Sentenza 16 luglio 2014
Massime • 1
In tema di impugnazione di misure cautelari, la sindacabilità, da parte del tribunale del riesame, della competenza territoriale del giudice che ha emesso il provvedimento, si esaurisce nella fase delle indagini preliminari, sicchè, una volta chiusa tale fase, ogni questione concernente detta competenza resta preclusa dal sopravvenuto radicarsi della competenza del giudice che procede. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha affermato la competenza a decidere su impugnazione di una misura cautelare reale del tribunale del riesame del luogo in cui, al momento della decisione, era stata esercitata l'azione penale, con conseguente radicamento del processo di merito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/07/2014, n. 39250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39250 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2014 |
Testo completo
39 25 0/ 1 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/07/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N. 2389/2014 Presidente SENTENZA Dott. UMBERTO GIORDANO - Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO N. 19243/2014- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ADET TONI NOVIK - Rel. Consigliere - Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE DI BRESCIA nei confronti di: GUP TRIBUNALE DI VERONA con l'ordinanza n. 10413/2014 GIP TRIBUNALE di BRESCIA, del 24/04/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Eduardo SCARDACCIONE спиетениеche ha chiesto di dichiarare la competence del Tribunale di Verona di difenson Avv.ti Umberto DE LUCA e Alessandro 320 stati sostitenti rispettivamente MAINARDI Tirafelle luce. dog anti IO SI TR e Ritenuto in fatto.
1. Con ordinanza del 9.4.2014 il Tribunale di Verona in sede di riesame di sequestro preventivosu richiesta proposta da LL IO e NE TO, indagati in ordine ai reati di cui agli artt. 416 e 648 bis cod.pen., dichiarava la propria incompetenza territoriale, essendo competente il Tribunale di Brescia, in relazione ai soli due menzionati. Secondo i giudici veronesi le modalità di realizzazione delle condotte delittuose sono consistite nel sostituire l'EL con sistematicità le somme provenienti da reati di truffa e bancarotta attraverso transazioni commerciali aventi ad oggetto opere d'arte e nel trasferire le somme a terzi, in assenza di lecita causale, o comunque senza documentazione. Il reato di riciclaggio si sarebbe consumato nel momento in cui fu compiuta una singola operazione, tra quelle indicate nella previsione normativa: la prima operazione contestata consisteva nel versamento di presso la banca Valsabbina di100.000 euro effettuato dall'EL sul c/c Brescia, quale acconto in relazione alla vendita di un quadro di IO Fontana e di uno di ND WA. Veniva evidenziato che lo stesso Pm aveva ritenuto che l'EL avesse operato mettendo a disposizione ed utilizzando il proprio conto corrente presso la banca suindicata, con sede in Brescia.
2. Con ordinanza del 24.4.2014, il Tribunale di Brescia opponeva che la dichiarazione di incompetenza ad opera dei giudici del riesame era preclusa, avendo medio tempore gip disposto il rinvio a giudizio dei due menzionati avanti il Tribunale di Verona, unitamente agli altri imputati, con il che ogni valutazione spettava al giudice del dibattimento.
3. In data 2.7.2014 è pervenuta memoria da parte di LL GI, con cui è stata sollecitata la dichiarazione di competenza del tribunale di Brescia. Viene fatto rilevare che l'ordinanza del Tribunale di Verona declinatoria della competenza territoriale non fu impugnata dal pm e quindi la pronuncia avrebbe autorità di giudicato.
4. E' stata depositata memoria anche nell'interesse di NE TO, con cui sono state ribadite le argomentazioni accreditanti la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Brescia. Vien fatto rilevare che è stato contestato come reato più grave il reato di cui all'art. 648 bis cod.pen, in ordine al quale quindi rilevano il momento ed il luogo non già della ricezione del provento da delitto, quanto la sostituzione dei beni per ostacolarne l'identificazione della 2 ра provenienza. L'interessato avrebbe utilizzato due conti correnti, l'uno presso banca Valsabbina in Brescia e l'altro presso ET in Verona. Veniva quindi chiesto di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite per la decisione sui poteri di controllo in capo al giudice del riesame in tema di competenza territoriale, per la decisione sul fatto se il conflitto di competenza territoriale presupponga per la sua soluzione la valutazione di ragioni legate alla relazione del giudice con il fatto storico da esaminare e per definire se la Corte di cassazione abbia il potere di risolvere d'ufficio o su istanza delle parti il problema della competenza territoriale. Considerato in diritto. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici rifiutano di prendere cognizione di un provvedimento, così determinando una situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive. Premesso che l'ordinanza declinatoria di competenza del Tribunale di Verona non poteva essere impugnata dal P.M., a norma dell'art. 568 comma 2 c.p.p., potendo dare luogo a conflitto, come in effetti è avvenuto, il conflitto deve essere risolto nel senso indicato dal giudice che lo ha sollevato. Deve essere preliminarmente rilevato che trattasi di conflitto in sede cautelare che questa Corte deve risolvere facendo richiamo ai principi già affermati, senza contrasto alcuno e quindi senza necessità di adire le sezioni unite, in arresti che danno compiuta risposta alle questioni sollevate dalla difesa dell'EL. E' infatti stato insegnato che la sindacabilità, da parte del tribunale del riesame, della competenza territoriale del giudice che ha emesso una misura cautelare si esaurisce nella fase delle indagini preliminari, sicché, una volta chiusa tale fase, ogni questione concernente detta competenza resta preclusa dal sopravvenuto radicarsi della competenza del giudice che procede ( Sez. II, 4.6.1998, n. 3331, rv 211307). Più recentemente il principio è stato ribadito, laddove è stato statuito che in tema di competenza incidentale a disporre misure cautelari, siano esse personali o reali come nel caso di specie, deve seguire inderogabilmente la competenza funzionale del giudice, sicchè l'incompetenza alla loro emissione può essere dedotta solo quando non sia stata riconosciuta nella propria sede l'incompetenza del giudice a trattare nel merito il procedimento ( Sez. VI, 31.5.2007, n. 30964, rv 237189). Deve quindi essere affermata la competenza del Tribunale di Verona per quanto riguarda la decisione sull'istanza di riesame del decreto di sequestro in 3 ре questione, poiché avanti il Tribunale di Verona è stata esercitata l'azione penale e si è radicato il processo che segna il superamento della fase procedimentale. Trattasi di conclusione che riguarda il profilo cautelare e che non impedisce alle parti di far valere le questioni già proposte, che si riterrà da parte della difesa di reiterare, sul luogo di commissione del reato di riciclaggio.
p.q.m.
Dichiara la competenza del Tribunale di Verona, cui dispone trasmettere gli atti. Così deciso in Roma, addì 16 luglio 2014. of ConsigConsigliere est. In Presidente M DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 SET 2014 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA +