Ordinanza cautelare 29 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/01/2026, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00479/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06083/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6083 del 2023, proposto da
La Sirena snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Perrotta Marcarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo, 156;
contro
Comune di Durazzano, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
nei confronti
SC PO, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa adozione delle più idonee misure cautelari collegiali:
a) del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 10 ottobre 2023 all’Amministrazione comunale di Durazzano;
b) di ogni atto e/o provvedimento, quantunque sconosciuto alla ricorrente, afferente alla pratica in oggetto, se e in quanto lesivo e in particolare: 1) della nota della Prefettura di Benevento prot. n. 51721 del 27 giugno 2023; 2) della deliberazione del Consiglio comunale di Durazzano n. 18 del 5 giugno 2023; 3) della deliberazione di Consiglio comunale di Durazzano n. 27 dell’8 agosto 2023;
nonché per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione comunale resistente di adottare i provvedimenti occorrenti all’esecuzione delle ordinanze di demolizione emesse nei confronti del controinteressato e di concludere il procedimento finalizzato al ripristino dello stato dei luoghi, e conseguentemente, in caso di ulteriore inerzia, per la nomina di un Commissario ad acta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa MA GR D'IO e uditi nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è proprietaria di un fabbricato confinante con la proprietà del sig. PO SC, nei cui confronti l’amministrazione comunale ha adottato, nel corso degli anni 2011-2022, tre distinte ordinanze di demolizione. Le prime due (la n. 2/2011, relativa all’immobile distinto in catasto al foglio 8, particella 308, sub. 8, e la n. 1/2015, relativa all’immobile distinto in catasto al foglio 8, particella 308, sub 10) venivano impugnate dinanzi all’intestato Tribunale che, rispettivamente, con sentenze n. 5611/2016 e n. 6322/2020, rigettava i ricorsi. Di contro, avverso la terza ordinanza di demolizione (n. 1/2022, relativa all’immobile distinto in catasto al foglio 8, ex particella 308, sub 5) il sig. PO non proponeva ricorso, con la conseguenza che i relativi effetti si consolidavano.
Nelle more, veniva sottoposta alla approvazione del Consiglio Comunale una proposta di deliberazione volta a dichiarare “…per l’immobile abusivo (cat. A2) distinto in catasto, allo stato, al foglio 8, particella 308, sub 8, acquisito al patrimonio comunale giusta nota di trascrizione reg. gen. n. 3097, reg. part. n. 2626 del 24.3.2022, numero repertorio 5611, l’esistenza di pubblica utilità e, quindi, di destinare lo stesso a “immobile da utilizzare e destinare a situazione di emergenza abitativa o ad alloggio di edilizia pubblica residenziale” (…) per l’immobile abusivo (cat. C2) distinto in catasto, allo stato, al foglio 8, particella 308, sub 10, acquisito al patrimonio comunale giusta nota di trascrizione reg. gen. n. 4158, reg. part. n. 3508 del 22.4.2022, numero repertorio 6322, l’inesistenza di pubblica utilità; per l’immobile abusivo (cat. C3), distinto in catasto, allo stato, al foglio 8, particella 308, sub. 5, acquisito al patrimonio comunale giusta nota di trascrizione reg. gen. n. 5790, reg. part. n. 4815 dell’1.6.2022, numero di repertorio 2098, l’inesistenza di pubblica utilità” ; detta delibera, tuttavia, non veniva approvata per insufficienza di quorum deliberativo. Pertanto, in data 13 giugno 2023, la società ricorrente diffidava il Comune di Durazzano e la Prefettura di Benevento ad adottare tutti gli atti necessari a dare esecuzione alle precitate ordinanze di demolizione.
Infine, in data 10 ottobre 2023, la società presentava l’istanza in oggetto, diffidando ulteriormente l’amministrazione comunale di Durazzano ad adottare gli atti necessari, in ossequio all’art. 31, comma 5, DPR 380/01 (nella parte in cui prescrive la demolizione in danno dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici).
2. Perdurando l’inadempimento, la deducente, assumendo di avere uno specifico interesse all’impugnativa, ha proposto ricorso avverso il silenzio, lamentando la violazione degli artt. 2, 3, 4, 41, 42, 97 Cost.; nonché degli artt. 31 e 41 D.P.R. n. 380/01, stigmatizzando il comportamento inadempiente della pa e chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere. La ricorrente, inoltre, ha evidenziato non solo l’inerzia del Comune, ma anche quella del Prefetto, per non aver esercitato mai il suo potere sussidiario, in spregio all’art. 41 D.P.R. n. 380/2001.
3. Si è costituito in resistenza il Ministero dell’Interno che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, l’inammissibilità del ricorso per l’annullamento della nota prefettizia impugnata, in quanto atto infraprocedimentale.
4. Con ordinanza n. 214 /2024 è stata respinta l’istanza cautelare per assenza di periculum e, contestualmente, la Sezione, convertito il rito in ordinario (essendo state proposte contestualmente più domande assoggettate a riti diversi, avverso il silenzio e annullatoria), ha sollevato alle parti, ex art. 73, comma 3, la sussistenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse della società istante all’impugnativa proposta.
5. All’udienza pubblica del 30 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In limine , il Collegio rileva che, per quanto è emerso dagli atti di causa, in particolare in seguito dell’ordinanza cautelare precitata, la società ricorrente ha comprovato di essere portatrice, al di là della mera vicinitas, di uno specifico interesse all’impugnativa, in considerazione dello specifico vantaggio che potrebbe conseguire dal suo accoglimento, in caso di abbattimento delle opere abusive realizzate dal sig. PO. Al riguardo, la ricorrente ha rimarcato l’interesse a ripristinare il limite di metri 10 di distanza tra il proprio fabbricato e il confinante immobile del controinteressato, al fine di evitare pregiudizi alla sua proprietà (come accaduto nel 2022, allorquando è stata anche destinataria di un’ordinanza di demolizione, poi annullata dall’Ottava sezione di questo Tribunale, in cui si intimava di demolire un corpo di fabbrica fino alla distanza di mt. 10).
7. Va inoltre respinta l’istanza di estromissione per difetto di legittimazione passiva spiegata dalla difesa della resistente amministrazione, posto che in ogni caso risulta impugnata la nota prefettizia n. 51721 del 27 giugno 2023, indirizzata al Sindaco del Comune di Durazzano e al legale rappresentante della società La Sirena s.n.c., recante invito all'amministrazione comunale a fornire informazioni sulle attività intraprese.
8. Tanto premesso, nel merito il ricorso avverso il silenzio è fondato, sussistendo un obbligo di provvedere a carico della amministrazione resistente che non risulta essere stato adempiuto.
8. 1 Il Collegio intende richiamare condivisa giurisprudenza, anche di questo Tribunale, che ha chiarito che al dovere di concludere il procedimento, previsto dall'art. 2 comma 1, l. n. 241 del 1990, si accompagna l'art. 21 quater, della legge medesima, il quale dispone che "i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente", sicché l'applicazione congiunta delle due disposizioni configura, in esplicazione del principio di esecutorietà dei provvedimenti amministrativi, ossia, della loro idoneità ad essere eseguiti, direttamente e coattivamente, dall'Amministrazione senza necessità di precostituire un titolo esecutivo giudiziale - un potere - dovere dell'Amministrazione di portare ad effettiva attuazione i propri provvedimenti emessi al termine del procedimento ( cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 14 gennaio 2021, n. 257).
Il sopra richiamato art. 21 quater, l. n. 241/1990 va dunque interpretato in connessione con le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001 sull'obbligo di eseguire l'ordinanza di demolizione entro il termine di novanta giorni successivi alla sua notifica, decorso il quale l'Amministrazione ha lo specifico dovere di emanare gli atti conseguenti e di porre in essere, a spese dell'inadempiente, l'attività materiale di adeguamento dello stato di fatto a quello di diritto. Ne deriva che, a fronte di un'istanza tesa all'esercizio dei suoi poteri repressivi in materia edilizia, l'inerzia del Comune consente all'interessato di ricorrere avverso il silenzio, anche quando l'ordine di demolizione, seppure emanato, non sia stato portato ad integrale compimento ( cfr. Tar Campania, Napoli, sez. II n.1335 del 2023).
Non vi è dubbio infatti che l'ordine di demolizione impartito dall'Amministrazione deve essere adempiuto dal destinatario nella sua interezza entro il termine in esso previsto (ossia entro il termine di novanta giorni successivi alla sua notifica): decorso tale termine l'amministrazione ha lo specifico dovere di emanare gli atti conseguenti previsti dall'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e di porre in essere tutta l'attività ritenuta necessaria per l'adeguamento dello stato di fatto a quello di diritto in relazione a tutti gli abusi contestati (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 3 dicembre 2020, n.12961).
Nella specie l’Amministrazione comunale di Durazzano non si è mai attivata per procedere alla concreta demolizione delle opere abusive realizzate dal controinteressato, PO SC nonostante l’adozione di tre ordinanze di demolizione nel corso di circa un decennio.
Quanto al dovere dell’amministrazione prefettizia di intervenire in caso di inadempienza, va rilevato che "il potere sussidiario di intervento del Prefetto attiene alla fase di esecuzione della demolizione, atteso che il novellato art. 4 D.P.R. n. 380 del 2001 è una norma applicabile esclusivamente alla fase materiale demolitoria che non esclude, ma anzi presuppone, l'obbligo del medesimo Comune di adottare i propedeutici atti amministrativi (ordine di demolizione, accertamento dell'inottemperanza, acquisizione al patrimonio comunale) e, in ogni caso, la partecipazione del medesimo ente, mediante i propri uffici, anche alla fase materiale" (T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. IV. 29 maggio 2023 n. 1724 - TAR Calabria, Il Sez. 02 novembre 2022. n. 1905); con la precisazione che la nuova disciplina regolata dall’art. 41 del D.P.R. n. 380/2001 si applica anche agli ordini di demolizione emanati antecedentemente all’entrata in vigore della nuova normativa, tenuto conto della natura permanente dell'illecito stesso, per cui resta inalterato nel tempo l'obbligo di eliminare l'opera illecita ( cfr. sul punto TAR Campania – Napoli, Sez. VIII, 11 dicembre 2023, n. 6836; TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 29 maggio 2023, n. 1724).
Va dunque ordinato all’amministrazione comunale di provvedere, ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 380/2001 ad adottare gli atti conseguenziali all’emanazione delle ordinanze di demolizione citate in premessa, mediante l'adozione di tutti gli atti e di tutte le (eventuali) operazioni materiali all'uopo occorrenti entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura di parte ricorrente se anteriore, della presente sentenza. Decorso il termine precisato, dovrà provvedere in via sostitutiva, come previsto dall’art. 41 del D.P.R. n. 380 del 2001, come modificato dall’art. 10- bis D.L. n. 76 del 2020, il Prefetto di Benevento, territorialmente competente, che vi provvederà avvalendosi dell’ausilio degli uffici comunali per ogni esigenza tecnico-progettuale e con il concorso, previa intesa con l’autorità militare, del Genio militare.
9. Va invece dichiarato inammissibile il ricorso per l’annullamento della nota del 27 giugno 2023 della Prefettura di Benevento in quanto atto meramente interlocutorio, pertanto, privo di immediata lesività.
10. Le spese di lite cedono a carico del Comune di Durazzano rimasto inerte e sono liquidate come da dispositivo; spese compensate verso la Prefettura, tenuto conto dell’esito in rito della decisione in parte qua.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
- accoglie il ricorso avverso il silenzio, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- lo dichiara inammissibile per il resto.
Condanna il Comune di Durazzano alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi €. 2.000,00, oltre accessori come per legge; spese compensate per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA AU MA, Presidente
MA GR D'IO, Consigliere, Estensore
AN BB, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA GR D'IO | MA AU MA |
IL SEGRETARIO