Sentenza 12 marzo 2015
Massime • 1
Nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro, entro il termine perentorio di dieci giorni previsto dall'art. 324, comma quinto, cod. proc. pen. non deve necessariamente intervenire una decisione di merito, essendo, invece, sufficiente anche una mera pronuncia di rito, come quella dichiarativa di incompetenza per territorio. (Principio affermato in procedimento definito dopo la risoluzione di conflitto di competenza).
Commentario • 1
- 1. Raccolta sentenze della Cassazione Penale - anno 2015Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 26 ottobre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/2015, n. 17853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17853 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 12/03/2015
Dott. TADDEI M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA A. - rel. Consigliere - N. 549
Dott. ALMA Marco M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI OB - Consigliere - N. 54104/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI IO (n. il 17.7.55 a Santancargelo di Romagna) e NE OB (n. il 15.9.52 a Brescia);
avverso l'ordinanza del 30.10-10.11.14 del Tribunale di Verona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. MANNA Antonio;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore dell'NE - Avv. TIRAPELLE Luca, anche in sostituzione dell'Avv. De Luca Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore del LI - Avv. Mainardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30.10-10.11.14 il Tribunale di Verona confermava il decreto di sequestro preventivo di beni immobili finalizzato alla confisca obbligatoria e per equivalente emesso il 4.3.14 dal GIP del Tribunale della stessa sede nei confronti di LI IO e NE OB, attualmente imputati dei delitti p. e p. ex artt. 378, 416 e 648 bis c.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies.
Tramite i rispettivi difensori LI IO e NE OB ricorrono con separati atti contro detta ordinanza, di cui chiedono l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti. NE OB lamenta:
a) nullità dell'ordinanza impugnata per decorso dei termini previsti dall'art. 324 c.p.p., comma 5, atteso che il decreto di sequestro del 4.3.14 era stato impugnato in via di riesame e il Tribunale di Verona inizialmente adito aveva, con ordinanza dell'8.4.14, declinato la propria competenza territoriale in favore dell'A.G. di Brescia;
il conflitto negativo di competenza sollevato dal GIP di tale Tribunale era stato poi risolto da questa S.C. che, con sentenza del 17.7.14, aveva individuato nel Tribunale di Verona il giudice competente;
per l'effetto, tornata l'istanza di riesame innanzi al Tribunale scaligero, quest'ultimo aveva emesso l'ordinanza in questa sede impugnata, che però era sopravvenuta quando ormai i termini previsti dall'art. 324 c.p.p., comma 5, erano ampiamente scaduti;
ne' poteva dirsi, come invece affermato dal gravato provvedimento, che ad ogni modo l'8.4.14 era stata emessa una decisione sul riesame, sia pure declinatoria della competenza territoriale, giacché - secondo Cass. n. 28267/13 - anche in ipotesi di incompetenza territoriale il giudice del riesame deve comunque decidere nel merito l'impugnazione;
b) omessa motivazione in ordine alle doglianze di merito già sollevate nella memoria depositata l'8.4.14.
LI IO denuncia:
c) evidente sproporzione - su cui la motivazione del Tribunale è stata meramente apodittica - tra la quantificazione del provento dei reati fatta dal GIP e il valore effettivo di mercato dei cespiti immobiliari sequestrati, erroneamente stimato dalla Guardia di Finanza secondo i meri estimi catastali rivalutati del 5% anziché in base alle informazioni dell'Agenzia del territorio e alle valutazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare, cioè in base ai criteri accolti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di confisca per equivalente di beni immobili;
inoltre, erroneamente il sequestro è avvenuto con riferimento, per ciascun imputato, al valore complessivo del provento dei reati principali (stimato in Euro 15.575.000,00);
nè il Tribunale poteva ravvisare un profitto di reato differente da quello quantificato a sostegno dell'atto ablativo, che per il LI il GIP aveva indicato in Euro 1.563.000,00. CONSIDERATO IN DIRITTO
1- Il motivo che precede sub a) è infondato sotto due concorrenti e autonomi profili.
In primo luogo la sentenza n. 39250 del 16.7.14, dep. 17.7.14, della Sez. I di questa S.C., che ha risolto il conflitto di competenza fra il Tribunale di Brescia e quello di Verona, nel momento in cui ha poi ordinato trasmettersi gli atti a quest'ultimo per la decisione sull'istanza di riesame relativa al sequestro de quo ha implicitamente ritenuto che lo stesso fosse ancora sub iudice e non già ormai inefficace (come, invece, ritenuto da Cass. Sez. 6^ n. 28267 del 14.5.13, dep. 28.6.13: in quel caso, analogo a quello oggi in esame, la Corte stessa ha - infatti -dichiarato l'inefficacia della misura).
Pertanto, ex art. 627 c.p.p., comma 3, la decisione di ogni questione di diritto da parte della sentenza rescindente è vincolante per il giudice del rinvio, che proprio in ossequio al dictum di questa S.C. non avrebbe mai potuto dichiarare inefficace per decorso del termine previsto dall'art. 324 c.p.p., comma 5, la misura in oggetto. In secondo luogo, anche a voler prescindere da quanto precede, non ritiene la Corte di condividere il principio, invocato dal ricorso dell'NE, enunciato dalla predetta sentenza n. 28267/13, secondo cui entro il termine perentorio di dieci giorni di cui all'art. 324 c.p.p., comma 5, deve necessariamente intervenire una decisione di merito.
È, invece, sufficiente che sia emessa anche una mera pronuncia di rito, come una di incompetenza per territorio (ancorché erroneamente dichiarata).
Infatti, la norma non parla di necessaria pronuncia di merito nel termine suddetto, la cui finalità è quella non già di pervenire in tempi così ristretti ad un ed. giudicato cautelare (anche perché la decisione del riesame è ancora suscettibile di ricorso per cassazione), bensì quella di evitare tempi morti nell'ambito del procedimento incidentale.
E tali sicuramente non sono quelli destinati all'accertamento della competenza territoriale.
Inoltre, l'essere sufficiente - ai fini del rispetto del termine di dieci giorni -anche l'emissione di una pronuncia di mero rito si ricava dal co. 8 dello stesso art. 324 c.p.p., in virtù del quale il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile "mantenendo nel frattempo il sequestro".
Si tratta di pronuncia non decisoria, ma meramente interlocutoria (e, proprio perché tale, inoppugnabile: cfr. Cass. Sez. 2^ n. 35665 del 16.5.14, dep. 13.8.14) e di mero rito, che dimostra come la misura possa sopravvivere pur in assenza di una pronuncia nel merito. Ciò è altresì avvalorato dall'ulteriore giurisprudenza di questa S.C. secondo cui, ove in sede di riesame attivato contro un sequestro preventivo emerga la sussistenza di una controversia effettiva in ordine alla proprietà del bene sottoposto alla misura, ex art. 324 c.p.p., comma 8, il Tribunale deve rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia relativa, mantenendo nel frattempo il sequestro e - quel che più importa ai presenti fini - astenendosi dalla pronuncia sulla richiesta di riesame, ricorrendo in tal caso un'ipotesi di sospensione obbligatoria del procedimento (v., ad esempio, Cass. Sez. 2^ n. 28555 del 26.3.13, dep. 3.7.13; Cass. Sez. 3^ n. 41879 dell'11.10.07, dep. 14.11.07; Cass. Sez. 5^ n. 24928 del 13.5.03, dep. 10.6.03; Cass. Sez. 5^ n. 4184 del 23.9.99, dep. 18.10.99; Cass. Sez. 3^ n. 2468 del 18.11.93, dep. 12.1.94). In sintesi, non è coessenziale al sistema che la pronuncia dovuta entro il termine di cui del cit. art. 324, comma 5, debba essere necessariamente sul merito dell'istanza di riesame, a pena di inefficacia della misura.
2- I motivi che precedono sub b) e sub c) - quest'ultimo, nella parte in cui in sostanza denuncia un vizio di motivazione - esulano dal novero di quelli spendibili in tema di sequestro preventivo, noto essendo che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge.
È pur vero che in tale nozione si devono comprendere anche quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice (Cass. S.U. n. 25932 del 29.5.2008, dep. 26.6.2008; Cass. S.U. n. 5876 del 28.1.2004, dep. 13.2.2004). Tuttavia non è questo il caso, avendo l'impugnata ordinanza adeguatamente motivato in ordine alla sproporzione tra la quantificazione del provento dei reati fatta dal GIP e il valore effettivo di mercato dei cespiti immobiliari sequestrati, come stimato dalla Guardia di Finanza secondo gli estimi catastali rivalutati del 5%, il che è perfettamente consentito (cfr. Cass. Sez. 3^ n. 10438 dell'8.2.12, dep. 16.3.12). Ben può l'interessato suggerire criteri differenti e - a suo avviso - più appropriati al fine di stimare il valore di mercato dei cespiti, ma ciò può fare solo in sede di merito, non esistendo norma di legge che imponga un unico ed inderogabile parametro. Nè è vincolante quello proposto dal ricorrente LI con riferimento ai valori attribuiti agli immobili nella zona dall'Osservatorio del mercato immobiliare, criterio che, nel precedente invocato in ricorso (Cass. Sez. 3^ n. 42639 del 26.9.13, dep. 17.10.13), è stato considerato da questa Corte Suprema soltanto come un criterio corretto, ma non certo come l'unico consentito o idoneo.
3- È altresì infondata la censura con cui il ricorrente LI si duole dell'essere avvenuto il sequestro con riferimento, per ciascun imputato, al valore complessivo del provento dei reati. Ritiene questa S.C. di dare continuità all'orientamento - prevalente - da ultimo espresso da Cass. Sez. 2^ n. 2488 del 27.11.14, dep. 20.1.15, e da Cass. Sez. 2^ n. 5553 del 9.1.14, dep. 4.2.14 (nonché da Cass. n. 21222/2013, Cass. n. 28264/2013, Cass. n. 13562/2012, Cass. n. 8740/2012, Cass. n. 13277/2011), secondo cui è legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, eseguito per l'intero importo del profitto del reato nei confronti di un concorrente nel delitto e ciò in virtù sia del principio solidaristico che uniforma la disciplina del concorso di persone (e che, di conseguenza, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente, a prescindere dall'eventuale riparto tra i concorrenti medesimi, che costituisce fatto interno a questi ultimi e, perciò, privo di rilievo penale) sia del carattere eminentemente sanzionatorio di tale tipo di confisca.
Nè, infine, in sede di legittimità possono dedursi questioni relative all'esatto calcolo del profitto dei reati che involgano apprezzamenti di merito previo accesso diretto agli atti di indagine.
4 - In conclusione, i ricorsi vanno rigettati. Ex art. 616 c.p.p., consegue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 12 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2015