusioni.
4. Nelle more, interveniva in giudizio, ex art. 111 c.p.c., la società
[...]
affermandosi cessionaria del credito controverso, facendo CP_4 proprie le conclusioni della cedente, di cui chiedeva l'estromissione.
Venuta a mancare l'opponente , si costituivano in Persona_1
giudizio gli eredi , Parte_2 Parte_3
e , facendo propria la posizione processuale Parte_4
della de cuius.
5. Precisate le conclusioni, all'udienza del 14/03/2025 la causa veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., vigente ratione temporis.
6. Ciò premesso, mette conto rilevare che gli esiti del processo inducono a ritenere accoglibile l'opposizione nei termini ed entro i limiti che ci si accinge a chiarire.
6.1. Anzitutto è d'uopo rammentare che, per oramai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo modella il procedimento per ingiunzione secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre, specularmente, il debitore opponente si qualifica quale convenuto sostanziale rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore (opposto) provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n.
16340).
Precipitato giuridico di quanto precede è che, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust.
3 Proc. n. 2197/2016 R.G.
civ. Mass. 2004, f. 5, e ancora Cass. n. 6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006
e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato).
In sintesi, il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto Cass. n. 12311 del 1997; n.
3671 del 1999; n. 5055 del 1999), gravando, ex adverso, sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
6.2. Muovendo, poi, il fuoco dell'analisi dal profilo generale a quello particolare, proprio sul tema dell'onus probandi, vertendo la controversia intorno alle condizioni economiche praticate in seno ad un rapporto di conto corrente, incombe sulla banca (quale creditrice e attrice sostanziale in seno al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo) l'onere probatorio concernente il credito ingiunto, dovendo essa produrre in giudizio il contratto e tutti gli estratti conto del rapporto dal quale scaturisce il saldo debitorio, a partire dall'apertura di esso, peraltro senza poter invocare l'onere di conservazione della documentazione per un massimo di dieci anni ai sensi dell'art. 119 T.U.B. e dell'art. 2220 c.c. (Cass.
n.18541/2013; Cass. 4102/2018; Cass. 28945/2017).
6.3. Ancor più specificatamente, è stato chiarito che nell'ordinario giudizio di cognizione instaurato dall'opposizione a decreto ingiuntivo la banca deve produrre in giudizio: a) la documentazione contrattuale, dal quale evincersi la data di stipula e le condizioni pattuite;
b) la documentazione relativa alle eventuali modificazioni delle pattuizioni contrattuali ex art. 118 T.U.B.; c) tutte le scritture contabili (estratti conto) dall'inizio del rapporto, attesa la sua natura unitaria: solo la documentazione integrale e continuativa delle singole movimentazioni che hanno concorso alla determinazione del saldo azionato in monitorio, infatti, integra la prova di
4 Proc. n. 2197/2016 R.G.
tutti i fatti costitutivi di quel saldo e, quindi, del credito oggetto di ingiunzione (da ultimo, Cass. 11543/2019).
6.4. Con l'ulteriore precisazione, sul punto, che a fronte della presenza della documentazione contrattuale – da cui desumere le condizioni del conto o del mutuo, al fine da vagliarne l'eventuale illegittimità – non osta alla ricostruzione del rapporto l'assenza degli estratti conto nella loro interezza, allorquando sia comunque possibile una ricostruzione con metodi alternativi: “in caso di mancata integrale produzione in giudizio di tutti gli estratti di conto corrente a partire dall'avvio del rapporto,
l'andamento del conto e l'eventuale credito dell'istituto di credito potrà essere ricostruito e accertato avvalendosi di altri strumenti e/o prove ricavabili aliunde ed idonei a dimostrare le intercorse movimentazioni ossia, in altri termini, pur riaffermando che solo la produzione ininterrotta dell'intera serie di estratti – conto consente di fornire precisa evidenza dell'andamento del rapporto, detta produzione non costituisce l'unico mezzo di prova per ricostruire le movimentazioni potendosi, all'occorrenza, essere accertato anche valorizzando contabili bancarie riferite a singole operazioni e/o le risultanze di scritture contabili e/o le dichiarazioni rese dal cliente anche in causa con possibilità altresì di disporre di consulenza tecnica, potendosi, in tal caso, se attraverso l'uso di tali elementi di prova, accertare od escludere le movimentazioni successive sul conto corrente, ma, invero, nel caso in esame, alcuna integrazione in termini di allegazione difensiva in tal senso è stata acquisita, contribuendo all'esito finale del giudizio” (Corte di Cassazione, sentenza 3 maggio 2019 n. 11543).
7. Così brevemente delineate le coordinate ermeneutiche disciplinanti l'onere probatorio in subiecta materia, e venendo al caso di specie, è agevole rilevare come l'istituto bancario opposto abbia correttamente assolto il proprio onere probatorio, producendo in giudizio l'intera documentazione contrattuale concernenti i rapporti di causa, ossia il conto corrente di corrispondenza n. 000010552890 e la documentazione contabile, ovvero gli estratti di conto corrente e relativi scalari dal
12.12.2005 al 24.08.2015 (ossia dall'apertura del rapporto sino al passaggio a sofferenza), nonché i contratti di fideiussione.
5 Proc. n. 2197/2016 R.G.
Ebbene, tale documentazione costituisce senz'altro idonea prova del credito controverso, e del resto ha consentito l CTU di verificare le condizioni giuridiche ed economiche del rapporto, con gli esiti di cui a breve si dirà.
8. Invero, prima di vagliare lo stretto merito della controversia, occorre confrontarsi con le eccezioni preliminari sollevate dagli opponenti, volte a contestare la legittimazione della ricorrente (e, in seconda battuta, della società intervenuta ex art. 111 c.p.c.).
8.1. Anzitutto, deve ritenersi infondata l'eccezione con cui gli opponenti lamentano l'incertezza del soggetto creditore: a) dal ricorso monitorio e dai relativi allegati emerge come l'istante sia la società la Controparte_1
quale ha azionato il credito per mezzo della società mandataria CP_2
(così rinominata all'esito della documentata delibera
[...] dell'Assemblea Straordinaria del 30/10/2015), tanto che, nel decreto ingiuntivo, è stato richiesto ed intimato il pagamento in favore di b) la procura alle liti rilasciata per Notaio Dr. Controparte_1 [...]
al difensore della (che prima del Persona_2 CP_2
documentato cambio di denominazione era la UNICREDIT CREDIT
MANAGEMENT BANK S.p.A.) risulta rilasciata sia per la tutela di crediti in proprio che per crediti extra Gruppo (di altre società del gruppo) come nel caso di specie.
Onde, l'inconferenza della richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'istituto bancario che già riveste la qualità di parte opposta.
8.2. Quanto alla posizione processuale della cessionaria, occorre rammentare che la titolarità, da parte di essa, del credito controverso ben può desumersi anche dall'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione, con la quale il debitore è stato reso edotto, ai sensi dell'art. 58 TUB, della cessione, in conformità con il consolidato orientamento, che si condivide, per cui, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole
6 Proc. n. 2197/2016 R.G.
categorie consentano (come nel caso di specie) di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in tal senso, ex multis,
Tribunale , Cassino , 06/02/2024 , n. 188; Corte appello , Roma , sez. I ,
10/10/2023 , n. 6472; Tribunale Cassino sez. I, 28/07/2023, n.1028;
Tribunale , Roma , sez. XVII , 27/02/2023 , n. 3283; Tribunale , Firenze , sez. III , 12/12/2022 , n. 3464; Tribunale , RI , sez. I , 21/10/2022 , n.
1006; Cass. n. 4277 del 10/02/2023 Cass. n. 15884/2019; Cass. n.
17110/2019; Cass. n. 31118/2017; Cassazione civile , sez. III , 10/02/2023
n. 4277), essendosi al riguardo chiarito che, invece, occorre offrire l'effettiva dimostrazione della cessione – a ciò non bastando la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla G.U., che piuttosto tiene luogo del solo adempimento di cui all'art. 1264 c.c. – solo allorquando, dissimilmente dal caso di specie, venga dal debitore specificamente contestato il fatto storico della cessione, ovvero il fatto stesso che tale cessione sia intervenuta, e non già la mera inclusione, nell'ambito della cessione, del credito controverso (Cassazione civile , sez. III , 22/06/2023
n. 17944).
Ebbene, nel caso di specie gli opponenti non solo non hanno puntualmente contestato la sussistenza di una cessione del credito, ma hanno, al contrario, articolato difese incompatibili con tale contestazione, concludendo nel modo che segue: “ (…)condannare la quale mandataria CP_2 della ovvero l'ultima società cessionaria Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_5 pagamento della somma di € 50.000,00 a titolo di riconvenzionale per equo risarcimento del danno subito, non potuto determinare in modo diverso in quanto il Giudice non ha nominato il C.T.U. per perizia medico legale sui danni subiti dal sig. né ammesso, pur senza Parte_1 motivazione, prova testimoniale”, così consentendo al Tribunale di ritenere provata, in ragione della non contestazione, la legittimazione della società intervenuta (si veda, ex multis, Cass., Sezione III, ordinanza n. 20597 del
2022).
9. Ciò chiarito, è possibile procedere alla verifica dello stretto merito dell'opposizione, e tanto dipartendo dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio (le cui risultanze si ritengono pienamente condivisibili, in quanto
7 Proc. n. 2197/2016 R.G.
ossequiose dei quesiti posti e scevre da vizi logici, metodologici o giuridici).
9.1. Il CTU, previa ricognizione dei rapporti di causa, acclarata la completezza della documentazione, ha ricostruito il rapporto di conto corrente addivenendo all'individuazione dell'importo di € 29.952,38 quale complessiva somma indebitamente percetta dalla banca, in ragione: a) del superamento dei tassi soglia usurari nei seguenti periodi: IV TRIM. 2010,
III TRIM. 2011, IV TRIM. 2011, I TRIM. 2012, II TRIM. 2012, III TRIM.
2012, IV TRIM. 2012, I TRIM. 2013, II TRIM. 2013, III TRIM. 2013, IV
TRIM. 2013, I TRIM. 2014, II TRIM. 2014, III TRIM. 2014, IV TRIM.
2014, I TRIM. 2015, per un totale di € 25.056,57; b) dell'applicazione di interessi anatocistici, per € 2.368,39; c) dell'indebita capitalizzazione di interessi, per € 2.527,42.
9.2. In ragione di tanto, si è pervenuti al ricalcolo del debito complessivo nella somma di € 51.434,73 al 31/08/2015, in luogo dell'importo di €
81.387,11 portato dall'estratto conto finale (€ 81.387,11 - € 29.952,38).
9.3. Sicché, alla luce della ricostruzione contabile operata, si perviene all'accertamento e alla declaratoria per cui il saldo del conto corrente n.10552890, alla data del 31/08/2015 (data di chiusura del conto corrente per passaggio a sofferenza), è pari a € 51.434,73 a debito del correntista
(rispetto al preteso credito di € 81.387,11 vantato in sede monitoria).
Di conseguenza, essendosi riscontrata la sussistenza di un credito di importo minore rispetto a quello ingiunto, a norma dell'art. 653 c.p.c. si impone l'accoglimento parziale dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, e contestualmente gli opponenti vanno condannati al pagamento della complessiva somma di € 51.434,73, oltre interessi legali su tale somma dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo, poiché è a far data dal pronunciamento giudiziale che sorge l'effettivo credito, accertato nell'an e nel quantum in chiave effettiva soltanto in sede decisionale (arg. ex Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 04/03/2020 n.
6012).
10. Quanto al soggetto a favore del quale indirizzare la condanna al pagamento, lo stesso deve individuarsi nell'istituto bancario opposto, in quanto la controversia, pur a fronte dell'intervenuta cessione del credito
8 Proc. n. 2197/2016 R.G.
litigioso in corso di causa, prosegue tra le parti originarie, dal momento che
“La cessione di credito in corso di causa determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti” (in tali termini Tribunale Bari sez. IV, 22/09/2023, n.3664).
A ciò aggiungasi che, qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, a condizione che il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso (e ciò non è nella presente fattispecie, laddove, anzi, il cessionario espressamente conclude per la condanna in favore della parte opposta, si vedano le conclusioni rassegnate in comparsa conclusionale) con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (si veda, in proposito,
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10442 del 19/04/2023; nello stesso senso anche
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5728 del 04/03/2024).
11. Infine, occorre vagliare la domanda riconvenzionale articolata dagli opponenti, con la quale gli stessi hanno inteso richiedere il risarcimento dei danni (anche non patrimoniali) asseritamente occorsi a cagione della condotta della banca opposta.
Sul punto, non può non evidenziarsi come la carenza di puntuale allegazione e deduzione delle specifiche voci di danno (oltre che degli ulteriori requisiti strutturali dell'illecito, quali l'elemento soggettivo e il nesso di causa) renda tale domanda del tutto infondata, non avendo la parte interessata speso una idonea attività allegativa entro il termine decadenziale, rappresentato dalla prima memoria dell'art. 183, comma 6,
c.p.c., vigente ratione temporis.
9 Proc. n. 2197/2016 R.G.
Il ché, a sua volta, ha giustificato il mancato accoglimento delle richieste istruttorie (testimoniali e di CTU medico-legale) articolate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., in quanto le stesse avevano (inammissibilmente) ad oggetto circostanze di fatto non tempestivamente allegate.
L'attività di allegazione, infatti, si pone quale antecedente logico-giuridico rispetto a quella di prova, costituendo la prospettazione (entro le scansioni di legge) dei fatti dei quali, in un secondo momento, occorre fornire la prova;
di conseguenza, in assenza di una previa specifica allegazione, non
è dato richiedere la prova di quei fatti non previamente (e tempestivamente) allegati.
Tanto si ricava anche dai dicta della giurisprudenza di legittimità, nella quale è costante l'affermazione secondo cui l'allegazione dei fatti (oggetto delle domande e delle eccezioni) dev'essere specifica e puntuale, al fine di consentire alla controparte di prendere specifica posizione sugli stessi, altrimenti non potendo tampoco operare il principio di non contestazione
(v., per tutte, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/09/2017).
Ne consegue che, inammissibili le richieste probatorie degli opponenti, la domanda riconvenzionale va rigettata.
12. Quanto alle spese di lite, le stesse vanno poste a carico solidale degli opponenti soccombenti, e tanto nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/2014 parametrati al decisum (scaglione da € 26.001 a € 52.000).
Con la precisazione che, nei confronti della società opposta CP_1
non andrà riconosciuta la fase decisionale, non avendo quest'ultima
[...] depositato alcuna memoria, e andrà disposta l'attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
nei confronti della società intervenuta andrà riconosciuto l'importo minimo alla fase istruttoria, Controparte_4
essendosi la stessa costituita in seguito al deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. ma avendo essa partecipato, ex art. 195 c.p.c., alle operazioni peritali.
13. Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, possono porsi a definitivo carico di tutte le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
10 Proc. n. 2197/2016 R.G.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, nella persona del giudice unico, dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel giudizio avente n. 2197/2016 R.G., respinta ogni contraria eccezione e deduzione, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della opposta della somma di € 51.434,73, oltre interessi al Controparte_1
tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
3) condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che si liquidano in € Controparte_1
4.711,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4) condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte intervenuta che si liquidano Controparte_4 in € 6.713,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge;
5) pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, come liquidate in virtù di separato decreto, a definitivo carico di tutte le parti, in solido tra loro.
Potenza, lì 16/06/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
11
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice, Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016 il 23/06/2016 al n. 2197 avente ad oggetto: opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 333/2016 (RG 1237/2016), emesso dal Tribunale di Potenza in data 26.04.2016 in favore di
Controparte_1
TRA
(C.F. e Parte_1
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
(C.F. ), in Parte_1 C.F._1
proprio e nella qualità di erede di (C.F. Persona_1
), nonché, nella qualità di eredi di C.F._2 quest'ultima, (c.f. Parte_2
), (c.f. C.F._1 Parte_3
) e C.F._3 Parte_4
(c.f. ) C.F._4
OPPONENTI
E
(Codice Fiscale e P. IVA n. ), e per Controparte_1 P.IVA_2
essa, quale mandataria, in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Gaetano Massimiliano Tricchinelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via Vespucci n.1 St. Avv. M.
Borraccia;
OPPOSTA
1 Proc. n. 2197/2016 R.G.
NONCHÉ
CP_
(C.F. ), in persona del legale Parte_5 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Massimiliano Muni, presso il cui indirizzo pec elettivamente domicilia;
INTERVENTORE VOLONTARIO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 14/03/2025, sostituita mediante note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società Parte_1
(debitrice principale) e i signori Parte_1 [...]
e (fideiussori) Parte_2 Persona_1
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 333/2016 (RG
1237/2016), emesso dal Tribunale di Potenza in data 26.04.2016, con il quale, su ricorso di – e per essa, quale mandataria Controparte_1 CP_2
– veniva loro ingiunto il pagamento solidale della somma di €
[...]
82.400,85, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di debitoria residua derivante dal saldo negativo del rapporto di conto corrente n.10552890, intrattenuto dalla presso la Banca Unicredit Parte_1
S.p.a. dal 19.12.2005 (saldo zero) al 24.08.2015 (passaggio a sofferenza).
1.1. Gli opponenti eccepivano: a) l'incertezza sull'identità del creditore;
b) erroneità degli importi ingiunti a titolo di capitale e interessi;
c) applicazione indebita di anatocismo.
Proponevano, inoltre, domanda riconvenzionale volta a conseguire il risarcimento dei danni (morali, biologici, esistenziali e alla vita di relazione) asseritamente subiti in ragione della condotta tenuta dall'intermediario.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 06/10/2016, si costituiva in giudizio l'istituto bancario opposto, avversando nel merito l'opposizione e concludendo per il relativo rigetto.
2 Proc. n. 2197/2016 R.G.
3. Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto, ex art. 648 c.p.c., la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, e in seguito rinviata per la precisazione delle conclusioni.
4. Nelle more, interveniva in giudizio, ex art. 111 c.p.c., la società
[...]
affermandosi cessionaria del credito controverso, facendo CP_4 proprie le conclusioni della cedente, di cui chiedeva l'estromissione.
Venuta a mancare l'opponente , si costituivano in Persona_1
giudizio gli eredi , Parte_2 Parte_3
e , facendo propria la posizione processuale Parte_4
della de cuius.
5. Precisate le conclusioni, all'udienza del 14/03/2025 la causa veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., vigente ratione temporis.
6. Ciò premesso, mette conto rilevare che gli esiti del processo inducono a ritenere accoglibile l'opposizione nei termini ed entro i limiti che ci si accinge a chiarire.
6.1. Anzitutto è d'uopo rammentare che, per oramai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo modella il procedimento per ingiunzione secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre, specularmente, il debitore opponente si qualifica quale convenuto sostanziale rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore (opposto) provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n.
16340).
Precipitato giuridico di quanto precede è che, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust.
3 Proc. n. 2197/2016 R.G.
civ. Mass. 2004, f. 5, e ancora Cass. n. 6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006
e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato).
In sintesi, il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto Cass. n. 12311 del 1997; n.
3671 del 1999; n. 5055 del 1999), gravando, ex adverso, sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
6.2. Muovendo, poi, il fuoco dell'analisi dal profilo generale a quello particolare, proprio sul tema dell'onus probandi, vertendo la controversia intorno alle condizioni economiche praticate in seno ad un rapporto di conto corrente, incombe sulla banca (quale creditrice e attrice sostanziale in seno al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo) l'onere probatorio concernente il credito ingiunto, dovendo essa produrre in giudizio il contratto e tutti gli estratti conto del rapporto dal quale scaturisce il saldo debitorio, a partire dall'apertura di esso, peraltro senza poter invocare l'onere di conservazione della documentazione per un massimo di dieci anni ai sensi dell'art. 119 T.U.B. e dell'art. 2220 c.c. (Cass.
n.18541/2013; Cass. 4102/2018; Cass. 28945/2017).
6.3. Ancor più specificatamente, è stato chiarito che nell'ordinario giudizio di cognizione instaurato dall'opposizione a decreto ingiuntivo la banca deve produrre in giudizio: a) la documentazione contrattuale, dal quale evincersi la data di stipula e le condizioni pattuite;
b) la documentazione relativa alle eventuali modificazioni delle pattuizioni contrattuali ex art. 118 T.U.B.; c) tutte le scritture contabili (estratti conto) dall'inizio del rapporto, attesa la sua natura unitaria: solo la documentazione integrale e continuativa delle singole movimentazioni che hanno concorso alla determinazione del saldo azionato in monitorio, infatti, integra la prova di
4 Proc. n. 2197/2016 R.G.
tutti i fatti costitutivi di quel saldo e, quindi, del credito oggetto di ingiunzione (da ultimo, Cass. 11543/2019).
6.4. Con l'ulteriore precisazione, sul punto, che a fronte della presenza della documentazione contrattuale – da cui desumere le condizioni del conto o del mutuo, al fine da vagliarne l'eventuale illegittimità – non osta alla ricostruzione del rapporto l'assenza degli estratti conto nella loro interezza, allorquando sia comunque possibile una ricostruzione con metodi alternativi: “in caso di mancata integrale produzione in giudizio di tutti gli estratti di conto corrente a partire dall'avvio del rapporto,
l'andamento del conto e l'eventuale credito dell'istituto di credito potrà essere ricostruito e accertato avvalendosi di altri strumenti e/o prove ricavabili aliunde ed idonei a dimostrare le intercorse movimentazioni ossia, in altri termini, pur riaffermando che solo la produzione ininterrotta dell'intera serie di estratti – conto consente di fornire precisa evidenza dell'andamento del rapporto, detta produzione non costituisce l'unico mezzo di prova per ricostruire le movimentazioni potendosi, all'occorrenza, essere accertato anche valorizzando contabili bancarie riferite a singole operazioni e/o le risultanze di scritture contabili e/o le dichiarazioni rese dal cliente anche in causa con possibilità altresì di disporre di consulenza tecnica, potendosi, in tal caso, se attraverso l'uso di tali elementi di prova, accertare od escludere le movimentazioni successive sul conto corrente, ma, invero, nel caso in esame, alcuna integrazione in termini di allegazione difensiva in tal senso è stata acquisita, contribuendo all'esito finale del giudizio” (Corte di Cassazione, sentenza 3 maggio 2019 n. 11543).
7. Così brevemente delineate le coordinate ermeneutiche disciplinanti l'onere probatorio in subiecta materia, e venendo al caso di specie, è agevole rilevare come l'istituto bancario opposto abbia correttamente assolto il proprio onere probatorio, producendo in giudizio l'intera documentazione contrattuale concernenti i rapporti di causa, ossia il conto corrente di corrispondenza n. 000010552890 e la documentazione contabile, ovvero gli estratti di conto corrente e relativi scalari dal
12.12.2005 al 24.08.2015 (ossia dall'apertura del rapporto sino al passaggio a sofferenza), nonché i contratti di fideiussione.
5 Proc. n. 2197/2016 R.G.
Ebbene, tale documentazione costituisce senz'altro idonea prova del credito controverso, e del resto ha consentito l CTU di verificare le condizioni giuridiche ed economiche del rapporto, con gli esiti di cui a breve si dirà.
8. Invero, prima di vagliare lo stretto merito della controversia, occorre confrontarsi con le eccezioni preliminari sollevate dagli opponenti, volte a contestare la legittimazione della ricorrente (e, in seconda battuta, della società intervenuta ex art. 111 c.p.c.).
8.1. Anzitutto, deve ritenersi infondata l'eccezione con cui gli opponenti lamentano l'incertezza del soggetto creditore: a) dal ricorso monitorio e dai relativi allegati emerge come l'istante sia la società la Controparte_1
quale ha azionato il credito per mezzo della società mandataria CP_2
(così rinominata all'esito della documentata delibera
[...] dell'Assemblea Straordinaria del 30/10/2015), tanto che, nel decreto ingiuntivo, è stato richiesto ed intimato il pagamento in favore di b) la procura alle liti rilasciata per Notaio Dr. Controparte_1 [...]
al difensore della (che prima del Persona_2 CP_2
documentato cambio di denominazione era la UNICREDIT CREDIT
MANAGEMENT BANK S.p.A.) risulta rilasciata sia per la tutela di crediti in proprio che per crediti extra Gruppo (di altre società del gruppo) come nel caso di specie.
Onde, l'inconferenza della richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'istituto bancario che già riveste la qualità di parte opposta.
8.2. Quanto alla posizione processuale della cessionaria, occorre rammentare che la titolarità, da parte di essa, del credito controverso ben può desumersi anche dall'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione, con la quale il debitore è stato reso edotto, ai sensi dell'art. 58 TUB, della cessione, in conformità con il consolidato orientamento, che si condivide, per cui, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole
6 Proc. n. 2197/2016 R.G.
categorie consentano (come nel caso di specie) di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in tal senso, ex multis,
Tribunale , Cassino , 06/02/2024 , n. 188; Corte appello , Roma , sez. I ,
10/10/2023 , n. 6472; Tribunale Cassino sez. I, 28/07/2023, n.1028;
Tribunale , Roma , sez. XVII , 27/02/2023 , n. 3283; Tribunale , Firenze , sez. III , 12/12/2022 , n. 3464; Tribunale , RI , sez. I , 21/10/2022 , n.
1006; Cass. n. 4277 del 10/02/2023 Cass. n. 15884/2019; Cass. n.
17110/2019; Cass. n. 31118/2017; Cassazione civile , sez. III , 10/02/2023
n. 4277), essendosi al riguardo chiarito che, invece, occorre offrire l'effettiva dimostrazione della cessione – a ciò non bastando la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla G.U., che piuttosto tiene luogo del solo adempimento di cui all'art. 1264 c.c. – solo allorquando, dissimilmente dal caso di specie, venga dal debitore specificamente contestato il fatto storico della cessione, ovvero il fatto stesso che tale cessione sia intervenuta, e non già la mera inclusione, nell'ambito della cessione, del credito controverso (Cassazione civile , sez. III , 22/06/2023
n. 17944).
Ebbene, nel caso di specie gli opponenti non solo non hanno puntualmente contestato la sussistenza di una cessione del credito, ma hanno, al contrario, articolato difese incompatibili con tale contestazione, concludendo nel modo che segue: “ (…)condannare la quale mandataria CP_2 della ovvero l'ultima società cessionaria Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_5 pagamento della somma di € 50.000,00 a titolo di riconvenzionale per equo risarcimento del danno subito, non potuto determinare in modo diverso in quanto il Giudice non ha nominato il C.T.U. per perizia medico legale sui danni subiti dal sig. né ammesso, pur senza Parte_1 motivazione, prova testimoniale”, così consentendo al Tribunale di ritenere provata, in ragione della non contestazione, la legittimazione della società intervenuta (si veda, ex multis, Cass., Sezione III, ordinanza n. 20597 del
2022).
9. Ciò chiarito, è possibile procedere alla verifica dello stretto merito dell'opposizione, e tanto dipartendo dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio (le cui risultanze si ritengono pienamente condivisibili, in quanto
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ossequiose dei quesiti posti e scevre da vizi logici, metodologici o giuridici).
9.1. Il CTU, previa ricognizione dei rapporti di causa, acclarata la completezza della documentazione, ha ricostruito il rapporto di conto corrente addivenendo all'individuazione dell'importo di € 29.952,38 quale complessiva somma indebitamente percetta dalla banca, in ragione: a) del superamento dei tassi soglia usurari nei seguenti periodi: IV TRIM. 2010,
III TRIM. 2011, IV TRIM. 2011, I TRIM. 2012, II TRIM. 2012, III TRIM.
2012, IV TRIM. 2012, I TRIM. 2013, II TRIM. 2013, III TRIM. 2013, IV
TRIM. 2013, I TRIM. 2014, II TRIM. 2014, III TRIM. 2014, IV TRIM.
2014, I TRIM. 2015, per un totale di € 25.056,57; b) dell'applicazione di interessi anatocistici, per € 2.368,39; c) dell'indebita capitalizzazione di interessi, per € 2.527,42.
9.2. In ragione di tanto, si è pervenuti al ricalcolo del debito complessivo nella somma di € 51.434,73 al 31/08/2015, in luogo dell'importo di €
81.387,11 portato dall'estratto conto finale (€ 81.387,11 - € 29.952,38).
9.3. Sicché, alla luce della ricostruzione contabile operata, si perviene all'accertamento e alla declaratoria per cui il saldo del conto corrente n.10552890, alla data del 31/08/2015 (data di chiusura del conto corrente per passaggio a sofferenza), è pari a € 51.434,73 a debito del correntista
(rispetto al preteso credito di € 81.387,11 vantato in sede monitoria).
Di conseguenza, essendosi riscontrata la sussistenza di un credito di importo minore rispetto a quello ingiunto, a norma dell'art. 653 c.p.c. si impone l'accoglimento parziale dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, e contestualmente gli opponenti vanno condannati al pagamento della complessiva somma di € 51.434,73, oltre interessi legali su tale somma dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo, poiché è a far data dal pronunciamento giudiziale che sorge l'effettivo credito, accertato nell'an e nel quantum in chiave effettiva soltanto in sede decisionale (arg. ex Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 04/03/2020 n.
6012).
10. Quanto al soggetto a favore del quale indirizzare la condanna al pagamento, lo stesso deve individuarsi nell'istituto bancario opposto, in quanto la controversia, pur a fronte dell'intervenuta cessione del credito
8 Proc. n. 2197/2016 R.G.
litigioso in corso di causa, prosegue tra le parti originarie, dal momento che
“La cessione di credito in corso di causa determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti” (in tali termini Tribunale Bari sez. IV, 22/09/2023, n.3664).
A ciò aggiungasi che, qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, a condizione che il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso (e ciò non è nella presente fattispecie, laddove, anzi, il cessionario espressamente conclude per la condanna in favore della parte opposta, si vedano le conclusioni rassegnate in comparsa conclusionale) con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (si veda, in proposito,
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10442 del 19/04/2023; nello stesso senso anche
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5728 del 04/03/2024).
11. Infine, occorre vagliare la domanda riconvenzionale articolata dagli opponenti, con la quale gli stessi hanno inteso richiedere il risarcimento dei danni (anche non patrimoniali) asseritamente occorsi a cagione della condotta della banca opposta.
Sul punto, non può non evidenziarsi come la carenza di puntuale allegazione e deduzione delle specifiche voci di danno (oltre che degli ulteriori requisiti strutturali dell'illecito, quali l'elemento soggettivo e il nesso di causa) renda tale domanda del tutto infondata, non avendo la parte interessata speso una idonea attività allegativa entro il termine decadenziale, rappresentato dalla prima memoria dell'art. 183, comma 6,
c.p.c., vigente ratione temporis.
9 Proc. n. 2197/2016 R.G.
Il ché, a sua volta, ha giustificato il mancato accoglimento delle richieste istruttorie (testimoniali e di CTU medico-legale) articolate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., in quanto le stesse avevano (inammissibilmente) ad oggetto circostanze di fatto non tempestivamente allegate.
L'attività di allegazione, infatti, si pone quale antecedente logico-giuridico rispetto a quella di prova, costituendo la prospettazione (entro le scansioni di legge) dei fatti dei quali, in un secondo momento, occorre fornire la prova;
di conseguenza, in assenza di una previa specifica allegazione, non
è dato richiedere la prova di quei fatti non previamente (e tempestivamente) allegati.
Tanto si ricava anche dai dicta della giurisprudenza di legittimità, nella quale è costante l'affermazione secondo cui l'allegazione dei fatti (oggetto delle domande e delle eccezioni) dev'essere specifica e puntuale, al fine di consentire alla controparte di prendere specifica posizione sugli stessi, altrimenti non potendo tampoco operare il principio di non contestazione
(v., per tutte, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/09/2017).
Ne consegue che, inammissibili le richieste probatorie degli opponenti, la domanda riconvenzionale va rigettata.
12. Quanto alle spese di lite, le stesse vanno poste a carico solidale degli opponenti soccombenti, e tanto nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/2014 parametrati al decisum (scaglione da € 26.001 a € 52.000).
Con la precisazione che, nei confronti della società opposta CP_1
non andrà riconosciuta la fase decisionale, non avendo quest'ultima
[...] depositato alcuna memoria, e andrà disposta l'attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
nei confronti della società intervenuta andrà riconosciuto l'importo minimo alla fase istruttoria, Controparte_4
essendosi la stessa costituita in seguito al deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. ma avendo essa partecipato, ex art. 195 c.p.c., alle operazioni peritali.
13. Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, possono porsi a definitivo carico di tutte le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
10 Proc. n. 2197/2016 R.G.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, nella persona del giudice unico, dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel giudizio avente n. 2197/2016 R.G., respinta ogni contraria eccezione e deduzione, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della opposta della somma di € 51.434,73, oltre interessi al Controparte_1
tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
3) condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che si liquidano in € Controparte_1
4.711,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4) condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte intervenuta che si liquidano Controparte_4 in € 6.713,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge;
5) pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, come liquidate in virtù di separato decreto, a definitivo carico di tutte le parti, in solido tra loro.
Potenza, lì 16/06/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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