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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/11/2025, n. 5284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5284 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
La dr. IE MA in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8109/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ) e Persona_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2 avv.ti GUAGLIONE LUCA ROBERTO;
; presso lo studio Parte_1 Parte_2 dei quali in Como, Via Cinque Giornate, 41 hanno eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANZANI Controparte_2 P.IVA_1
CO presso lo studio del quale in Milano Via Borgogna n. 8 ha eletto domicilio come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.6.2024, i ricorrenti Persona_1
e hanno convenuto in giudizio avanti al
[...] Controparte_1
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – la datrice di lavoro per Controparte_3 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che il tempo impiegato giornalmente dai Ricorrenti per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro è qualificabile come orario di lavoro effettivo e come tale da retribuirsi sotto specie di lavoro straordinario. pagina 1 di 16 per tutti i motivi di cui al ricorso accertare e dichiarare che il tempo di vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro e di percorrenza da e per lo spogliatoio sono da considerarsi quali tempi di lavoro e che il signor Persona_1 dal 1° marzo 2019 al 31 agosto 2020 ha per l'effetto svolto per ogni giornata di
[...] lavoro 30 minuti di orario straordinario, ovvero altro tempo ritenuto di giustizia, per la vestizione/svestizione, comprensivo della percorrenza del tragitto dallo spogliatoio al magazzino, ovvero altro tempo ritenuto di giustizia
b) per tutti i motivi di cui al ricorso accertare e dichiarare che il tempo di vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro e di percorrenza da e per lo spogliatoio sono da considerarsi quali tempi di lavoro e che i signori:
- dal 1° settembre 2020 ad oggi Persona_1
dal 9 marzo 2019 ad oggi Controparte_1
Hanno per l'effetto svolto per ogni giornata di lavoro 20 minuti di orario straordinario, ovvero altro tempo ritenuto di giustizia, per la vestizione/svestizione, comprensivo della percorrenza del tragitto dallo spogliatoio al magazzino, ovvero altro tempo ritenuto di giustizia
e per l'effetto
c) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di percepire da Controparte_4
(c.f.: ), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, le
[...] P.IVA_1 seguenti somme lorde:
▪ BD MO EL HM: euro 5.163,00 a titolo di lavoro straordinario per il periodo 1° marzo 2019 – 31 marzo 2024;
: euro 4.398,70 a titolo di lavoro straordinario per il Parte_3 periodo 9 marzo 2019 – 31 marzo 2024; ovvero altre somme ritenute di giustizia e ancora per l'effetto, condannare
[...]
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_1 tempore, a corrispondere ai ricorrenti le seguenti somme lorde:
▪ HM: euro 5.163,00 a titolo di lavoro Persona_1 straordinario per il periodo 1° marzo 2019 – 31 marzo 2024;
: euro 4.398,70 a titolo di lavoro straordinario per il Parte_3 periodo 9 marzo 2019 – 31 marzo 2024; ovvero altre somme ritenute di giustizia. Con riserva di recuperare con separata azione le somme per il medesimo titolo maturate e maturande dopo il 31 marzo 2024”.
Con vittoria delle spese di lite.
si è costituita ritualmente in giudizio contestando le avverse pretese Controparte_3 siccome infondate in fatto e in diritto, e chiedendone l'integrale rigetto.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove orali, è stata fissata udienza di discussione al 10.7.2025, successivamente rimessa in istruttoria la causa, la stessa è stata posta in pagina 2 di 16 decisione all'udienza del 27.11.2025, all'esito della quale il giudice ha deciso come da sentenza parziale contestuale.
*
I ricorrenti prestano attività lavorativa presso il magazzino di Pozzuolo Martesana alle dipendenze dell'odierna convenuta segnatamente presso il magazzino Brivio e Viganò di CP_5
Pozzuolo Martesana, il quale è dedicato allo smistamento di prodotti alimentari per conto di diversi marchi della grande distribuzione quali , Conad e Unes. CP_6
I ricorrenti hanno dedotto che il magazzino presso cui prestavano attività lavorativa, al suo interno è suddiviso in celle refrigerate (mantenute a temperatura di 23/25 gradi centigradi sotto lo zero) e celle frigorifere (la cui temperatura è di 4 gradi centigradi).
Il signor ha dedotto che dal 1° marzo 2019 al 31 Persona_1 Persona_1 Per_1 agosto 2020 ha svolto la mansione di carrellista/conduttore di muletto all'interno delle celle refrigerate la cui temperatura è di 23/25 gradi centigradi sotto lo zero e dal 1° settembre 2020 (ad oggi) ha svolto la mansione di carrellista / conduttore di muletto all'interno delle celle frigorifere la cui temperatura è di 4 gradi centigradi.
Il signor , invece, fin dal primo giorno di lavoro (9 marzo 2019) Controparte_1 ha svolto la mansione di carrellista / conduttore di muletto all'interno delle celle frigorifere la cui temperatura è di 4 gradi centigradi.
Nel presente giudizio, i lavoratori si dolgono del fatto che la società non ha mai retribuito, a titolo di straordinario, il tempo tuta (ovverosia il tempo impiegato per la vestizione/svestizione degli abiti da lavoro) comprensivo del tempo di percorrenza dallo spogliatoio al magazzino (ove si trova la timbratrice).
I ricorrenti hanno dedotto:
- che per ovvie ragioni di protezione della propria salute in ambiente lavorativo caratterizzato da rischio termico (severo, nel caso delle celle prodotti surgelati) devono necessariamente Contr indossare degli appositi abiti da lavoro, che sono forniti da;
in particolare si tratta di: pile termico, giubbotto, guanti e scaldacollo, oltre alle scarpe antinfortunistiche per quanto riguarda le celle refrigerate e, per la cella surgelati, calzamaglia termica, maglia termica, pile termico, pantaloni imbottiti termici con annesse bretelle, giubbotto termico, guanti e scaldacollo, passamontagna, calze termiche ed infine le scarpe antinfortunistiche (cfr. doc. 8 ric.);
- che gli abiti consegnati dalla datrice di lavoro costituiscono, nel caso di specie, dei veri e propri dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) ai sensi dell'art. 74 d.lgs. 81/2008, dovendosi pagina 3 di 16 intendere per tali tutti quegli accessori, indumenti o attrezzature indossati dai lavoratori allo scopo di proteggersi da uno o più rischi suscettibili di minare la salute;
- che gli indumenti di cui si discute devono obbligatoriamente essere indossati dai ricorrenti all'interno dello spogliatoio sito, come detto, al piano superiore del magazzino e raggiungibile attraverso due rampe di scale;
- che lo spogliatoio è dotato di armadietti personali all'interno dei quali vengono riposti all'inizio della giornata di lavoro gli abiti civili e al termine della giornata gli abiti da lavoro;
- che con comunicazione del 4 marzo 2024 consegnata a ciascun lavoratore dal signor Pt_4
Contr
, dipendente e responsabile del magazzino, la datrice di lavoro ha formalizzato per
[...] iscritto le norme di comportamento da sempre in precedenza già seguite da tutti i lavoratori in quanto direttive consolidate nel magazzino sull'utilizzo degli spogliatori e dei vestiti aziendali
(cfr. doc. 6 ric.);
- che i ricorrenti ogni giorno, giunti sul luogo di lavoro: salgono le quattro rampe di scale che portano allo spogliatoio;
si recano al proprio armadietto personale;
si tolgono gli abiti civili
(scarpe, giacca, sciarpa, maglione/pantaloni, calze, maglia, felpa scarpe, giubbotto, sciarpa, guanti: indumenti a composizione ovviamente variabile a seconda della stagione dell'anno) e li ripongono nell'armadietto; indossano dunque gli abiti da lavoro, ovverosia: pile termico, giubbotto termico, guanti e scaldacollo, oltre alle scarpe antinfortunistiche per le lavorazioni che si svolgono a 4 gradi centigradi;
calzamaglia termica, maglia termica, pile termico, pantaloni imbottiti termici con annesse bretelle, giubbotto termico, guanti e scaldacollo, passamontagna, calze termiche ed infine le scarpe antinfortunistiche (per le lavorazioni che si svolgono alla temperatura sotto lo zero); scendono le quattro rampe di scale;
infine, timbrano il cartellino;
- che vi sono due timbratrici entrambe poste all'interno del magazzino (la prima all'inizio del magazzino, in prossimità dell'ufficio B, e la seconda in fondo al magazzino, in prossimità dell'ufficio D) e da disposizioni aziendali i ricorrenti (così come tutti i dipendenti) all'ingresso devono timbrare solo dopo aver indossato gli abiti da lavoro, sulla base di una disposizione aziendale che, sebbene non scritta, ha sempre costituito una direttiva consolidata e indiscutibile per i dipendenti LGD, tanto da essere sempre stata una regola inviolabile di generalizzata applicazione da parte dei lavoratori;
- che all'uscita, al termine della giornata lavorativa, al contrario, i ricorrenti: timbrano il cartellino nella timbratrice presente in magazzino;
salgono le quattro rampe di scale fino allo spogliatoio;
si recano al proprio armadietto personale;
si tolgono gli abiti da lavoro e li pagina 4 di 16 ripongono nell'armadietto; reindossano gli abiti civili;
scendono le quattro rampe di scale ed esce dal magazzino per tornare a casa;
che, anche in questo caso, l'obbligo di timbrare il cartellino prima di rimettere gli abiti civili costituisce una disposizione aziendale non scritta ma imposta dalla prassi aziendale e divenuta indiscutibile a forza di essere osservata.
Affermano, pertanto, di aver diritto – per l'intera durata del rapporto intercorso con la CP_4 convenuta – di vedersi retribuito il tempo dedicato alla vestizione e svestizione degli indumenti da lavoro, e quantificano il tempo necessario alle suddette operazioni:
- per il ricorrente dal 01 marzo 2019 al 31 agosto 2020 circa 12/13 minuti per cambiarsi e Per_1 circa due minuti e mezzo per raggiungere la postazione lavorativa dallo spogliatoio e viceversa e, quindi per complessivi 30 minuti giornalieri;
- per i ricorrenti e (dal 1° settembre 2020) circa 7/8 minuti per cambiarsi e circa CP_1 Per_1 due minuti e mezzo per raggiungere la postazione lavorativa dallo spogliatoio e viceversa e, quindi, per complessivi 20 minuti giornalieri.
Concludono, pertanto, come sopra precisato.
*
Il tema del riconoscimento del diritto alla retribuzione del cosiddetto “tempo divisa” o “tempo tuta”, ossia del tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli indumenti di lavoro, è già stata oggetto di numerose pronunzie di questo Tribunale, le quali hanno espresso un orientamento che si ritiene di condividere e confermare.
Sul punto, infatti, si deve considerare che l'art. 1 D. Lgs 66/2003 definisce come orario di lavoro
“qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
L'Unione Europea, proprio con riferimento all'organizzazione dell'orario di lavoro, ha già precisato che deve intendersi per tale quel periodo “in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali” (Direttiva 93/104/CE, art. 2, pt. 1); al contrario, è considerato periodo di riposo quello “che non rientra nell'orario di lavoro” (Direttiva 93/104/CE, art. 2, pt. 2); coerentemente, pertanto, la Corte di Giustizia, “…per quanto attiene alla nozione di «orario di lavoro», ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88,… ha più volte affermato che tale direttiva definisce detta nozione includendovi qualsiasi periodo in cui il dipendente sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della propria attività o delle proprie funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, e che tale nozione va intesa in opposizione al periodo di riposo, in quanto ciascuna delle due nozioni
e a., C-14/04, Controparte_7
pagina 5 di 16 EU:C:2005:728, punto 42, nonché ordinanze Vorel, C-437/05, EU:C:2007:23, punto 24, e Grigore,
C-258/10, EU:C:2011:122, punto 42)” e ha ritenuto che “…la possibilità per i lavoratori di gestire il loro tempo in modo libero e di dedicarsi ai loro interessi è un elemento che denota che il periodo di tempo in questione non costituisce orario di lavoro ai sensi della direttiva 2003/88 (v., in tal senso, sentenza Simap, C-303/98, EU:C:2000:528, punto 50).” (CGUE, Sez. III, 10 settembre 2015, C-
266/14, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) contro
[...]
, , pt. 25 e 37). Controparte_8 Controparte_9
In tale quadro normativo e giurisprudenziale si inserisce anche l'interpretazione offerta dalla Corte di
Cassazione, secondo la quale si considera “orario di lavoro”, in quanto tempo messo a disposizione del datore, non soltanto quello impiegato nell'esecuzione di attività complesse o assorbenti confacenti alle mansioni contrattualmente richieste, bensì anche quel tempo in cui il lavoratore è, comunque, genericamente a “disposizione” della parte datoriale, nell'esclusivo interesse della stessa.
Con specifico riferimento alla questione per cui è causa, in particolare, il Supremo Collegio ha ritenuto che, “ai fini di valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito
o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito” (Cass.
Civ., Sez. Lav., 21 ottobre 2003, n. 15734; cfr. anche Cass. Civ., Sez. Lav., 8 settembre 2006, n.
19273).
L'orientamento appena espresso può considerarsi consolidato, costituendo ormai dato acquisito che,
“nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-
266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (Cass. Civ., Sez. Lav., 26 gennaio 2016, n. 1352); sul punto, del resto, anche la Corte d'Appello di Milano ha ribadito che “nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
pertanto sussiste un diritto pagina 6 di 16 alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa” (C.d.A. Milano, Sezione
Lavoro, 26 febbraio 2019, n. 24).
Dunque, elemento essenziale ai fini del riconoscimento della sussistenza del potere di etero- organizzazione datoriale è che vi sia una stretta correlazione tra l'espletamento della prestazione lavorativa e la necessità di indossare uno specifico indumento da lavoro;
perché possa ricorrere la messa a disposizione delle energie lavorative, pertanto, non è dirimente che il datore abbia imposto espressamente una determinata divisa da lavoro, ma è sufficiente che la stessa sia richiesta dalla tipologia e dalla natura delle mansioni di assegnazione e che il lavoratore sia, conseguentemente, tenuto a indossare sul lavoro un abbigliamento particolare e/o diverso da quello che, altrimenti, potrebbe impiegare per le esigenze quotidiane di vita.
Il rilievo risulta ancor più dirimente ove gli indumenti necessari allo svolgimento delle mansioni spieghino, altresì, funzione di dispositivo di protezione individuale: in tal caso, la vestizione e svestizione degli indumenti da lavoro risulta strettamente correlata all'esigenza di salvaguardare la salute dei dipendenti, obbligo sancito dall'art. 2087 c.c.: “il tempo di vestizione-svestizione dà diritto alla retribuzione, al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia alla gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto” (Cass. Civ., Sez. Lav., 24 maggio 2018, n. 12935 - ordinanza).
*
Sull'individuazione degli indumenti utili ai fini del riconoscimento del diritto in parola, si osserva quanto segue.
L'art. 74 D. Lgs. n. 81/2008 qualifica come dispositivo di protezione individuale “qualsiasi attrezzatura” che il lavoratore deve indossare per proteggersi contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, ivi compreso ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Secondo il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, alla suddetta definizione deve essere data un'interpretazione estensiva proprio in quanto finalizzata alla salvaguardia del bene primario della salute;
lo stesso elenco dei dispositivi di protezione individuale di cui all'VIII Allegato del D. Lgs.
81/2008, d'altronde, è meramente “indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale”, a conferma del contenuto aperto – in ottica funzionale e teleologica – della categoria in questione.
In questa prospettiva, il Supremo Collegio non ha ritenuto rilevante “…la circostanza della previsione
o meno degli specifici D.P.I. nell'ambito del documento di valutazione dei rischi, atteso che l'obbligo posto dall'art. 4, comma 5 del D.L.gs. n. 626 del 1994 di fornire ai lavoratori i necessari e idonei pagina 7 di 16 dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi, confezionato dal medesimo datore di lavoro (in tal senso, con riferimento alla omologa previsione di cui all'art. 18, lett. d), D.Lgs. n. 81 del 2008, cfr. Cass. pen., n. 13096 del
2017); la categoria dei D.P.I. deve essere quindi definita in ragione della concreta finalizzazione delle attrezzature, degli indumenti e dei complementi o accessori alla protezione del lavoratore dai rischi per la salute e la sicurezza esistenti nelle lavorazioni svolte, a prescindere dalla espressa qualificazione in tal senso da parte del documento di valutazione dei rischi e dagli obblighi di fornitura e manutenzione contemplati nel contratto collettivo” (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 giugno 2019,
n. 16749 - ordinanza).
La Corte di Cassazione, ancora di recente, ha chiarito che “la nozione legale di Dispositivi di
Protezione Individuale (D.P.I.) va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c. intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute ed è a carico del datore di lavoro
l'obbligo di fornire e di mantenere in stato di efficienza gli indumenti di lavoro inquadrabili in tale categoria” (Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza, 3 marzo 2020, n. 5748).
In parte motiva, il Supremo Collegio ha osservato: “…19. l'interpretazione data dalla Corte di merito al citato art. 40, volta a far coincidere i D.P.I. con le attrezzature formalmente qualificate come tali in ragione della conformità a specifiche caratteristiche tecniche di realizzazione e commercializzazione, non tiene adeguatamente conto del tenore letterale delle disposizioni richiamate e, soprattutto, della finalità delle stesse, di tutela della salute quale diritto fondamentale (art. 32 Cost.); 20. l'espressione adoperata dall'art. 40 cit., che fa riferimento a “qualsiasi attrezzatura” nonché ad “ogni complemento o accessorio” destinati al fine di proteggere il lavoratore “contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro”, deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c.; 21. lo stesso D.Lgs. n. 81 del 2008, (seppure non applicabile ratione temporis) contiene nell'allegato VIII un “Elenco” espressamente definito “indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale”, che costituisce la conferma del contenuto necessariamente
“aperto” della categoria dei mezzi di protezione e quindi della correttezza della sola interpretazione in grado di salvaguardare l'ampiezza dell'obbligo di tutela posto anche dalle disposizioni in esame”. Il pagina 8 di 16 Giudice di Legittimità ha, altresì, precisato che “parimenti non rilevante è la circostanza della previsione o meno degli specifici D.P.I. nell'ambito del documento di valutazione dei rischi, atteso che
l'obbligo posto dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi, confezionato dal medesimo datore di lavoro (in tal senso, con riferimento alla omologa previsione di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, lett. d), cfr. Cass. pen., n. 13096 del
2017)”, ciò in quanto “la categoria dei D.P.I. deve essere quindi definita in ragione della concreta finalizzazione delle attrezzature, degli indumenti e dei complementi o accessori alla protezione del lavoratore dai rischi per la salute e la sicurezza esistenti nelle lavorazioni svolte, a prescindere dalla espressa qualificazione in tal senso da parte del documento di valutazione dei rischi e dagli obblighi di fornitura e manutenzione contemplati nel contratto collettivo”.
Ecco, dunque, che “27. questa Corte ha più volte affermato, anche sotto il vigore del D.Lgs. n. 626 del
1994, come “in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ed in particolare di fornitura ai lavoratori di indumenti, alla stregua della finalità della disciplina normativa apprestata dal legislatore, per “indumenti di lavoro specifici” si debbono intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi (come la tuta ignifuga del vigile del fuoco), oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze, onde scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie…”.
*
Definito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ritiene il giudicante che i ricorrenti abbiano provato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto qui invocato, posto che l'istruttoria ha confermato le deduzioni di cui all'atto introduttivo.
In primo luogo, si è potuto accertare che i lavoratori impiegati presso il magazzino refrigerato di
indossano, sul lavoro, plurimi indumenti per proteggersi dal freddo. Parte_5
In particolare, i testimoni hanno riferito: “quando lavoravo al fresco a 4° mi cambiavo tutti i vestiti civili mettendoli poi nell'armadietto e indossavo i vestiti da lavoro, maglietta e due felpe, due leggings
e un jeans e due calzini, e poi la giacca che mi dava l'azienda, anche in questo caso per cambiarmi ci impiegavo quasi 10 muniti. I ricorrenti lo stesso tempo e lo so perché siamo nello stesso spogliatoio, anche nel periodo in cui io stavo al gelo e loro al fresco” (teste collega dei ricorrenti dal Tes_1 luglio 2020); “Anche quando abbiamo lavorato in reparti diversi, io i ricorrenti li incrociavo mentre pagina 9 di 16 ora lavoriamo proprio insieme. Loro per lavorare al fresco indossano gli stessi indumenti che indossavo io al gelo, scarpe antifornutinistiche, pantaloni per il gelo, giacca e cuffia e maglietta. È capitato di cambiarmi insieme ai ricorrenti” (teste collega dei ricorrenti Testimone_2 dall'autunno 2019); “i ricorrenti erano e sono ancora miei colleghi, lavoravamo nello stesso magazzino ma il reparto è diverso, loro stavano al reparto pastaio che sta a 4°, nessuno di loro due ha fatto un periodo di lavoro al gelo con me. però li vedevo tutti i giorni perché avevamo gli stessi turni, solo il sabato l'orario è un po' diverso, anche perché io per andare al reparto gelo devo passare dal loro reparto… le volte che iniziamo insieme ci incontriamo io e arriviamo e ci cambiamo CP_1 togliamo gli abiti con cui arriviamo e mettiamo i vestiti di lavoro, sono gli stessi perché anche se lavorano a 4° hanno i miei stessi vestiti che sono la giacca pesante, scarpe, calzini, felpa, io ne metto tre ed a volte due, mettiamo anche due pantaloni, uno normale e uno termico, io anche CP_1 doppio calzino” (teste collega dei ricorrenti dal gennaio 2020); dichiarazioni in Testimone_3 parte confermate anche dai testi di parte resistente “Si ricordo che i ricorrenti indossavano anche se al fresco la tuta termica anche se non è previsto per il loro reparto” (teste dipendente LGD dal Tes_4 giugno 2024 sul sito di Pozzuolo Martesana); “Non so dire cosa indossassero quotidianamente i ricorrenti perché non ero in spogliatoio ma ricordo che avevano chiesto all'azienda la tuta termina del gelo anche se lavoravano al fresco a 4° perché sentivano freddo, l'azienda gliela aveva data e la indossavano e lo so perché gliela avevo consegnata io e gliela vedevo addosso” (teste Pt_4 dipendente LGD tra il 2015 e 2024 sul sito di Pozzuolo Martesana).
Dunque, tutti i testimoni escussi hanno confermato che all'interno del magazzino refrigerato – ove operano i ricorrenti – la temperatura oscilla intorno ai 4° C e che, per resistere a quelle temperature per l'intera durata del turno, è indispensabile indossare indumenti idonei a proteggere dal freddo, ulteriori rispetto a quelli forniti dall'azienda.
D'altronde, è pure documentale che LGD abbia fornito ai ricorrenti l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale atti a contrastare il rischio termico: un giubbotto catarifrangente e/o un gilet catarifrangente (per la stagione estiva), i guanti, le scarpe antinfortunistiche (doc. 3 resistente), oltre ad un pile (cap. 21 e 22 memoria).
Vero che il teste – responsabile del magazzino per LGD tra il 2015 ed il 2024 – ha dichiarato: Pt_4
“Io per lavoro sosto da qualche minuto a qualche ora presso entrambi i reparti, quando vado a gelo indosso la tuta termica e passa montagna guanti scalda collo, e scarpa antifortunistica impiegandoci circa 5 minuti per prepararmi, mentre al reparto fresco di 4° indosso il giubbino alta visibilità e scarpa antinfortunistica impiegandoci per prepararmi meno tempo” come anche il teste , Tes_4 responsabile del magazzino per LGD dal giugno 2024, “Io in reparto di entro tutti i giorni, sostando pagina 10 di 16 anche un'ora o una ora e mezza e per entrare indosso giubbotto e scarpe antinfortunistiche che ho in ufficio”.
Si tratta, tuttavia, con ogni evidenza, di lavoratori chiamati a svolgere funzioni che necessitavano di una permanenza saltuaria e limitata all'interno del magazzino, con la conseguenza che la loro esperienza – con le correlate esigenze di protezione – non possono essere in alcun modo paragonate a quelle di operai, come i ricorrenti, chiamati a lavorare tutti i giorni, per l'intero turno di lavoro, in un contesto di prolungata esposizione al freddo.
Peraltro, entrambi i testimoni hanno reso deposizioni generiche, il teste non ha chiarito con che Pt_4 frequenza sarebbe stato costretto a permanere in magazzino per più ore ed il teste ha ammesso Tes_4 che non sostava comunque più di “un'ora un'ora e mezza”.
L'esame complessivo delle suddette deposizioni, quindi, non consente di ritenere smentito l'assunto attoreo.
Si tratta, difatti, di dichiarazioni inidonee a confutare l'accertata necessità – per i lavoratori addetti al magazzino refrigerato – di indossare vestiario aggiuntivo per sopportare l'esposizione a basse temperature per l'intera durata del turno, preservando l'organismo dal rischio termico.
Tenuto conto delle mansioni svolte e del pericolo di cui si discute, appare evidente e ragionevole che i ricorrenti indossassero indumenti protettivi, riconducibili alla nozione di dispositivi di protezione individuale per come sopra precisata, tra cui anche la tuta termica che tutti i testimoni, compresi quelli di parte resistente, hanno confermato che i ricorrenti indossavano.
Si tratta, peraltro, con ogni evidenza, di abbigliamento che mai avrebbe potuto essere indossato prima di arrivare sul posto di lavoro, pena il rischio di incorrere nello shock termico opposto.
Tuttavia, all'esito dell'istruttoria, occorre precisare che, con riferimento alla posizione del ricorrente lo stesso non abbia dimostrato di aver lavorato dal 1.3.2019 al 31.82020 presso il reparto Per_1 gelo a -23°. Tutti i testimoni, in modo concorde, lo ricordano unicamente al reparto refrigerato a 4° anche nel periodo su indicato.
* Contr Ciò posto, l'istruttoria ha consentito anche di verificare che il tempo impiegato dai dipendenti di per le operazioni di vestizione e svestizione non è mai stato retribuito.
È stata raggiunta adeguata prova in merito al fatto che tali indumenti dovevano essere indossati dai ricorrenti prima della timbratura di inizio del turno e dismessi solo dopo la timbratura di fine turno che, pertanto, il tempo dagli stessi impiegato per la vestizione, come pure per la svestizione, non sia stato mai remunerato dalla società.
La circostanza è stata confermata da tutti i testi di parte ricorrente. pagina 11 di 16 : ci aveva detto, dandoci un foglio in mano, che non potevamo entrare in Tes_1 Parte_4 reparto con gli abiti da fuori dovevamo cambiarci, ed anche che dovevamo farlo prima di timbrare per inizio del turno. Tante volte ho visto i ricorrenti con la tuta termica e loro mi hanno detto che
l'avevano chiesta perché avevano freddo, e gliela vedevo addosso.
Io non ho mai visto nessuno collega entrare direttamente già vestito da lavoro in reparto, era vietato portare i vestiti da lavoro a casa, i vestiti da lavoro dovevano essere lasciati per forza nell'armadietto.
Questo per tutti i lavoratori del magazzino, sia al gelo che al fresco. Io non ho mai visto i ricorrenti timbrare l'inizio del turno prima di cambiarsi né di cambiarsi prima di timbrare. Anche questo ci era stato detto da ”; il teste : “Non siamo mai entrati in reparto Parte_4 Testimone_2 direttamente vestiti con abiti civili o da lavoro direttamente da casa senza cambiarci prima, non lo potevamo fare perché è vietato sia entrare in reparto con abiti civili sia arrivare da casa con abiti da lavoro che vanno lasciati a lavoro. C'era scritto sulla bacheca. Io e i ricorrenti ci siamo sempre cambiati prima e poi timbravamo e anche in uscita timbriamo prima poi mettiamo i mezzi sotto carico
e poi ci andiamo sopra a cambiare.
Io se inizio il turno alle 6/7 del mattino a quell'ora io devo essere in reparto e timbrare almeno 5 minuti prima dell'inizio del turno perché se timbro giusto non viene considerato e quindi mi cambio sempre prima, all'uscita devo timbrare al termine del turno 12.30/13.30 vestito da lavoro e poi metto carrello sotto carico e poi vado su a cambiarmi”; il teste : “il capo del sito, Testimone_3 Pt_4
, ci ha detto che non potevamo uscire coi vestiti di lavoro addosso e neppure arrivare coi vestiti di
[...] lavoro, dovevamo indossarli lì anche per portarli a casa a lavare dovevamo metterli nella borsa.
Io entravo lunedì' e venerdì' alle 11 e sabato alle 10, turno normale ma il mio turno partiva a volte alle 7, HD - HM dovevano essere giusto lì nel magazzino alle 9, a quell'ora dovevano essere pronti per iniziare il lavoro, e quindi dovevano arrivare prima almeno alle 8.30 per potersi cambiare. finito il lavoro, non c'è orario, timbrano coi vestiti di lavoro addosso e poi si vanno a cambiare… non
è mai successo perché ci avevano detto che non si poteva fare che finito il lavoro si andava a cambiarsi e poi si timbrava. dovevamo prima timbrare fine turno e poi ci andavamo a cambiare”. Contr La difesa di ha rilevato la inattendibilità dei testi di parte ricorrente, per il fatto che i testimoni escussi avrebbero interesse avendo altre cause pendenti avverso la società per le medesime pretese.
Tuttavia, le deposizioni testimoniali non appaiono a questo giudice inattendibili nella misura in cui sono tra loro assolutamente coerenti e concordi ed, in parte, anche riscontrate non solo dal doc. 6 di parte ricorrente ma anche dalla deposizione del teste di parte resistente. Tes_4
pagina 12 di 16 Il doc. 6 infatti è la comunicazione del 4 marzo 2024 consegnata a ciascun lavoratore da , Parte_4 dipendente LGD e responsabile del magazzino, nella quale la datrice di lavoro ha così scritto:
“Al fine di tutelare la sicurezza dei prodotti alimentari, tutti gli OPERATORI DI sono Parte_6 tenuti a rispettare IN MODO RIGOROSO LE SEGUENTI REGOLE:
L'INGRESSO E L'USCITA DAL SITO NON SONO CONSENTITI CON GLI INDUMENTI DA
LAVORO (DPI): INDUMENTI PROTETTIVI PER IL FREDDO, SCARPE ANTINFORTUNISTICHE,
GUANTI. È obbligatorio presentarsi con gli indumenti personali/civili ed utilizzare gli spogliatoi del primo piano per cambiarsi. Gli indumenti da lavoro devono essere indossarti ESCLUSIVAMENTE per le attività lavorative” Saranno effettuati a cura della Direzione sopralluoghi ed ispezioni periodiche per la verifica puntuale di quanto comunicato” (doc. 6 ric.).
Il teste ha riferito “Io ricorrenti li ho incrociati solo all'uscita, in ingresso non li ho mai visti, Tes_4 non so dire se arrivassero vestiti con abiti da lavoro o meno.
Gli altri operai arrivavano sia con abiti da lavoro soprattutto in inverno e chi con abiti da casa, non potevano entrare in reparto con abiti da casa per questioni di sicurezza, io stesso ho rimproverato verbalmente chi ho visto entrare con infradito e ciabatte per timbrare, loro si dovevano cambiare prima…Confermo che vi è un regolamento interno che indica di arrivare con indumenti civili e di indossare quelli lavorativi e viceversa all'uscita”. Cont Il teste dipendente dal settembre 2023 al marzo 2025 per che è una società Tes_5 consortile che seguiva le aziende consorziate tra cui LGD per la parte gestione del personale, ha dichiarato: “io so, per sentito dire, che qualche indicazione sul fatto di cambiarsi direttamente lì era stata data ma poi non veniva detto nulla se non veniva fatto e non vi era alcuna verifica e posso dire che da me non arrivava alcuna richiesta di contestazione disciplinare, e lo posso dire perché nel caso sarebbero passate da me, era più legato a tematiche di DPI, che era stato detto di farlo direttamente lì, che erano la giacca e pantaloni. non so dire se ci fosse una indicazione sulla presenza dei lavoratori in magazzino ad inizio turno perché io quello che potevo vedere e che eventualmente mi poteva essere segnalato erano timbrature tardive.
Appare alquanto generica, anche tenuto conto del fatto che il teste non era quotidianamente presente sul sito e men che meno in magazzino, la sua dichiarazione che “se il turno inizia alle 8 la timbratura deve avvenire entro le 8. e poi c'era anche chi a volte timbrava e si andava a cambiare e poi rientrava e chi si cambiava e poi timbrava o chi arrivava già cambiato e non passava dallo spogliatoio”.
Quanto al teste lo stesso ha reso dichiarazioni tra loro contraddittorie tanto da rendere la sua Pt_4 deposizione inattendibile. pagina 13 di 16 Il teste, al quale è stato mostrato il doc. 6 di parte ricorrente ha dichiarato “si lo ricordo è un documento che LGD ha consegnato agli operatori e lavoratori, non io personalmente, ma ricordo questo foglio che girava per il magazzino”.
Quindi, il teste conferma che la società ha ritenuto di precisare ai lavoratori che “È obbligatorio presentarsi con gli indumenti personali/civili ed utilizzare gli spogliatoi del primo piano per cambiarsi.
Gli indumenti da lavoro devono essere indossarti ESCLUSIVAMENTE per le attività lavorative”
Saranno effettuati a cura della Direzione sopralluoghi ed ispezioni periodiche per la verifica puntuale di quanto comunicato”.
Il teste ha dichiarato “Né io né altri responsabili abbiamo mai detto ai lavoratori di non entrare in reparto con abiti da fuori e di cambiarsi prima di timbrare” ed ancora “All'uscita mi ricordo che loro si cambiavano prima, scendevano, timbravano e uscivano. Molto spesso, perché ho l'immagine di loro due che uscivano insieme. E lo ricordo e lo dico perché non avevano più indosso la tuta del gelo prima di timbrare l'uscita.
E la stessa cosa la ricordo all'ingresso, loro timbravano per inizio del turno, poi andavano su agli spogliatoi e cambiati tornavano giù. E lo ricordo perché erano sempre insieme e il tutone non
l'avevano addosso, e sono sicuro che loro lo usassero sempre il tutone perché avevano freddo e non riuscivano a lavorare senza”.
Tali dichiarazioni contrastano apertamente con le deposizioni di altri quattro testimoni, tre di parte ricorrente ( , e ) ma pure con la CP_11 Testimone_2 Testimone_3 stessa deposizione del teste “non potevano entrare in reparto con abiti da casa per questioni Tes_4 di sicurezza, io stesso ho rimproverato verbalmente chi ho visto entrare con infradito e ciabatte per timbrare, loro si dovevano cambiare prima… la regola è che si vada negli spogliatoi a cambiarsi e poi si timbri, si deve entrare in piattaforma in sicurezza.”.
È emerso nel corso dell'istruttoria che la timbratrice per l'inizio del turno si trovasse già all'interno del reparto-magazzino refrigerato a 4°.
È emerso chiaramente che le disposizioni aziendali fossero nel senso di entrare in reparto, ove si trovava la timbratrice per iniziare e finire il turno, già vestiti da lavoro, in questo modo confermando la prospettazione attorea secondo la quale, i ricorrenti dovessero prima cambiarsi e poi timbrare in entrata l'inizio del turno e, in senso contrario, all'uscita, prima timbrare la fine del turno, per poi recarsi negli spogliatoi a cambiarsi.
Lo stesso teste “Di fatto, la maggior parte arrivava, andava su agli spogliatoi si cambiava e Pt_4 timbrava, le timbratrici si trovano dentro il reparto già a 4° gradi. I ricorrenti arrivavano vestiti civili
pagina 14 di 16 non da lavoro e si cambiavano, non so dire perché lo facessero, altri lavoratori li vedevo già arrivare cambiati da lavoro e timbrare direttamente per l'inizio del turno”.
Dunque, deve ritenersi che la retribuzione dei ricorrenti è sempre stata commisurata al tempo di effettiva esecuzione della prestazione lavorativa all'interno del magazzino, in ragione degli orari risultanti dalle timbrature effettuate solo dopo aver indossato gli indumenti protettivi, all'inizio del turno, e prima di dismetterli, dopo la fine del turno: operazioni di vestizione e svestizione compiute, due volte al giorno, nello spogliatoio sito al primo piano del magazzino di Pozzuolo Martesana.
Sussiste, pertanto, il diritto dei ricorrenti di vedere retribuito il tempo di vestizione e svestizione degli indumenti da lavoro, in quanto mai remunerato.
*
Sulla quantificazione del tempo che deve essere – a tal titolo – retribuito, si osserva quanto segue.
Con precipuo riferimento alle operazioni di vestizione a inizio turno e di svestizione a fine turno, si ritiene ragionevole la prospettazione di parte attrice che ha chiesto il riconoscimento di 7/8 minuti per ciascun cambio e di due minuti e mezzo per raggiungere la postazione lavorativa dallo spogliatoio e viceversa.
È provato, d'altronde, che i ricorrenti – per provvedere alla vestizione/svestizione presso agli spogliatoi aziendali – debbono salire le rampe di scale, accedere agli spogliatoi, indossare/dismettere gli indumenti da lavoro (ossia plurimi capi di vestiario, tra i quali, calzamaglie, uno o più paia di calze pesanti, maglie termiche, felpe, sciarpe, cappelli, pantaloni, due paia, e guanti), scendere le rampe di scale e raggiungere la timbratrice.
La suddetta quantificazione, peraltro, prima ancora che per un dato di comune esperienza, pare equa anche in considerazione di quanto già statuito in precedenti giurisprudenziali in materia (cfr. Trib.
Milano, Sez. Lav., 6 marzo 2012, n. 1011; Trib. Milano, Sez. Lav., 2 aprile 2012, n. 1062; Trib.
Milano, Sez. Lav., 9 giugno 2012, n. 3020; Trib. Milano, Sez. Lav., 18 luglio 2012, n. 3101; App.
Milano, Sez. Lav., 22 gennaio 2019, n. 132; App. Milano, 21 ottobre 2019, n. 1834).
* Contr
Per questi motivi
, deve essere condannata a corrispondere ai ricorrenti la retribuzione a tal titolo spettante, da quantificarsi, tenuto conto dell'inquadramento contrattuale, in ragione di complessivi 20 minuti al giorno per il ricorrente dal 1.3.2019 al Persona_1
31.3.2024 e per dal 9.3.2019 al 31.3.2024. Controparte_1
Tenuto conto dell'orario di lavoro dei ricorrenti, il tempo tuta dovrà essere retribuito con la maggiorazione contrattualmente dovuta per il lavoro straordinario.
pagina 15 di 16 Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, si ritiene accertato il diritto dei ricorrenti di veder computato nell'orario di lavoro, per l'intera durata del rapporto intercorso con LGD, il tempo di vestizione e svestizione impiegato per indossare gli indumenti da lavoro, trattandosi di obbligo disciplinato dalla parte datoriale e derivante da superiori esigenze di igiene e sicurezza proprie dell'attività lavorativa.
Si ritiene che debba farsi applicazione delle previsioni ordinarie in materia di straordinario feriale diurno che prevede una maggiorazione del 30%.
Ai fini della quantificazione di quanto in concreto spettante in ragione del suddetto accertamento, nel prosieguo del giudizio, verrà disposta CTU tecnico-contabile.
*
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così dispone: accerta e dichiara che il tempo di vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro e di percorrenza da e per lo spogliatoio impiegato dai ricorrenti sono da considerarsi quali tempi di lavoro e, per l'effetto, che dal 1°marzo 2019 ed Persona_1 [...]
dal 9 marzo 2019 hanno diritto a vedersi retribuire, per ogni giornata Controparte_1 di lavoro, 20 minuti, tenuto conto della maggiorazione dovuta per il lavoro straordinario;
Dispone la prosecuzione del giudizio ai fini della determinazione e liquidazione di quanto spettante ai ricorrenti, a titolo di differenze retributive in ragione del suddetto accertamento, nonché per le conseguenti statuizioni di condanna.
Spese al definitivo.
Così deciso in Milano, il 27 novembre 2025.
Il Giudice del lavoro
IE MA
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
La dr. IE MA in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8109/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ) e Persona_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2 avv.ti GUAGLIONE LUCA ROBERTO;
; presso lo studio Parte_1 Parte_2 dei quali in Como, Via Cinque Giornate, 41 hanno eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANZANI Controparte_2 P.IVA_1
CO presso lo studio del quale in Milano Via Borgogna n. 8 ha eletto domicilio come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.6.2024, i ricorrenti Persona_1
e hanno convenuto in giudizio avanti al
[...] Controparte_1
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – la datrice di lavoro per Controparte_3 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che il tempo impiegato giornalmente dai Ricorrenti per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro è qualificabile come orario di lavoro effettivo e come tale da retribuirsi sotto specie di lavoro straordinario. pagina 1 di 16 per tutti i motivi di cui al ricorso accertare e dichiarare che il tempo di vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro e di percorrenza da e per lo spogliatoio sono da considerarsi quali tempi di lavoro e che il signor Persona_1 dal 1° marzo 2019 al 31 agosto 2020 ha per l'effetto svolto per ogni giornata di
[...] lavoro 30 minuti di orario straordinario, ovvero altro tempo ritenuto di giustizia, per la vestizione/svestizione, comprensivo della percorrenza del tragitto dallo spogliatoio al magazzino, ovvero altro tempo ritenuto di giustizia
b) per tutti i motivi di cui al ricorso accertare e dichiarare che il tempo di vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro e di percorrenza da e per lo spogliatoio sono da considerarsi quali tempi di lavoro e che i signori:
- dal 1° settembre 2020 ad oggi Persona_1
dal 9 marzo 2019 ad oggi Controparte_1
Hanno per l'effetto svolto per ogni giornata di lavoro 20 minuti di orario straordinario, ovvero altro tempo ritenuto di giustizia, per la vestizione/svestizione, comprensivo della percorrenza del tragitto dallo spogliatoio al magazzino, ovvero altro tempo ritenuto di giustizia
e per l'effetto
c) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di percepire da Controparte_4
(c.f.: ), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, le
[...] P.IVA_1 seguenti somme lorde:
▪ BD MO EL HM: euro 5.163,00 a titolo di lavoro straordinario per il periodo 1° marzo 2019 – 31 marzo 2024;
: euro 4.398,70 a titolo di lavoro straordinario per il Parte_3 periodo 9 marzo 2019 – 31 marzo 2024; ovvero altre somme ritenute di giustizia e ancora per l'effetto, condannare
[...]
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_1 tempore, a corrispondere ai ricorrenti le seguenti somme lorde:
▪ HM: euro 5.163,00 a titolo di lavoro Persona_1 straordinario per il periodo 1° marzo 2019 – 31 marzo 2024;
: euro 4.398,70 a titolo di lavoro straordinario per il Parte_3 periodo 9 marzo 2019 – 31 marzo 2024; ovvero altre somme ritenute di giustizia. Con riserva di recuperare con separata azione le somme per il medesimo titolo maturate e maturande dopo il 31 marzo 2024”.
Con vittoria delle spese di lite.
si è costituita ritualmente in giudizio contestando le avverse pretese Controparte_3 siccome infondate in fatto e in diritto, e chiedendone l'integrale rigetto.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove orali, è stata fissata udienza di discussione al 10.7.2025, successivamente rimessa in istruttoria la causa, la stessa è stata posta in pagina 2 di 16 decisione all'udienza del 27.11.2025, all'esito della quale il giudice ha deciso come da sentenza parziale contestuale.
*
I ricorrenti prestano attività lavorativa presso il magazzino di Pozzuolo Martesana alle dipendenze dell'odierna convenuta segnatamente presso il magazzino Brivio e Viganò di CP_5
Pozzuolo Martesana, il quale è dedicato allo smistamento di prodotti alimentari per conto di diversi marchi della grande distribuzione quali , Conad e Unes. CP_6
I ricorrenti hanno dedotto che il magazzino presso cui prestavano attività lavorativa, al suo interno è suddiviso in celle refrigerate (mantenute a temperatura di 23/25 gradi centigradi sotto lo zero) e celle frigorifere (la cui temperatura è di 4 gradi centigradi).
Il signor ha dedotto che dal 1° marzo 2019 al 31 Persona_1 Persona_1 Per_1 agosto 2020 ha svolto la mansione di carrellista/conduttore di muletto all'interno delle celle refrigerate la cui temperatura è di 23/25 gradi centigradi sotto lo zero e dal 1° settembre 2020 (ad oggi) ha svolto la mansione di carrellista / conduttore di muletto all'interno delle celle frigorifere la cui temperatura è di 4 gradi centigradi.
Il signor , invece, fin dal primo giorno di lavoro (9 marzo 2019) Controparte_1 ha svolto la mansione di carrellista / conduttore di muletto all'interno delle celle frigorifere la cui temperatura è di 4 gradi centigradi.
Nel presente giudizio, i lavoratori si dolgono del fatto che la società non ha mai retribuito, a titolo di straordinario, il tempo tuta (ovverosia il tempo impiegato per la vestizione/svestizione degli abiti da lavoro) comprensivo del tempo di percorrenza dallo spogliatoio al magazzino (ove si trova la timbratrice).
I ricorrenti hanno dedotto:
- che per ovvie ragioni di protezione della propria salute in ambiente lavorativo caratterizzato da rischio termico (severo, nel caso delle celle prodotti surgelati) devono necessariamente Contr indossare degli appositi abiti da lavoro, che sono forniti da;
in particolare si tratta di: pile termico, giubbotto, guanti e scaldacollo, oltre alle scarpe antinfortunistiche per quanto riguarda le celle refrigerate e, per la cella surgelati, calzamaglia termica, maglia termica, pile termico, pantaloni imbottiti termici con annesse bretelle, giubbotto termico, guanti e scaldacollo, passamontagna, calze termiche ed infine le scarpe antinfortunistiche (cfr. doc. 8 ric.);
- che gli abiti consegnati dalla datrice di lavoro costituiscono, nel caso di specie, dei veri e propri dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) ai sensi dell'art. 74 d.lgs. 81/2008, dovendosi pagina 3 di 16 intendere per tali tutti quegli accessori, indumenti o attrezzature indossati dai lavoratori allo scopo di proteggersi da uno o più rischi suscettibili di minare la salute;
- che gli indumenti di cui si discute devono obbligatoriamente essere indossati dai ricorrenti all'interno dello spogliatoio sito, come detto, al piano superiore del magazzino e raggiungibile attraverso due rampe di scale;
- che lo spogliatoio è dotato di armadietti personali all'interno dei quali vengono riposti all'inizio della giornata di lavoro gli abiti civili e al termine della giornata gli abiti da lavoro;
- che con comunicazione del 4 marzo 2024 consegnata a ciascun lavoratore dal signor Pt_4
Contr
, dipendente e responsabile del magazzino, la datrice di lavoro ha formalizzato per
[...] iscritto le norme di comportamento da sempre in precedenza già seguite da tutti i lavoratori in quanto direttive consolidate nel magazzino sull'utilizzo degli spogliatori e dei vestiti aziendali
(cfr. doc. 6 ric.);
- che i ricorrenti ogni giorno, giunti sul luogo di lavoro: salgono le quattro rampe di scale che portano allo spogliatoio;
si recano al proprio armadietto personale;
si tolgono gli abiti civili
(scarpe, giacca, sciarpa, maglione/pantaloni, calze, maglia, felpa scarpe, giubbotto, sciarpa, guanti: indumenti a composizione ovviamente variabile a seconda della stagione dell'anno) e li ripongono nell'armadietto; indossano dunque gli abiti da lavoro, ovverosia: pile termico, giubbotto termico, guanti e scaldacollo, oltre alle scarpe antinfortunistiche per le lavorazioni che si svolgono a 4 gradi centigradi;
calzamaglia termica, maglia termica, pile termico, pantaloni imbottiti termici con annesse bretelle, giubbotto termico, guanti e scaldacollo, passamontagna, calze termiche ed infine le scarpe antinfortunistiche (per le lavorazioni che si svolgono alla temperatura sotto lo zero); scendono le quattro rampe di scale;
infine, timbrano il cartellino;
- che vi sono due timbratrici entrambe poste all'interno del magazzino (la prima all'inizio del magazzino, in prossimità dell'ufficio B, e la seconda in fondo al magazzino, in prossimità dell'ufficio D) e da disposizioni aziendali i ricorrenti (così come tutti i dipendenti) all'ingresso devono timbrare solo dopo aver indossato gli abiti da lavoro, sulla base di una disposizione aziendale che, sebbene non scritta, ha sempre costituito una direttiva consolidata e indiscutibile per i dipendenti LGD, tanto da essere sempre stata una regola inviolabile di generalizzata applicazione da parte dei lavoratori;
- che all'uscita, al termine della giornata lavorativa, al contrario, i ricorrenti: timbrano il cartellino nella timbratrice presente in magazzino;
salgono le quattro rampe di scale fino allo spogliatoio;
si recano al proprio armadietto personale;
si tolgono gli abiti da lavoro e li pagina 4 di 16 ripongono nell'armadietto; reindossano gli abiti civili;
scendono le quattro rampe di scale ed esce dal magazzino per tornare a casa;
che, anche in questo caso, l'obbligo di timbrare il cartellino prima di rimettere gli abiti civili costituisce una disposizione aziendale non scritta ma imposta dalla prassi aziendale e divenuta indiscutibile a forza di essere osservata.
Affermano, pertanto, di aver diritto – per l'intera durata del rapporto intercorso con la CP_4 convenuta – di vedersi retribuito il tempo dedicato alla vestizione e svestizione degli indumenti da lavoro, e quantificano il tempo necessario alle suddette operazioni:
- per il ricorrente dal 01 marzo 2019 al 31 agosto 2020 circa 12/13 minuti per cambiarsi e Per_1 circa due minuti e mezzo per raggiungere la postazione lavorativa dallo spogliatoio e viceversa e, quindi per complessivi 30 minuti giornalieri;
- per i ricorrenti e (dal 1° settembre 2020) circa 7/8 minuti per cambiarsi e circa CP_1 Per_1 due minuti e mezzo per raggiungere la postazione lavorativa dallo spogliatoio e viceversa e, quindi, per complessivi 20 minuti giornalieri.
Concludono, pertanto, come sopra precisato.
*
Il tema del riconoscimento del diritto alla retribuzione del cosiddetto “tempo divisa” o “tempo tuta”, ossia del tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli indumenti di lavoro, è già stata oggetto di numerose pronunzie di questo Tribunale, le quali hanno espresso un orientamento che si ritiene di condividere e confermare.
Sul punto, infatti, si deve considerare che l'art. 1 D. Lgs 66/2003 definisce come orario di lavoro
“qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
L'Unione Europea, proprio con riferimento all'organizzazione dell'orario di lavoro, ha già precisato che deve intendersi per tale quel periodo “in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali” (Direttiva 93/104/CE, art. 2, pt. 1); al contrario, è considerato periodo di riposo quello “che non rientra nell'orario di lavoro” (Direttiva 93/104/CE, art. 2, pt. 2); coerentemente, pertanto, la Corte di Giustizia, “…per quanto attiene alla nozione di «orario di lavoro», ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88,… ha più volte affermato che tale direttiva definisce detta nozione includendovi qualsiasi periodo in cui il dipendente sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della propria attività o delle proprie funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, e che tale nozione va intesa in opposizione al periodo di riposo, in quanto ciascuna delle due nozioni
e a., C-14/04, Controparte_7
pagina 5 di 16 EU:C:2005:728, punto 42, nonché ordinanze Vorel, C-437/05, EU:C:2007:23, punto 24, e Grigore,
C-258/10, EU:C:2011:122, punto 42)” e ha ritenuto che “…la possibilità per i lavoratori di gestire il loro tempo in modo libero e di dedicarsi ai loro interessi è un elemento che denota che il periodo di tempo in questione non costituisce orario di lavoro ai sensi della direttiva 2003/88 (v., in tal senso, sentenza Simap, C-303/98, EU:C:2000:528, punto 50).” (CGUE, Sez. III, 10 settembre 2015, C-
266/14, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) contro
[...]
, , pt. 25 e 37). Controparte_8 Controparte_9
In tale quadro normativo e giurisprudenziale si inserisce anche l'interpretazione offerta dalla Corte di
Cassazione, secondo la quale si considera “orario di lavoro”, in quanto tempo messo a disposizione del datore, non soltanto quello impiegato nell'esecuzione di attività complesse o assorbenti confacenti alle mansioni contrattualmente richieste, bensì anche quel tempo in cui il lavoratore è, comunque, genericamente a “disposizione” della parte datoriale, nell'esclusivo interesse della stessa.
Con specifico riferimento alla questione per cui è causa, in particolare, il Supremo Collegio ha ritenuto che, “ai fini di valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito
o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito” (Cass.
Civ., Sez. Lav., 21 ottobre 2003, n. 15734; cfr. anche Cass. Civ., Sez. Lav., 8 settembre 2006, n.
19273).
L'orientamento appena espresso può considerarsi consolidato, costituendo ormai dato acquisito che,
“nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-
266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (Cass. Civ., Sez. Lav., 26 gennaio 2016, n. 1352); sul punto, del resto, anche la Corte d'Appello di Milano ha ribadito che “nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
pertanto sussiste un diritto pagina 6 di 16 alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa” (C.d.A. Milano, Sezione
Lavoro, 26 febbraio 2019, n. 24).
Dunque, elemento essenziale ai fini del riconoscimento della sussistenza del potere di etero- organizzazione datoriale è che vi sia una stretta correlazione tra l'espletamento della prestazione lavorativa e la necessità di indossare uno specifico indumento da lavoro;
perché possa ricorrere la messa a disposizione delle energie lavorative, pertanto, non è dirimente che il datore abbia imposto espressamente una determinata divisa da lavoro, ma è sufficiente che la stessa sia richiesta dalla tipologia e dalla natura delle mansioni di assegnazione e che il lavoratore sia, conseguentemente, tenuto a indossare sul lavoro un abbigliamento particolare e/o diverso da quello che, altrimenti, potrebbe impiegare per le esigenze quotidiane di vita.
Il rilievo risulta ancor più dirimente ove gli indumenti necessari allo svolgimento delle mansioni spieghino, altresì, funzione di dispositivo di protezione individuale: in tal caso, la vestizione e svestizione degli indumenti da lavoro risulta strettamente correlata all'esigenza di salvaguardare la salute dei dipendenti, obbligo sancito dall'art. 2087 c.c.: “il tempo di vestizione-svestizione dà diritto alla retribuzione, al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia alla gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto” (Cass. Civ., Sez. Lav., 24 maggio 2018, n. 12935 - ordinanza).
*
Sull'individuazione degli indumenti utili ai fini del riconoscimento del diritto in parola, si osserva quanto segue.
L'art. 74 D. Lgs. n. 81/2008 qualifica come dispositivo di protezione individuale “qualsiasi attrezzatura” che il lavoratore deve indossare per proteggersi contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, ivi compreso ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Secondo il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, alla suddetta definizione deve essere data un'interpretazione estensiva proprio in quanto finalizzata alla salvaguardia del bene primario della salute;
lo stesso elenco dei dispositivi di protezione individuale di cui all'VIII Allegato del D. Lgs.
81/2008, d'altronde, è meramente “indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale”, a conferma del contenuto aperto – in ottica funzionale e teleologica – della categoria in questione.
In questa prospettiva, il Supremo Collegio non ha ritenuto rilevante “…la circostanza della previsione
o meno degli specifici D.P.I. nell'ambito del documento di valutazione dei rischi, atteso che l'obbligo posto dall'art. 4, comma 5 del D.L.gs. n. 626 del 1994 di fornire ai lavoratori i necessari e idonei pagina 7 di 16 dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi, confezionato dal medesimo datore di lavoro (in tal senso, con riferimento alla omologa previsione di cui all'art. 18, lett. d), D.Lgs. n. 81 del 2008, cfr. Cass. pen., n. 13096 del
2017); la categoria dei D.P.I. deve essere quindi definita in ragione della concreta finalizzazione delle attrezzature, degli indumenti e dei complementi o accessori alla protezione del lavoratore dai rischi per la salute e la sicurezza esistenti nelle lavorazioni svolte, a prescindere dalla espressa qualificazione in tal senso da parte del documento di valutazione dei rischi e dagli obblighi di fornitura e manutenzione contemplati nel contratto collettivo” (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 giugno 2019,
n. 16749 - ordinanza).
La Corte di Cassazione, ancora di recente, ha chiarito che “la nozione legale di Dispositivi di
Protezione Individuale (D.P.I.) va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c. intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute ed è a carico del datore di lavoro
l'obbligo di fornire e di mantenere in stato di efficienza gli indumenti di lavoro inquadrabili in tale categoria” (Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza, 3 marzo 2020, n. 5748).
In parte motiva, il Supremo Collegio ha osservato: “…19. l'interpretazione data dalla Corte di merito al citato art. 40, volta a far coincidere i D.P.I. con le attrezzature formalmente qualificate come tali in ragione della conformità a specifiche caratteristiche tecniche di realizzazione e commercializzazione, non tiene adeguatamente conto del tenore letterale delle disposizioni richiamate e, soprattutto, della finalità delle stesse, di tutela della salute quale diritto fondamentale (art. 32 Cost.); 20. l'espressione adoperata dall'art. 40 cit., che fa riferimento a “qualsiasi attrezzatura” nonché ad “ogni complemento o accessorio” destinati al fine di proteggere il lavoratore “contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro”, deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c.; 21. lo stesso D.Lgs. n. 81 del 2008, (seppure non applicabile ratione temporis) contiene nell'allegato VIII un “Elenco” espressamente definito “indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale”, che costituisce la conferma del contenuto necessariamente
“aperto” della categoria dei mezzi di protezione e quindi della correttezza della sola interpretazione in grado di salvaguardare l'ampiezza dell'obbligo di tutela posto anche dalle disposizioni in esame”. Il pagina 8 di 16 Giudice di Legittimità ha, altresì, precisato che “parimenti non rilevante è la circostanza della previsione o meno degli specifici D.P.I. nell'ambito del documento di valutazione dei rischi, atteso che
l'obbligo posto dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi, confezionato dal medesimo datore di lavoro (in tal senso, con riferimento alla omologa previsione di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, lett. d), cfr. Cass. pen., n. 13096 del
2017)”, ciò in quanto “la categoria dei D.P.I. deve essere quindi definita in ragione della concreta finalizzazione delle attrezzature, degli indumenti e dei complementi o accessori alla protezione del lavoratore dai rischi per la salute e la sicurezza esistenti nelle lavorazioni svolte, a prescindere dalla espressa qualificazione in tal senso da parte del documento di valutazione dei rischi e dagli obblighi di fornitura e manutenzione contemplati nel contratto collettivo”.
Ecco, dunque, che “27. questa Corte ha più volte affermato, anche sotto il vigore del D.Lgs. n. 626 del
1994, come “in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ed in particolare di fornitura ai lavoratori di indumenti, alla stregua della finalità della disciplina normativa apprestata dal legislatore, per “indumenti di lavoro specifici” si debbono intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi (come la tuta ignifuga del vigile del fuoco), oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze, onde scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie…”.
*
Definito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ritiene il giudicante che i ricorrenti abbiano provato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto qui invocato, posto che l'istruttoria ha confermato le deduzioni di cui all'atto introduttivo.
In primo luogo, si è potuto accertare che i lavoratori impiegati presso il magazzino refrigerato di
indossano, sul lavoro, plurimi indumenti per proteggersi dal freddo. Parte_5
In particolare, i testimoni hanno riferito: “quando lavoravo al fresco a 4° mi cambiavo tutti i vestiti civili mettendoli poi nell'armadietto e indossavo i vestiti da lavoro, maglietta e due felpe, due leggings
e un jeans e due calzini, e poi la giacca che mi dava l'azienda, anche in questo caso per cambiarmi ci impiegavo quasi 10 muniti. I ricorrenti lo stesso tempo e lo so perché siamo nello stesso spogliatoio, anche nel periodo in cui io stavo al gelo e loro al fresco” (teste collega dei ricorrenti dal Tes_1 luglio 2020); “Anche quando abbiamo lavorato in reparti diversi, io i ricorrenti li incrociavo mentre pagina 9 di 16 ora lavoriamo proprio insieme. Loro per lavorare al fresco indossano gli stessi indumenti che indossavo io al gelo, scarpe antifornutinistiche, pantaloni per il gelo, giacca e cuffia e maglietta. È capitato di cambiarmi insieme ai ricorrenti” (teste collega dei ricorrenti Testimone_2 dall'autunno 2019); “i ricorrenti erano e sono ancora miei colleghi, lavoravamo nello stesso magazzino ma il reparto è diverso, loro stavano al reparto pastaio che sta a 4°, nessuno di loro due ha fatto un periodo di lavoro al gelo con me. però li vedevo tutti i giorni perché avevamo gli stessi turni, solo il sabato l'orario è un po' diverso, anche perché io per andare al reparto gelo devo passare dal loro reparto… le volte che iniziamo insieme ci incontriamo io e arriviamo e ci cambiamo CP_1 togliamo gli abiti con cui arriviamo e mettiamo i vestiti di lavoro, sono gli stessi perché anche se lavorano a 4° hanno i miei stessi vestiti che sono la giacca pesante, scarpe, calzini, felpa, io ne metto tre ed a volte due, mettiamo anche due pantaloni, uno normale e uno termico, io anche CP_1 doppio calzino” (teste collega dei ricorrenti dal gennaio 2020); dichiarazioni in Testimone_3 parte confermate anche dai testi di parte resistente “Si ricordo che i ricorrenti indossavano anche se al fresco la tuta termica anche se non è previsto per il loro reparto” (teste dipendente LGD dal Tes_4 giugno 2024 sul sito di Pozzuolo Martesana); “Non so dire cosa indossassero quotidianamente i ricorrenti perché non ero in spogliatoio ma ricordo che avevano chiesto all'azienda la tuta termina del gelo anche se lavoravano al fresco a 4° perché sentivano freddo, l'azienda gliela aveva data e la indossavano e lo so perché gliela avevo consegnata io e gliela vedevo addosso” (teste Pt_4 dipendente LGD tra il 2015 e 2024 sul sito di Pozzuolo Martesana).
Dunque, tutti i testimoni escussi hanno confermato che all'interno del magazzino refrigerato – ove operano i ricorrenti – la temperatura oscilla intorno ai 4° C e che, per resistere a quelle temperature per l'intera durata del turno, è indispensabile indossare indumenti idonei a proteggere dal freddo, ulteriori rispetto a quelli forniti dall'azienda.
D'altronde, è pure documentale che LGD abbia fornito ai ricorrenti l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale atti a contrastare il rischio termico: un giubbotto catarifrangente e/o un gilet catarifrangente (per la stagione estiva), i guanti, le scarpe antinfortunistiche (doc. 3 resistente), oltre ad un pile (cap. 21 e 22 memoria).
Vero che il teste – responsabile del magazzino per LGD tra il 2015 ed il 2024 – ha dichiarato: Pt_4
“Io per lavoro sosto da qualche minuto a qualche ora presso entrambi i reparti, quando vado a gelo indosso la tuta termica e passa montagna guanti scalda collo, e scarpa antifortunistica impiegandoci circa 5 minuti per prepararmi, mentre al reparto fresco di 4° indosso il giubbino alta visibilità e scarpa antinfortunistica impiegandoci per prepararmi meno tempo” come anche il teste , Tes_4 responsabile del magazzino per LGD dal giugno 2024, “Io in reparto di entro tutti i giorni, sostando pagina 10 di 16 anche un'ora o una ora e mezza e per entrare indosso giubbotto e scarpe antinfortunistiche che ho in ufficio”.
Si tratta, tuttavia, con ogni evidenza, di lavoratori chiamati a svolgere funzioni che necessitavano di una permanenza saltuaria e limitata all'interno del magazzino, con la conseguenza che la loro esperienza – con le correlate esigenze di protezione – non possono essere in alcun modo paragonate a quelle di operai, come i ricorrenti, chiamati a lavorare tutti i giorni, per l'intero turno di lavoro, in un contesto di prolungata esposizione al freddo.
Peraltro, entrambi i testimoni hanno reso deposizioni generiche, il teste non ha chiarito con che Pt_4 frequenza sarebbe stato costretto a permanere in magazzino per più ore ed il teste ha ammesso Tes_4 che non sostava comunque più di “un'ora un'ora e mezza”.
L'esame complessivo delle suddette deposizioni, quindi, non consente di ritenere smentito l'assunto attoreo.
Si tratta, difatti, di dichiarazioni inidonee a confutare l'accertata necessità – per i lavoratori addetti al magazzino refrigerato – di indossare vestiario aggiuntivo per sopportare l'esposizione a basse temperature per l'intera durata del turno, preservando l'organismo dal rischio termico.
Tenuto conto delle mansioni svolte e del pericolo di cui si discute, appare evidente e ragionevole che i ricorrenti indossassero indumenti protettivi, riconducibili alla nozione di dispositivi di protezione individuale per come sopra precisata, tra cui anche la tuta termica che tutti i testimoni, compresi quelli di parte resistente, hanno confermato che i ricorrenti indossavano.
Si tratta, peraltro, con ogni evidenza, di abbigliamento che mai avrebbe potuto essere indossato prima di arrivare sul posto di lavoro, pena il rischio di incorrere nello shock termico opposto.
Tuttavia, all'esito dell'istruttoria, occorre precisare che, con riferimento alla posizione del ricorrente lo stesso non abbia dimostrato di aver lavorato dal 1.3.2019 al 31.82020 presso il reparto Per_1 gelo a -23°. Tutti i testimoni, in modo concorde, lo ricordano unicamente al reparto refrigerato a 4° anche nel periodo su indicato.
* Contr Ciò posto, l'istruttoria ha consentito anche di verificare che il tempo impiegato dai dipendenti di per le operazioni di vestizione e svestizione non è mai stato retribuito.
È stata raggiunta adeguata prova in merito al fatto che tali indumenti dovevano essere indossati dai ricorrenti prima della timbratura di inizio del turno e dismessi solo dopo la timbratura di fine turno che, pertanto, il tempo dagli stessi impiegato per la vestizione, come pure per la svestizione, non sia stato mai remunerato dalla società.
La circostanza è stata confermata da tutti i testi di parte ricorrente. pagina 11 di 16 : ci aveva detto, dandoci un foglio in mano, che non potevamo entrare in Tes_1 Parte_4 reparto con gli abiti da fuori dovevamo cambiarci, ed anche che dovevamo farlo prima di timbrare per inizio del turno. Tante volte ho visto i ricorrenti con la tuta termica e loro mi hanno detto che
l'avevano chiesta perché avevano freddo, e gliela vedevo addosso.
Io non ho mai visto nessuno collega entrare direttamente già vestito da lavoro in reparto, era vietato portare i vestiti da lavoro a casa, i vestiti da lavoro dovevano essere lasciati per forza nell'armadietto.
Questo per tutti i lavoratori del magazzino, sia al gelo che al fresco. Io non ho mai visto i ricorrenti timbrare l'inizio del turno prima di cambiarsi né di cambiarsi prima di timbrare. Anche questo ci era stato detto da ”; il teste : “Non siamo mai entrati in reparto Parte_4 Testimone_2 direttamente vestiti con abiti civili o da lavoro direttamente da casa senza cambiarci prima, non lo potevamo fare perché è vietato sia entrare in reparto con abiti civili sia arrivare da casa con abiti da lavoro che vanno lasciati a lavoro. C'era scritto sulla bacheca. Io e i ricorrenti ci siamo sempre cambiati prima e poi timbravamo e anche in uscita timbriamo prima poi mettiamo i mezzi sotto carico
e poi ci andiamo sopra a cambiare.
Io se inizio il turno alle 6/7 del mattino a quell'ora io devo essere in reparto e timbrare almeno 5 minuti prima dell'inizio del turno perché se timbro giusto non viene considerato e quindi mi cambio sempre prima, all'uscita devo timbrare al termine del turno 12.30/13.30 vestito da lavoro e poi metto carrello sotto carico e poi vado su a cambiarmi”; il teste : “il capo del sito, Testimone_3 Pt_4
, ci ha detto che non potevamo uscire coi vestiti di lavoro addosso e neppure arrivare coi vestiti di
[...] lavoro, dovevamo indossarli lì anche per portarli a casa a lavare dovevamo metterli nella borsa.
Io entravo lunedì' e venerdì' alle 11 e sabato alle 10, turno normale ma il mio turno partiva a volte alle 7, HD - HM dovevano essere giusto lì nel magazzino alle 9, a quell'ora dovevano essere pronti per iniziare il lavoro, e quindi dovevano arrivare prima almeno alle 8.30 per potersi cambiare. finito il lavoro, non c'è orario, timbrano coi vestiti di lavoro addosso e poi si vanno a cambiare… non
è mai successo perché ci avevano detto che non si poteva fare che finito il lavoro si andava a cambiarsi e poi si timbrava. dovevamo prima timbrare fine turno e poi ci andavamo a cambiare”. Contr La difesa di ha rilevato la inattendibilità dei testi di parte ricorrente, per il fatto che i testimoni escussi avrebbero interesse avendo altre cause pendenti avverso la società per le medesime pretese.
Tuttavia, le deposizioni testimoniali non appaiono a questo giudice inattendibili nella misura in cui sono tra loro assolutamente coerenti e concordi ed, in parte, anche riscontrate non solo dal doc. 6 di parte ricorrente ma anche dalla deposizione del teste di parte resistente. Tes_4
pagina 12 di 16 Il doc. 6 infatti è la comunicazione del 4 marzo 2024 consegnata a ciascun lavoratore da , Parte_4 dipendente LGD e responsabile del magazzino, nella quale la datrice di lavoro ha così scritto:
“Al fine di tutelare la sicurezza dei prodotti alimentari, tutti gli OPERATORI DI sono Parte_6 tenuti a rispettare IN MODO RIGOROSO LE SEGUENTI REGOLE:
L'INGRESSO E L'USCITA DAL SITO NON SONO CONSENTITI CON GLI INDUMENTI DA
LAVORO (DPI): INDUMENTI PROTETTIVI PER IL FREDDO, SCARPE ANTINFORTUNISTICHE,
GUANTI. È obbligatorio presentarsi con gli indumenti personali/civili ed utilizzare gli spogliatoi del primo piano per cambiarsi. Gli indumenti da lavoro devono essere indossarti ESCLUSIVAMENTE per le attività lavorative” Saranno effettuati a cura della Direzione sopralluoghi ed ispezioni periodiche per la verifica puntuale di quanto comunicato” (doc. 6 ric.).
Il teste ha riferito “Io ricorrenti li ho incrociati solo all'uscita, in ingresso non li ho mai visti, Tes_4 non so dire se arrivassero vestiti con abiti da lavoro o meno.
Gli altri operai arrivavano sia con abiti da lavoro soprattutto in inverno e chi con abiti da casa, non potevano entrare in reparto con abiti da casa per questioni di sicurezza, io stesso ho rimproverato verbalmente chi ho visto entrare con infradito e ciabatte per timbrare, loro si dovevano cambiare prima…Confermo che vi è un regolamento interno che indica di arrivare con indumenti civili e di indossare quelli lavorativi e viceversa all'uscita”. Cont Il teste dipendente dal settembre 2023 al marzo 2025 per che è una società Tes_5 consortile che seguiva le aziende consorziate tra cui LGD per la parte gestione del personale, ha dichiarato: “io so, per sentito dire, che qualche indicazione sul fatto di cambiarsi direttamente lì era stata data ma poi non veniva detto nulla se non veniva fatto e non vi era alcuna verifica e posso dire che da me non arrivava alcuna richiesta di contestazione disciplinare, e lo posso dire perché nel caso sarebbero passate da me, era più legato a tematiche di DPI, che era stato detto di farlo direttamente lì, che erano la giacca e pantaloni. non so dire se ci fosse una indicazione sulla presenza dei lavoratori in magazzino ad inizio turno perché io quello che potevo vedere e che eventualmente mi poteva essere segnalato erano timbrature tardive.
Appare alquanto generica, anche tenuto conto del fatto che il teste non era quotidianamente presente sul sito e men che meno in magazzino, la sua dichiarazione che “se il turno inizia alle 8 la timbratura deve avvenire entro le 8. e poi c'era anche chi a volte timbrava e si andava a cambiare e poi rientrava e chi si cambiava e poi timbrava o chi arrivava già cambiato e non passava dallo spogliatoio”.
Quanto al teste lo stesso ha reso dichiarazioni tra loro contraddittorie tanto da rendere la sua Pt_4 deposizione inattendibile. pagina 13 di 16 Il teste, al quale è stato mostrato il doc. 6 di parte ricorrente ha dichiarato “si lo ricordo è un documento che LGD ha consegnato agli operatori e lavoratori, non io personalmente, ma ricordo questo foglio che girava per il magazzino”.
Quindi, il teste conferma che la società ha ritenuto di precisare ai lavoratori che “È obbligatorio presentarsi con gli indumenti personali/civili ed utilizzare gli spogliatoi del primo piano per cambiarsi.
Gli indumenti da lavoro devono essere indossarti ESCLUSIVAMENTE per le attività lavorative”
Saranno effettuati a cura della Direzione sopralluoghi ed ispezioni periodiche per la verifica puntuale di quanto comunicato”.
Il teste ha dichiarato “Né io né altri responsabili abbiamo mai detto ai lavoratori di non entrare in reparto con abiti da fuori e di cambiarsi prima di timbrare” ed ancora “All'uscita mi ricordo che loro si cambiavano prima, scendevano, timbravano e uscivano. Molto spesso, perché ho l'immagine di loro due che uscivano insieme. E lo ricordo e lo dico perché non avevano più indosso la tuta del gelo prima di timbrare l'uscita.
E la stessa cosa la ricordo all'ingresso, loro timbravano per inizio del turno, poi andavano su agli spogliatoi e cambiati tornavano giù. E lo ricordo perché erano sempre insieme e il tutone non
l'avevano addosso, e sono sicuro che loro lo usassero sempre il tutone perché avevano freddo e non riuscivano a lavorare senza”.
Tali dichiarazioni contrastano apertamente con le deposizioni di altri quattro testimoni, tre di parte ricorrente ( , e ) ma pure con la CP_11 Testimone_2 Testimone_3 stessa deposizione del teste “non potevano entrare in reparto con abiti da casa per questioni Tes_4 di sicurezza, io stesso ho rimproverato verbalmente chi ho visto entrare con infradito e ciabatte per timbrare, loro si dovevano cambiare prima… la regola è che si vada negli spogliatoi a cambiarsi e poi si timbri, si deve entrare in piattaforma in sicurezza.”.
È emerso nel corso dell'istruttoria che la timbratrice per l'inizio del turno si trovasse già all'interno del reparto-magazzino refrigerato a 4°.
È emerso chiaramente che le disposizioni aziendali fossero nel senso di entrare in reparto, ove si trovava la timbratrice per iniziare e finire il turno, già vestiti da lavoro, in questo modo confermando la prospettazione attorea secondo la quale, i ricorrenti dovessero prima cambiarsi e poi timbrare in entrata l'inizio del turno e, in senso contrario, all'uscita, prima timbrare la fine del turno, per poi recarsi negli spogliatoi a cambiarsi.
Lo stesso teste “Di fatto, la maggior parte arrivava, andava su agli spogliatoi si cambiava e Pt_4 timbrava, le timbratrici si trovano dentro il reparto già a 4° gradi. I ricorrenti arrivavano vestiti civili
pagina 14 di 16 non da lavoro e si cambiavano, non so dire perché lo facessero, altri lavoratori li vedevo già arrivare cambiati da lavoro e timbrare direttamente per l'inizio del turno”.
Dunque, deve ritenersi che la retribuzione dei ricorrenti è sempre stata commisurata al tempo di effettiva esecuzione della prestazione lavorativa all'interno del magazzino, in ragione degli orari risultanti dalle timbrature effettuate solo dopo aver indossato gli indumenti protettivi, all'inizio del turno, e prima di dismetterli, dopo la fine del turno: operazioni di vestizione e svestizione compiute, due volte al giorno, nello spogliatoio sito al primo piano del magazzino di Pozzuolo Martesana.
Sussiste, pertanto, il diritto dei ricorrenti di vedere retribuito il tempo di vestizione e svestizione degli indumenti da lavoro, in quanto mai remunerato.
*
Sulla quantificazione del tempo che deve essere – a tal titolo – retribuito, si osserva quanto segue.
Con precipuo riferimento alle operazioni di vestizione a inizio turno e di svestizione a fine turno, si ritiene ragionevole la prospettazione di parte attrice che ha chiesto il riconoscimento di 7/8 minuti per ciascun cambio e di due minuti e mezzo per raggiungere la postazione lavorativa dallo spogliatoio e viceversa.
È provato, d'altronde, che i ricorrenti – per provvedere alla vestizione/svestizione presso agli spogliatoi aziendali – debbono salire le rampe di scale, accedere agli spogliatoi, indossare/dismettere gli indumenti da lavoro (ossia plurimi capi di vestiario, tra i quali, calzamaglie, uno o più paia di calze pesanti, maglie termiche, felpe, sciarpe, cappelli, pantaloni, due paia, e guanti), scendere le rampe di scale e raggiungere la timbratrice.
La suddetta quantificazione, peraltro, prima ancora che per un dato di comune esperienza, pare equa anche in considerazione di quanto già statuito in precedenti giurisprudenziali in materia (cfr. Trib.
Milano, Sez. Lav., 6 marzo 2012, n. 1011; Trib. Milano, Sez. Lav., 2 aprile 2012, n. 1062; Trib.
Milano, Sez. Lav., 9 giugno 2012, n. 3020; Trib. Milano, Sez. Lav., 18 luglio 2012, n. 3101; App.
Milano, Sez. Lav., 22 gennaio 2019, n. 132; App. Milano, 21 ottobre 2019, n. 1834).
* Contr
Per questi motivi
, deve essere condannata a corrispondere ai ricorrenti la retribuzione a tal titolo spettante, da quantificarsi, tenuto conto dell'inquadramento contrattuale, in ragione di complessivi 20 minuti al giorno per il ricorrente dal 1.3.2019 al Persona_1
31.3.2024 e per dal 9.3.2019 al 31.3.2024. Controparte_1
Tenuto conto dell'orario di lavoro dei ricorrenti, il tempo tuta dovrà essere retribuito con la maggiorazione contrattualmente dovuta per il lavoro straordinario.
pagina 15 di 16 Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, si ritiene accertato il diritto dei ricorrenti di veder computato nell'orario di lavoro, per l'intera durata del rapporto intercorso con LGD, il tempo di vestizione e svestizione impiegato per indossare gli indumenti da lavoro, trattandosi di obbligo disciplinato dalla parte datoriale e derivante da superiori esigenze di igiene e sicurezza proprie dell'attività lavorativa.
Si ritiene che debba farsi applicazione delle previsioni ordinarie in materia di straordinario feriale diurno che prevede una maggiorazione del 30%.
Ai fini della quantificazione di quanto in concreto spettante in ragione del suddetto accertamento, nel prosieguo del giudizio, verrà disposta CTU tecnico-contabile.
*
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così dispone: accerta e dichiara che il tempo di vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro e di percorrenza da e per lo spogliatoio impiegato dai ricorrenti sono da considerarsi quali tempi di lavoro e, per l'effetto, che dal 1°marzo 2019 ed Persona_1 [...]
dal 9 marzo 2019 hanno diritto a vedersi retribuire, per ogni giornata Controparte_1 di lavoro, 20 minuti, tenuto conto della maggiorazione dovuta per il lavoro straordinario;
Dispone la prosecuzione del giudizio ai fini della determinazione e liquidazione di quanto spettante ai ricorrenti, a titolo di differenze retributive in ragione del suddetto accertamento, nonché per le conseguenti statuizioni di condanna.
Spese al definitivo.
Così deciso in Milano, il 27 novembre 2025.
Il Giudice del lavoro
IE MA
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