Sentenza 8 febbraio 2012
Massime • 1
È legittima la determinazione del valore economico dei beni immobili da sottoporre a sequestro preventivo funzionale alla confisca "per equivalente" (artt. 322 cod. pen. e 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n. 244) desunta dagli estimi catastali, ben potendo gli interessati far valere eventuali difformità rispetto al valore commerciale attraverso l'istanza di revoca oppure mediante le impugnazioni ex art. 324 cod. proc. pen.
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- 1. Nessuna presunzione di intestazione fittizia nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Anche quando il bene è formalmente intestato a terzi, pur se prossimi congiunti all'indagato, non opera alcuna presunzione, ma grava sul Pubblico Ministero l'onere di dimostrare la discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene. Decisione: Sentenza n. 24816/2016 Cassazione Penale – Sezione III Il caso. Il Tribunale del riesame confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale nei confronti dell'indagato (per il reato di cui all'art. 5, d.lgs. 74/2000, cioè per omessa dichiarazione). L'indagato proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge per la carenza della motivazione in ordine al fumus commissi delicti, con particolare …
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Anche quando il bene è formalmente intestato a terzi, pur se prossimi congiunti all'indagato, non opera alcuna presunzione, ma grava sul Pubblico Ministero l'onere di dimostrare la discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene. Decisione: Sentenza n. 24816/2016 Cassazione Penale – Sezione III Il caso. Il Tribunale del riesame confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale nei confronti dell'indagato (per il reato di cui all'art. 5, d.lgs. 74/2000, cioè per omessa dichiarazione). L'indagato proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge per la carenza della motivazione in ordine al fumus commissi delicti, con particolare …
Leggi di più… - 3. Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente: nessuna presunzione di intestazione fittiziaGraziotto Fulvio · https://www.diritto.it/ · 21 dicembre 2016
Anche quando il bene è formalmente intestato a terzi, pur se prossimi congiunti all'indagato, non opera alcuna presunzione, ma grava sul Pubblico Ministero l'onere di dimostrare la discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene. Decisione: Sentenza n. 24816/2016 Cassazione Penale – Sezione III Classificazione: Penale, Tributario Parole chiave: #confisca, #sequestropreventivo, #penaletributario, #fulviograziotto, #scudolegale Il caso. Il Tribunale del riesame confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale nei confronti dell'indagato (per il reato di cui all'art. 5, d.lgs. 74/2000, cioè per omessa dichiarazione). L'indagato proponeva …
Leggi di più… - 4. Nessuna presunzione di intestazione fittizia nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca perAvv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 21 dicembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/02/2012, n. 10438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10438 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 08/02/2012
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 303
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 30088/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PM presso il Tribunale di Napoli;
Avverso Ordinanza Tribunale di Napoli, emessa il 27/06/011;
nei confronti di:
GE AL, nato il [...];
De LI ON, nata il [...];
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. FURGIUELE ALFONSO, difensore di fiducia di GE AL e De LI ON.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 27/06/011 - provvedendo sulla richieste di riesame avanzate da GE AL e De LI ON, avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente, come disposto in atti dal Gip del Tribunale di Napoli - accoglieva il gravame, disponendo l'immediata restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto. Il PM presso il Tribunale di Napoli proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e); il tutto limitatamente al sequestro preventivo relativo ai beni immobili.
In particolare il PM ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva:
1. che il sequestro preventivo per equivalente funzionale alla confisca dei beni, era legittimo anche se l'individuazione in concreto dei beni medesimi era stata demandata al PM in sede di esecuzione del decreto medesimo;
2. che il valore degli immobili sequestrati desunto dalle rendite catastali era legittimo, senza necessità di accertare il valore dei beni secondo i prezzi correnti del mercato immobiliare. Tanto dedotto, il PM chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il PG della Cassazione, nell'udienza in Camera di Consiglio dell'08/02/012, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il Gip del Tribunale di Napoli, previa richiesta del PM sede, con decreto emesso il 12/04/011, disponeva il sequestro preventivo destinato alla confisca per equivalente dei beni immobili (anche per quota parte) mobili registrati, valori immobiliari, nonché di somme di denaro presenti sui conti correnti, il tutto, ex art. 322 ter c.p., L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, nei confronti di
GE AL, indagato per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, perché nella qualità di rappresentante legale della "Kevin srl" non versava l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, in riferimento al periodo di imposta 2007 per l'ammontare di Euro 250.193,00^ somma costituente profitto del reato.
Il sequestro preventivo veniva disposto sui citati beni immobili e mobili per un valore pari alla predetta somma di Euro 250.193,00. Il Gip demandava al PM, in sede di esecuzione, l'individuazione in concreto dei beni da sottoporre a sequestro sino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro 290.193,00. In sede di esecuzione il sequestro preventivo attingeva (oltre sei autovetture/furgoni, come individuati in atti) due immobili per un valore catastale di Euro 314.879,04; beni facenti parte di un fondo patrimoniale intestato a GE AL e De LI ON;
il tutto sino alla concorrenza delle quote del 50%, riconducibile al GE. Il Tribunale di Napoli - in sede di riesame, ex art. 324 c.p.p., - con ordinanza emessa il 27/06/2011 dichiarava la nullità dell'esecuzione del sequestro ed ordinava la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto.
Il PM proponeva ricorso per Cassazione, limitatamente al sequestro preventivo relativo ai beni immobili.
Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che la decisione del Tribunale di Napoli, nella sostanza, si fonda sui seguenti assunti principali:
a) è illegittimo il decreto di sequestro preventivo per equivalente nella parte in cui non individua in concreto i beni da sottoporre a sequestro, ma demanda al PM, in sede esecutiva la individuazione dei beni medesimi;
b) l'individuazione del valore degli immobili mediante gli estremi catastali è arbitraria, dovendosi far riferimento sempre ai valori correnti nel mercato immobiliare.
Trattasi di deduzioni errate in diritto per le seguenti ragioni principali:
1. in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ai sensi dell'art. 322 ter c.p.; L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, - ove non sia possibile, in sede di emissione del decreto, individuare specificamente i beni e le cose da sequestrare - è legittimo demandare all'organo preposto all'esecuzione del provvedimento l'individuazione dei beni medesimi. Gli interessati, gravati del sequestro dei beni individuati in sede di esecuzione, potranno attivare con completezza ed esaustività, la tutela integrale dei propri diritti, mediante gli appositi istituti giuridici previsti in materia di misure cautelari reali, quali istanza di revoca, appello, ex art. 322 bis c.p.p., anche con riferimento alla corrispondenza tra le cose sequestrate ed il valore ed i limiti fissati con l'ordine giudiziale (conforme Cass. Sez. 3^ sent. n. 12580 del 25/02/010).
2. Il riferimento agli estimi catastali - ai fini dell'individuazione del valore economico dei beni immobili da sottoporre a sequestro preventivo - non costituisce di per sè solo valutazione arbitraria. I parametri catastali relativi ai beni immobili, costituiscono, invero, valori determinati in virtù di procedure disciplinate dalla specifica normativa attinente alla materia de qua. La eventuale non congruità del valore economico determinato in virtù degli estimi catastali in rapporto al valore commerciale corrente nel mercato immobiliare, potrà essere fatta valere dagli interessati nelle forme di rito mediante gli appositi istituti giuridici, quali l'istanza di revoca, le impugnazioni, ex artt. 324 e 322 bis c.p.p.. Va annullata, pertanto, l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 27/06/011, con rinvio a detto ufficio giudiziario per un nuovo esame.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla con rinvio la impugnata ordinanza al Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2012