Cass. pen., sez. II, sentenza 26/03/2013, n. 28555
CASS
Sentenza 26 marzo 2013

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Massime1

In tema di procedimento di riesame del sequestro preventivo, ove emerga la sussistenza di una controversia effettiva in ordine alla proprietà del bene sottoposto a sequestro, ai sensi dell'art. 324 comma ottavo cod. proc. pen., il tribunale del riesame deve rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia relativa, mantenendo nel frattempo il sequestro e astenendosi dalla pronuncia sulla richiesta di riesame, ravvisandosi nella fattispecie un caso di sospensione obbligatoria del procedimento penale (Nella specie, la Corte ha confermato la decisione del tribunale del riesame che non aveva disposto la restituzione pur essendo stata dedotta l'irritualità della querela).

Commentario1

  • 1Art. 322 - Riesame del decreto di sequestro preventivo
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 26/03/2013, n. 28555
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28555
Data del deposito : 26 marzo 2013

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