Sentenza 11 ottobre 2007
Massime • 2
In tema di procedimento di riesame del sequestro preventivo, ove emerga la sussistenza di una controversia effettiva in ordine alla proprietà del bene sottoposto a sequestro, ai sensi dell'art. 324 comma ottavo cod. proc. pen., il tribunale del riesame deve rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia relativa, mantenendo nel frattempo il sequestro e con astensione dalla pronuncia sulla richiesta di riesame, ravvisandosi nella fattispecie un caso di sospensione obbligatoria del procedimento penale.
In tema di riesame, il principio di cui all'art. 324, comma ottavo, cod. proc. pen. secondo cui, nel caso di contestazione della proprietà, il giudice penale rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro, presuppone che il giudice adempia all'onere di accertare la reale esistenza di una controversia, che deve essere effettiva e, quindi, già instaurata oppure instauranda, non essendo sufficiente la mera sussunzione di una tale contestazione. (Nella specie la sussistenza della controversia era stata unicamente dedotta da quanto riferito dalla polizia giudiziaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/10/2007, n. 41879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41879 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 11/10/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 946
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 23449/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI Atonia, nata a [...] il [...];
avverso la ordinanza resa dal Tribunale di Reggio Calabria - sezione del Riesame in data 27/4/07;
vista la ordinanza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Dr. Santi Gazzarra;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del sostituto Procuratore Generale dott. SALZANO Francesco, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Osserva:
RITENUTO IN FATTO
In data 26/3/07 ufficiali di polizia giudiziaria, in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Scilla, sottoponevano a sequestro di urgenza, ex art. 354 c.p.p., comma 2 l'intera area su cui insistevano delle macerie di un preesistente manufatto, destinato a garage, in via De Marco di Scilla, avendone constatato l'avvenuta demolizione, per conto di PI Atonia, ed in ordine alla cui proprietà risultavano delle contestazioni tra la predetta PI e IO PE.
Il P.M. presso il Tribunale di Reggio Calabria non convalidava il sequestro, per intervenuto decorso dei termini di cui all'art. 355 c.p.p., comma 2, tuttavia, emetteva proprio autonomo decreto di sequestro probatorio sul terreno indicato nel verbale della p.g., ritenuto che costituisse corpo di reato e/o cosa pertinente al reato, indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, sulla istanza proposta dalla detta PI avverso il decreto indicato, con ordinanza del 27/4/07, pur affermando la illegittimità del provvedimento impugnato, ha disposto la rimessione degli atti al giudice civile per la decisione della controversia in ordine alla proprietà del bene oggetto del vincolo reale, ex art. 324 c.p.p., comma 8, mantenendo il vincolo sull'immobile.
Propone ricorso per cassazione la difesa della indagata, con i seguenti motivi:
- violazione di Legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), art. 324 c.p.p., comma 8;
- violazione di Legge ex art. 606 c.p.p., lett. b), artt. 24, 41 Cost. e art. 111 Cost., commi 3 e 6, artt. 125 e 253, 354 e 355 c.p.p..
Con il primo motivo si eccepisce la erronea applicazione dell'art.324 c.p.p., comma 8 perché non risultava alcuna contestazione sulla proprietà posta da soggetto legittimato e perché non risultava alcuna controversia pendente.
Con il secondo motivo si osserva che il Tribunale avrebbe errato nel mantenere il vincolo sul bene, nonostante la nullità insanabile ed inemendabile del decreto.
Peraltro, con la impugnazione si evidenzia che la PI non è stata posta in condizione di conoscere l'accusa a proprio carico, con la conseguenza di non avere potuto svolgere alcuna attività difensiva adeguata.
RILEVATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In vero, in ordine al primo motivo si rileva che il Tribunale del Riesame non ha adempiuto all'onere di accertare la reale esistenza di una controversia in ordine alla proprietà dell'immobile; esistenza che deve essere effettiva (e quindi il contenzioso instaurato o istaurando) sul conflitto di titolarità del diritto reale di godimento sul bene ed a tal fine non appare sufficiente la mera sussunzione di una tale contestazione, dedotta da quanto riferito dalla p.g...
Peraltro, nel caso in cui fosse emersa la sussistenza di una controversia sulla proprietà dell'immobile, il Tribunale avrebbe dovuto rimettere gli atti al giudice civile, ex art. 324 c.p.p., comma 8, con astensione dalla pronuncia sulla richiesta di riesame,
ravvisandosi nella fattispecie un caso di sospensione obbligatoria del processo penale (Cass. Sez. 5^, 23/9/99, n. 4184, Meli;
Cass. Sez 2^, 31/10/03, n. 221, Altamura) e non, come nel caso de quo, dichiarare la illegittimità del provvedimento e, contestualmente, disporne il mantenimento, in attesa della definizione del processo civile.
Ne consegue che anche il secondo motivo di gravame, è meritevole di accoglimento, visto che il giudicante non poteva mantenere il vincolo reale sul terreno, avendo riconosciuto illegittimo, ex art. 253 c.p.p., comma 1, il provvedimento impositivo perché privo degli elementi idonei a rendere possibile la individuazione del fatto reato per cui si procede, nonché delle concrete esigenze probatorie perseguite.
L'accoglimento dei due primi motivi di impugnazione rende superfluo l'esame del terzo e comporta l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, poiché nessuna contestazione risulta mossa in sede penale in ordine alla titolarità del bene. Lo stesso va restituito alla PI dal momento che nel provvedimento medesimo si afferma la illegittimità del vincolo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione dell'immobile a PI Atonia. Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2007