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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2263 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza del 30.5.2024 e vertente
TRA
, c.f.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13/12/1971, e c.f.: nato a [...] il Parte_2 C.F._2
08/12/1968, rappresentati e difesi dall'Avv. PARISIO BARBARA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in virtù di procura in calce all'atto di opposizione;
opponenti
E
C.F. , rappresentata e difesa a dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
ZURLO RAFFAELE ed ORNATI ANDREA, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione notificato;
opposta
FATTO
Con ricorso monitorio depositato l'11.1.2021, l' chiedeva ed otteneva CP_1
l'ingiunzione di pagamento della somma di € 7.401,86, in virtú di un credito relativo al rapporto contrattuale n. ab origine intrattenuto con Findomestic PartitaIVA_2
Banca S.p.A. ed acquistato dalla ricorrente con contratto del 14.9.2018, allegando – oltra alla documentazione comprovante la propria legittimazione attiva – anche il contratto sottoscritto il 29.6.2011 da (quale debitrice) e da Parte_1
(quale coniuge garante), per un finanziamento relativo ad una Parte_2
ristrutturazione del credito di € 6.226,52 (per il quale venivano pattuiti interessi
1 complessivi di € 3.416,68), nonché l'estratto conto rilasciato dalla Findomestic alla data del 6.9.2019 (dal quale risultava un debito compromesso al 5.4.2012 di €
7.267,00).
Con l'atto di citazione in esame, i coniugi debitori si opponevano al decreto ingiuntivo n. 229/2021 eccependo l'erroneità ed illegittimità degli importi richiesti ed il carattere usuraio degli interessi pretesi (deducendo in ordine all'usurarietà della sommatoria degli interessi compensativi e moratori, nonché in ordine al fenomeno dell'anatocismo anche in virtù dell'ammortamento alla francese applicato) ed evidenziando che non era stato considerato il piano di rientro sottoscritto il 10.9.2012
(a seguito della decadenza dal beneficio del termine comunicata a il 10.4.2012, Pt_1
proprio per l'importo indicato nell'estratto conto allegato al ricorso monitorio), al quale venivano allegate 70 cambiali da € 104.70, delle quali la ne aveva onorate Pt_1
59, di talchè deduceva che il proprio debito residuo doveva essere decurtato di €
6.177,30, pari alla somma delle cambiali pagate, che invece l'odierna controparte – già stragiudizialmente – imputava interamente ed unicamente agli interessi, continuando poi a richiedere la somma di € 7.269,97 a titolo di capitale residuo, come da comunicazione della decadenza del beneficio del termine del 5.4.2012; Pt_2
infine, contestava anche la validità della fideiussione sottoscritta invocando la copiosa giurisprudenza di legittimità che si era espressa in merito alla nullità delle fideiussioni omnibus a seguito del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005.
Costituitasi in giudizio, la contestava fermamente l'avversa Controparte_1
opposizione ed, in particolare, argomentava in ordine alla legittimità degli interessi richiesti (in particolare richiamando la giurisprudenza di legittimità che aveva qualificato come errata e assurda la sommatoria tra interessi moratori e corrispettivi) ed, in ogni caso, l'eccessiva genericità delle avverse doglianze in merito, prive di qualsiasi riferimento specifico al rapporto contrattuale oggetto di causa, oltre che di qualsiasi supporto probatorio;
con riferimento al piano di rientro, poi, parte opposta evidenziava che – per medesima ammissione di parte opponente – lo stesso non era stato rispettato, ragion per cui persisteva il suo diritto di agire per il recupero del credito così come quantificato, per il quale spiegava anche istanza ex art. 648 c.p.c..
Al termine della prima udienza, il precedente G.I. formulava una proposta conciliativa con l'ordinanza del 4.4.2022, che qui si intende integralmente richiamata;
2 al termine dell'udienza successiva, poi, stante l'omessa conciliazione, la sottoscritta
(nelle more subentrata nel ruolo) rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c. ed assegnava il termine per procedere alla mediazione obbligatoria.
Stante l'esito negativo anche della mediazione obbligatoria, entrambe le parti richiedevano direttamente la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 30.5.2024, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti e concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
DIRITTO
Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di nullità formulata da in Pt_2
merito alla fideiussione.
La garanzia dallo stesso sottoscritta, infatti, non rientra in quelle dichiarate lesive della concorrenza dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, giacchè nello stesso è stato ben chiarito “l'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca; la fideiussione azionata in questa sede – invece - non rientra nello schema delle fideiussioni omnibus, giacchè era relativa solo ed esclusivamente ad un'unica obbligazione: il rapporto contrattuale n. 20144810455112.
Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e, per l'effetto, merita accoglimento nei termini che si vanno a precisare.
Sicuramente, infatti, non meritano accoglimento le doglianze originariamente formulate in ordine all'usurarietà della sommatoria degli interessi compensativi e moratori, nonché in ordine al fenomeno dell'anatocismo anche in virtù dell'ammortamento alla francese;
come giustamente rilevato dall'opposta sin dalla propria costituzione in giudizio, infatti, trattasi di doglianze genericamente introdotte nell'atto di opposizione, con riferimento a criteri generali che – però – non vengono calati nella realtà contrattuale in esame;
a fronte di detta compiuta argomentazione, nella comparsa conclusionale gli opponenti si limitano a richiamare le ragioni ampiamente esposte nell'atto introduttivo del presente giudizio, senza – quindi – in alcun modo circostanziare le eccezioni, che effettivamente in parte sono state superate
3 dall'evoluzione giurisprudenziale successiva (in ordine alla sommatoria degli interessi moratori e compensativi ed in ordine all'ammortamento alla francese) ed in parte non paiono in alcun modo confacenti al caso in esame.
Meritano, invece, accoglimento le doglianze relative all'omessa/errata considerazione del piano di rientro.
Come già evidenziato nell'ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c., infatti, nessun riferimento al piano di rientro ed alle 70 cambiali allo stesso allegate si rinviene nel ricorso monitorio, mentre in questa sede parte opposta si limitava ad evidenziare che, stante l'intervenuta ammissione da parte degli opponenti del mancato rispetto anche del piano di rientro, nonché la natura non novativa dello stesso, doveva ritenersi persistente il suo diritto a recuperare il credito ceduto nei termini indicati in sede monitoria.
Dall'interlocuzione stragiudiziale intercorsa tra le parti ed allegata all'atto di opposizione, infatti, si evinceva che l'odierna parte opposta aveva imputato tutto il pagamento delle 59 cambiali allegate al piano di rientro agli interessi maturati, insistendo – quindi – ancora per il pagamento del capitale pari ad € 7.267,97, come quantificato già nel 2012 dalla Findomestic al momento della comunicazione dell'intervenuta decadenza dal beneficio del termine.
Come giustamente evidenziato da parte opponente, però, dal piano di rientro sottoscritto non si evinceva in alcun modo detta pattuizione, di talchè – pur essendo effettivamente ivi stata chiarita la natura non novativa del patto – occorre rimodulare il credito nei termini che seguono.
Al 5.4.2012 il credito compromesso era stato quantificato dalla Findomestic nei seguenti termini:
Detto conteggio risulta dalla pag. 2 della comunicazione di decadenza del beneficio del termine datata 10.4.2012, inoltrata dalla Findomestic alla e depositata da Pt_1
entrambe le parti (cfr. allegato 7 alla comparsa di costituzione e risposta).
4 Orbene, per quanto ex art. 1194 c.c. i pagamenti debbano essere imputati prima agli interessi e poi al capitale, con il pagamento delle prime 59 cambiali effettivamente gli opponenti pagavano innanzitutto la penale e gli interessi come ivi determinati, di talchè gli stessi devono considerarsi ancora debitori della complessiva somma di € 1.637,49 pari al capitale residuo al momento del pagamento dell'ultima cambiale (considerando che degli € 6.177,43 versati per le cambiali, € 546,82 erano da imputare alle penali e, quindi, decurtando dalla somma complessiva dovuta al momento della sottoscrizione del piano di rateizzazione solo € 5.630, 48), ma a detta somma occorre aggiungere il
10% per la penale (pari ad ulteriori € 163,749), per un totale di € 1.801,239, somma alla quale occorre aggiungere gli interessi moratori del 14,60% con decorrenza dalla data di omesso pagamento della prima cambiale, in virtù dell'art. 19 delle condizioni generali di contratto specificamente approvate al momento della sottoscrizione della richiesta di finanziamento azionata in questa sede e pienamente conformi ai limiti di legge in relazione al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato ex art. 2 lg 108 del 1996 applicabile al momento della sottoscrizione del contratto.
Visto il parziale accoglimento dell'opposizione e considerato che l'azione si rendeva necessaria per il reiterato inadempimento degli opponenti, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti ex art. 92 c.p.c. (come integrato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/18).
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, ogni altra eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione spiegata, revoca il decreto ingiuntivo n. 229/2021, ma condanna e Parte_1 [...]
in solido, al pagamento in favore di della Pt_2 Controparte_1 somma di € 1.801,239, oltre interessi moratori al tasso pattuito di 14,60% con decorrenza dalla data di omesso pagamento della prima cambiale;
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Benevento, 13/01/2025
Il Giudice
(dott. ssa Ida Moretti)
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