Articolo 10 della Legge 2 maggio 1974, n. 195
Articolo 9
Versione
9 giugno 1974
Art. 10.
All'onere complessivo previsto nella misura massima di lire 45.000 milioni per l'esercizio finanziario 1974 si provvede con riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 9 giugno 1974