Sentenza 26 marzo 2013
Massime • 1
In tema di procedimento di riesame del sequestro preventivo, ove emerga la sussistenza di una controversia effettiva in ordine alla proprietà del bene sottoposto a sequestro, ai sensi dell'art. 324 comma ottavo cod. proc. pen., il tribunale del riesame deve rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia relativa, mantenendo nel frattempo il sequestro e astenendosi dalla pronuncia sulla richiesta di riesame, ravvisandosi nella fattispecie un caso di sospensione obbligatoria del procedimento penale (Nella specie, la Corte ha confermato la decisione del tribunale del riesame che non aveva disposto la restituzione pur essendo stata dedotta l'irritualità della querela).
Commentario • 1
- 1. Art. 322 - Riesame del decreto di sequestro preventivohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/03/2013, n. 28555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28555 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 26/03/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 743
Dott. IASILLO Adriano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 041815/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avvocato PILIA Paolo Giuseppe, quale difensore dell'indagato EN IN (n. il 27.08.1974), e dall'Avvocato MASTIO Gian Luigi, quale difensore della P.O. Sardaleasing s.p.a.;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Cagliari, in data 09/07/2012;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. IASILLO Adriano;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dottor VIOLA Alfredo Pompeo, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
Osserva:
FATTO E DIRITTO
Con decreto del 04.05.2012, il G.I.P. del Tribunale di Cagliari dispose il sequestro preventivo di 10 semirimorchi detenuti da EN IN - indagato per il reato di appropriazione indebita ai danni della società p.a. Sardaleasing - perché ricevuti i predetti mezzi (del valore di Euro 530.000,00) in leasing, dopo aver corrisposto una parte dei canoni aveva interrotto il pagamento accumulando un debito di Euro 246.093,00, somma non corrisposta neppure dopo il sollecito della predetta società creditrice.
Avverso tale provvedimento l'indagato ha proposto richiesta di riesame sostenendo che la querela non fosse valida per violazione dell'art. 122 c.p.p., (colui che aveva presentato la querela - tal Di MA NA - non era provvisto della procura speciale rilasciata dall'organo di rappresentanza della s.p.a. Sardaleasing) e che il contratto di leasing non si fosse sciolto perché non aveva mai ricevuto la raccomandata con la quale la società di leasing comunicava di aver risolto il contratto sulla base della clausola risolutiva espressa. Il Tribunale del riesame di Cagliari, con ordinanza del 09/07/2012, rilevando che "quand'anche l'eccezione di invalidità della querela fosse fondata (come in effetti appare alla luce del disposto dell'art. 122 c.p.p.) allo stato la restituzione non potrebbe comunque essere disposta" perché si è in presenza di una controversia di natura civilistica attinente al diritto di restituzione. Pertanto ex art. 324 c.p.p., comma 8, rimetteva le parti avanti al Giudice civile perché decidesse se il contratto di leasing fosse risolto, mantenendo nel frattempo il sequestro. Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato deducendo la violazione dell'art. 129 c.p.p. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare rileva che il Tribunale doveva applicare l'art. 129 c.p.p., avendo rilevato "l'irritualità della querela per violazione dell'art. 122 c.p.p." e conseguentemente restituire i beni sequestrati al EN. Infatti, una volta accertato che il procedimento penale non poteva essere neppure iniziato per mancanza di querela non poteva neppure essere applicata la normativa relativa al sequestro preventivo. Il difensore dell'indagato conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
Ricorre per Cassazione anche il difensore della P.O. - Sardaleasing s.p.a. - deducendo che il Tribunale avendo ritenuta pregiudiziale la questione relativa all'intervenuta risoluzione contrattuale doveva limitarsi solo a rimettere le parti avanti al Giudice civile senza affrontare la questione relativa alla validità della querela. Querela che, tra l'altro, è valida perché NA Di MA (colui che ha firmato la querela;
nds) ha agito in qualità di procuratore generale della s.p.a. Sardaleasing, in forza della delibera del Consiglio di amministrazione della predetta società datata 27.10.2012.
Il difensore della P.O. conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata ordinanza limitatamente alla parte relativa alla invalidità della querela.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati. Infatti, si deve, innanzi tutto, rilevare che questa Suprema Corte ha più volte affermato che in tema di procedimento di riesame del sequestro preventivo, ove emerga la sussistenza di una controversia effettiva in ordine alla proprietà del bene sottoposto a sequestro, ai sensi dell'art. 324 c.p.p., comma 8, il Tribunale del riesame deve rimettere gli atti al Giudice civile per la decisione della controversia relativa, mantenendo nel frattempo il sequestro e con astensione dalla pronuncia sulla richiesta di riesame, ravvisandosi nella fattispecie un caso di sospensione obbligatoria del procedimento penale (Sez. 3^, Sentenza n. 41879 del 11/10/2007 Cc. - dep. 14/11/2007 - Rv. 237940). Inoltre, che è inoppugnabile il provvedimento con cui il giudice penale, investito della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti dinanzi al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, in quanto esso non ha contenuto decisorio, ne' formale, ne' sostanziale, ma ha natura interlocutoria e non pregiudica i diritti delle parti che possono essere fatti valere nel giudizio civile (Sez. 2^, Sentenza n. 23662 del 20/05/2010 Cc. - dep. 18/06/2010 - Rv. 247412). Orbene alla luce di quanto sopra rilevato è chiaro che entrambi i ricorsi sono inammissibili, anche, per carenza di interesse. Infatti, l'indagato con la richiesta di riesame non contesta il fumus commissi delicti, ma sostiene che la querela non è valida e, in subordine, che il contratto non si è risolto per mancato ricevimento della raccomandata con la quale si comunicava la risoluzione dello stesso contratto in forza della clausola risolutiva espressa in esso contenuta. Ora a prescindere dalla motivazione del provvedimento impugnato, seppure si volesse ritenere che la querela non sia valida è ovvio che per la restituzione dei beni - sia ai sensi dell'art.324 c.p.p., comma 8, sia per l'art. 263 c.p.p., - in caso di controversia il Giudice competente a decidere è quello civile. Quindi, la decisione del Tribunale del riesame di rimettere la risoluzione della controversia al Giudice civile, non solo è corretta, ma non pregiudica l'indagato per quanto riguarda la sua posizione nell'ambito del procedimento penale. Infatti, se effettivamente sarà accertata la mancanza di querela il Giudice procederà all'archiviazione ai sensi dell'art. 411 c.p.p.; ma tutto ciò avverrà - come anche l'eventuale accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto - nel giudizio di merito e non, certo, nel sub procedimento cautelare. Lo stesso discorso vale per la Persona Offesa;
infatti, il Tribunale non ha deciso sulla validità della querela;
quindi resta impregiudicata la possibilità di provare la validità della querela nel giudizio di merito. Intanto i beni rimangono sequestrati e quindi è tutelata la posizione della persona offesa.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - ciascuna al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 marzo 2013. Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2013