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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/03/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa AR AG, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 21/2024 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentato e difeso dagli avvocati Walter Miceli e Parte_1
Fabio Ganci ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Monreale (PA), Via
Roma n. 48.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal dott. Renzo Cavadi ed elettivamente domiciliato in Palermo – Via S. Lorenzo, 312/G, presso l
[...]
. Controparte_2
- RESISTENTE
Oggetto: retribuzione professionale FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.01.2024, il ricorrente in epigrafe, docente di scuola Contr secondaria di II grado, avendo premesso di aver lavorato alle dipendenze del mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, conveniva in giudizio il , lamentando la Controparte_1
mancata percezione, durante gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, della Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7 del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola, maturata in virtù dei contratti a tempo determinato succedutesi nel tempo, così come analiticamente indicati in ricorso (cfr. pagg.1 a 2 ricorso e alleg.
1 e 2).
Concludeva, quindi, chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del
CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con;
per l'effetto, Controparte_1
condannare il , in favore di parte ricorrente, al Controparte_1
pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.595,96 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo” (cfr. conclusioni del ricorso).
Ritualmente costituitosi in giudizio, il eccepiva Controparte_1
la prescrizione quinquennale dell'indennità richiesta e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 12 marzo 2025 per il deposito di note scritte.
***
Il ricorso è fondato. L'art. 7 c.c.n.l. del 15.03.2001 del comparto scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo al comma 1 che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docete per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”.
Al comma 3 la norma prevede altresì che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del ccni del 31.8.1999”.
Quest'ultima disposizione, dopo aver individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante per l'intera durata dell'anno scolastico, stabiliva che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”, precisando poi che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, l'art. 7 citato deve essere interpretato nel senso di ricomprendere tra i destinatari della Retribuzione Professionale Docenti anche gli assunti a tempo determinato;
pertanto, il richiamo contenuto al comma 3
“alle modalità stabilite dall'art. 25 ccnl del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predette contratto collettivo integrativo (cfr. Cass. ord. n. 20015 del 27.07.2018).
L'emolumento in questione ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017) e, pertanto, rientra nelle
“condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Come ritenuto dalla Suprema Corte, “non sono individuabili significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei: una diversa interpretazione della normativa contrattuale creerebbe ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti, in violazione di quanto previsto dall'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, che estende al personale docente ed educativo non di ruolo il trattamento economico iniziale previsto per il personale docente di ruolo, senza effettuare alcuna distinzione” ( ex multis cfr. Cass. 20015/2018).
La domanda va pertanto accolta e deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti in relazione alle prestazioni lavorative rese sulla base dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, nei periodi indicati in ricorso, da calcolarsi in base alle modalità stabilite dall'art. 25 CCNI.
Alla luce di quanto sopra esposto, il va Controparte_1
pertanto condannato al pagamento in favore del ricorrente Parte_1
della Retribuzione Professionale Docenti maturata per il periodo di effettivo servizio prestato durante gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo, nei limiti del quinquennio anteriore alla diffida versata in atti, notificata il 13.02.2023.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così decide:
- dichiara il diritto di alla percezione della Retribuzione Parte_1
Professionale Docenti di cui all'art. 7 C.C.N.L. 2001 per il periodo di servizio effettivamente prestato con contratti a termine stipulati col Controparte_1
nell'anno scolastico 2017/2018 (dall'08.01.2018 al 31.08.2018); nell'anno
[...]
scolastico 2018/2019 (dall'11.10.2018 al 12.06.2019); nell'anno scolastico
2019/2020 (dal 14.11.2019 al 10.06.2020);
- condanna il al pagamento, in favore del Controparte_1
ricorrente, della Retribuzione Professionale Docenti, calcolata ai sensi dell'art. 25
C.C.N.L. del 31.08.1999, oltre interessi legali dalla Controparte_4
maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo, nei limiti del quinquennio anteriore alla diffida notificata il 13.02.2023;
- condanna parte convenuta alla rifusione, in favore di , Parte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi € 650,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Termini Imerese, il 13.03.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa AR AG