Sentenza 16 maggio 2014
Massime • 1
È inoppugnabile il provvedimento con cui il giudice penale (nella specie il Tribunale del Riesame), investito della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti dinanzi al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, in quanto esso non ha contenuto decisorio, né formale, né sostanziale, ma ha natura interlocutoria e non pregiudica i diritti delle parti che possono essere fatti valere nel giudizio civile.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/05/2014, n. 35665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35665 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 16/05/2014
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 1103
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 12501/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL ET N. IL 11/07/1973;
avverso l'ordinanza n. 5/2014 TRIB. LIBERTÀ di RAGUSA, del 04/02/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Ragusa ha rinviato ex art. 324 c.p.p., comma 8, la decisione della controversia sulla proprietà delle cose sequestrate con decreto del PM in data 20 gennaio 2014 al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.
Contro tale provvedimento, LL ET, terza interessata alla restituzione, (con l'ausilio di un avvocato iscritto all'apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
1/2 - violazione di legge (poiché non sussisterebbe una effettiva controversia in ordine alla proprietà del veicolo de quo, e sarebbe, comunque, insussistente la ipotizzata situazione di acquisto a non domino di un bene mobile).
All'odierna udienza camerale, celebrata ex art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Invero, il provvedimento con il quale il giudice penale, investito della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti davanti al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, non ha contenuto decisorio, ne' formale ne' sostanziale, ma ha natura interlocutoria e, non pregiudicando l'interesse delle parti che potranno far valere le loro ragioni davanti a giudice civile, è inoppugnabile (Cass. pen., Sez. 5, sentenza n. 4077 del 20 settembre 1999, CED Cass. n. 214727; Sez. 2, sentenza n. 2296 del 14 maggio 1999, CED Cass. n. 213854; Sez. 2, sentenza n. 23662 del 20 maggio 2010, CED Cass. n. 247412). A maggior ragione, e per trasparente identità di ratio, deve ritenersi inoppugnabile il provvedimento con il quale il predetto provvedimento di rimessione sia stato emesso in sede riesame (Cass. pen., Sez. 2, sentenza n. 38776 del 20 settembre 2006, CED Cass. n. 235380; Sez. 2, sentenza n. 19704 del 23 aprile 2008, CED Cass. n. 239790), in primis per il principio di tassatività delle impugnazioni - non essendone espressamente prevista l'impugnabilità -, e comunque per il suo carattere meramente interlocutorio, che lo rende non assimilabile al provvedimento che abbia deciso in ordine ad una richiesta di riesame.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Udienza camerale, il 16 maggio 2014. Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2014