Art. 4.
Il capitale di fondazione dell'Istituto delle case popolari dell'A.Ca.I. e' assunto dalla Societa' mineraria carbonifera sarda.
Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato ad apportare le variazioni occorrenti allo statuto dell'Istituto anzidetto che, in deroga al disposto dell'art. 22, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , agli effetti dell'art. 23 dello stesso testo unico, sara' riconosciuto come una gestione speciale della, Societa' mineraria carbonifera sarda.
Il capitale di fondazione dell'Istituto delle case popolari dell'A.Ca.I. e' assunto dalla Societa' mineraria carbonifera sarda.
Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato ad apportare le variazioni occorrenti allo statuto dell'Istituto anzidetto che, in deroga al disposto dell'art. 22, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , agli effetti dell'art. 23 dello stesso testo unico, sara' riconosciuto come una gestione speciale della, Societa' mineraria carbonifera sarda.