Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/1997, n. 5192
CASS
Sentenza 25 febbraio 1997

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In tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche, il concetto di "diverso procedimento" nel quale, ai sensi dell'art. 270, comma primo, cod. proc. pen., è vietata la utilizzazione dei risultati delle intercettazioni assume, per gli effetti che ne derivano sul piano della prova, rilievo di carattere sostanziale e non può quindi ricollegarsi a un dato meramente formale quale il numero della iscrizione nel registro delle notizie di reato. Tale concetto, d'altro lato, non equivale a quello di "diverso reato" e in esso non rientrano, pertanto, le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha ritenuto che legittimamente erano stati utilizzati nei confronti di altro soggetto i risultati delle intercettazioni telefoniche attivate sulla utenza di un imputato proprio al fine di individuare compiutamente i componenti di una associazione per delinquere e accertarne le specifiche responsabilità).

È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 67 della legge della Regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29, sollevata, per asserito contrasto con il principio della riserva di legge in materia statale di cui all'art. 25, comma secondo, Cost., in quanto detta norma rinvia alle disposizioni penali in materia di reati elettorali contenute nella legge sulla elezione dei componenti della Camera dei Deputati. Come affermato dalla Corte costituzionale, che ha in due occasioni rigettato analoghe questioni, dette disposizioni penali, ancorché contenute nel testo unico delle leggi per la elezione della Camera, trovano applicazione anche a proposito delle elezioni dei deputati della Assemblea regionale siciliana proprio perché espressamente richiamate dall'art. 67 della legge regionale che disciplina la materia. (Vedi Corte cost., sentenza 8 luglio 1957, n. 104; sentenza 2 novembre 1996, n. 372).

Integra il reato di corruzione elettorale di cui all'art. 96 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 la condotta di chi prometta un abbonamento a spettacoli teatrali per ogni nucleo familiare che assicuri un certo numero di voti a un candidato alle elezioni.

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    Gaetano De Amicis · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 22 febbraio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/1997, n. 5192
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5192
Data del deposito : 25 febbraio 1997

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