Art. 4.
All'onere di lire 100.000.000 derivante per l'esercizio 1967 dall'attuazione della presente legge sara' fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sui capitoli 1189 (lire 50.000.000) e 1207 (lire 50.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 100.000.000 derivante per l'esercizio 1967 dall'attuazione della presente legge sara' fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sui capitoli 1189 (lire 50.000.000) e 1207 (lire 50.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.