Sentenza 7 gennaio 2009
Commentari • 3
- 1. Le recenti pronunce della Corte costituzionale in materia penaleGuglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Relazione al corso di aggiornamento svoltosi il 17 gennaio 2011 organizzato dall'Ufficio dei referenti per la formazione dei magistrati del distretto di Milano Pubblichiamo, ringraziando l'Autore ed i Referenti per la formazione decentrata dei magistrati del distretto di Milano, la relazione predisposta dal dott. Guglielmo Leo per il periodico incontro di aggiornamento sui recenti provvedimenti di interesse penalistico della Corte costituzionale. La relazione è stata illustrata in un incontro tenuto a Milano il 17 gennaio 2011, ed è aggiornata a tutto il 12 gennaio 2011. SOMMARIO In generale A pagina 7: ancora sulle sentenze n. 348 e 349 del 2007, e sulla sentenza n. 311 del 2009, per …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2009, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - rel. Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC EL & FIGLI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato ANTONINI MARIO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDRONICO FRANCESCO giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati COSSU BENEDETTA, CORRERA FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 291/2004 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 09/11/2004 R.G.N. 70/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2008 dal Consigliere Dott. MICHELE DE LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17 ottobre 1997, il Tribunale di Catania confermava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 23 ottobre 1996, che aveva accolto l'opposizione - proposta dalla S.p.a. NO EL e figli contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) - al decreto ingiuntivo per il pagamento, in favore dell'Istituto, di contributi previdenziali - sulla somma corrisposta dalla società in esecuzione della transazione stipulata con il proprio dipendente RM AT, dopo che (con sentenza dello stesso Tribunale di Catania in data 27 settembre 1988) ne era stato dichiarato illegittimo il licenziamento con ogni conseguenza (condanna alla reintegrazione del lavoratore licenziato nel posto di lavoro ed alla corresponsione della retribuzione dal giorno del licenziamento a quello della reintegra) - in base, essenzialmente, al rilievo che, con la transazione, era stata convenuta la data di cessazione del rapporto di lavoro (al 5 ottobre 1985, data di comunicazione del licenziamento) e la determinazione della somma - dichiaratamente destinata a risarcire il danno conseguito al licenziamento - sulla quale sono pretesi i contributi previdenziali. A seguito di ricorso dell'INPS, resistito dalla intimata S.p.a. NO EL e figli, questa Corte (con sentenza n. 5639 del 17 aprile 2001) cassava con rinvio la sentenza d'appello. Riassunta la causa, la Corte d'appello di Catania - designata quale giudice di rinvio - rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo - in riforma della sentenza del Pretore della stessa sede in data 23 ottobre 1996 - in base, essenzialmente, al rilievo che questa Corte (con la sentenza n. 5639 del 17 aprile 2001, cit.) aveva affermato la natura retributiva - e non già risarcitoria - della somma - pattuita con la transazione inter partes - e la conseguente soggezione ai contributi pretesi dall'INPS in questo giudizio.
Avverso la sentenza del giudice di rinvio, la S.p.a. NO EL e figli propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo ed illustrato da memoria.
L'intimato INPS resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso - denunciando violazione falsa applicazione di norme di diritto (art. 384 c.p.c., comma 1), nonché vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) - la S.p.a. NO EL e figli censura la sentenza impugnata - per avere ritenuto soggetta a contribuzione previdenziale la somma corrisposta dalla società in esecuzione della transazione stipulata con il proprio dipendente RM AT, dopo che (con sentenza del Tribunale di Catania in data 27 settembre 1988) ne era stato dichiarato illegittimo il licenziamento con ogni conseguenza - sebbene inducesse ad opposta decisione il principio di diritto - enunciato dalla sentenza di cassazione con rinvio di questa Corte di cassazione (sentenza n. 5639 del 17 aprile 2001) - dal quale la sentenza del giudice del rinvio - ora investita dal ricorso per cassazione - si è discostata, omettendo di motivare su "punti decisivi della controversia", quali:
il lavoratore RM AT, "con il verbale di conciliazione, ha rinunciato agli effetti delle sentenze di primo e secondo grado (peraltro mai passate in giudicato) ed ha dichiarato di intendere risolto il rapporto di lavoro con la società EL NO e figli, con effetto dal 5 ottobre 1985, data di comunicazione della risoluzione, e di accettare il licenziamento intimatogli da detta società, ritenendolo legittimo e giusto, e rinunciando a qualsiasi impugnazione";
"l'INPS non ha alcun titolo, da fare valere a sostegno del decreto ingiuntivo emesso, in quanto lo stesso è fondato su una sentenza, resa tra soggetti terzi rispetto allo stesso Istituto (...), e, perdi più, mai passata in giudicato";
comunque, la sentenza ora impugnata "avrebbe dovuto limitare le pretese dell'Istituto al periodo intercorrente tra la sentenza, che ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento (27 settembre 1988), ed il successivo verbale di transazione (22 dicembre 1988)". Il ricorso non è fondato.
2. Invero la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio (art. 392 c.p.c.) si configura, non già come atto d'impugnazione, ma come attività d'impulso processuale volta a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, per promuoverne la sostituzione, e, come tale, instaura un processo chiuso, nel quale - secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato di questa Corte (vedine, per tutte, la sentenza n. 3520/92 delle sezioni unite, n. 13719, 17944/2006, 6260/2005, 14134/2004, 9843, 11615/2002, 5149, 4663/2001, 15787, 13906, 1568/2000, 2420, 617/99, 6829, 6828, 3532/98, 1221/94, 3211/92, 807/90, 3022 99, 8454/87, 1910/84, 4489/79 delle sezioni semplici) - è alle parti preclusa (art. 394 c.p.c., u.c.), tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni (come nuove prove, esclusione fatta per il giuramento decisorio), nonché conclusioni diverse - salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza di Cassazione - ed il giudice di rinvio ha gli stessi poteri del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza cassata.
Coerentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, ne' presi in esame dal giudice, motivi d'impugnazione diversi da quelli che erano stati proposti nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata (vedi, per tutte, Cass. n. 14134, 3109/2004, 13906/2000, cit.) e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame (vedi, per tutte, Cass. n. 14134/2004, 3193/2000, 11399/1999) e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (vedi, per tutte, Cass. n. 11615/98, 7494/96, 11552/92). Del pari coerentemente, i poteri del giudice di rinvio - in dipendenza del carattere dispositivo delle impugnazioni - vanno determinati con esclusivo riferimento alle iniziative legittimamente assunte dalle parti (vedi, per tutte, Cass. n. 3557/94, 465/99, 4087/2001, 14134/2004, 6260/2005, con specifico riferimento al giudizio di cassazione, 8804/2001, 785/97, con riferimento al giudizio d'appello).
3. Il sindacato della Corte di Cassazione, poi, sulla sentenza del giudice di rinvio -gravata di ricorso per infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronunzia di annullamento - si risolve nel controllo dei poteri propri di detto giudice, per effetto di tale affidamento e dell'osservanza dei relativi limiti, la cui estensione varia a seconda che l'annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, in quanto - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 10598/97 delle sezioni unite, 17944/2006, 6260/2005, 14134, 6707/2004, 7365/2003, 11290/99, 10559/97 di sezioni semplici) - nella prima ipotesi, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi (ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1) al principio di diritto enunciato nella sentenza di Cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti, già acquisiti al processo, mentre, nella seconda ipotesi, la sentenza rescindente - indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione - non limita il potere del giudice di rinvio all'esame dei soli punti indicati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati. Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza del giudice di rinvio non merita le censure, che le vengono mosse con il ricorso.
4. Infatti la sentenza di cassazione con rinvio (n. 5639 del 17 aprile 2001) - per quel che qui interessa - si articola nei passaggi essenziali seguenti:
"La questione che il ricorrente sottopone ora alla Corte è se, rimasto non eseguito l'ordine giudiziale di reintegrazione per sopravvenuta transazione tra le parti del rapporto di lavoro, la somma dovuta al lavoratore a titolo che le stesse parti hanno dichiarato risarcitorio, o indennitario, conservi nondimeno la sua natura retributiva e sia perciò soggetta a contribuzione previdenziale.
Ritiene questo collegio che la risposta debba essere positiva. Escluso infatti che la legge consideri finito il rapporto di lavoro dopo l'intimazione del licenziamento dichiarato illegittimo dal giudice, deve escludersi, altresì, che l'efficacia risolutiva, conseguente al contratto di transazione, possa retroagire, per mera volontà delle parti ed ai fini della contribuzione previdenziale, stante l'indisponibilità del rapporto contributivo e la conseguente assenza del potere dei privati di sottrarsi ai relativi obblighi semplicemente attraverso il mutamento dei nomina iuris. Corrisponderebbe infatti ad un puro cambiamento nominale l'attribuzione di funzione risarcitoria a pagamenti che trovano la loro causa nell'adempimento di obblighi derivanti dal contratto di lavoro. In tal senso si è già espressa questa Corte (con le sentenze 27 ottobre 1991 n. 10573, 2 giugno 1998 n. 5412 e 11 aprile 1998 n. 3748). In breve, la soluzione transattiva stragiudiziale oppure la conciliazione giudiziale, raggiunta dopo l'ordine di reintegrazione, non incidono sull'obbligo contributivo per il periodo compreso fra la data del licenziamento e la conciliazione, con la quale i rapporti, di lavoro e previdenziale, effettivamente finiscono. A tali principi non si è attenuta la sentenza qui impugnata, che ha considerato come risarcitorie, ossia esenti da contribuzione, le somme in questione. Essa deve perciò essere cassata e la causa deve essere rinviata ad altro collegio d'appello, che si designa nella Corte di Catania e che calcolerà l'ammontare dei contributi uniformandosi ai seguente principio di diritto: In caso di licenziamento dichiarato dal giudice illegittimo ai sensi della L. n.300 del 1970, art. 18 il rapporto di lavoro prosegue, anche in assenza di effettive prestazioni lavorative, fino al momento della reintegra del lavoratore oppure della transazione che pone termine al rapporto. Di conseguenza il datore deve pagare i contributi previdenziali sulla somma corrisposta al lavoratore, comunque qualificata nella sede transattiva e fino ad ammontare corrispondente alla misura della retribuzione dovuta in base al contratto di lavoro".
5. Ed il giudice di rinvio - con la sentenza ora investita da ricorso per cassazione - assolve, fedelmente, il compito - che gli è stato affidato dalla sentenza di cassazione (n. 5639 del 17 aprile 2001, cit.) - calcolando l'ammontare dei "contributi previdenziali sulla somma corrisposta al lavoratore".
Nè merita le censure della società ricorrente, che - investendo la stessa insorgenza della dedotta obbligazione contributiva ed il periodo che ne risulta coperto - propongono questioni, all'evidenza, precluse dalla sentenza di cassazione con rinvio (n. 5639 del 17 aprile 2001, cit.). Tanto basta per rigettare il ricorso, perché infondato.
6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese di questo giudizio di cassazione seguono la soccombenza (art. 385 c.p.c., comma 1, in relazione all'art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10,00, oltre Euro 3.000 (tremila) per onorario. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2009