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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2198/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2198 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del 11.3.2025, vertente
TRA
C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
), (C.F. ), (C.F.
[...] Parte_3 CodiceFiscale_2 Parte_4 [...]
) e (C.F. ), rappresentati e difesi C.F._3 Parte_5 CodiceFiscale_4
dagli avv.ti Lucia Massaro e Giovina Memeo.
APPELLANTI
E
già (P.IVA ), e Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
per essa C.F. ), contumace. Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. ) e per essa Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_5
(C.F. ), contumace. P.IVA_5
APPELLATE
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI ROMA ADITA, CONTRARIIS
REIECTIS:
1) ACCOGLIERE PER I MOTIVI TUTTI DEDOTTI IN NARRATIVA IL PROPOSTO
APPELLO E, PER L'EFFETTO, E IN RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA,
DICHIARARE LA NULLITÀ DELLA SENTENZA N. 1507/2023, RESA DAL TRIBUNALE
CIVILE DI CIVITAVECCHIA (RM) (GIUDICE DOTT.SSA GIULIA SORRENTINO) NELLA
LITE N. 1908/2020 R.G. (ALLA QUALE È STATA RIUNITA LA LITE N. 3342/2021 R.G.),
PUBBLICATA IL 27 DICEMBRE 2023 E NEPPURE NOTIFICATA;
2) CON VITTORIA DI SPESE E COMPENSI OLTRE IL RIMBORSO FORFETTARIO
PER SPESE GENERALI OLTRE IVA E CPA COME PER LEGGE RELATIVI AD ENTRAMBI I
GRADI DI GIUDIZIO.".
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La società quale debitrice principale, ed Parte_1 Parte_2
ed quali fideiussori, proponevano Parte_3 Parte_4 Parte_5
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 254/2020 emesso Tribunale di Civitavecchia in favore di ( , per il pagamento della Controparte_6 Controparte_2
complessiva somma di € 88.661,03, a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 341 e del finanziamento chirografario n. 0147.610736000, oltre interessi e spese.
L'opponente lamentava la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di documentazione probatoria, nonché l'erroneità della somma oggetto dell'ingiunzione, contestando l'applicazione di interessi e spese non concordati e di anatocismo, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La causa quindi veniva presa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
2. Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 1507/2023, rigettava l'opposizione,
confermando il decreto ingiuntivo.
3. La società ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno proposto appello con unico motivo lamentando la nullità della Parte_5
sentenza impugnata in quanto depositata prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
In particolare la sentenza veniva depositata in data 27.12.2023, mentre il termine per le repliche scadeva in data 8.01.2024.
4. Le appellate sono rimaste contumaci.
5. La Corte con ordinanza del 22.10.2024 rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
6. L'appello è infondato.
La rilevazione della nullità della sentenza poiché pronunciata prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle conclusionali o delle memorie di replica comporta necessariamente la declaratoria di nullità della sentenza impugnata, per violazione del principio del contraddittorio, senza che la parte abbia l'onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia (Cass. Sez. Un. n. 36596/2021).
Tuttavia tale principio va coniugato con la regola del principio devolutivo dell'appello,
laddove il vizio afferisca alla sentenza di primo grado.
Invero, il giudice di appello, una volta constatata tale nullità, non può rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'artt. 353 e 354 c.p.c., trattandosi di ipotesi non ricompresa nel tassativo elenco, ma è tenuto a decidere la causa nel merito, nei limiti delle doglianze prospettate.
In particolare la Corte di Cassazione ha affermato che “Nell'ipotesi in cui la sentenza di
primo grado sia stata deliberata anticipatamente rispetto alla scadenza dei termini dell'art. 190 cod..
proc. civ. non basta alla parte soccombente impugnare la sentenza denunziandone la nullità. Non le
basta perché il giudice d'appello, una volta constatata tale nullità, non potrebbe rimettere la causa al
primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., essendo tenuto a deciderla invece egli stesso nel
merito. Poiché ciò comporta che la decisione avvenga sempre nei limiti delle doglianze prospettate, è
in questo caso da individuare, sotto pena di inammissibilità, l'onere della parte di impugnare la
sentenza di primo grado anche in rapporto alle statuizioni di merito (esattamente in questo senso
Cass., Sez. 6-3, n. 4125-20, Cass., Sez. 3, n. 5590-11). Alla base della differenza non sta però una
sorta di differente onere esplicativo della rilevanza della nullità in capo alla parte lesa (quasi che la
nullità non sia in tale ipotesi essa stessa automatica), ma semplicemente il fatto che nel sistema di
diritto processuale ia nullità della sentenza si converte nell'apposito mezzo di gravame: l'appello o il
ricorso per cassazione (art. 161 cod. proc. civ.). Essa deve essere fatta valere "soltanto nei limiti e
secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione". La nullità della sentenza di primo grado,
per lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, si converte in un motivo d'appello.
E l'appello è il rimedio istituito per porre riparo alla sentenza ingiusta nell'alveo della funzione
sostitutiva” (Cass. Sez. Un. n. 36596/2021).
Nel caso in esame la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 27.12.2023, ossia dopo la scadenza delle comparse conclusionali, ma prima della scadenza dei termini assegnati per le memorie di replica l'08.01.2024.
L'appellante non ha però impugnato le statuizioni di merito della sentenza impugnata,
limitandosi a censurarne la nullità. L'appello va pertanto dichiarato inammissibile.
7. Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia delle parti appellate.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Nulla sulle spese.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 11.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella