Sentenza 19 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2004, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZO LI, elettivamente domiciliato in ROMA VLE GIULIO cesare 61, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO DRISALDI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, EMILIA FAVATA, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 15 maggio 2001, Rep. N. 57 022;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 456/00 del Tribunale di VELLETRI, depositata il 29/03/00 - R.G.N. 2706/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/03 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
Udito l'Avvocato DRISALDI;
udito l'Avvocato FAVATA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25 febbraio 1994, EL UZ conveniva dinanzi al Pretore di Velletri l'INAIL per sentire dichiarare il suo diritto e, conseguentemente, per sentir condannare l'Istituto alla costituzione della rendita per malattia (ipoacusia neurosensoriale bilaterale) contratta a causa e nell'esercizio dell'attività lavorativa svolta dal 1975 al 1991 presso la Romana Lamiere di Pomezia come operaio verniciatore, esposto al rumore prodotto da ventole, aspiratori ad aria compressa e utensili vari. Il convenuto Istituto, denunciata la genericità dell'atto introduttivo e sostenuta, comunque, l'inesistenza dell'esposizione a rischio specifico in relazione alle mansioni svolte dal UZ e del nesso eziologico con la malattia denunciata, chiedeva dichiararsi la nullità e in subordine, il rigetto del ricorso. Veniva esperita consulenza tecnica d'ufficio, con la quale il UZ veniva riconosciuto affetto da ipoacusia neurosensoriale bilaterale, compatibile con danno da rumore, da cui era derivata una inabilità lavorativa del 16%. Con sentenza del 24 gennaio 1997, il Pretore accoglieva il ricorso e condannava l'INAIL a costituire in favore del ricorrente la rendita di inabilità nella misura del 16% con decorrenza dalla domanda, oltre interessi legali. Avverso tale sentenza l'INAIL, con ricorso depositato il 2 dicembre 1997, proponeva appello, denunciando l'erroneità e la contraddittorietà della c.t.u. espletata in primo grado e sostenendo che il UZ non aveva dato prova dell'origine professionale della malattia. Chiedeva dunque che il Tribunale, in totale riforma della sentenza impugnata, e previo rinnovo della consulenza di ufficio, respingesse le domande del UZ. Quest'ultimo resisteva al ricorso, chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio il Tribunale disponeva il rinnovo della c.t.u. e ammetteva la prova testimoniale dedotta in primo grado. Il UZ non si sottoponeva alla visita fissata dal c.t.u. nominato, mentre veniva espletata la prova testimoniale. Con sentenza del 20 settembre 1999 - 29 marzo 2000, l'adito Tribunale di Velletri, in accoglimento dell'appello rigettava la domanda proposta dall'assicurato con il ricorso introduttivo. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il UZ con un unico motivo.
L'INAIL ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, EL UZ denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del d.P.R. 13 aprile 1994 n. 336, nonché motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). In particolare, il ricorrente, dopo avere evidenziato che il CTU nominato in primo grado aveva accertato che l'assicurato risultava affetto da ipoacusia neurosensoriale bilaterale compatibile con un danno da rumore, avendo essa i caratteri del trauma acustico cronico, e dopo avere rimarcato che i testi escussi avevano confermato che esso UZ svolgeva mansioni di operaio verniciatore nel reparto verniciatura, ove vi era un aspiratore ad aria compressa ed altre macchine rumorose, lamenta l'incoerente decisione, da parte del Tribunale di Velletri, di rigetto della domanda.
Più specificamente, - ad avviso del ricorrente - il Giudice d'appello aveva omesso l'esame della denuncia di malattia professionale inviata all'I.N.A.I.L. dal datore di lavoro il 21.6.1988, con la quale veniva data per probabile la natura professionale della ipoacusia bilaterale di tipo neurosensoriale da cui era affetto il UZ;
aveva omesso di motivare in merito al mancato svolgimento da parte del CTU del compito affidatogli di effettuare perizia ambientale;
aveva affermato che i testi escussi avevano genericamente sostenuto che l'ambiente di lavoro era rumoroso a causa di un aspiratore ad aria compressa, "senza altra specificazione", mentre, al contrario, i testi avevano riferito che nel reparto, oltre all'aspiratore ad aria compressa vi erano altre macchine, come indicate nel capitolo di prova articolato nel ricorso di primo grado, e che queste erano egualmente rumorose;
aveva, ancora, affermato che non risultava agli atti il verbale redatto dagli Ispettori del Lavoro della USL RM/33, richiamato dal CTU ed allegato all'elaborato peritale, omettendo, in ogni caso, di richiedere alla USL (ufficio pubblico, tenuto all'adempimento al CTU di primo grado, copia o notizie di tale documento. Il motivo è infondato.
Il motivo è privo di fondamento.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale ai sensi del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe a una specifica previsione tabellare, l'assicurato si giova della presunzione di eziologia professionale, restando a carico dell'INAIL l'onere di allegare e dimostrare che, nel caso concreto, la malattia è dipesa esclusivamente da una causa extralavorativa o comunque che le mansioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a cagionarla (ex plurimis, Cass. 28 settembre 1998 n. 9679); mentre, nel caso in cui si tratti di malattia non tabellata, il lavoratore ha l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia, anche, del rapporto eziologico fra questa e la tecnopatia (Cass. 4 luglio 1996 n. 6094). Nella specie, il Tribunale di Velletri ha, correttamente, rigettato la domanda dell'assicurato considerando che, trattandosi di malattia professionale non tabellata, mancava la dimostrazione delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta e del nesso eziologico tra questa e la malattia lamentata.
Ha, infatti, precisato in proposito che, nella denuncia di malattia professionale ricevuta dall'INAIL in data 13/11/92, il datore di lavoro aveva negato che il UZ fosse esposto a rischio professionale e che, d'altra parte, i testi escussi avevano genericamente sostenuto che l'ambiente di lavoro era rumoroso a causa di un aspiratore ad aria compressa, senza altra specificazione. Non risultava, peraltro, che nel reparto in cui il UZ svolgeva la propria attività venissero svolte anche altre attività lavorative previste dalle tabelle come a rischio di malattia professionale;
ne' che, come sostenuto dal UZ, fosse imposto l'uso di protezioni auricolari.
Ha, infine, osservato, a sostegno della propria decisione, che, per un verso, non era stato possibile rinnovare la consulenza tecnica sulla persona del UZ, avendo questi omesso - senza giustificazione alcuna - di presentarsi alla visita fissata dal consulente tecnico nominato d'ufficio, e che, per altro verso, le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u., nominato in primo grado non apparivano condivisibili in quanto egli aveva omesso di indicare gli elementi in base ai quali aveva ritenuto di poter accertare l'eziogenesi da rumore della malattia, limitandosi a richiamare un verbale redatto dagli Ispettori del Lavoro della USL RM/33, non risultante dagli atti.
In tal modo, pertanto, il Giudice a quo si è attenuto all'orientamento di questa Corte, e sopra enunciato, ritenendo che, non operando la presunzione di eziologia professionale, gravasse sull'assicurato l'onere di dimostrare la suddetta circostanza;
onere - ad avviso del Giudice d'appello - non assolto, alla stregua di un giudizio adeguatamente motivato e, per ciò stesso, insindacabile in questa sede.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla per le spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004