Sentenza 14 maggio 2013
Massime • 1
Nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro, entro il termine perentorio di dieci giorni deve intervenire una decisione di merito, non essendo, invece, sufficiente una mera declaratoria di incompetenza per territorio. (Principio affermato a seguito di conflitto di competenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/05/2013, n. 28267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28267 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 14/05/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 826
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 12096/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1. De AN CO, nato a [...] il [...];
2. ON AD, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza del 22/01/2013 del Tribunale di Lanusei;
visti gli atti, la ordinanza denunziata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi per il De AN l'avv. CAPPELLETTI GIAN PAOLO e per il ON l'avv. Giovanni Vasoin De Prosperi, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 21 luglio 2012, il Tribunale di Lanusei, adito ex art. 324 c.p.p., dichiarava la propria incompetenza funzionale a decidere relativamente ai procedimenti avviati, tra gli altri, da CO De AN e AD ON, avverso il decreto di sequestro probatorio adottato dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Lanusei in data 21 giugno 2012, avente ad oggetto computer personali o pen drive interessanti un procedimento penale a carico dei predetti e di altri per il reato di cui all'art. 110 c.p., e art. 353 bis c.p. (in Perdasdefogu e Torino, nell'anno
2008).
Con ordinanza in data 30 luglio 2012, il Tribunale di Nuoro sollevava conflitto negativo di competenza, investendone la Corte di cassazione, che, con sentenza in data 8 gennaio 2013, dichiarava la competenza del Tribunale di Lanusei, cui rimetteva gli atti.
2. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Lanusei, all'esito del giudizio di riesame così riassunto, dichiarava inammissibili le richieste per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che nelle more le cose in sequestro erano state restituite, ne' poteva residuare un interesse al provvedimento in relazione al fatto che l'autorità giudiziaria aveva nel frattempo disposto l'estrazione di copia informatica dei supporti sequestrati, dovendosi al riguardo condividere i principi affermati sul punto dalla sentenza delle Sezioni Unite penali n. 18253 del 24/04/2008.
3. Ricorrono per cassazione entrambi gli indagati.
4. De AN, con ricorso personalmente sottoscritto, deduce i seguenti motivi.
4.1. Illegittimità del provvedimento di sequestro in quanto emesso avendo a riferimento l'art. 353 bis c.p., introdotto dalla L. 13 agosto 2010, n. 136, fattispecie penale che, a pena di violazione dell'art. 25 Cost., non poteva essere applicabile ai fatti per cui si procedeva, concepiti come commessi nell'anno 2008. 4.2. Perdita di efficacia del provvedimento di sequestro per superamento del termine perentorio di dieci giorni per la decisione, a norma dell'art. 324 c.p.p., comma 7, termine che non poteva considerarsi derogabile sulla base della decisione con la quale il Tribunale di Lanusei aveva dichiarato la propria incompetenza, non avendo questo provvedimento un simile effetto.
4.3. Erronea declaratoria di inammissibilità della richiesta per sopravvenuto difetto di interesse, a seguito della restituzione del compendio sequestrato, perché, tenuto conto anche delle novità introdotte dalla L. 18 marzo 2008, n. 48, di ratifica della Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001, è il documento informatico e non lo hardware in cui esso è di volta in volta contenuto che rappresenta genuinamente il fatto che in esso è documentato, e che deve ritenersi degno di tutela non in quanto cosa ma quale proiezione dei diritti della persona.
4.4. Assoluta mancanza di motivazione in ordine agli elementi dai quali desumere il fumus del reato ipotizzato.
5. Il difensore del ON, avv. Giovanni Vasoin de Prosperi, deduce i seguenti motivi.
5.1. Violazione di legge, sotto diversi profili:
- illegittimità del sequestro adottato sulla base di una ipotesi di reato, quella di cui all'art. 353 bis c.p., introdotta dal legislatore solo successivamente ai fatti ravvisati nel provvedimento;
- mancato rispetto del dovere dell'organo del riesame di annullare il provvedimento impugnato quando esso sia affetto da vizi genetici, che non possono essere superati da fatti aventi efficacia solo ex nunc, quale un provvedimento di restituzione, per di più proveniente dalla parte pubblica, con contestuale estrazione di copie, a pena di una elusione del diritto del soggetto interessato a vedersi riconosciuta l'illegittimità del vincolo, dato che l'attività di copiatura in tanto può ritenersi legittima in quanto sia da riconoscere legittimità al provvedimento di sequestro delle cose da cui le copie sono tratte, e ciò nonostante le contrarie affermazioni rese nella sentenza delle Sezioni Unite n. 18523 del 2008, tenuto conto delle importanti novità introdotte dalla L. 18 marzo 2008, n. 48, da cui si ricava che il vero oggetto del sequestro di natura informatica non è lo hardware ma è il documento in esso raccolto;
- assenza radicale di motivazione del provvedimento di sequestro circa il fumus del delitto ipotizzato, secondo i criteri più volte delineati dalla giurisprudenza di legittimità, con totale mancanza di esame delle argomentazioni dedotte nelle memorie difensive.
5.2. Violazione di legge in punto di mancata declaratoria della perdita di efficacia del provvedimento di sequestro per mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 324 c.p.p., comma 7, che non poteva superarsi con il riferimento fatto dal Tribunale alla giurisprudenza di legittimità relativa alla ipotesi dell'annullamento con rinvio della ordinanza dell'organo del riesame, dato che nel caso in esame mancava del tutto una ordinanza emessa a norma dell'art. 324 c.p.p. nei termini di legge.
6. Successivamente il difensore di De AN, avv. Gian Paolo Cappelletti, ha depositato memoria difensiva, nella quale, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU in tema di ingerenza della pubblica autorità nella sfera di riservatezza del singolo, con riferimento all'art. 8, par. 2, CEDU, insiste nell'attualità dell'interesse del suo assistito alla decisione del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo relativo alla perdita di efficacia del sequestro per mancato rispetto del termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione degli atti da parte del Tribunale del riesame, di cui all'art. 324, commi 5 e 7, in combinato disposto con l'art. 309 c.p.p., commi 9 e 10, , è fondato, e da ciò consegue il superamento di ogni altro motivo di ricorso.
2. Il Tribunale di Lanusei, cui è stata indirizzata la richiesta di riesame, ha ritenuto di essere incompetente ex art. 309 c.p.p., comma 5, a seguito della intervenuta soppressione della provincia dell'Ogliastra nell'ambito della quale Lanusei fungeva da capoluogo, e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Nuoro, ritenuto competente, senza provvedere sul merito della richiesta di riesame. Investita dal Tribunale di Nuoro a seguito di proposizione di conflitto di competenza ex art. 30 c.p.p., la Corte di cassazione, con sentenza in data 8 gennaio 2013, ha dichiarato la competenza del Tribunale di Lanusei, rilevando che, nonostante la soppressione della provincia dell'Ogliastra per effetto dell'abrogazione per via referendaria della legge regionale istitutiva di tale provincia, gli organi provinciali, e quindi anche le competenze giudiziarie ad essi connesse, erano stati prorogati fino al 28 febbraio 2013 in attesa del riordino per legge del territorio.
Ne deriva che bene la richiesta di riesame era stata proposta davanti al Tribunale di Lanusei, e che, non essendo stata emessa una pronuncia sul merito della richiesta nel termine di legge, si è prodotto l'effetto della inefficacia del provvedimento di sequestro probatorio, a termini delle ricordate norme degli artt. 324 e 309 c.p.p.. 3. Essendo divenuto inefficace il decreto di sequestro dei supporti informatici indicati nel provvedimento, deve ritenersi conseguentemente aver perso di efficacia anche il successivo provvedimento con il quale il medesimo P.m. di Lanusei, in data 15 luglio 2012, ha disposto la effettuazione di copie di tali supporti, delle quali (e di ogni eventuale ulteriore copia, diretta o mediata) va pertanto ordinata la restituzione ai ricorrenti, rimanendo esclusa ogni utilizzazione processuale delle stesse.
P.Q.M.
Dichiara l'inefficacia del decreto di sequestro probatorio in data 21 giugno 2012 emesso dal P.m. presso il Tribunale di Lanusei nei confronti dei ricorrenti e annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Dispone la restituzione ai medesimi ricorrenti delle copie dei supporti informatici di cui al provvedimento del P.m. presso il Tribunale di Lanusei in data 15 luglio 2012.
Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei. Così deciso in Roma, il 14 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2013