Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
SEZIONE LAVORO
LA GIUDICE
PAOLA MARINO in procedimento n. 11409/2024 R.G.L. promosso da
, con l'avv. PUCCIO PIERFRANCO Parte_1
CONTRO
CP_1
Da atto che per l'udienza sostituita con note scritte del 12/02/2025, le parti costituite hanno ricevuto avviso dalla Cancelleria e che parte ricorrente ha depositato note scritte in data 28/01/2025
LA GIUDICE
Esaminati gli atti e i documenti di causa e le note scritte come sopra depositate, pronuncia la seguente sentenza in allegato, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 11409/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. PUCCIO Parte_1
PIERFRANCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
- convenuto contumace -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/02/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria
e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, condanna parte convenuta CP_1
di cui dichiara la contumacia, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 11.490,73, a titolo di ratei di pensione di inabilità, a lui dovuti a decorrere dall'1/07/2021, come da decreto di omologa emesso in data 19-20/09/2023 dal
Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, e liquidati con mod. TE08 del 5/04/2024, oltre interessi legali dal dovuto fino al saldo effettivo,
Condanna l' alla rifusione in favore dell'Erario dello Stato delle spese di CP_1
lite di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 4.320,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A., se dovute come per legge.
Pone a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/07/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' per sentirlo condannare al pagamento della prestazione il cui CP_1
requisito era stato riconosciuto con decreto di omologa di questo Tribunale del
19-20/09/2023, con la decorrenza ivi prevista, oltre accessori di legge, con vittoria di spese e distrazione.
Deduceva che “con comunicazione portante data 05.04.2024, l calcolava, a titolo CP_1
di arretrati per la suddetta prestazione a far data dalla domanda, la somma di € 11.490,73; purtuttavia, l'Ente resistente riteneva di non dover versare la somma, trattenendola a compensazione di non ben definiti debiti del Sig. , dei quali però non forniva alcun Pt_1
dettaglio”.
Non si costituiva in giudizio parte convenuta, benché ritualmente citata, sicché ne va dichiarata la contumacia.
La causa, senza istruzione, esaminati gli atti delle parti e le note conclusionali e sostitutive dell'udienza depositate dalla parte ricorrente, viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza parte ricorrente ha dedotto di non aver ancora ricevuto il pagamento della prestazione il cui requisito era stato riconosciuto con decreto di omologa di questo Tribunale, nonostante la liquidazione operata dall con mod. TE08 del 5/04/2024 depositato in atti, CP_1
insistendo per la condanna dell'Istituto al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre accessori di legge.
Non è dubbio che il credito sia stato riconosciuto e liquidato dall con mod. CP_1
TE08 del 5/04/2024, prodotto in atti.
Di contro, l' , non costituendosi neppure in giudizio, non ha dimostrato CP_2
di aver corrisposto gli importi di cui al mod. TE08, né tantomeno ha dimostrato di non doverli corrispondere per alcuna diversa ragione.
Vanno quindi emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite che seguono la soccombenza di parte convenuta, e l' va CP_2
condannato alla rifusione delle stesse in favore dell'Erario dello Stato, in ragione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Vanno poste a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 21/03/2025- a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/02/2025.
La Giudice
Paola Marino