Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/03/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
4788/2021 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 27/03/2025, alle ore 10.32, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per 'Avv. Marco Zappia per delega dell'Avv. Controparte_1 CP_2 per l'Avv. M. Parisi Controparte_3
i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri atti e verbali di causa;
parte opponente chiede la revoca del decreto ingiuntivo;
parte opposta chiede il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese di lite;
Il Presidente di Sezione invita, quindi alla discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
Le parti presenti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Quindi, il Presidente di Sezione decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA
II SEZIONE CIVILE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 11.10.2021, la società formulava Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 962/2021, emesso dal Tribunale di Messina, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 89.190,41, Controparte_3 oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore derivante dal conto corrente n. 611369.26 originariamente intrattenuto con poi incorporata in Controparte_4 Controparte_5
e successivamente ceduto alla società opposta, e chiedeva accogliersi le seguenti
[...] domande: “IN VIA PRELIMINARE: Sussistendo connessione oggettiva e soggettiva, si chiede, previa sospensione della provvisoria esecuzione dell'ingiunzione, la riunione del presente giudizio a quello portante il n. 4809/2020 R.G. di codesto On.le Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Brecciaroli, con udienza fissata per il 03.02.2022, anche ai sensi del disposto di cui all'art. 40 c.p.c. e con emissione dei consequenziali provvedimenti;
in ogni caso, avuto riguardo alle causali di cui in premessa, sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 962/2021 - ruolo n. 921/2021 R.G. -, emesso dal Tribunale di Messina, notificato alla odierna opponente a mezzo pec ricevuta in data 04.08.2021; IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: - ritenere e dichiarare che la società “ , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non è debitrice Controparte_1 nei confronti della società “ di qualsivoglia somma a qualsivoglia titolo Controparte_3 vantata, ancorché scaturente a titolo di interessi dalla perdurante apertura del conto corrente 611369.26 intrattenuto dalla “ originariamente presso la Filiale di Messina Controparte_1
(Agenzia n.2) di - per l'effetto, revocare, annullare e/o rendere comunque Controparte_4
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Tribunale di Messina, per le motivazioni di cui in premessa;
IN VIA GRADATA: - Ritenere e dichiarare l'inadempimento della società in relazione alle Controparte_5 pattuizione di cui al contratto di mutuo fondiario del 17.10.2008, nonché dell'art. 39 T.U.B., come già accertato da codesto On.le Tribunale all'esito del giudizio iscritto al n. 1084/2015 R.G.V.G.; - ritenere e dichiarare che il conto corrente oggetto dell'ingiunzione opposta è stato strumento ed accessorio dell'anzidetto rapporto di mutuo fondiario instaurato con rogito del 17.10.2008; - ritenere e dichiarare, pertanto, che l'effetto risolutivo per inadempimento del contratto di mutuo fondiario del 17.10.2008 si è esteso, a far data dal 13.09.2013, al contratto di conto corrente oggetto dell'ingiunzione de quo;
- ritenere e dichiarare l'illegittimità, la fraudolenza, la non dovutezza e/o la nullità degli interessi prodotti a partire dalla data del 13.09.2013, peraltro, costituenti un indebito arricchimento in favore dell'istituto di credito;
- pertanto, nella denegata ipotesi in cui le richieste avanzate dalla ingiungente dovessero trovare conforto all'esito dell'istruttoria, ridurre il quantum a quanto effettivamente risulterà provato e dovuto fino alla data del 13.09.2013; - in ogni caso, ritenere
e dichiarare la compensazione (dare-avere) con quanto dovuto dalla Controparte_5
a titolo di risarcimento danni conseguenti alle domande svolte nei suoi confronti, di cui
[...] all'atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto al n. 4809/2020 R.G. di codesto On.le Tribunale;
- per l'effetto, revocare, annullare e/o rendere comunque inefficace con qualsivoglia statuizione il decreto ingiuntivo n. 962/21 del 21 luglio 2021 emesso dal Tribunale di Messina, per le motivazioni di cui in premessa;
IN OGNI CASO: - condannare l'opposta al pagamento in favore dell'attrice, di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali di studio, cpa e iva come per legge. IN VIA
ISTRUTTORIA: - senza inversione alcuna dell'onus probandi, stante l'eloquenza della documentazione versata in atti da questa parte, si riserva di formulare, nei modi e nei termini di legge che verranno all'uopo concessi, ulteriori richieste di mezzi istruttori, quale convenuto in senso sostanziale, che verranno ritenuti utili e conducenti anche all'esito del comportamento processuale di controparte”. In particolare, l'opponente eccepiva, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta, argomentando che la semplice pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco dei crediti da parte di non fosse sufficiente a provare Controparte_5 il trasferimento del credito specifico oggetto del giudizio;
deduceva, ancora, la violazione dell'art.
39 T.U.B., argomentando che la somma richiesta in pagamento dall'opposta traesse origine da un mutuo fondiario concesso per la realizzazione di un intervento edilizio e che la banca MPS, rifiutandosi di procedere al frazionamento del mutuo – disposto con decreto dal Tribunale di Messina all'esito del giudizio iscritto al n. 1084/2015 –, non avesse consentito la vendita delle singole unità immobiliari e favorito, quindi, la sostenibilità del piano finanziario;
contestava ancora la quantificazione del credito;
deduceva di vantare, nei confronti di MPS, un controcredito risarcitorio oggetto del distinto giudizio pendente di cui sopra (R.G. n. 4809/2020) – relativamente al quale chiedeva la riunione del presente giudizio –, derivante dal danno subito a causa del mancato frazionamento del mutuo, quantificato in € 6.965.177,65, e sulla base di tale pretesa, chiedeva la compensazione del credito azionato da Controparte_3 Si costituiva in giudizio contestando integralmente l'opposizione Controparte_3 proposta da e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. Si opponeva alla Controparte_1 richiesta di riunione con il procedimento R.G. 4809/2020, argomentando che non vi fosse pregiudizialità diretta tra i due procedimenti e chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento dell'intero importo ingiunto, oltre interessi e spese legali. All'udienza virtuale di prima comparizione, il Giudice rigettava l'istanza formulata di parte opponente di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviava all'udienza del 13.7.2023 con termini ex art. 183 c.p.c. All'udienza del 13.7.2023 – sostituita dal deposito di note scritte – il giudice differiva all'udienza del 9.11.2023.
pagina2 di 6 All'udienza del 9.11.2023, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 28.11.2024 per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 28.11.2024, il Presidente di Sezione rinviava all'udienza 27.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale. All'udienza del 25.3.2025 la causa era decisa. L'opposizione proposta è infondata nel merito e va, quindi, rigettata e ciò per quanto di ragione.
Preliminarmente, occorre ricordare che secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte e dei giudici di merito l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è una mera azione di impugnazione di tale decreto, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere nel ricorso, di talché l'opposizione assume la veste di un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. Il giudice, dunque, deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore anche se formalmente costui ha la veste di convenuto, mentre l'opponente – il quale assume la posizione sostanziale di convenuto – ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, con i relativi oneri probatori (v. Cass. 2421/2006): la prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (v. Cass. 21101/2015, Cass. 17371/2003), dovendo egli dimostrare sia l'an sia il quantum della sua pretesa (v. Cass. 5915/2011, Cass. 5071/2009).
Da tanto ne consegue che, qualora siano contestate le pretese creditorie, il creditore deve dimostrare la sussistenza del proprio credito e, dovendosi svolgere il successivo giudizio secondo le ordinarie regole di cognizione, il ricorrente in sede monitoria – in qualità di attore – è onerato di fornire gli elementi dimostrativi della sua pretesa, eventualmente integrandone gli elementi probatori e può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata.
È, infatti, onere del convenuto – e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente – quello di prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore – ricorrente in via monitoria
– a fondamento della domanda, che, in difetto, debbono conseguentemente ritenersi ammessi, senza necessità di prova e con conseguente relevatio dell'avversario dall'onus probandi: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da ogni controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. ex plurimis Cass. 9439/2022; Cass. 26908/2020).
Ciò posto, nel presente giudizio l'opponente ha contestato, in via preliminare, la mancanza di legittimazione attiva della società opposta ed ha sostenuto che dal contenuto dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale prodotto da controparte non emergessero elementi sufficienti per ritenere che il credito oggetto della presente controversia fosse stato incluso con certezza nel “blocco” di quelli ceduti all'opposta, né che fosse possibile verificarlo diversamente, non essendo stato prodotto il contratto di cessione, la cui esistenza, tuttavia, non è contestata.
Prima di tutto deve rilevarsi che l'eccezione sollevata non si risolve in una questione pregiudiziale sulla legittimazione ad agire, ma concerne il merito della pretesa. E, infatti, è principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte e condiviso da questo Tribunale che il tema della legittimazione ad agire ed a contraddire impone di accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste di – rispettivamente – soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla;
mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata.
pagina3 di 6 Ne consegue che attiene al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto fatto valere in giudizio e soggiace, per l'effetto, alle normali regole sull'onere della prova e preclusioni dettate per il processo civile (ex plurimis Cass. 14468/2008).
Così anche le Sezioni Unite della Suprema Corte che sul punto hanno affermato che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (così Cass. S.U. 2951/2016, v. anche Cass. 15759/2014).
Da tanto ne consegue che, al pari degli altri requisiti di fondatezza della domanda, la titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso soggiace agli ordinari criteri sull'onere della prova dettati dall'art. 2697 c.c.
Nel caso in esame, stante la contestazione de qua sollevata da parte opponente, deve, comunque, ritenersi provata la legittimazione della ricorrente in sede monitoria. Infatti, l'opposta – sulla quale gravava l'onere di fornire la prova della titolarità del credito azionato e, quindi, della sua inclusione nella cessione in blocco documentata – ha provato di essere successore della
[...]
(già per il credito portato nel decreto monitorio. Controparte_5 Controparte_4
In particolare, seppur parte creditrice abbia prodotto in sede monitoria solo la Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 151 del 23.12.2017, relativa alla cessione in blocco dei crediti ceduti (cfr. doc. 5 della fase monitoria e doc. 5 comparsa di costituzione del presente giudizio) ove non v'è menzione espressa del credito in contestazione, ha, all'uopo, comunque prodotto – con la memoria n.
2 di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. – anche una dichiarazione dell'avvenuta cessione ascrivibile alla cedente già (cfr. doc. 11 allegato Controparte_5 Controparte_4 alla memoria n. 2 di parte opposta). Va, poi, soggiunto che, sebbene in seno all'avviso su citato – come su riferito - non vi sia menzione espressa del credito contestato nella presente sede, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione del detto avviso quando lo stesso contenga una indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che – appunto - occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché però gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. in questo senso Cass. 31188/2017, v. anche Cass 4277/2023).
Ebbene, nel caso in esame il contratto dal quale è sorto il credito oggetto della presente contesa è stato stipulato dalla opponente nell'anno 2007 con successivamente Controparte_4 incorporata in ed invero passato pacificamente a sofferenza in data 1.2.2017; orbene CP_6 nell'avviso su citato gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti [ (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BMPS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017], consentono di individuare senza incertezze tra questi ultimi anche il credito oggetto della presente contesa La controversia in esame trae origine dalla richiesta di pagamento del saldo debitore maturato sul conto corrente n. 611369.26, acceso in origine presso successivamente Controparte_4 incorporata in e, infine, come appena argomentato, oggetto Controparte_5 di cessione in blocco a l'odierna opposta. Controparte_3 L'opponente ha contestato l'esistenza del credito, sostenendo che esso fosse collegato a un mutuo fondiario e che la banca originaria avesse violato l'obbligo di frazionamento ipotecario di cui all'art. 39 T.U.B., con conseguente impossibilità per la società opponente di alienare le singole unità immobiliari e rientrare nel finanziamento.
pagina4 di 6 La doglianza in esame, invero collegata anche all'eccezione di compensazione formulata dall'opponente, non coglie nel segno. L'opponente ha allegato ma non dimostrato che il mutuo e il conto corrente sul quale è fondato il ricorso monitorio fossero tra loro collegati da specifiche clausole contrattuali che ne condizionassero la reciproca esigibilità.
Se ne ricava che la dedotta (e non dimostrata) violazione dell'obbligo di frazionamento ipotecario da parte della banca originaria non può in alcuna misura interferire sul credito correlato al saldo del conto corrente, perché l'art. 39 T.U.B. – sulla pretesa violazione del quale l'opponente ha fatto leva in seno all'opposizione - disciplina un obbligo a carico della banca concedente il mutuo che, se violato, può essere fonte di responsabilità contrattuale della banca nei confronti del mutuatario.
La ipotizzata violazione è stata dedotta – la circostanza è pacifica – in un separato giudizio (n. 4809.2020 RG); non v'è evidenza che dalla definizione di esso sia gemmato un credito (risarcitorio) in favore dell'opponente; in altri termini non v'è credito certo, liquido e esigibile che parte opponente possa opporre in compensazione legale o giudiziale alla odierna parte opposta. Giova rammentare che l'art. 1243 c.c. fissa i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità; se tali connotati del credito ricorrono, il giudice può dichiarare l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, deve rigettare la domanda;
laddove, invece, il credito opposto sia certo ma non sia anche liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, il giudice può, se la liquidazione di esso è facile e pronta, operare la compensazione (appunto giudiziale) e dichiarare estinto il credito principale (naturalmente sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido), oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione (così anche Cass. civile sez. II, 05/09/2024, n.23924); quindi, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente (è il caso in ispecie), l'esistenza del controcredito opposto in compensazione il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale (così Cass. civile, sez. I , 22/12/2023, n. 35913).
Va, poi, evidenziato che parte la opponente non ha in alcun modo inteso contestare nel dettaglio il saldo del conto corrente (quale si ricava dagli estratti conto prodotti e già allegati al fascicolo del procedimento monitorio e alla comparsa di costituzione e risposta del presente giudizio da parte opposta), né il proprio inadempimento rispetto all'obbligo di pagare le somme relative allo scoperto di c/c. sul quale – il dato è pacifico – sono state regolate le partite correlate al mutuo erogato e su citato (questo, peraltro, l'unica relazione tra i due contratti). L'opposta ha depositato copiosa documentazione relativa al contratto di conto corrente dalla società stipulato al fine di fornire la prova del credito, nonché relativa al legittimo svolgimento del rapporto (si cfr tutti gli estratti conto dall'apertura del rapporto alla data del passaggio a sofferenza completi degli estratti conto scalari;
doc. n. 8); la Suprema Corte su tale aspetto ha chiarito che: “Gli estratti conto bancari costituiscono prova dell'esistenza del credito vantato dalla banca nei confronti del correntista, salvo che quest'ultimo dimostri, attraverso idonea documentazione, l'inesattezza delle registrazioni contabili” (Cass. Civ., Sez. I, n. 29810 del 2017); va, poi, rimarcata una certa genericità nell'esposizione delle eccezioni poste a fondamento dell'opposizione, non avendo l'opponente proposto un calcolo di quanto illegittimamente la Banca opposta avrebbe richiesto, né fornito indicazioni precise in merito agli elementi di fatto costitutivi dell'eccezione di erronea determinazione del credito della Banca.
Alla luce delle considerazioni esposte l'opposizione proposta va rigettata, il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato esecutivo. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore del credito accertato, secondo i parametri minimi per le quattro fasi, seguono la soccombenza, sicché Controparte_1 deve essere condannata al pagamento di esse in favore di Controparte_3
P.Q.M.
pagina5 di 6 Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 4788/2020, promossa da con sede in San Gregorio Controparte_1 di Catania (CT), Via Ferdinando Magellano, 8, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra rappresentata e difesa dall'Avv. Santi Certo, elettivamente domiciliata in Parte_1
Milazzo (ME), Via del Sole, 29, opponente, contro con sede in Roma Controparte_3
(RM), Via Piemonte n. 38, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Parisi, elettivamente domiciliata in Messina, Via S. Filippo Bianchi n.48, opposta così provvede:
a) rigetta l'opposizione proposta;
b) conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
c) condanna l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese del presente giudizio liquidate in € 7.052,00, oltre s.g al 15%, i.v.a. e cassa.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, il 25.3.2025
Il Presidente di Sezione
(Dott. Ugo Scavuzzo)
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