Cass. pen., sez. III, sentenza 11/10/2007, n. 41879
CASS
Sentenza 11 ottobre 2007

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In tema di procedimento di riesame del sequestro preventivo, ove emerga la sussistenza di una controversia effettiva in ordine alla proprietà del bene sottoposto a sequestro, ai sensi dell'art. 324 comma ottavo cod. proc. pen., il tribunale del riesame deve rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia relativa, mantenendo nel frattempo il sequestro e con astensione dalla pronuncia sulla richiesta di riesame, ravvisandosi nella fattispecie un caso di sospensione obbligatoria del procedimento penale.

In tema di riesame, il principio di cui all'art. 324, comma ottavo, cod. proc. pen. secondo cui, nel caso di contestazione della proprietà, il giudice penale rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro, presuppone che il giudice adempia all'onere di accertare la reale esistenza di una controversia, che deve essere effettiva e, quindi, già instaurata oppure instauranda, non essendo sufficiente la mera sussunzione di una tale contestazione. (Nella specie la sussistenza della controversia era stata unicamente dedotta da quanto riferito dalla polizia giudiziaria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/10/2007, n. 41879
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41879
    Data del deposito : 11 ottobre 2007

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