Sentenza breve 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 11/06/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 01069/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00822/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 822 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Casale, Federico Maggio, Carmine Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Potenza, Motorizzazione Civile SA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di SA, con domicilio in SA, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
previa sospensione
a) del -OMISSIS-richiesto dal ricorrente, a causa della mancanza dei requisiti morali di cui all’art. 120 comma 1 del Codice della Strada;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Potenza e della Motorizzazione Civile di SA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che il ricorrente, deducendo i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ha impugnato l’atto, datato 18 marzo 2025, in forza del quale il Direttore dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di SA ha disposto il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida richiesto dal ricorrente, a causa della mancanza dei requisiti morali di cui all’art. 120 comma 1 del Codice della Strada, alla stregua dell’“ inserimento da parte della Prefettura di Potenza di un ostativo al rilascio della patente di guida ”;
Rilevato che, nel costituirsi in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, l’Amministrazione resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sull’odierna controversia;
Ritenuto che il giudizio può essere definito con “ sentenza in forma semplificata ”, ex art. 60 c.p.a., ravvisando il Collegio la manifesta inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adìto giudice amministrativo;
Considerato , difatti, che con riferimento alla fattispecie del diniego di rilascio del titolo abilitativo alla guida per insussistenza dei requisiti morali di cui all'art. 120, comma 1, del codice della strada, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che tale provvedimento non è espressione di discrezionalità amministrativa ma è posto in essere nell'esercizio di un'attività del tutto vincolata, regolata da una norma di relazione, rispetto alla quale si configurano posizioni giuridiche aventi la consistenza di diritto soggettivo, sicché le questioni relative al possesso dei requisiti previsti dalla norma in esame appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ricollegandosi esse ad una posizione di diritto soggettivo - il diritto di guidare un autoveicolo - afferente ad una modalità di esercizio di una libertà fondamentale, quale la circolazione, costituzionalmente tutelata (art. 16 Cost.); ne consegue che la verifica della ricorrenza dei richiesti requisiti morali in capo al privato che aspira a conseguire la patente di guida, non configura esercizio di un potere discrezionale, trattandosi di operazione di mero accertamento di dati univoci, senza alcuna ponderazione comparativa di interessi pubblici e privati né scelta in ordine all' an , al quando , al quomodo o al quid del provvedimento da adottare, per essere la valutazione stata fatta in via preventiva dal Legislatore che ha reputato ostative al rilascio della patente di guida determinate condizioni soggettive (Cass. civ., S.U., ord. 14 marzo 2022, n. 8188); nella medesima sede, le Sezioni Unite hanno evidenziato che « [n]on impone alcuna rimeditazione del tema in esame il più recente intervento del Giudice delle leggi costituito dalla sentenza n. 152/2021 … La Corte Costituzionale, infatti, ha escluso che le ragioni che hanno comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia siano pedissequamente riferibili al diniego del titolo abilitativo di cui dell'art. 120 C.d.S., comma 1, rilevando che "tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato »; conclusivamente, pertanto, allorquando si controverta sul diniego di rilascio della patente di guida per carenza dei requisiti morali richiesti dall'art. 120, comma 1, del codice della strada, la posizione giuridica azionata deve essere ricondotta ad una situazione di diritto soggettivo che non affievolisce di fronte all'esercizio di un potere sostanzialmente ricognitivo dell'esistenza dei presupposti cui la legge condiziona il rilascio del titolo; conseguentemente, il principio per cui il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve compiersi in base alla domanda fa sì che la cognizione della lite resti necessariamente riservata al giudice ordinario (cfr. Cass. civ., S.U., n. 8188 del 2022 cit.);
Considerato , altresì, che la giurisprudenza amministrativa, anche di questo T.A.R., pur nelle note oscillazioni sul tema e non senza qualche incertezza, si è spesso pronunciata in senso conforme alla posizione testé illustrata (vd. sentenze T.A.R. Campania, SA, sez. III, n. 1556/2022; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 1152 del 16 marzo 2020, n. 221 del 17 gennaio 2020, n. 4488 del 12 settembre 2019 e n. 6027 del 30 dicembre 2016) e che l’orientamento via via consolidatosi è andato nel senso dell’affermazione della giurisdizione in capo al G.O., come risulta di recente confermato dal Consiglio di Stato sebbene solo in un obiter (vd. C.d.S, sez. V, sent. n. 2626/2025 del 31.03.2025 resa su ricorso in appello avverso sentenza di questa sezione distaccata n. 166/2024);
Ritenuto , conclusivamente, che il presente ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adìto T.A.R., appartenendo la causa alla cognizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in applicazione dell’art. 11, comma 2, c.p.a.;
Ritenuto , in relazione alla peculiarità della fattispecie e della natura della decisione, di poter disporre la compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio, fatto salvo il contributo unificato, che resta definitivamente a carico della parte ricorrente;
Ravvisati d’ufficio i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sede staccata di SA - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria affinché proceda all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona Saracino | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.