Articolo 29 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 28Articolo 30
Versione
15 gennaio 1977
Art. 29.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1977, del fondo iscritto al capitolo 6852 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977