TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/04/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 528/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 528/2025 tra
E_
RICORRENTE/I
e
[...]
PA
RESISTENTE/I
Oggi 16 aprile 2025 ad ore 11,35 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. CESCHI ALESSANDRA PA Per l'avv. ELISA PIRROTTA anche in sostituzione dell'avv. E_
MORTILLARO GIUSEPPINA
Per l'avv. BARDI DUCCIO CP_1
Il giudice dà preliminarmente atto che in data odierna alla presente causa è stata riunita quella avente
RG 625/2025.
Il giudice invita le parti alla discussione. L'avv. Ceschi discute la causa richiamandosi alle difese ed eccezioni svolte in entrambe le cause riunite e insiste per la revoca del d.i. opposto;
insiste anche per le contestazioni sul quantum e, in denegata ipotesi, per l'accoglimento della domanda di manleva. L'avv. Perrotta discute la causa richiamandosi alle difese ed eccezioni svolte in entrambe le cause riunite e insiste per la revoca del d.i. opposto e, in denegata ipotesi, chiede l'accoglimento della domanda di manleva. L'avv. Bardi discute la causa riportandosi agli atti e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto;
si rimette al Tribunale quanto alla quantificazione spettante.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 16,45, terminata la camera di consiglio, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 528/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAILLA LUCA MASSIMO E_ P.IVA_1
e CASSANETI ELISABETTA, elettivamente domiciliata in VIA BURLAMACCHI 32 LUCCA presso il difensore avv. MORTILLARO GIUSEPPINA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARDI DUCCIO, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA COSTITUZIONE 1 FIRENZE presso il difensore avv.
BARDI DUCCIO C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CESCHI ALESSANDRA, PA P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA PORTA ROSSA 8 FIRENZE presso il difensore avv. CESCHI
ALESSANDRA
Parte resistente a cui è stata riunita la causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 625/2025 promossa da: C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CESCHI ALESSANDRA, PA P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA PORTA ROSSA 8 FIRENZE presso il difensore avv. CESCHI
ALESSANDRA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAILLA LUCA MASSIMO E_ P.IVA_1
e CASSANETI ELISABETTA, elettivamente domiciliata in VIA BURLAMACCHI 32 LUCCA presso il difensore avv. MORTILLARO GIUSEPPINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARDI DUCCIO, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA COSTITUZIONE 1 FIRENZE presso il difensore avv. BARDI DUCCIO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, (d'ora in avanti, e PA CP_1 [...]
(d'ora in avanti, hanno proposto rispettiva opposizione avverso il medesimo d.i. E_ Pt_1
n. 34/2025, che ha ingiunto alle medesime di pagare, in solido tra loro, la somma in linea capitale di € 4.506,91 a titolo di premio di risultato (PDR) anni 2019, 2020, 2021 in favore di , CP_1
lavoratore dipendente di mandato in somministrazione presso . Pt_1 CP_1
Le società hanno variamente contestato il diritto del lavoratore somministrato a ricevere il pagamento del PRD, in quanto voce riservata dalla contrattazione collettiva ai soli dipendenti di PA con il fine di “fidelizzare” il personale dipendente.
[...]
Hanno così domandato di revocare il decreto ingiuntivo opposto ed hanno formulato, in subordine, incrociate domande di manleva.
Costituitasi in entrambi i giudizi, ha contestato le ragioni a base degli atti di CP_1
opposizione ed ha chiesto la conferma del d.i. opposto, domandando in subordine la condanna della sola al pagamento della somma dovuta in proprio favore, Pt_1
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
E' pacifico che sia stato assunto da in forza di due contratti di CP_1 Pt_1 somministrazione a termine, l'uno dal 5.2.2019 al 30.4.2019 (e più volte prorogato fino al 31.1.2021) e l'altro dal 15.3.2021 al 31.12.2021 e sia stato inviato, in entrambe le occasioni, presso l'utilizzatore per svolgere – durante il primo rapporto – mansioni di autista e – durante il secondo – mansioni CP_1
di addetto alla produzione, con inquadramento – in entrambi i casi – al livello D del CCNL dell'utilizzatore (CCNL per il personale non dirigente di ) (vd. contratti e proroghe sub CP_1
docc.
1-3 fasc. monitorio e doc. 6 fasc. ric. Adecco).
È altresì pacifico che l'odierno opposto non abbia percepito i premi di produzione per gli anni 2019,
2020, 2021 regolarmente versati ai dipendenti (di pari livello) dell'utilizzatore . CP_1
Per quel che qui rileva, i premi di produzione in oggetto trovano regolamentazione nel CCNL per il personale non dirigente di , nei verbali di accordo del 30.7.2019, del 23.7.2020 e del CP_1
30.7.2021 (rispettivamente, per l'anno 2019, per l'anno 2020 e per l'anno 2021) e nel CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro del 15.10.2019.
In particolare:
a) l'art. 69 del CCNL per il personale non dirigente di ha previsto il riconoscimento di un CP_1
premio di risultato in favore del personale in servizio sulla base del raggiungimento di determinati obiettivi di produttività, qualità, redditività, presenza in servizio nonché altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale e dell'andamento economico (art. 69 del CCNL 2017 e del CCNL 2021: docc. 3 e 7 fasc. ric. ); CP_1 b) i tre verbali sopra richiamati (sottoscritti tra le rappresentanze sindacali e anche PA
in rappresentanza delle altre società del Gruppo ) hanno indicato gli obiettivi da raggiungere ed CP_1 hanno precisato che i relativi importi del premio annuale, come individuati nell'accordo stesso,
“costituiscono, ad ogni effetto di legge e di contratto, retribuzione variabile correlata ad incrementi di produttività, qualità e redditività aziendale” e spettano al “personale dipendente di PA
e delle società rappresentate per la presente intesa, con contratto a tempo indeterminato e di
[...] apprendistato” nonché al “personale a tempo determinato” delle medesime società “ che abbia prestato almeno sei mesi – anche non continuativi – di servizio nell'anno di competenza del premio”
(vd. accordi in atti);
c) nell'ambito del principio di parità di trattamento spettante al lavoratore somministrato rispetto a quello dipendente di pari livello dell'utilizzatore (principio fissato a livello normativo dall'art. 35, comma 1, D.Lgs. 81/20151 e ribadito a livello contrattuale dall'art. 30, comma 1, del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro2), l'art. 30, comma 8, del medesimo CCNL stabilisce che “in coerenza con il principio di parità di trattamento, i premi di produzione o di risultato previsti dalla contrattazione collettiva applicata presso l'utilizzatore sono corrisposti ai lavoratori somministrati in costanza di missione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo i tempi e le modalità previsti dagli accordi stessi. Qualora non fosse possibile erogare tali premi in costanza di missione in quanto legati a obiettivi e/o risultati non determinati nell'arco temporale della missione stessa ma comunque dovuti, i premi saranno corrisposti ai lavoratori somministrati sulla base di quanto erogato a tale titolo l'anno precedente, ai dipendenti dell'utilizzatore”.
Infine, l'art. 35, comma 3, D.Lgs, 81/2015 stabilisce che “I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori somministrati hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio”. Il quadro normativo e contrattuale sopra riportato è chiaro nell'attribuire al lavoratore somministrato il diritto al pagamento del premio di produzione negli stessi termini in cui la contrattazione collettiva applicata dall'utilizzatore riconosca tale voce retributiva in favore dei dipendenti (di pari livello) di quest'ultimo.
Ciò è quanto si verifica nel caso di specie, in cui il CCNL (in termini programmatici) e poi gli accordi sindacali degli anni 2019, 2020, 2021 hanno fissato in favore dei dipendenti (a tempo indeterminato e a tempo determinato) dell'utilizzatore presupposti e criteri di determinazione e quantificazione del CP_1
PDR.
In senso contrario, non ha pregio rilevare che i suddetti Accordi abbiano individuato come destinatari del PDR (solo) i lavoratori dipendenti di : “in coerenza con” [da intendersi “nel rispetto del”] il CP_1
principio di parità di trattamento ex art. 35, comma 1, D.Lgs. 81/2015, tale voce economica
(espressamente qualificata nei medesimi Accordi quale componente della “retribuzione variabile”) deve essere parimenti riconosciuta ai lavoratori somministrati di pari livello (vd. art. 30, comma 8,
CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro).
Né colgono nel segno le ulteriori osservazioni svolte dalle società opponenti:
• è priva di qualsiasi riscontro normativo la tesi secondo cui il principio di parità di trattamento andrebbe limitato esclusivamente al “trattamento minimo inderogabile previsto dal CCNL”;
• non vi è la necessità di impugnare alcuna delle clausole degli Accordi, in quanto questi ultimi non contengono alcuna esclusione espressa dei lavoratori somministrati dai beneficiari del PDR e, quindi, non sono affetti da nullità (vd., nello stesso senso, Tribunale Milano sent. 14.7.2022 in atti);
• l'esclusione di tali lavoratori non può nemmeno trarsi implicitamente da quella che è ritenuta dalle opponenti la ratio della clausola, ovverosia rispondere ad una logica di fidelizzazione dei propri dipendenti, “garantendone una stabile e duratura collaborazione nel lungo periodo”: in senso contrario a tale interpretazione ed alla sottesa finalità fidelizzante, si osserva che il PDR è riconosciuto anche ai lavoratori di a tempo determinato che in quell'anno abbiano lavorato CP_1
per almeno sei mesi;
• l'art. 35, comma 3, D.Lgs. 81/2015 rimette alla contrattazione collettiva solo “la facoltà di stabilire il quomodo ma non l'an del diritto per cui è causa” (così, Tribunale Milano cit.), quale specificazione del principio di parità di trattamento sancito in via generale dal precedente comma, non residuando spazi per l'autonomia collettiva in merito al diritto dei lavoratori interinali a percepire la retribuzione di risultato, pena una ingiustificata e incomprensibile violazione del principio sancito nella medesima disposizione di legge. In ogni caso, e a bene vedere, il diritto del ricorrente al pagamento del PDR erogato ai lavoratori (di pari livello) di trova alternativa ed autonoma fonte nelle “Condizioni generali di missione” CP_1 allegati agli stessi contratti di somministrazione a termine, ove è scritto (punto 8) che “L'Utilizzatore ha
l'obbligo di comunicare ad il trattamento retributivo spettante ai propri lavoratori di pari Pt_1
livello e mansione. Le sarà corrisposto un trattamento economico non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'Utilizzatore, a parità di mansioni svolte. I premi di produzione o di risultato previsti dalla contrattazione collettiva applicata presso l'utilizzatore sono corrisposti in costanza di missione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo i tempi e le modalità previsti dagli accordi stessi ed in ogni caso in base a quanto stabilito dall'art 30 co. 8 del CCNL ApL” (docc. 1 e 3fasc. monitorio).
Ne consegue che ha diritto al pagamento del PDR negli stessi termini (pacificamente) CP_1
riconosciuti ai dipendenti di per gli anni 2019, 2020 e 2021 e tale voce grava in va solidale ex art. CP_1
35, comma 2, D.Lgs. 81/2015 in capo alla società di somministrazione e all'utilizzatore (“L'utilizzatore
è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”).
Peraltro, l'importo spettante all'opposto deve tenere conto delle osservazioni sul punto svolte da CP_1
relativamente ai giorni di ferie fruiti nel 2021 e superiori ai 10 indicati nei conteggi allegati al fascicolo monitorio (docc. 9 e 10): invero, dalla busta paga di dicembre 2021 (doc. 11 fasc. monitorio) risulta un complessivo di ore di ferie fruite nell'anno pari a 135,051, superiore a 10 giorni (considerato che, in base al contratto di lavoro, l'orario lavorativo era distribuito su 5 o 6 ore al giorno); deve allora considerarsi, per l'anno 2021, l'importo indicato da nella propria memoria pari ad € 1.359,98 che, CP_1 sommato agli altri importi annuali non oggetto di contestazione (€ 1.402,74 per il 2019 ed € 1.546,01: vd. docc. 7 e 8 fasc. monitorio) determinano una somma complessiva di € 4.308,73, al cui pagamento – previa revoca del d.i. opposto – devono essere condannate le società resistenti, in solido tra loro, oltre accessori di legge come da dispositivo.
Quanto alle reciproche domande di manleva:
a) fondata è quella svolta da nei confronti di stante il diritto di rivalsa previsto all'art. 35, CP_1 Pt_1
comma 2, cit.;
b) infondata è quella spiegata da nei confronti di , costituendo il pagamento del PDR un Pt_1 CP_1
obbligo assunto nei confronti del lavoratore da parte del somministratore, in forza della previsione dell'art. 30, comma 8, del CCNL per le Agenzie di Somministrazione di lavoro, espressamente richiamata nei contratti di somministrazione a termine;
per tale voce, quindi, non opera il rimborso al somministratore da parte dell'utilizzatore ai sensi dell'art. 33, comma 2, D.Lgs. 81/2015 e del punto 19 del contratto di somministrazione commerciale tra le parti. Nei rapporti tra ed (RG 625/2025) e nei rapporti tra PA CP_1 E_
ed (RG 528/2025/2023) le spese di lite (fase monitoria, il cui importo
[...] CP_1
complessivo è diviso a metà tra le due cause riunite, e fase di opposizione) sono compensati per 1/4 e sono posti a carico delle società odierne opponenti per la restante quota di 3/4, mentre seguono integralmente il principio della soccombenza nei rapporti tra e PA E_
relativi alla causa riunita RG 625/2025 (per quanto riguarda i medesimi rapporti di cui alla causa riunita
RG 528/2025, le spese di lite sono compensate tra le parti, pena una duplicazione della relativa condanna con riferimento a questioni sostanzialmente identiche); con riferimento a ciascun rapporto, le spese sono liquidate come da dispositivo, senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e domanda disattese,
1) revocato il d.i. opposto n. 34/2025, condanna e a pagare ad E_ PA
, in solido tra loro e per le ragioni di cui in motivazione, la somma di € 4.308,73, oltre CP_1
rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della maturazione del diritto al saldo;
2) condanna a tenere indenne da quanto quest'ultima dovesse E_ PA
pagare ad per effetto della presente sentenza;
CP_1
3) rigetta la domanda di manleva svolta da nei confronti di E_ PA
4) compensa per 1/4 le spese di lite del giudizio riunito 528/2025 e pone le stesse per la restante quota a carico di e, per l'effetto, condanna a rifondere ad le spese E_ E_ CP_1 di lite, liquidate in € 1.721,60,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti;
5) compensa per 1/4 le spese di lite del giudizio riunito 625/2025 e pone le stesse per la restante quota a carico di e, per l'effetto, condanna a rifondere ad PA PA CP_1
le spese di lite, liquidate in € 1.721,60 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali,
[...]
oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti;
6) condanna a rifondere a le spese del giudizio riunito RG E_ PA
625/2025, liquidate in € 2.059,00 per compensi, € 49,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
7) compensa le spese di lite nei rapporti tra e di cui al giudizio E_ PA
riunito RG 528/2025.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Firenze, 16 aprile 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore”. 2 “Al lavoratore è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatrice inquadrati al corrispondente livello, secondo la contrattazione collettiva applicata alla stessa” (vd doc. 5 fasc. ric. Adecco).
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 528/2025 tra
E_
RICORRENTE/I
e
[...]
PA
RESISTENTE/I
Oggi 16 aprile 2025 ad ore 11,35 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. CESCHI ALESSANDRA PA Per l'avv. ELISA PIRROTTA anche in sostituzione dell'avv. E_
MORTILLARO GIUSEPPINA
Per l'avv. BARDI DUCCIO CP_1
Il giudice dà preliminarmente atto che in data odierna alla presente causa è stata riunita quella avente
RG 625/2025.
Il giudice invita le parti alla discussione. L'avv. Ceschi discute la causa richiamandosi alle difese ed eccezioni svolte in entrambe le cause riunite e insiste per la revoca del d.i. opposto;
insiste anche per le contestazioni sul quantum e, in denegata ipotesi, per l'accoglimento della domanda di manleva. L'avv. Perrotta discute la causa richiamandosi alle difese ed eccezioni svolte in entrambe le cause riunite e insiste per la revoca del d.i. opposto e, in denegata ipotesi, chiede l'accoglimento della domanda di manleva. L'avv. Bardi discute la causa riportandosi agli atti e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto;
si rimette al Tribunale quanto alla quantificazione spettante.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 16,45, terminata la camera di consiglio, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 528/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAILLA LUCA MASSIMO E_ P.IVA_1
e CASSANETI ELISABETTA, elettivamente domiciliata in VIA BURLAMACCHI 32 LUCCA presso il difensore avv. MORTILLARO GIUSEPPINA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARDI DUCCIO, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA COSTITUZIONE 1 FIRENZE presso il difensore avv.
BARDI DUCCIO C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CESCHI ALESSANDRA, PA P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA PORTA ROSSA 8 FIRENZE presso il difensore avv. CESCHI
ALESSANDRA
Parte resistente a cui è stata riunita la causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 625/2025 promossa da: C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CESCHI ALESSANDRA, PA P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA PORTA ROSSA 8 FIRENZE presso il difensore avv. CESCHI
ALESSANDRA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAILLA LUCA MASSIMO E_ P.IVA_1
e CASSANETI ELISABETTA, elettivamente domiciliata in VIA BURLAMACCHI 32 LUCCA presso il difensore avv. MORTILLARO GIUSEPPINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARDI DUCCIO, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA COSTITUZIONE 1 FIRENZE presso il difensore avv. BARDI DUCCIO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, (d'ora in avanti, e PA CP_1 [...]
(d'ora in avanti, hanno proposto rispettiva opposizione avverso il medesimo d.i. E_ Pt_1
n. 34/2025, che ha ingiunto alle medesime di pagare, in solido tra loro, la somma in linea capitale di € 4.506,91 a titolo di premio di risultato (PDR) anni 2019, 2020, 2021 in favore di , CP_1
lavoratore dipendente di mandato in somministrazione presso . Pt_1 CP_1
Le società hanno variamente contestato il diritto del lavoratore somministrato a ricevere il pagamento del PRD, in quanto voce riservata dalla contrattazione collettiva ai soli dipendenti di PA con il fine di “fidelizzare” il personale dipendente.
[...]
Hanno così domandato di revocare il decreto ingiuntivo opposto ed hanno formulato, in subordine, incrociate domande di manleva.
Costituitasi in entrambi i giudizi, ha contestato le ragioni a base degli atti di CP_1
opposizione ed ha chiesto la conferma del d.i. opposto, domandando in subordine la condanna della sola al pagamento della somma dovuta in proprio favore, Pt_1
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
E' pacifico che sia stato assunto da in forza di due contratti di CP_1 Pt_1 somministrazione a termine, l'uno dal 5.2.2019 al 30.4.2019 (e più volte prorogato fino al 31.1.2021) e l'altro dal 15.3.2021 al 31.12.2021 e sia stato inviato, in entrambe le occasioni, presso l'utilizzatore per svolgere – durante il primo rapporto – mansioni di autista e – durante il secondo – mansioni CP_1
di addetto alla produzione, con inquadramento – in entrambi i casi – al livello D del CCNL dell'utilizzatore (CCNL per il personale non dirigente di ) (vd. contratti e proroghe sub CP_1
docc.
1-3 fasc. monitorio e doc. 6 fasc. ric. Adecco).
È altresì pacifico che l'odierno opposto non abbia percepito i premi di produzione per gli anni 2019,
2020, 2021 regolarmente versati ai dipendenti (di pari livello) dell'utilizzatore . CP_1
Per quel che qui rileva, i premi di produzione in oggetto trovano regolamentazione nel CCNL per il personale non dirigente di , nei verbali di accordo del 30.7.2019, del 23.7.2020 e del CP_1
30.7.2021 (rispettivamente, per l'anno 2019, per l'anno 2020 e per l'anno 2021) e nel CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro del 15.10.2019.
In particolare:
a) l'art. 69 del CCNL per il personale non dirigente di ha previsto il riconoscimento di un CP_1
premio di risultato in favore del personale in servizio sulla base del raggiungimento di determinati obiettivi di produttività, qualità, redditività, presenza in servizio nonché altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale e dell'andamento economico (art. 69 del CCNL 2017 e del CCNL 2021: docc. 3 e 7 fasc. ric. ); CP_1 b) i tre verbali sopra richiamati (sottoscritti tra le rappresentanze sindacali e anche PA
in rappresentanza delle altre società del Gruppo ) hanno indicato gli obiettivi da raggiungere ed CP_1 hanno precisato che i relativi importi del premio annuale, come individuati nell'accordo stesso,
“costituiscono, ad ogni effetto di legge e di contratto, retribuzione variabile correlata ad incrementi di produttività, qualità e redditività aziendale” e spettano al “personale dipendente di PA
e delle società rappresentate per la presente intesa, con contratto a tempo indeterminato e di
[...] apprendistato” nonché al “personale a tempo determinato” delle medesime società “ che abbia prestato almeno sei mesi – anche non continuativi – di servizio nell'anno di competenza del premio”
(vd. accordi in atti);
c) nell'ambito del principio di parità di trattamento spettante al lavoratore somministrato rispetto a quello dipendente di pari livello dell'utilizzatore (principio fissato a livello normativo dall'art. 35, comma 1, D.Lgs. 81/20151 e ribadito a livello contrattuale dall'art. 30, comma 1, del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro2), l'art. 30, comma 8, del medesimo CCNL stabilisce che “in coerenza con il principio di parità di trattamento, i premi di produzione o di risultato previsti dalla contrattazione collettiva applicata presso l'utilizzatore sono corrisposti ai lavoratori somministrati in costanza di missione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo i tempi e le modalità previsti dagli accordi stessi. Qualora non fosse possibile erogare tali premi in costanza di missione in quanto legati a obiettivi e/o risultati non determinati nell'arco temporale della missione stessa ma comunque dovuti, i premi saranno corrisposti ai lavoratori somministrati sulla base di quanto erogato a tale titolo l'anno precedente, ai dipendenti dell'utilizzatore”.
Infine, l'art. 35, comma 3, D.Lgs, 81/2015 stabilisce che “I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori somministrati hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio”. Il quadro normativo e contrattuale sopra riportato è chiaro nell'attribuire al lavoratore somministrato il diritto al pagamento del premio di produzione negli stessi termini in cui la contrattazione collettiva applicata dall'utilizzatore riconosca tale voce retributiva in favore dei dipendenti (di pari livello) di quest'ultimo.
Ciò è quanto si verifica nel caso di specie, in cui il CCNL (in termini programmatici) e poi gli accordi sindacali degli anni 2019, 2020, 2021 hanno fissato in favore dei dipendenti (a tempo indeterminato e a tempo determinato) dell'utilizzatore presupposti e criteri di determinazione e quantificazione del CP_1
PDR.
In senso contrario, non ha pregio rilevare che i suddetti Accordi abbiano individuato come destinatari del PDR (solo) i lavoratori dipendenti di : “in coerenza con” [da intendersi “nel rispetto del”] il CP_1
principio di parità di trattamento ex art. 35, comma 1, D.Lgs. 81/2015, tale voce economica
(espressamente qualificata nei medesimi Accordi quale componente della “retribuzione variabile”) deve essere parimenti riconosciuta ai lavoratori somministrati di pari livello (vd. art. 30, comma 8,
CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro).
Né colgono nel segno le ulteriori osservazioni svolte dalle società opponenti:
• è priva di qualsiasi riscontro normativo la tesi secondo cui il principio di parità di trattamento andrebbe limitato esclusivamente al “trattamento minimo inderogabile previsto dal CCNL”;
• non vi è la necessità di impugnare alcuna delle clausole degli Accordi, in quanto questi ultimi non contengono alcuna esclusione espressa dei lavoratori somministrati dai beneficiari del PDR e, quindi, non sono affetti da nullità (vd., nello stesso senso, Tribunale Milano sent. 14.7.2022 in atti);
• l'esclusione di tali lavoratori non può nemmeno trarsi implicitamente da quella che è ritenuta dalle opponenti la ratio della clausola, ovverosia rispondere ad una logica di fidelizzazione dei propri dipendenti, “garantendone una stabile e duratura collaborazione nel lungo periodo”: in senso contrario a tale interpretazione ed alla sottesa finalità fidelizzante, si osserva che il PDR è riconosciuto anche ai lavoratori di a tempo determinato che in quell'anno abbiano lavorato CP_1
per almeno sei mesi;
• l'art. 35, comma 3, D.Lgs. 81/2015 rimette alla contrattazione collettiva solo “la facoltà di stabilire il quomodo ma non l'an del diritto per cui è causa” (così, Tribunale Milano cit.), quale specificazione del principio di parità di trattamento sancito in via generale dal precedente comma, non residuando spazi per l'autonomia collettiva in merito al diritto dei lavoratori interinali a percepire la retribuzione di risultato, pena una ingiustificata e incomprensibile violazione del principio sancito nella medesima disposizione di legge. In ogni caso, e a bene vedere, il diritto del ricorrente al pagamento del PDR erogato ai lavoratori (di pari livello) di trova alternativa ed autonoma fonte nelle “Condizioni generali di missione” CP_1 allegati agli stessi contratti di somministrazione a termine, ove è scritto (punto 8) che “L'Utilizzatore ha
l'obbligo di comunicare ad il trattamento retributivo spettante ai propri lavoratori di pari Pt_1
livello e mansione. Le sarà corrisposto un trattamento economico non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'Utilizzatore, a parità di mansioni svolte. I premi di produzione o di risultato previsti dalla contrattazione collettiva applicata presso l'utilizzatore sono corrisposti in costanza di missione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo i tempi e le modalità previsti dagli accordi stessi ed in ogni caso in base a quanto stabilito dall'art 30 co. 8 del CCNL ApL” (docc. 1 e 3fasc. monitorio).
Ne consegue che ha diritto al pagamento del PDR negli stessi termini (pacificamente) CP_1
riconosciuti ai dipendenti di per gli anni 2019, 2020 e 2021 e tale voce grava in va solidale ex art. CP_1
35, comma 2, D.Lgs. 81/2015 in capo alla società di somministrazione e all'utilizzatore (“L'utilizzatore
è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”).
Peraltro, l'importo spettante all'opposto deve tenere conto delle osservazioni sul punto svolte da CP_1
relativamente ai giorni di ferie fruiti nel 2021 e superiori ai 10 indicati nei conteggi allegati al fascicolo monitorio (docc. 9 e 10): invero, dalla busta paga di dicembre 2021 (doc. 11 fasc. monitorio) risulta un complessivo di ore di ferie fruite nell'anno pari a 135,051, superiore a 10 giorni (considerato che, in base al contratto di lavoro, l'orario lavorativo era distribuito su 5 o 6 ore al giorno); deve allora considerarsi, per l'anno 2021, l'importo indicato da nella propria memoria pari ad € 1.359,98 che, CP_1 sommato agli altri importi annuali non oggetto di contestazione (€ 1.402,74 per il 2019 ed € 1.546,01: vd. docc. 7 e 8 fasc. monitorio) determinano una somma complessiva di € 4.308,73, al cui pagamento – previa revoca del d.i. opposto – devono essere condannate le società resistenti, in solido tra loro, oltre accessori di legge come da dispositivo.
Quanto alle reciproche domande di manleva:
a) fondata è quella svolta da nei confronti di stante il diritto di rivalsa previsto all'art. 35, CP_1 Pt_1
comma 2, cit.;
b) infondata è quella spiegata da nei confronti di , costituendo il pagamento del PDR un Pt_1 CP_1
obbligo assunto nei confronti del lavoratore da parte del somministratore, in forza della previsione dell'art. 30, comma 8, del CCNL per le Agenzie di Somministrazione di lavoro, espressamente richiamata nei contratti di somministrazione a termine;
per tale voce, quindi, non opera il rimborso al somministratore da parte dell'utilizzatore ai sensi dell'art. 33, comma 2, D.Lgs. 81/2015 e del punto 19 del contratto di somministrazione commerciale tra le parti. Nei rapporti tra ed (RG 625/2025) e nei rapporti tra PA CP_1 E_
ed (RG 528/2025/2023) le spese di lite (fase monitoria, il cui importo
[...] CP_1
complessivo è diviso a metà tra le due cause riunite, e fase di opposizione) sono compensati per 1/4 e sono posti a carico delle società odierne opponenti per la restante quota di 3/4, mentre seguono integralmente il principio della soccombenza nei rapporti tra e PA E_
relativi alla causa riunita RG 625/2025 (per quanto riguarda i medesimi rapporti di cui alla causa riunita
RG 528/2025, le spese di lite sono compensate tra le parti, pena una duplicazione della relativa condanna con riferimento a questioni sostanzialmente identiche); con riferimento a ciascun rapporto, le spese sono liquidate come da dispositivo, senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e domanda disattese,
1) revocato il d.i. opposto n. 34/2025, condanna e a pagare ad E_ PA
, in solido tra loro e per le ragioni di cui in motivazione, la somma di € 4.308,73, oltre CP_1
rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della maturazione del diritto al saldo;
2) condanna a tenere indenne da quanto quest'ultima dovesse E_ PA
pagare ad per effetto della presente sentenza;
CP_1
3) rigetta la domanda di manleva svolta da nei confronti di E_ PA
4) compensa per 1/4 le spese di lite del giudizio riunito 528/2025 e pone le stesse per la restante quota a carico di e, per l'effetto, condanna a rifondere ad le spese E_ E_ CP_1 di lite, liquidate in € 1.721,60,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti;
5) compensa per 1/4 le spese di lite del giudizio riunito 625/2025 e pone le stesse per la restante quota a carico di e, per l'effetto, condanna a rifondere ad PA PA CP_1
le spese di lite, liquidate in € 1.721,60 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali,
[...]
oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti;
6) condanna a rifondere a le spese del giudizio riunito RG E_ PA
625/2025, liquidate in € 2.059,00 per compensi, € 49,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
7) compensa le spese di lite nei rapporti tra e di cui al giudizio E_ PA
riunito RG 528/2025.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Firenze, 16 aprile 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore”. 2 “Al lavoratore è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatrice inquadrati al corrispondente livello, secondo la contrattazione collettiva applicata alla stessa” (vd doc. 5 fasc. ric. Adecco).