Sentenza 23 settembre 1999
Massime • 1
In tema di riesame del sequestro conservativo, nel caso di contestazione della proprietà della cosa sequestrata, non compete al giudice alcuna facoltà in ordine alla prosecuzione del procedimento. Lo stesso infatti deve, ai sensi dell'art 324 comma 8 cod.proc.pen., mantenendo fermo il provvedimento cautelare reale, rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della relativa controversia, ravvisandosi, nel caso di specie, una delle ipotesi di sospensione del procedimento penale. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato il provvedimento del tribunale del riesame che, in relazione al sequestro conservativo di un immobile, ritenuto che la nuda proprietà dello stesso spettasse ad un soggetto diverso dall'indagato, aveva ordinato la restituzione al nudo proprietario e, contemporaneamente, disposto il sequestro conservativo sul diritto di usufrutto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/1999, n. 4184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4184 |
| Data del deposito : | 23 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 23/9/1999
1. Dott. Francesco PROVIDENTI Consigliere SENTENZA
2. " Carlo COGNETTI " N. 4184
3. " Nunzio CICCHETTI " REGISTRO GENERALE
4. " Angelo DI POPOLO " N. 17859/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da EL LO avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecco in data 10.4.1999;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Cognetti;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Frasso che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto in data 4.8.1997, il G.I.P. presso il Tribunale di Lecco, su richiesta del P.M. disponeva il sequestro conservativo della quota di 1/2 dell'immobile sito in Milano via don Grioli n. 10, censito al NCEU di Milano, partita n. 149993, foglio 72, mappale 292, sub 16, sul presupposto che fosse di proprietà di LI LO, imputato dei delitti di bancarotta fraudolenta e frode fiscale. A seguito di richiesta di riesame avanzata da LI OL, che assumeva di avere acquistato dal padre LI LO la nuda proprietà della quota di 1/2 dell'immobile sottoposta a sequestro con accollo del relativo mutuo, il Tribunale di Lecco accertata la veridicità di quanto assunto dell'istante, con ordinanza in data 10.4.1999, revocava il provvedimento di sequestro conservativo della quota di immobile in questione, disponendo la sua restituzione al legittimo nudo proprietario LI PO e al contempo disponeva il sequestro conservativo sul diritto di usufrutto costituito su detta quota a favore del LI LO, sul rilievo che per il combinato disposto di cui agli artt. 316 e 320 c.p.p. possono essere sottoposti a sequestro conservativo i beni e i crediti per i quali è consentito il pignoramento, applicandosi, ai sensi dell'art. 813 c.c., le disposizioni concernenti i beni immobili anche ai diritti reali che hanno per oggetto i beni immobili.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il LI LO, il quale deduce, in primo luogo, violazione della legge penale con riferimento all'art. 316 c.p.p. Assume, in proposito, il ricorrente che nel caso di specie il Tribunale del riesame, richiesto di revocare una misura cautelare e revocata la stesa, ne ha autonomamente disposta altra avente ad oggetto un bene diverso, attribuendosi un potere non spettantegli, in quanto il potere di riforma del provvedimento impugnato non può estendersi sino all'autonoma disposizione di un misura cautelare, dovendo escludersi che il Tribunale possa aver desunto la legittimazione alla disposizione della misura cautelare sul fatto che in precedenza vi era stata una richiesta di sequestro conservativo da parte del pubblico ministero, poiché detta richiesta si è esaurita con il provvedimento del G.I.P. poi revocato dal Tribunale. Deduce ancora il ricorrente, la violazione dell'art. 316 c.p.p. sotto un diverso profilo, assumendo che il legislatore, formulando la norma suddetta, ha esplicitamente limitato l'oggetto del sequestro conservativo ai soli beni mobili e immobili dell'imputato e alle somme o cose a lui dovute, di talché l'usufrutto non rientra in queste categorie, a nulla valendo il riferimento effettuato dal Tribunale all'art. 813 c.c., non solo perché detta norma si riferisce alle disposizioni del codice civile, ma anche per la clausola di esclusione in essa contenuta, laddove stabilisce espressamente "Salvo che dalla legge risulti diversamente. . .", il che diversamente risulta dall'art. 316 c.p.p. MOTIVI DELLA DECISIONE
In tema di procedimento di riesame del sequestro conservativo, nel caso di contestazione della proprietà, il Tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 324, ottavo comma. c.p.p., accertata tale contestazione, non ha alcuna facoltà in ordine alla prosecuzione del processo, ma deve rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia relativa, mantenendo nel frattempo il sequestro, sicché è ultronea ogni pronuncia sulla legittimità o meno del sequestro stesso, ravvisandosi nella fattispecie un caso di sospensione obbligatoria del procedimento penale (cfr., in relazione al sequestro preventivo, Cass. Sez. III, 12.1.1994, Magni, RIV 196777).
Nel caso di specie il Tribunale, in presenza di una contestazione in ordine alla proprietà dell'immobile sottoposto a sequestro, non poteva perciò decidere su chi fosse il titolare della nuda proprietà dell'immobile in questione, ma doveva astenersi dal pronunciarsi sulla richiesta di riesame e rimettere gli atti al giudice civile. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Lecco per l'ulteriore corso.
P. Q. M.
La Corte annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Lecco per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 23 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 1999