Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/01/2013, n. 21222
CASS
Sentenza 25 gennaio 2013

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Massime1

Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato di corruzione può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni dell'ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso, con l'unico limite per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto.

Commentario1

  • 1Cassazione penale sez. II, 17/03/2023, (ud. 17/03/2023, dep. 22/05/2023), n.22073
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 agosto 2023

    RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di L'Aquila, con ordinanza del 3 ottobre 2022, rigettava la richiesta di riesame avanzata da F.A. contro provvedimento di sequestro preventivo emesso il 31 agosto 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila in relazione ai reati di cui agli artt. 640 bis ter c.p. ed altro. 2. Contro detto provvedimento propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 321 e 324 c.p.p. con riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. e) per travisamento della prova. Il ricorrente contesta "la sussistenza di un errore decisivo di travisamento …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/01/2013, n. 21222
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21222
Data del deposito : 25 gennaio 2013

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