Sentenza 27 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/04/2001, n. 6121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6121 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 201 612 IN NOME DEL POPOLO ITAL LA CORTE SUPRE T D CASSAZIONE Ogget :o CONDOMINO SEZIONE SECONDA CIVILE DELIBERIZIONI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 3068/99 Dott. Mario SPADONE Cron.
1.13377 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Olindo SCHETTINO Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere Ud. 01/02/01 - Consigliere Dott. Umberto GOLDONI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SE NTENZA per diritti L.
6.000 sul ricorso proposto da: 27. APR. 2001 IL CANCELLIERE GIULIANO, SONCINAPANNI EMILIA, elettivamente domiciliati in ROMA VLE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell'avvocato MANFREDINI ORNELLA, che li | CANCELLERIA difende unitamente all'avvocato ORLANDO ZON GUSTAVO, giusta delega in atti;
ricorrenti 0067 1579 10674580
contro
COND. BELVEDERE VIA TRENTO BEDIZZOLE, in persona CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dell'Amm.re pro-tempore SALVATORE GIOVANNI, UFFICIO COPIE elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAZIO 20/C, Richiesta copia esecutiva dal Sig. CCGGIATTI 2001 presso lo studio dell'avvocato COGGIATI CLAUDIO, che 12:000+12 per diritti L 205 lo difende unitamente all'avvocato FRUGONI GIANLUIGI, il 3 SEI 2001 IL CANCELLIERE -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIC COPIE Richiesta copia studio giusta delega in atti;
dal Sig. MANFREDIN 6000 controricorrente per diritti 21 SET. 2001 avverso la sentenza n. 610/98 della Corte d'Appello di IL CANCELLIERE BRESCIA, depositata il 04/11/98; CANCELLERIA udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/02/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il LIRE 2000 rigetto del ricorso. CANCELLER BE145643 LIRE 2000 LIRE 2000 CANCELLERIA CANCELLERIA BE145645 BE145644 AS036451 BE145650 LIRE 10000 CANCELLERI BE145641 LIRE 2000 CANCELLERIA AS036452 AS036496 BE145642 -2- R.G.N.3068/99 Oggetto: Condominio-deliberazioni SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 10-2-1993 NI LI e NA MI proponevano opposizione dinanzi al tribunale di Brescia avverso il decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di lire 8.292.052, emesso su ricorso dell'amministratore del Condominio Belvedere di Via Trento, in Comune nullità di Bedizzole, deducendo la l'annullabilità della delibera adottata dall'assemblea condominiale del 18 luglio 1992, alla quale non avevano potuto prendere parte per non averne avuto comunicazione, e negando, pertanto, di dovere la somma di cui all'ingiunzione di pagamento, che in quella sede era stata deliberata;
chiedevano, quindi, la revoca del decreto stesso. Si costituiva il condominio, che, contestata la fondatezza dell'opposizione, chiedeva ed otteneva la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto;
ed il tribunale, con sentenza in data 16 ottobre 1995, 2 a conclusione dell'espletata istruttoria, revocato il decreto, in quanto emesso in base ad una delibera assembleare risultata invalida, accoglieva, peraltro, la domanda del condominio e condannava gli opponenti al pagamento della medesima somma di lire 8.292.052, con gli interessi ritenendo che la pretesa creditorialegali, azionata dall'amministratore era da reputarsi ugualmente fondata, dal momento che l'assemblea, con delibera del 5 febbraio 1994, aveva ritualmente ratificato la pregressa delibera del 18 luglio 1992, con tutti gli effetti, a carattere sostitutivo, di cui all'art. 2377 ultimo comma C.C., "ponente un regolamento riferibile anche alla materia delle assemblee condominiali". Proposto appello principale dai coniugi NI- NA ed incidentale dal condominio, la corte di appello di Brescia, con sentenza depositata il novembre 1998, ha rigettati entrambi,li confermando la sentenza impugnata e, compensate per metà tra le parti le spese del grado del giudizio, ha condannato gli appellanti principali, in solido, al pagamento dell'altra metà al condominio. La corte territoriale, rigettato l'appello incidentale, con il quale il condominio si era 3 ORTE doluto della mancata conferma del decreto ingiuntivo, ha motivato la sua decisione, con cui ha confermato quella del tribunale, di accoglimento della domanda del condominio di condanna degli opponenti al pagamento della stessa somma portata dal decreto opposto, ricordando, innanzitutto, che l'assemblea condominiale, con delibera del 5 febbraio 1994, aveva approvato, tra l'altro, il punto "uno" dell'ordine del giorno, relativo alla "ratifica delibera approvata in data 18 giugno 1992, avente ad oggetto: approvazione consuntivo es.1-5-91/30-4-92 e relativo riparto;
ratifica manutenzione straordinaria;
conti opere di preventivo es. 1-5-92/30-4-93 e rispettiva rateizzazione". Ciò assodato, ha spiegato, quel giudice, che, essendosi verificata, nella fattispecie, in virtù della disposizione di cui all'art. 2377 ult.co. C.C., pacificamente applicabile anche alle delibere delle assemblee condominiali, la "sostituzione ratificatoria" della delibera del febbraio 1994 alla pregressa, viziata delibera assembleare del 18 luglio 1992, si è determinata una situazione di cessazione della materia del contendere, "incidente, peraltro, soltanto sulla validità della prima delibera", senza che questo abbia comportato tuttavia 4 una caducazione degli obblighi deliberati a carico dei condomini, specie in rapporto al riparto delle spese;
obblighi, che, siccome nascenti da regolare delibera, sono pienamente cogenti, per cui, in definitiva, la condanna "nel merito" degli appellanti pronunciata dal tribunale appare del tutto "rituale". A nulla rileva, poi, per la corte di appello che, nelle more, NI e NA abbiano pagato quanto preteso dal condominio e che anche la successiva delibera, а carattere sostitutivo, sia stata impugnata in separata sede, dal momento che, per quanto riguarda il pagamento, avvenuto dopo l'emanazione della sentenza di primo grado, esso è soltanto impeditivo della messa in esecuzione di questa, che rimane, pertanto, perfettamente valida, mentre, quanto alla delibera ratificatoria del 5 febbraio 1994, il fatto che la stessa sia stata Meno impugnata non determina il venir della sua efficacia obbligatoria per tutti i condomini. Replica ancora, la corte territoriale, alle altre censure mosse dagli appellanti principali che non ha errato il tribunale nel porre a base della pronuncia di condanna la citata delibera del 5 febbraio 1994, prodotta dal condominio all'udienza 5 di precisazione delle conclusioni in primo grado, costituendo essa semplicemente il "supporto documentale" della nuova manifestazione di volontà dell'assemblea, conforme а quella precedente, ma avvenuta questa volta in modo rituale e, quindi, cogente per tutti i condomini in forza del principio enunciato nel 1° comma dell'art. 1137 c.c. Non ha pregio, inoltre, la denuncia di ultrapetizione mossa sempre dai coniugi NI- NA alla sentenza del tribunale, atteso che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non è necessario che la parte che abbia chiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento formuli una specifica ed espressa domanda intesa ad ottenere pronuncia sul merito della propria pretesa una essendo sufficiente, invece, che creditoria, resista all'opposizione e chieda la conferma del decreto. La corte di appello ha, infine, ritenuto infondate le critiche rivolte, per motivi e con finalità с к ovviamente diversi, dagli appellanti principali e dall'appellante incidentale alla decisione del primo giudice con riguardo al regolamento delle spese. Ricorrono LI NI e MI NA, 6 deducendo due motivi di gravame;
resiste con controricorso il Condominio Belvedere di Via Trento, Comune di Bedizzole, in persona dell'amministratore pro-tempore Salvatore Giovanni. Il resistente ha depositato memoria. Motivi della decisione Denunciano i ricorrenti: A) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2377 ultimo comma C.C. e degli artt. 91-116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; omessa ' insufficiente nonché contraddittoria motivazione in ordine all'art. 360 n.5 c.p.c. La censura si riferisce alla pronuncia di condanna dei ricorrenti al pagamento al condominio di una somma di danaro, di importo pari a quella di cui al ingiuntivo opposto e revocato,decreto in conseguenza dell'accertata e dichiarata invalidità della delibera condominiale del 18-7-1992, in forza Cry della quale era stata azionata dal condominio la pretesa creditoria;
pronuncia di condanna basata, quindi, su successiva delibera del 5-2-1994, rinnovativa di quella precedente, e in assoluta carenza di mutatio libelli, seppure nei limiti dell' emendatio libelli, da esercitarsi in comparsa 7 di costituzione. In tale situazione, il giudice avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare cessata la materia del contendere ed a regolare le spese di lite nel rispetto del principio della soccombenza vituale. B) Violazione e falsa applicazione degli artt.99 e in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.;112 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c. I ricorrenti criticano, con tale motivo, la decisione del giudice di appello, di conferma di quella del tribunale, con la quale è stata accolta la domanda del condominio di condanna di essi condomini NI e NA al pagamento della stessa somma di danaro di cui all'ingiunzione di pagamento, nonostante che nessuna domanda fosse stata proposta, neppure entro i confini consentiti libelli, sulla base della nuova dell' emendatio 5-2-1994, peraltro anch'essa delibera del impugnata, essendosi il condominio, all'udienza di precisazione delle conclusioni, limitato a produrre il verbale della riunione condominiale tenutasi in detta data, a dedurre la cessazione della materia ed а concludere incongruamentedel contendere 'come in comparsa di risposta”. 8 Il ricorso è infondato. Si osserva, preliminarmente, con riguardo al primo motivo, che dall'esposizione della vicenda processuale fatta dalla corte di appello con la sentenza qui impugnata si ricava che per opporsi al decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di 8.292.052, richiesto ed ottenuto dallire condominio Belvedere di Via Trento del Comune di Bedezzole, gli odierni ricorrenti NI LI e NA MI dedussero unicamente la nullità ○ annullabilità della delibera condominiale del 18 luglio 1992, perché adottata senza che fosse stato loro comunicato l'avviso di convocazione (art. 66 disp.att.c.C.); e chiesero, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo come conseguenza della declaratoria di nullità 0 dell'annullamento della delibera, senza contestare, peraltro, specificamente la pretesa di pagamento azionata nei loro confronti dal condominio e accolta dal presidente del tribunale. Così precisati i termini dell'opposizione proposta dai coniugi NI e NA all'ingiunzione di pagamento notificata loro dal condominio, deve escludersi che il giudice di appello, nel 9 confermare la pronuncia del primo giudice, abbia male interpretato ed applicato la legge о abbia insufficientemente e contraddittoriamente motivato la sua decisione, in quanto se, per un verso, si è correttamente revocato il decreto ingiuntivo per il pagamento da parte degli opponenti della somma di lire 8.292.052 al condominio, in conseguenza della riconosciuta invalidità della delibera in base alla quale esso era stato richiesto ed emanato, per altro verso, risultando il medesimo credito non contestato specificamente, come si è detto, né con riguardo all'an né con riguardo al quantum debeatur - dalla successiva delibera del 5 febbraio 1994, con la quale si era provveduto ad approvare espressamente quanto già aveva formato oggetto della precedente delibera (tra l'altro: approvazione del consuntivo esercizio 1-5-91/30-4- 92 e relativo riparto, ratifica conti opere di manutenzione straordinaria;
preventivo es.1-5- 92/30-4-93 e rispettiva rateizzazione"), altrettanto correttamente è stato deciso che il condominio aveva diritto, comunque, a quella somma originariamente richiesta con il ricorso per ingiunzione di pagamento, accogliendosi, quindi, la domanda di condanna degli opponenti al pagamento 10 della medesima somma, implicitamente formulata dal condominio con la richiesta di rigetto contenuta nella comparsa didell'opposizione, costituzione. In definitiva, ove si ritenga, come deve ritenersi, che nella fattispecie in esame, gli opponenti, più che contestare la sussistenza del loro debito verso il condominio, hanno negato la validità della delibera dalla quale risultava semplicemente "documentato" il debito stesso, ne deriva che, in presenza di successiva valida delibera, adottata evidentemente in analogia a quanto previsto per le società dall'art.2377 C.C., che costituiva "documento a connotazione meramente probatoria, in quanto inteso a dare sostanza alla pretesa creditoria del condominio" (così si esprime il giudice di appello), la decisione di ritenere fondata e documentalmente provata la domanda del condominio appare pienamente conforme alle regole di diritto, anche con riguardo all'asserita e denunciata "mutatio libelli, seppure nei limiti dell'emendatio libelli", che in realtà non vi è stata, posto che il condominio ha tenuto fermi causa petendi e petitum dell'originaria domanda formulata con il ricorso per decreto ingiuntivo. 11 Così decidendo, la corte di appello ha fatto, in buona sostanza, corretta applicazione della disciplina sull'onere della prova, avendo ritenuto che con la produzione del verbale della delibera condominiale del 5-2-1994 il condominio avesse fornito la prova del proprio credito, peraltro non contestato nel sua sussistenza (sent.7569/94), e, pertanto, l'adottata decisione non merita la censura mossa alla sentenza con il primo motivo di gravame. Sono parimenti insussistenti le violazioni di legge ed i vizi di motivazione denunciati con il secondo motivo, dovendosi ribadire, in proposito, che, resistendo all'opposizione proposta dai condomini NI e NA, e chiedendo, quindi, il rigetto della richiesta di revoca dello stesso о la sua conferma, il condominio ha implicitamente ma inequivocabilmente domandato la medesima somma, per il pagamento della quale vi era stata già Hy ingiunzione di pagamento, e per lo stesso "titolo", il verbalecostituend o, come si è detto, dell'assemblea condominiale del 5-2-1994 il mero "supporto documentale" della pretesa. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti alle spese. 12
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese, che liquida in lire 233000, oltre a lire 1.500.000 per onorari. Così deciso in Roma il 1° febbraio 2001 Il consigliere est. Il presidente (Dr. Olindo Schettino) (Dr.Mario Spadone) This feletten Sprechau IL CANCELLIERE C1 AN CO lalazico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 27 APR. 2001. IL CANCELLIERE CT telerico 800000 330000 2007MA 2 UFFICIO DELLE ENTR GIU Sorie .4 18 Registrato in data 330.00 recente hand an 28133 a Versate p. Dirigente Area Servizi ain. (D.ssa Maria Grazia DI FILPROY (lire Il Responsabile Servizio Atti Ciug (Dr. M. RACCICHI It