Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 26/03/2026, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02021/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06779/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6779 del 2025, proposto da
EL EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Torre Annunziata, Sez. Lavoro, G.L. dott.ssa F. Tritto, n. 1296/2023 depositata in data 10.10.2023 e resa nel giudizio iscritto al R.G. n. 5104/2021, confermata integralmente con sentenza della Corte di Appello di Napoli, Sez. Lavoro, n. 3563/2024 depositata in data 14.10.2024, recante rigetto del gravame interposto dall'Amministrazione soccombente, non impugnata;
per l'effetto, per la declaratoria di nullità in parte qua
del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 50144 del 19.08.2024, laddove dispone la nomina del ricorrente quale dirigente scolastico a far data dal 01.09.2024 e non dal 01.09.2018, senza riconoscere così gli effetti del giudicato
conseguentemente, per la condanna delle Amministrazioni resistenti - ciascuna per quanto di propria competenza - a dare esecuzione al giudicato formatosi disponendo la retrodatazione giuridica dell'immissione in ruolo della ricorrente come dirigente scolastica a far data dal 01.09.2018, provvedendo alla ricostruzione della posizione economica e previdenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. FA AF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il presente giudizio di ottemperanza trae origine dalla complessa vicenda che ha visto il prof. EL EL, odierno ricorrente, agire in sede giurisdizionale per ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'immissione in ruolo quale dirigente scolastico.
Il prof. EL aveva partecipato al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 13 luglio 2011. A seguito di una illegittima esclusione dalla procedura, annullata in sede giurisdizionale amministrativa, il ricorrente veniva reinserito "a pettine" nella graduatoria di merito del concorso. Ciononostante, l'Amministrazione ometteva di procedere alla sua assunzione, pur avendo, nelle more del contenzioso, nominato candidati collocati in posizione deteriore rispetto a quella spettante al prof. EL.
Per tale ragione, il ricorrente adiva il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, il quale, con sentenza n. 1296/2023, accoglieva integralmente il ricorso. Il dispositivo di tale pronuncia così statuiva: «Accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara il diritto del ricorrente all’immissione in servizio quale dirigente scolastico con effetti giuridici ed economici dal 1 -9-2018, e condanna l’Amministrazione resistente alla ricostruzione della posizione economica e previdenziale della ricorrente».
Avverso tale decisione, il Ministero dell'Istruzione e del Merito interponeva gravame. La Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, con sentenza n. 3563/2024, rigettava integralmente l'appello, confermando la statuizione di primo grado. La Corte territoriale, nel condividere l'impianto motivazionale del primo giudice, ribadiva la "ritenuta sussistenza del diritto del/la ricorrente all’immediata assunzione in servizio quale Dirigenti scolastico della Regione Campania sulla base del punteggio effettivamente ricoperto nella graduatoria del concorso indetto con D.D.G. del 13.07.2011 - decorrenza giuridica dall’1.9.2018".
Quest'ultima sentenza, non essendo stata oggetto di ulteriore impugnazione nei termini di legge, ha acquisito autorità di cosa giudicata, come comprovato dall'attestazione di cancelleria prodotta in atti. Si è così formato un giudicato che sancisce in modo inequivocabile il diritto del ricorrente all'immissione in ruolo con piena retrodatazione giuridica ed economica al 1° settembre 2018.
Con il ricorso in epigrafe, il prof. EL ha adito questo Tribunale lamentando che l'Amministrazione resistente, pur avendo infine provveduto alla sua assunzione, ha dato un'esecuzione solo parziale ed elusiva del giudicato, vanificandone la portata sostanziale.
In particolare, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con decreto prot. n. 50144 del 19.08.2024, ha disposto l'immissione in ruolo del ricorrente e, con successivo contratto individuale di lavoro prot. n. 50830 del 22.08.2024, ha formalizzato l'assunzione stabilendo una decorrenza giuridica ed economica a far data dal 1° settembre 2024. Tale operato si pone in netto e insanabile contrasto con il comando giudiziale, che aveva fissato tale decorrenza al 1° settembre 2018.
Il ricorrente, pertanto, chiede che questo Tribunale, nell'esercizio dei propri poteri di giudice dell'ottemperanza, ordini l'esatta e integrale esecuzione del giudicato. A tal fine, domanda la declaratoria di nullità, per violazione ed elusione del giudicato, del decreto di nomina nella parte in cui fissa una decorrenza posticipata, e la conseguente condanna dell'Amministrazione a disporre la retrodatazione giuridica ed economica dell'immissione in ruolo al 1° settembre 2018, con contestuale ricostruzione della posizione economica e previdenziale. Ha altresì richiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora (astreinte) ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a..
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, depositando un atto di mera forma e chiedendo di essere sentito in camera di consiglio, senza tuttavia svolgere specifiche difese di merito né allegare documentazione comprovante il corretto e integrale adempimento al giudicato.
In via del tutto preliminare, il Collegio rileva che il ricorso è ricevibile, in quanto proposto nel rispetto del termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare, ai sensi dell'art. 114, comma 1, del Codice del Processo Amministrativo.
Il ricorso è, altresì, ammissibile. Sussistono, infatti, tutti i presupposti per l'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., trattandosi di una domanda volta a conseguire l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. La parte ricorrente ha ritualmente adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente, depositando copia conforme delle sentenze che costituiscono il titolo esecutivo e della relativa attestazione di passaggio in giudicato, come richiesto dall'art. 114, comma 2, c.p.a..
Nel merito, Il ricorso è palesemente fondato e merita accoglimento.
Il giudizio di ottemperanza è finalizzato a garantire l'attuazione coattiva dei provvedimenti giurisdizionali e si fonda sul dovere della Pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato. In questa sede, il Giudice Amministrativo non può riesaminare il merito della controversia già decisa, ma deve limitarsi a svolgere una verifica di natura essenzialmente esecutiva, accertando la puntuale e corretta corrispondenza tra il comando contenuto nella sentenza e l'attività posta in essere dall'Amministrazione.
Nel caso di specie, il decisum del Giudice del Lavoro, cristallizzatosi nel giudicato a seguito della conferma in appello, è di una chiarezza e precisione che non lasciano spazio a interpretazioni discrezionali da parte dell'Amministrazione. La sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1296/2023 non si è limitata a riconoscere un generico diritto all'assunzione, ma ha specificamente individuato il bene della vita spettante al ricorrente, ovverosia l'immissione in ruolo "con effetti giuridici ed economici dal 1-9-2018" e la conseguente "ricostruzione della posizione economica e previdenziale".
La retrodatazione della decorrenza del rapporto di lavoro non costituisce un elemento accessorio o secondario della pronuncia, ma ne rappresenta il nucleo essenziale e qualificante. Essa è la diretta e indefettibile conseguenza del principio ripristinatorio che governa gli effetti dell'annullamento giurisdizionale di atti illegittimi: la situazione giuridica del ricorrente deve essere riportata, per quanto possibile, a quella in cui si sarebbe trovato se l'Amministrazione avesse agito legittimamente sin dall'inizio. Il Giudice del Lavoro ha accertato che, se non fosse stato illegittimamente escluso dalla procedura, il prof. EL sarebbe stato assunto a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019.
A fronte di tale inequivocabile comando, l'operato del Ministero resistente si palesa come una manifesta violazione ed elusione del giudicato. L'Amministrazione, con il decreto prot. n. 50144 del 19.08.2024 e il successivo contratto individuale, ha disposto l'assunzione con decorrenza dal 1° settembre 2024, ignorando completamente la statuizione relativa alla retrodatazione e, di fatto, disapplicando il cuore della decisione giurisdizionale.
Tale comportamento non può essere qualificato come un corretto adempimento. Si tratta, al contrario, di un'ottemperanza meramente parziale e apparente, che depriva di significato la vittoria giudiziale ottenuta dal ricorrente dopo anni di contenzioso, vanificando gli effetti economici (mancata percezione delle retribuzioni pregresse) e di carriera (mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio) che il giudicato intendeva inequivocabilmente assicurargli.
Pertanto, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., va dichiarata la nullità parziale del decreto direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 50144 del 19.08.2024 e del contratto individuale di lavoro prot. n. 50830 del 22.08.2024, nella parte in cui fissano la decorrenza giuridica ed economica del rapporto di lavoro al 1° settembre 2024, in quanto atti posti in essere in violazione ed elusione del giudicato.
Conseguentemente, va dichiarato l'obbligo del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato in questione. A tal fine, si ritiene congruo assegnare un termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari a rettificare la decorrenza dell'immissione in ruolo e a procedere alla conseguente ricostruzione della carriera giuridica, economica e previdenziale del ricorrente.
In previsione di un'eventuale ulteriore inerzia, si rende necessaria la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., che viene individuato nel Prefetto di Napoli, o in un funzionario da questi delegato, il quale, su istanza di parte, provvederà al compimento di tutti gli atti necessari entro un ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni.
Infine, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di fissazione di una penalità di mora (astreinte), ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quale misura coercitiva volta a stimolare il sollecito adempimento da parte dell'Amministrazione. Tale penalità viene equamente determinata in € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza, a decorrere dalla scadenza del termine di 60 giorni assegnato per l'adempimento spontaneo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto:
1. Dichiara la nullità parziale del decreto direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 50144 del 19.08.2024 e del contratto individuale di lavoro prot. n. 50830 del 22.08.2024, nella parte in cui fissano la decorrenza giuridica ed economica dell'immissione in ruolo del ricorrente al 1° settembre 2024, in quanto atti posti in essere in violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1296/2023, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3563/2024.
2. Dichiara l'obbligo del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di dare piena e integrale esecuzione al predetto giudicato e, per l'effetto, ordina alle Amministrazioni intimate di disporre, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, la retrodatazione giuridica ed economica dell'immissione in ruolo del ricorrente, prof. EL EL, alla data del 1° settembre 2018, provvedendo alla conseguente integrale ricostruzione della sua posizione economica e previdenziale.
3. Nomina, per il caso di perdurante inadempimento alla scadenza del termine di cui al punto 2), quale Commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a un funzionario del proprio Ufficio, affinché, entro l'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'istanza della parte ricorrente, provveda al compimento di tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato.
4. Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., al pagamento in favore del ricorrente di una penalità di mora di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza, a decorrere dalla scadenza del termine di cui al punto 2) e fino all'effettivo adempimento.
5. Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Guido Marone, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO DE, Presidente
CO Vampa, Primo Referendario
FA AF, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA AF | NO DE |
IL SEGRETARIO