Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/04/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4625/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che “certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137 secondo cui “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia, invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del cs, giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili;
di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 art. 83, comma 7, lettera h, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note prodotte dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 4625/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Forzati, C.F. in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 267 giusta procura rilasciata in C.F._1
corso di causa,
- APPELLANTE
E
(c.f.: ) e , non Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
costituiti,
- APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso sent. del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere in via preliminare rimarcato - come peraltro già evidenziato nel verbale di udienza che precede - che la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132, secondo comma, c.p.c. (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002; Cass., sez, I, 13 marzo
2009, n. 6205; Cass., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409; Cass., sez. I, 9 gennaio 2004, n.
118), stante la materiale superfluità di tali indicazioni, risultando esse già dal verbale di udienza che precede, ed in linea con le esigenze di semplificazione ed accelerazione dei giudizi che il legislatore, con la norma in esame, ha inteso perseguire.
Si rammenta inoltre che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c.,,
così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ratione temporis
applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69,
secondo cui “Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
proponeva appello avverso la sent. n. 1981/24 emessa dal Giudice di Pace
[...]
di Napoli Nord il 01.07.2021 e asseritamente pubblicata il 22.05.24, con la quale è stata accolta l'impugnativa spiegata da avverso gli estratti di ruolo Controparte_1
relativi alla cartella di pagamento n. 02820130027294411000 (ruolo n.2013/5662) ed avente ad oggetto il mancato pagamento della dell'anno 2010, per un valore CP_3
complessivo di € 278,52, emessa dalla Controparte_2
Il primo giudice, nella decisione in questa sede gravata, dopo una breve digressione sull'ammissibilità dell'autonoma impugnativa avverso l'estratto di ruolo, ritenuta la propria giurisdizione alla luce dell'oggetto della pretesa impositiva, ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione annullando, per l'effetto, le cartelle di pagamento opposte e condannando l'odierna appellante alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Nella contumacia di e della , Controparte_1 Controparte_2
proponeva appello che con un doppio Parte_1
articolato motivo di impugnazione ha evidenziato la erroneità della decisione del primo giudice nella parte in cui: (a) ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario anziché di quella del giudice tributario;
(b) ha ritenuto l'ammissibilità della autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo da parte del debitore.
All'udienza del 31/03/2025 la causa veniva trattata ex art. 127 ter c.p.c. e viene decisa con la presente sentenza.
***
Nel giudizio di primo grado, il contribuente proponeva impugnazione avverso l'estratto di ruolo di una cartella di pagamento n. 028 2013 0027294411000 avente ad oggetto tassa automobilistica risalente al 2010, notificata il 16.12.2013, dell'importo complessivo di € 278,52, deducendo l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Il primo giudice, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, ha accolto la domanda.
L'appello deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni qui di seguito esposte.
Ai sensi dall'art. 327 cod. proc. civ., infatti, l'appello pur in assenza di notificazione deve essere proposto entro il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (art. 327 c.p.c.), ciò anche nel caso di omessa comunicazione della predetta sentenza da parte del personale di cancelleria (Cfr. Cass. civ., n. 2630/1997).
Si tratta, come è noto, di un termine perentorio che decorre dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata per il sol fatto materiale del trascorrere del tempo.
Il suo mancato rispetto è rilevabile d'ufficio e determina l'inammissibilità del mezzo di impugnazione.
E' stato al riguardo evidenziato che “il deposito e la pubblicazione della sentenza
coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina
l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero
identificativo e conseguente possibilità per gli interessati di venirne a conoscenza e
richiederne copia autentica: da tale momento la sentenza "esiste" a tutti gli effetti e
comincia a decorrere il cosiddetto termine lungo per la sua impugnazione. Nel caso in cui
risulti realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione
attraverso l'apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, il giudice tenuto a
verificare la tempestività dell'impugnazione proposta deve accertare - attraverso
un'istruttoria documentale o, in mancanza, il ricorso, se del caso, alla presunzione semplice
ovvero, in ultima analisi, alla regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della
quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - il
momento di decorrenza del termine d'impugnazione, perciò il momento in cui la sentenza è
divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria comportante
l'inserimento di essa nell'elenco cronologico delle sentenze e l'attribuzione del relativo
numero identificativo” (Cass. civ., Sez. U., 22/09/2016, n. 18569 in Guida dir., 2016, 41,
20).
La decisione citata conferma l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza secondo cui l'onere della prova dell'osservanza del termine d'impugnazione e, quindi, della sua tempestività e ammissibilità, anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine stesso, incombe sulla parte impugnante, sicché il mancato assolvimento di tale onere comporta che il gravame debba essere dichiarato d'ufficio inammissibile (Cass.
civ., sez. III, 13/07/2023, n. 20054).
Più nello specifico, la S.C. in una fattispecie non del tutto sovrapponibile a quella in esame ha avuto modo di precisare, condivisibilmente, che in base al principio desumibile dall'art. 2697 c.c., ogni qualvolta si faccia valere una posizione giuridica soggettiva attiva si ha correlativamente l'onere di fornire la prova del fatto che la costituisce, onere che “va
ravvisato anche nell'ipotesi d'allegazione d'una circostanza ostativa al prodursi d'una
decadenza che, per manifeste esigenze d'ordine pubblico processuale, è rilevabile d'ufficio
in quanto l'indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell'accertamento d'un
presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, determinando la tardiva
proposizione dell'impugnazione il passaggio in giudicato della sentenza impugnata”. Ne
consegue che “l'onere della prova dell'osservanza del termine d'impugnazione e, quindi,
della tempestività e dell'ammissibilità di quest'ultima, anche in ragione della ricorrenza di
cause ostative al decorso del termine stesso, incombe alla parte che l'impugnazione abbia
proposto, sicché il mancato soddisfacimento di tale onere comporta che il gravame deve
essere dichiarato d'ufficio inammissibile” (Cass. civ., sez. II, 21/04/2004, n. 7660 in Foro it.
2005, I, 1507, in un caso in cui l'indicazione numerica del giorno della notifica della sentenza contenuta nella relata non era decifrabile, poiché coperta da un'impronta d'inchiostro per timbri).
In questi termini, è stato quindi precisato che a norma dell'art. 2697 cod. civ. la parte,
che nella impugnazione di una sentenza intenda avvalersi del termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c., pur non dovendo dimostrare il fatto negativo della mancata notificazione del provvedimento impugnato, ha l'onere di dimostrare, mediante la produzione della sentenza munita della certificazione della sua pubblicazione, che questa è avvenuta entro l'anno precedente l'atto impugnatorio (Cass. civ., sez. III, 01/02/2001, n. 1396, in Giur. it., 2001,
2281 nonché Cass. civ., n. 2654/1990).
Nel solco di tale orientamento, le Sezioni Unite (Cass. civ., n. 18569/2016 cit.) hanno avuto il pregio di precisare che nel caso di incertezza del decorso del termine lungo di impugnazione per l'apposizione di una doppia data (di deposito e di pubblicazione) in calce alla sentenza, il giudice dell'impugnazione è tenuto a verificare l'ammissibilità (perciò
anche la tempestività) dell'impugnazione proposta, atteso il dovere di rilevare d'ufficio la formazione di eventuali giudicati, “soprattutto se si considera che l'apposizione della
doppia data è sintomatica di una situazione gravemente disfunzionale che, nel migliore dei
casi, testimonia disorganizzazione, ignavia ed ignoranza (per aver effettuato le operazioni
idonee a rendere conoscibile la sentenza solo dopo l'apposizione della data di deposito,
oppure per aver, ad esempio, dopo l'effettuazione di tutte le operazioni suddette in
concomitanza col deposito, ritenuto di apporre una ulteriore data di pubblicazione
corrispondente, in ipotesi, alla comunicazione dell'avvenuto deposito mediante biglietto di
cancelleria prevista dal secondo comma dell'art. 133 c.p.c.)”.
Ad ogni modo, è onere dell'impugnante fornire la prova, eventualmente anche mediante presunzioni, della tempestività della propria impugnazione e quindi “la prova del
momento a partire dal quale la parte diligente, recandosi in cancelleria, avrebbe potuto
venire a conoscenza dell'esistenza della sentenza e del suo deposito”, prova che “è
certamente agevole, essendo sufficiente richiedere alla cancelleria del giudice a quo
un'attestazione della data di iscrizione della sentenza nell'elenco cronologico, e potendo la
relativa produzione avvenire sia ad opera dell'impugnante che ha interesse a dimostrare la
tempestività della propria impugnazione sia, in ipotesi, ad opera della controparte che
abbia interesse al rilievo di un eventuale giudicato”, con esclusione della “rimessione in
termini, tanto meno officiosa ed indiscriminata”.
Orbene nel caso di specie parte appellante non ha assolto a tale onere, non rinvenendosi dagli atti di causa ed in particolare dalla sentenza impugnata alcun chiaro riferimento alla data della sua pubblicazione, ai fini del computo del termine “lungo” di cui all'art. 327 c.p.c.. Invero, nella sentenza impugnata non si scorge né il numero cronologico, né la data di deposito della decisione né, tantomeno, la data della sua pubblicazione.
Ritiene il Tribunale che era onere dell'appellante fugare la situazione di incertezza venutasi a determinare circa l'individuazione del “dies a quo” del termine ex art. 327 c.p.c. e quindi circa l'effettivo rispetto dello stesso, mediante rituale allegazione e prova dei relativi presupposti, dovendo l'appellante sopportarne (in difetto di altre indicazioni certe sul punto,
ricavabili dagli atti di causa) le relative conseguenze.
Ne consegue che il gravame non può che essere dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni altra questione sollevata da parte appellante.
Alla luce della contumacia degli appellati e della inammissibilità del gravame le spese vanno dichiarate irripetibili.
Non può trovare applicazione l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-
quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre
2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, essendosi la parte appellante avvalsa della prenotazione a debito della relativa spesa, risultando per l'effetto esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (v. Cass., Sez. U.,
06/03/2025 n. 5992 nonché Cass., Sez. U, 08/05/2014, n. 9938, secondo cui “la
prenotazione a debito … rende evidente che l'amministrazione pubblica non è tenuta a
corrispondere effettivamente gli importi delle imposte e delle tasse che gravano sul
processo … per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore
e creditore di sé stesso con la conseguenza che l'obbligazione non sorge”).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'appello inammissibile;
- spese irripetibili;
- non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002,
per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R.
115/2002.
Aversa, 01/04/2025
Il Giudice
(dott. Luca Stanziola)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma
1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.