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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 18/04/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 767/2022 del Ruolo
Generale Affari Civili, promosso da
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Pompeo Del Re, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Vasto (CH) alla via Zanella n. 11;
opponente
contro
(c.f. , già Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
, in persona del l.r.p.t. e per essa
[...] Controparte_2
, quale mandataria, in persona del l.r.p.t.,
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Verona al vicolo San
Bernardino n. 5;
opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'opponente: «In via principale e nel merito: - dichiarare nullo e di nessun effetto l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocarlo perché viziato da nullità, inammissibile, improponibile, ingiusto ed illegittimo in fatto ed in diritto, anche per la carenza probatoria circa la debenza delle somme richieste e per tutti
1 i motivi meglio esposti in sede di opposizione e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto alla giacché la stessa non vanta crediti Controparte_2 nei confronti del sig. - dichiarare non dovuta la somma di Parte_1
€. 17.262,23 (euro diciasettemiladuecentosessantadue/23) oltre interessi di mora al tasso convenzionale, nonché delle spese di procedura e successive occorrende, cosi come richiesto nel decreto opposto;
- condannare l'opposta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CAP come per legge. In subordine: nella denegata e veramente non creduta ipotesi in cui il Giudice adito ritenga sussistere l'esposizione debitoria dell'opponente, ridurre la pretesa avversa delle somme non dovute e comunque non provate fino ad equità per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto»;
Per l'opposta: « 1) Che venga rigettata ogni domanda dell'opponente, confermato il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertato che CP_1
è creditrice nei confronti del sig. di € 17.262,33
[...] Parte_1
(ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso contrattuale dalla data di decadenza dal beneficio del termine sino al saldo, con condanna al pagamento;
2) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarlo (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della somma di € Controparte_1
17.262,33 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e
CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%».
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Parte_1
Tribunale, per proporre opposizione Controparte_2 al decreto ingiuntivo del Tribunale di Vasto n. 160/2022 reso nel procedimento n. 475/2022 R.G.A.C. in data 24/6/2022 e notificato in data 5/7/2022 con cui all'opponente è stato ingiunto il pagamento della somma di € 17.262,33, oltre
2 interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione.
A motivo dell'opposizione, l'opponente ha lamentato la mancata attivazione della procedura di mediazione, il difetto di legittimazione attiva o di titolarità attiva del credito in capo all'opposta, la carenza di prova del credito e la difformità tra il TAEG concretamente applicato e quello indicato in contratto.
si è ritualmente costituita in Controparte_2 giudizio per contestare gli avversi assunti e richieste, contrastando, in rito, l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria in ragione del disposto dell'art. 5, IV comma,
D.Lgs. 28/2010 e, nel merito, allegando l'esistenza del contratto di finanziamento n. 20022616334716, l'erogazione della somma, l'inadempimento della parte finanziata, la propria legittimazione e titolarità attiva del credito, la regolarità della notifica della cessione, l'erroneo calcolo di un TAEG effettivo per indebita inclusione del costo della copertura assicurativa facoltativa.
La controversia, implicando esclusivamente la soluzione di questioni giuridiche, non ha necessitato di attività istruttoria, potendo essere decisa – esaurito negativamente il tentativo di mediazione obbligatoria - sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalle parti.
* * *
1. L'opposizione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
2. In via di premessa generale, giova precisare che le eccezioni sollevate dall'opponente sia in termini di difetto di legittimazione attiva che di difetto di titolarità sostanziale del credito in capo all'opposta devono essere valutate alla luce della distinzione definita dalla S.C.
3 (Cass., Sez. Un., 16/2/2016, n. 2951) in ragione della quale:
a) la mancanza di legittimazione attiva integra una questione di rito e può ricavarsi dalla prospettazione fatta nella domanda di parte attrice/ricorrente, in questo caso del creditore;
b) la titolarità del rapporto controverso, dal lato attivo o passivo, oggetto dell'azione rappresenta una questione di merito, in quanto attiene alla fondatezza della domanda.
È pacifico, nel caso concreto, che poiché l'opposta (attrice in senso sostanziale, attesa l'inversione solo processuale) prospetta di essere la parte attiva del rapporto di credito dedotto in giudizio, la questione di rito (e la correlata legittimazione attiva) non viene in considerazione, mentre l'eccezione di parte opponente in ordine alla titolarità del rapporto sostanziale ovvero la contestazione che l'opposta sia effettivamente succeduta nella posizione dell'originario creditore per effetto di una valida cessione dei suoi rapporti e, nello specifico, che tale cessione abbia specificamente riguardato il credito oggetto di causa, è questione preliminare di merito che onera la società opposta di fornire la prova della titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
E', in ogni caso, principio costantemente espresso dalla S.C.
(Cass. civ., sez. I, 22/02/2022, n.5857) quello in ragione del quale «la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta».
Quindi, la prospettazione di parte opposta in ordine alla
4 propria titolarità attiva si fonda sulla fonte negoziale allegata in atti, ovvero il contratto di finanziamento
Findomestic s.p.a. n. 20022616334716 sottoscritto dall'opponente in data 28/4/2014 e del successivo trasferimento a titolo particolare del credito per effetto della cessione del 23/6/2017 intervenuta tra Findomestic
s.p.a. e Banca IFIS s.p.a. ed ulteriore cessione da Banca IFIS
S.p.a. a (divenuta successivamente Controparte_1 [...]
) in seno alla cessione del ramo di azienda Controparte_1 avente ad oggetto l'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti distressed giusta atto a rogito Notaio di Milano Rep. n. 80866/15510 del 29/6/2018 Persona_1
e con decorrenza dall'1/7/2018.
Il vaglio della documentazione allegata a dimostrazione di tali assunti, tuttavia, consente di ritenere accertata unicamente la prima cessione (Findomestic S.p.a. – Banca Ifis
s.p.a.) attraverso la produzione dell'accordo negoziale del
23/6/2017 intercorso tra cedente e cessionaria e perfezionatosi attraverso le reciproche manifestazioni di consenso in relazione allo schema proposta e accettazione, nonché della comunicazione del 23/6/2017 della cessione del credito identificato dal n. 20022616334716 proveniente dalla cedente Findomestic s.p.a. che – sulla scorta dell'indicazione fornita dalla S.C. (Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 10200 del
16/4/2021) - è atto idoneo ai fini della prova dell'identificazione del credito ceduto, sulla base del principio per cui tale atto di scienza costituisce elemento indiziario valido a ritenere sussistente la cessione dello specifico credito.
Di contro, in ordine alla seconda cessione (Banca IFIS S.p.a.
- / ) deve osservarsi Controparte_1 Controparte_1 come la stessa - benché avvenuta nel contesto della cessione di ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di acquisto e gestione crediti distressed - non si distingue affatto da
5 qualsiasi ordinaria cessione di crediti in blocco per essere entrambe le operazioni disciplinate dall'art. 58 T.U.B. (per l'appunto riferito alla “cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”) conseguendone l'assoggettamento della detta operazione alle medesime incombenze ivi prescritte ed ai conseguenti oneri probatori.
Di conseguenza, anche con riferimento a detta cessione di ramo di azienda incombe su parte opposta l'onere di fornire convincente prova della inclusione dello specifico credito nella predetta cessione in blocco.
Ebbene, non assolve a tale scopo la produzione, nel caso specifico, del documento denominato “06_annex cessione credito
Banca Ifis_Ifis Npl.pdf_39370246.pdf”1 (o anche 06_annex cessione credito Banca Ifis_Ifis Npl.pdf_39493606.pdf atteso il doppio deposito effettuato da parte opposta in data
16/12/2022 al medesimo orario 17:32) poiché tale documento consta di un file c.d. “Portable Document Format” - identificabile dall'estensione “.pdf” - di formazione evidentemente nativa (ovvero non contenente una scansione per immagine dell'originale ma prodotto attraverso esportazione in formato pdf da programma di video-scrittura e/o foglio elettronico) e come tale privo di qualsiasi riferibilità – in assenza di idonea certificazione di conformità all'originale, sigla, sottoscrizione o univoco riferimento al contratto di cessione de quo – ai crediti elencati nel contratto di cessione
(di ramo di azienda); parimenti – e quand'anche si volesse ipotizzare la formazione non cartacea/analogica ma informatica del detto elenco - non sussiste alcuna evidenza documentale e/o certificatoria della conformità del documento riprodotto nel file pdf alla forma informatica e immodificabile.
Pertanto, dovendosi ritenere (in adesione a conforme 1 così come altro documento “04_annex_cessione_Findomestic_Banca_Ifis.pdf” riferito alla cessione cronologicamente precedente;
6 orientamento della giurisprudenza di merito: cfr. Trib.
Napoli, Sent. 8901/2022 del 11-10-20222 e del Trib. di Prato,
Sent. 749/20223) detto documento inidoneo a costituire valida prova della inclusione dello specifico credito per cui è causa nella cessione in blocco de qua, l'eccezione preliminare di merito di difetto di titolarità attiva si rivela fondata, conseguendone l'accoglimento della svolta opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia
13 agosto 2022, n. 147, parametri medi applicabili allo scaglione di riferimento corrispondente all'importo ingiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 767/2022, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di delle spese del presente giudizio, che Parte_1 liquida in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta - e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Vasto, 17/4/2025. Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 «, non è in alcun modo provato che tale documento sia un estratto del contratto di cessione sul quale si fonda la domanda “trattandosi di un semplice foglio A4 che qualunque soggetto potrebbe stampare con modalità identiche.”; e in effetti, non c'è alcun modo di riferire tale “estratto Anne###” al contratto di cessione di crediti del xx/xx/xxxx»; 3 «Tale indeterminatezza permane anche in esito alla produzione del documento allegato alla comparsa di costituzione ed indicato come ANNEX, in cui è riportato il numero identificativo di uno dei due finanziamenti affiancato dal nominativo della PARTE e dagli importi in ipotesi dovuti»; 7