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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/06/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 18.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 11919/2021 R.G., promossa da:
rappresentata e difesa con mandato in atti dall'Avv. Galati Pietro Parte_1
Attilio
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Marsico CP_1
Angela Maria e Graziuso Salvatore
Resistente
OGGETTO: ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.11.2021, la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione cat. VOS n. 45006710 con decorrenza da maggio 2005, esponeva che con un primo provvedimento del 23.09.2009, l' comunicava alla pensionata che per il periodo da CP_1 maggio 2005 a settembre 2009 gli era stato erogato un indebito pagamento di € 14.495,85 sulla prestazione cat. VOS in sua titolarità “per duplicazione contributiva con l'estero per gli anni dal
1969 al 1980”. Esponeva altresì che successivamente in data 06.11.2018 riceveva nuova missiva, sempre per l'indebito predetto, per un importo mutato in € 9.125,14 e poi nuovamente in data
27.09.2011 riceveva ulteriore missiva, sempre per lo stesso indebito e la stessa causale, per un importo nuovamente mutato di € 14.495,85.
Ritenendo infondata la richiesta restitutoria, chiedeva accertarsi che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a non dover subire il recupero delle somme asseritamente corrispostegli dall' CP_2 sulla pensione VOS nonché il suo diritto al recupero delle somme illegittimamente trattenute, con vittoria di spese di giudizio.
L' regolarmente citato, si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso evidenziando CP_1 che l'indebito era dovuto “duplicazioni contributive tra i periodi accreditati in Italia e quelli riconosciuti all'estero” e specificatamente per il periodo dal 01.05.2005 al 30.09.2009.
1 La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 18.06.2025, previo deposito di note di trattazione scritta, il Tribunale decideva con separata sentenza.
* * *
Nel merito ritiene il giudicante che il ricorso sia fondato e che, pertanto, possa trovare accoglimento.
Il ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di veder riconosciuto in Controparte_3 giudizio il suo diritto a non dover subire il recupero di somme asseritamente corrisposte dall' CP_1 sulla pensione cat VOS n. 45006710 a seguito di rideterminazione della predetta pensione “per duplicazione contributiva con i periodi di assicurazione riconosciuti all'estero (dal 1969 al 1980)”.
A sostegno di quanto richiesto la ricorrente ha invocato l'illegittimità della pretesa dell per CP_1 difetto di motivazione dell'atto impugnato e l'irripetibilità dell'indebito trattandosi di somme percepite in buona fede.
Pacifici i fatti di causa e passando, quindi, ad esaminare la vicenda alla luce delle regole generali in tema di ripetizione dell'indebito, occorre in primo luogo chiarire la questione relativa all'individuazione dei rispettivi oneri probatori delle parti nell'ambito dello specifico giudizio instaurato, avendo la ricorrente esercitato sostanzialmente un'azione di Parte_1 accertamento negativo della pretesa formulata dall' mediante l'invio delle missive datate CP_1
23.09.2009 e 27.09.2021 con le quali veniva richiesta la restituzione della complessiva somma di €
14.495,85.
Sul punto è bene precisare che questo Tribunale presta adesione all'orientamento interpretativo, recentemente adottato dalla Suprema Corte a SS. UU., secondo il quale “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (sic. Cass. Civ. SS.UU. n. 18046 del
2010)”.
Secondo l'indirizzo prospettato dalle Sezioni Unite, per risolvere il problema del riparto dell'onus probandi, occorre far riferimento alla posizione sostanziale delle parti e non a quella processuale;
in tale prospettiva, ne consegue che al fine di paralizzare la pretesa restitutoria dell'istituto sarà onere del pensionato allegare e provare il titolo giustificativo della prestazione erogata assunta come indebita dall'ente erogatore.
Quanto invece alla normativa richiamata l'art 13 legge 412/91 dispone: “Le disposizioni di cui all'art
52 co. 2 della legge 9 marzo 1989 n 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato
e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all' ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia
2 dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto
o sulla natura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall' ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. L' provvede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede entro l'anno successivo al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Orbene nel caso di specie l' si è costituito in giudizio sostenendo che la ricorrente avrebbe CP_1 taciuto la circostanza di aver lavorato all'estero e di aver goduto di una ulteriore contribuzione per il lavoro prestato in Svizzera. Tale ricostruzione dei fatti non è stata supportata da idonea allegazione e prova di quanto esposto nella memoria difensiva.
Ebbene sarebbe stato onere dell' dimostrare la correttezza dell'esercizio del diritto alla CP_2 ripetizione delle somme, documentando il momento in cui esso stesso abbia avuto effettiva conoscenza dell' esistenza della doppia contribuzione.
Al contrario, nel caso di specie, non appare chiaro se il ricalcolo effettuato derivi da una omissione del pensionato o da un errore dell' che, pur a conoscenza di tutti i dati del pensionato sin dalla CP_1 decorrenza della pensione (maggio 2005), ha continuato ad erogare indebitamente le somme richieste in restituzione.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso può trovare accoglimento.
Ciò comporta l'irripetibilità delle somme erogate indebitamente.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'irripetibilità della somma di € 14.495,85 sulla pensione
VOS n 45006710 intestata alla ricorrente e richiesta con lettere del 23.09.2009 e del 27.09.2021 e conseguentemente condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute oltre CP_1 interessi come per legge;
- Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre CP_1 spese generali IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Lecce, 18.06.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 18.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 11919/2021 R.G., promossa da:
rappresentata e difesa con mandato in atti dall'Avv. Galati Pietro Parte_1
Attilio
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Marsico CP_1
Angela Maria e Graziuso Salvatore
Resistente
OGGETTO: ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.11.2021, la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione cat. VOS n. 45006710 con decorrenza da maggio 2005, esponeva che con un primo provvedimento del 23.09.2009, l' comunicava alla pensionata che per il periodo da CP_1 maggio 2005 a settembre 2009 gli era stato erogato un indebito pagamento di € 14.495,85 sulla prestazione cat. VOS in sua titolarità “per duplicazione contributiva con l'estero per gli anni dal
1969 al 1980”. Esponeva altresì che successivamente in data 06.11.2018 riceveva nuova missiva, sempre per l'indebito predetto, per un importo mutato in € 9.125,14 e poi nuovamente in data
27.09.2011 riceveva ulteriore missiva, sempre per lo stesso indebito e la stessa causale, per un importo nuovamente mutato di € 14.495,85.
Ritenendo infondata la richiesta restitutoria, chiedeva accertarsi che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a non dover subire il recupero delle somme asseritamente corrispostegli dall' CP_2 sulla pensione VOS nonché il suo diritto al recupero delle somme illegittimamente trattenute, con vittoria di spese di giudizio.
L' regolarmente citato, si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso evidenziando CP_1 che l'indebito era dovuto “duplicazioni contributive tra i periodi accreditati in Italia e quelli riconosciuti all'estero” e specificatamente per il periodo dal 01.05.2005 al 30.09.2009.
1 La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 18.06.2025, previo deposito di note di trattazione scritta, il Tribunale decideva con separata sentenza.
* * *
Nel merito ritiene il giudicante che il ricorso sia fondato e che, pertanto, possa trovare accoglimento.
Il ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di veder riconosciuto in Controparte_3 giudizio il suo diritto a non dover subire il recupero di somme asseritamente corrisposte dall' CP_1 sulla pensione cat VOS n. 45006710 a seguito di rideterminazione della predetta pensione “per duplicazione contributiva con i periodi di assicurazione riconosciuti all'estero (dal 1969 al 1980)”.
A sostegno di quanto richiesto la ricorrente ha invocato l'illegittimità della pretesa dell per CP_1 difetto di motivazione dell'atto impugnato e l'irripetibilità dell'indebito trattandosi di somme percepite in buona fede.
Pacifici i fatti di causa e passando, quindi, ad esaminare la vicenda alla luce delle regole generali in tema di ripetizione dell'indebito, occorre in primo luogo chiarire la questione relativa all'individuazione dei rispettivi oneri probatori delle parti nell'ambito dello specifico giudizio instaurato, avendo la ricorrente esercitato sostanzialmente un'azione di Parte_1 accertamento negativo della pretesa formulata dall' mediante l'invio delle missive datate CP_1
23.09.2009 e 27.09.2021 con le quali veniva richiesta la restituzione della complessiva somma di €
14.495,85.
Sul punto è bene precisare che questo Tribunale presta adesione all'orientamento interpretativo, recentemente adottato dalla Suprema Corte a SS. UU., secondo il quale “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (sic. Cass. Civ. SS.UU. n. 18046 del
2010)”.
Secondo l'indirizzo prospettato dalle Sezioni Unite, per risolvere il problema del riparto dell'onus probandi, occorre far riferimento alla posizione sostanziale delle parti e non a quella processuale;
in tale prospettiva, ne consegue che al fine di paralizzare la pretesa restitutoria dell'istituto sarà onere del pensionato allegare e provare il titolo giustificativo della prestazione erogata assunta come indebita dall'ente erogatore.
Quanto invece alla normativa richiamata l'art 13 legge 412/91 dispone: “Le disposizioni di cui all'art
52 co. 2 della legge 9 marzo 1989 n 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato
e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all' ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia
2 dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto
o sulla natura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall' ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. L' provvede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede entro l'anno successivo al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Orbene nel caso di specie l' si è costituito in giudizio sostenendo che la ricorrente avrebbe CP_1 taciuto la circostanza di aver lavorato all'estero e di aver goduto di una ulteriore contribuzione per il lavoro prestato in Svizzera. Tale ricostruzione dei fatti non è stata supportata da idonea allegazione e prova di quanto esposto nella memoria difensiva.
Ebbene sarebbe stato onere dell' dimostrare la correttezza dell'esercizio del diritto alla CP_2 ripetizione delle somme, documentando il momento in cui esso stesso abbia avuto effettiva conoscenza dell' esistenza della doppia contribuzione.
Al contrario, nel caso di specie, non appare chiaro se il ricalcolo effettuato derivi da una omissione del pensionato o da un errore dell' che, pur a conoscenza di tutti i dati del pensionato sin dalla CP_1 decorrenza della pensione (maggio 2005), ha continuato ad erogare indebitamente le somme richieste in restituzione.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso può trovare accoglimento.
Ciò comporta l'irripetibilità delle somme erogate indebitamente.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'irripetibilità della somma di € 14.495,85 sulla pensione
VOS n 45006710 intestata alla ricorrente e richiesta con lettere del 23.09.2009 e del 27.09.2021 e conseguentemente condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute oltre CP_1 interessi come per legge;
- Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre CP_1 spese generali IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Lecce, 18.06.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
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