Articolo 6 della Legge 10 luglio 2023, n. 92
Articolo 5Articolo 7
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22 luglio 2023
Art. 6. Copertura finanziaria 1. All'onere di cui all'articolo 5, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede, per l'anno 2023, a valere sulle risorse di cui all' articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , e, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 .
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell' articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»:
«Omissis;
785. Ai fini della celebrazione della figura di Giacomo Matteotti, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, allo scopo di promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale, anche raccogliendone, conservandone, restaurandone e digitalizzandone la documentazione relativa, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Omissis».
- Si riporta il testo dell' articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»:
«Omissis.
317. Per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 500.000 euro per l'anno 2019, di 6 milioni di euro per l'anno 2020, di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le risorse sono ripartite annualmente con decreto del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e' altresi' autorizzato a costituire una fondazione per la gestione della Biblioteca di archeologia e storia dell'arte di Roma, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417 .
Omissis.»
Entrata in vigore il 22 luglio 2023