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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 27/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.P.U. 96-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Ferrara, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Ghedini Presidente dott.ssa Costanza Perri Giudice dott.ssa Marianna Cocca Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 96-1//2024 r.g.p.u., promosso su ricorso del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FERRARA, dott.ssa
Sveva Insalata
e con successivi ricorsi delle società
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. GIULIANO FRETI del Foro di Como ricorrenti contro la
(C.F. ), con sede legale in CENTO (FE), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO
FINESSI del Foro di Ferrara;
resistente
Il Tribunale, rilevato che con ricorso depositato il 10/12/2024, il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Ferrara dott.ssa Sveva Insalata, ha chiesto di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa , sul presupposto Controparte_2 dell'esistenza di uno stato di insolvenza della società; rilevato che con ricorso depositato il 12/12/2024, anche la società Parte_1 premesso di essere creditrice della e che quest'ultima non Controparte_2 ha pagato il suo debito e si trova in stato di insolvenza, ha chiesto che sia dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società debitrice;
osservato che la si è costituita narrando di aver fatto istanza Controparte_2 di accesso, in data 19/07/2023 alla procedura di composizione negoziata della crisi, con
1 contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive ex art 18 C.C.I.I. e che, dopo l'esito infruttuoso di tale procedura, in data 7/05/2024 ha depositato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato semplificato;
che la società debitrice ha poi esposto che l'ammissione di tale procedura è stata revocata dal Tribunale di Ferrara con decreto reso in data 8/8/2024, impugnato con ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111 c.p.c.; che tale impugnazione è ancora pendente e gli esiti di tale giudizio inciderebbero sulla liquidazione giudiziale eventualmente aperta, per cui dovrebbe prospettarsi l'improcedibilità delle domande di liquidazione;
visti i documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria e sentito il relatore;
ritenuta la propria competenza territoriale in ordine alla decisione sulla domanda ex art. 27, co. 2 e 3, del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, atteso che la ha Controparte_2 Controparte_2 la propria sede nel circondario del Tribunale di Ferrara;
ritenuto che
vadano rigettate le questioni relative alla procedibilità delle domande di liquidazione, posto che, a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 9935 del 15/05/2015, la
Suprema Corte ha sempre confermato il principio per cui “in pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del P.M., può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 L.Fall. e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato;
la dichiarazione di fallimento, peraltro, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure, non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell'esito negativo del concordato preventivo” (Cass. Civ., Sez. VI-I, Ordinanza
n. 8982 del 31/03/2021); che non v'è ragione di disattendere tale orientamento sviluppatosi sotto la vigenza della
Legge Fallimentare, posta la sostanziale sovrapponibilità del disposto dell'art. 173 L.Fall. con quello dell'art. 106 C.C.I.I.; ritenuto che ricorrano i presupposti previsti dall'art. 121 C.C.I.I., per far luogo all'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società debitrice;
rilevato infatti che la debitrice è un imprenditore commerciale soggetto all'applicazione delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, come emerge dalla visura camerale prodotta dalla ricorrente non essendo provato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I., come peraltro confermato dalla debitrice costituita;
osservato inoltre che la società debitrice versa in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come si evince dai bilanci della società e da quanto rappresentato dalla stessa già in fase di ammissione al concordato semplificato;
che l'attualità della situazione di insolvenza è confermata dai documenti indicati dal Pubblico
Ministero e dalla nonché dai documenti acquisiti dalla cancelleria ex art. Parte_1
2 42 C.C.I.I. da cui risulta l'iscrizione di procedimenti per ingiunzione di pagamento nei confronti della società per oltre 500.000,00 euro, nonché debiti verso l'Erario e verso l' CP_3 rilevato che l'esposizione debitoria della società è superiore ad euro 30.000,00 per debiti scaduti e non pagati, come emerge dai menzionati documenti acquisiti dalla cancelleria;
ritenuto pertanto che sia soddisfatto il requisito previsto dall'art. 49, comma 5, C.C.I.I. per l'apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto, quanto alla nomina del curatore, dei criteri stabiliti dall'art. 358, co. 3, C.C.I.I.
P. Q. M.
il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale, visti gli artt. 27, co. 2 e 3, 49, 121 e 125
C.C.I.I., così provvede:
a) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
, con sede legale in Cento (Fe), Via Farini, n. 15/a, iscritta al Controparte_2
Registro delle Imprese di Ferrara al numero R.E.A. FE-185940;
b) nomina Giudice delegato la dott.ssa Marianna Cocca;
c) nomina curatore il dott. con studio in Ferrara;
Persona_1
d) ordina alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis del cod. civ., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio e) digitale;
f) fissa l'udienza del giorno 19 marzo 2025 ore 11.30, davanti al Giudice delegato dott.ssa Marianna Cocca, per l'esame dello stato passivo;
g) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione;
h) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. del cod. proc. civ.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Rilevato che fra i beni compresi nella liquidazione giudiziale della società – in Controparte_2 liquidazione non vi è denaro necessario per far fronte alle spese relative agli atti previsti e richiesti dalla legge, ordina che tali spese, dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale alla chiusura o fino a che non saranno disponibili somme di denaro,
3 siano prenotate a debito o anticipate dall'erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 30.5.2002 n.
115.
Così deciso in Ferrara, il giorno 22/01/2025
Il Presidente dott.ssa Anna Ghedini
Il Giudice Relatore ed Estensore dott.ssa Marianna Cocca
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Ferrara, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Ghedini Presidente dott.ssa Costanza Perri Giudice dott.ssa Marianna Cocca Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 96-1//2024 r.g.p.u., promosso su ricorso del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FERRARA, dott.ssa
Sveva Insalata
e con successivi ricorsi delle società
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. GIULIANO FRETI del Foro di Como ricorrenti contro la
(C.F. ), con sede legale in CENTO (FE), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO
FINESSI del Foro di Ferrara;
resistente
Il Tribunale, rilevato che con ricorso depositato il 10/12/2024, il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Ferrara dott.ssa Sveva Insalata, ha chiesto di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa , sul presupposto Controparte_2 dell'esistenza di uno stato di insolvenza della società; rilevato che con ricorso depositato il 12/12/2024, anche la società Parte_1 premesso di essere creditrice della e che quest'ultima non Controparte_2 ha pagato il suo debito e si trova in stato di insolvenza, ha chiesto che sia dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società debitrice;
osservato che la si è costituita narrando di aver fatto istanza Controparte_2 di accesso, in data 19/07/2023 alla procedura di composizione negoziata della crisi, con
1 contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive ex art 18 C.C.I.I. e che, dopo l'esito infruttuoso di tale procedura, in data 7/05/2024 ha depositato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato semplificato;
che la società debitrice ha poi esposto che l'ammissione di tale procedura è stata revocata dal Tribunale di Ferrara con decreto reso in data 8/8/2024, impugnato con ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111 c.p.c.; che tale impugnazione è ancora pendente e gli esiti di tale giudizio inciderebbero sulla liquidazione giudiziale eventualmente aperta, per cui dovrebbe prospettarsi l'improcedibilità delle domande di liquidazione;
visti i documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria e sentito il relatore;
ritenuta la propria competenza territoriale in ordine alla decisione sulla domanda ex art. 27, co. 2 e 3, del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, atteso che la ha Controparte_2 Controparte_2 la propria sede nel circondario del Tribunale di Ferrara;
ritenuto che
vadano rigettate le questioni relative alla procedibilità delle domande di liquidazione, posto che, a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 9935 del 15/05/2015, la
Suprema Corte ha sempre confermato il principio per cui “in pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del P.M., può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 L.Fall. e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato;
la dichiarazione di fallimento, peraltro, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure, non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell'esito negativo del concordato preventivo” (Cass. Civ., Sez. VI-I, Ordinanza
n. 8982 del 31/03/2021); che non v'è ragione di disattendere tale orientamento sviluppatosi sotto la vigenza della
Legge Fallimentare, posta la sostanziale sovrapponibilità del disposto dell'art. 173 L.Fall. con quello dell'art. 106 C.C.I.I.; ritenuto che ricorrano i presupposti previsti dall'art. 121 C.C.I.I., per far luogo all'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società debitrice;
rilevato infatti che la debitrice è un imprenditore commerciale soggetto all'applicazione delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, come emerge dalla visura camerale prodotta dalla ricorrente non essendo provato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I., come peraltro confermato dalla debitrice costituita;
osservato inoltre che la società debitrice versa in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come si evince dai bilanci della società e da quanto rappresentato dalla stessa già in fase di ammissione al concordato semplificato;
che l'attualità della situazione di insolvenza è confermata dai documenti indicati dal Pubblico
Ministero e dalla nonché dai documenti acquisiti dalla cancelleria ex art. Parte_1
2 42 C.C.I.I. da cui risulta l'iscrizione di procedimenti per ingiunzione di pagamento nei confronti della società per oltre 500.000,00 euro, nonché debiti verso l'Erario e verso l' CP_3 rilevato che l'esposizione debitoria della società è superiore ad euro 30.000,00 per debiti scaduti e non pagati, come emerge dai menzionati documenti acquisiti dalla cancelleria;
ritenuto pertanto che sia soddisfatto il requisito previsto dall'art. 49, comma 5, C.C.I.I. per l'apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto, quanto alla nomina del curatore, dei criteri stabiliti dall'art. 358, co. 3, C.C.I.I.
P. Q. M.
il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale, visti gli artt. 27, co. 2 e 3, 49, 121 e 125
C.C.I.I., così provvede:
a) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
, con sede legale in Cento (Fe), Via Farini, n. 15/a, iscritta al Controparte_2
Registro delle Imprese di Ferrara al numero R.E.A. FE-185940;
b) nomina Giudice delegato la dott.ssa Marianna Cocca;
c) nomina curatore il dott. con studio in Ferrara;
Persona_1
d) ordina alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis del cod. civ., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio e) digitale;
f) fissa l'udienza del giorno 19 marzo 2025 ore 11.30, davanti al Giudice delegato dott.ssa Marianna Cocca, per l'esame dello stato passivo;
g) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione;
h) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. del cod. proc. civ.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Rilevato che fra i beni compresi nella liquidazione giudiziale della società – in Controparte_2 liquidazione non vi è denaro necessario per far fronte alle spese relative agli atti previsti e richiesti dalla legge, ordina che tali spese, dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale alla chiusura o fino a che non saranno disponibili somme di denaro,
3 siano prenotate a debito o anticipate dall'erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 30.5.2002 n.
115.
Così deciso in Ferrara, il giorno 22/01/2025
Il Presidente dott.ssa Anna Ghedini
Il Giudice Relatore ed Estensore dott.ssa Marianna Cocca
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