Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/1999, n. 4184
CASS
Sentenza 23 settembre 1999

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In tema di riesame del sequestro conservativo, nel caso di contestazione della proprietà della cosa sequestrata, non compete al giudice alcuna facoltà in ordine alla prosecuzione del procedimento. Lo stesso infatti deve, ai sensi dell'art 324 comma 8 cod.proc.pen., mantenendo fermo il provvedimento cautelare reale, rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della relativa controversia, ravvisandosi, nel caso di specie, una delle ipotesi di sospensione del procedimento penale. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato il provvedimento del tribunale del riesame che, in relazione al sequestro conservativo di un immobile, ritenuto che la nuda proprietà dello stesso spettasse ad un soggetto diverso dall'indagato, aveva ordinato la restituzione al nudo proprietario e, contemporaneamente, disposto il sequestro conservativo sul diritto di usufrutto).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/1999, n. 4184
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4184
Data del deposito : 23 settembre 1999

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