Sentenza 25 febbraio 1997
Massime • 3
In tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche, il concetto di "diverso procedimento" nel quale, ai sensi dell'art. 270, comma primo, cod. proc. pen., è vietata la utilizzazione dei risultati delle intercettazioni assume, per gli effetti che ne derivano sul piano della prova, rilievo di carattere sostanziale e non può quindi ricollegarsi a un dato meramente formale quale il numero della iscrizione nel registro delle notizie di reato. Tale concetto, d'altro lato, non equivale a quello di "diverso reato" e in esso non rientrano, pertanto, le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha ritenuto che legittimamente erano stati utilizzati nei confronti di altro soggetto i risultati delle intercettazioni telefoniche attivate sulla utenza di un imputato proprio al fine di individuare compiutamente i componenti di una associazione per delinquere e accertarne le specifiche responsabilità).
È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 67 della legge della Regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29, sollevata, per asserito contrasto con il principio della riserva di legge in materia statale di cui all'art. 25, comma secondo, Cost., in quanto detta norma rinvia alle disposizioni penali in materia di reati elettorali contenute nella legge sulla elezione dei componenti della Camera dei Deputati. Come affermato dalla Corte costituzionale, che ha in due occasioni rigettato analoghe questioni, dette disposizioni penali, ancorché contenute nel testo unico delle leggi per la elezione della Camera, trovano applicazione anche a proposito delle elezioni dei deputati della Assemblea regionale siciliana proprio perché espressamente richiamate dall'art. 67 della legge regionale che disciplina la materia. (Vedi Corte cost., sentenza 8 luglio 1957, n. 104; sentenza 2 novembre 1996, n. 372).
Integra il reato di corruzione elettorale di cui all'art. 96 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 la condotta di chi prometta un abbonamento a spettacoli teatrali per ogni nucleo familiare che assicuri un certo numero di voti a un candidato alle elezioni.
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Gaetano De Amicis Sommario: 1. Il recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite. – 2. Il contrasto giurisprudenziale: i tre diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità. - 3. Le critiche mosse dalle SS.UU. ai diversi indirizzi giurisprudenziali. – 4. Il contenuto del decisum delle Sezioni Unite. – 5. Le tre regole connesse all'affermazione del principio. – 6. Il fondamento “costituzionale” della soluzione indicata dalla Suprema Corte. – 7. Le implicazioni del confronto con la giurisprudenza convenzionale. – 8. La diversa disciplina della utilizzabilità dei risultati acquisiti con il captatore informatico: problemi e prospettive. 1. Il recente intervento nomofilattico …
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Gaetano De Amicis Sommario: 1. Il recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite. – 2. Il contrasto giurisprudenziale: i tre diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità. - 3. Le critiche mosse dalle SS.UU. ai diversi indirizzi giurisprudenziali. – 4. Il contenuto del decisum delle Sezioni Unite. – 5. Le tre regole connesse all'affermazione del principio. – 6. Il fondamento “costituzionale” della soluzione indicata dalla Suprema Corte. – 7. Le implicazioni del confronto con la giurisprudenza convenzionale. – 8. La diversa disciplina della utilizzabilità dei risultati acquisiti con il captatore informatico: problemi e prospettive. 1. Il recente intervento nomofilattico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/1997, n. 5192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5192 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 1997 |
Testo completo
зр cafii per il Presidente si of ist elect'sMf 1) forf & sell art 67 bege elette Sicil; :
2) paf 8 = zu art 220 cbb of
3) pag & sulla corruzione electorale 51 92
-
UDIENZA PUBBLICA
DEL
25 FEBBRAIO 1997
REGISTRO GENERALE
N° 34074/95
SENTENZA
N° 298
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VI Penale
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO SPIE
Richiesta CO;
studio Composta dai Sigg.ri dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 6000
1 461U 1997. Dott. Fortunato PISANTI Presidente
Luciano DI NOTO 1 Dott. Consigliere IL CANCELLIERE Antonino ASSENNATO Consigliere Dott
3 Dott. Tito GARRIBBA Consigliere Eugenio Consigliere 4 Dott. AMARI
ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Ri SENTENZA Cedit. 8.
Go per
20 1998 17 DELLIERE sul ricorso proposto da
NN ST, n. a Mazzara del Vallo, il 18.3.1931
avverso la sentenza pronunciata il 23 dicembre 1994 dalla Corte di Appello di Catania.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. UFFICIO COPIE
Udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Luciano Di Noto. Richiesta copia studio dal Sig.ரதுDHC DIRITTI DU DIRITTI D per diritti
20 \FEB. 2001 IL CANCELLIERE
A 3
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale dott. Enzo
Iannelli che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata senteza perchè il reato è estinto per prescrizione.
Assente il difensore
Osserva
1. NN ST, veniva citato a giudizio, dinanzi al Tribunale di
Catania, insieme ad altri che qui non interessano, per rispondere:
A6) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 c.p., 96 d.P.R. 30.3.1957 n. 361 - per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, UL
AL, TR AT ed il EL ST, in concorso tra di loro e con altre persone non identificate, al fine di ottenere voti elettorali di preferenza a vantaggio del primo, candidato nella lista del P.R.I. alle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea
Regionale Siciliana, promesso denaro ed altre utilità a UL GE, DO
ID, FA AC, RS NA, RI MA e DI PE, che ne accettava la promessa, e, per accordo con quest'ultimi, (promesso denaro ed altra utilità) ad altre persone non ancora identificate. Con l'aggravante di essere i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque. In Catania nel maggio e giugno
1991.
A7) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 97 d.P.R.30.3.1957 n. 361 - per avere, in concorso tra di loro (UL AL, TR AT, UL GE
e EL ST) e con altre persone non identificate, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, utilizzando la forza di intimidazione del vincolo associativo derivante dall'appartenenza di UL GE, detto "zio GE", alla nota associazione di tipo mafioso facente capo a UL PE, detto "u malpassotu", associazione della quale il UL GE era uno degli organizzatori, indicato a più elettori una combinazione di voti di preferenza, uno dei quali in favore del candidato UL AL (in modo da poter poi identificare per ciascuna sezione i voti espressi dai singoli elettori contattati) e presidiato, il
UL GE e altri accoliti del medesimo sodalizio criminale, i seggi elettorali durante le operazioni di voto, così da esercitare pressioni per costringere numerosi elettori a votare in favore di UL AL, candidato alle el soni per il rinnovo
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dell'Assemblea Regionale Siciliana. In Catania e zone viciniori nel maggio-giugno
1991.
2. Il Tribunale di Catania, all'esito del dibattimento, con sentenza in data 29 luglio 1993, dichiarava NN ST colpevole del reato ascrittogli al capo A6) della rubrica e lo condannava alla pena di anni due di reclusione e lire
100.000 di multa;
lo assolveva invece dal delitto di cui al capo A7) perchè il fatto non sussiste. 3. La Corte di Appello di Catania, su impugnazione proposta dall'imputato, con sentenza in data 23 dicembre 1994, riduceva la pena ad anni due di reclusione, dichiarandola condizionalmente sospesa;
confermava nel resto.
La corte territoriale ribadiva, innanzi tutto, l'applicabilità alle elezioni dei deputati all'Assemblea regionale siciliana delle disposizioni penali contenute nel testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
(D.P.R. 30.3.1957, n. 361), in quanto espressamente richiamate dall'art. 67 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, che disciplina la materia.
Precisava, poi, che la Regione siciliana con la disposizione sopra citata non aveva dettato affatto disposizioni di carattere penale. La norma, infatti, aveva
"semplice valore indicativo, in quanto, anche in sua assenza si sarebbero dovute applicare egualmente le disposizioni del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (che hanno sostituito il t.u. del 5.2.1948 n. 26, concernente le elezioni per la Camera dei
Deputati) dato il loro carattere generale valido per tutte le elezioni svolte nel territorio nazionale".
Sottolineava, inoltre, che il giudice delle leggi, con sentenza 8 luglio 1957 n.
104, aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 della legge regionale 20.3.1951 n. 29 in riferimento all'art. 25 Cost.; che a norma dell'art. 3 dello statuto della Regione siciliana - approvato con R. D. L.vo
15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2 -, secondo il quale le elezioni per l'Assemblea regionale sono regolate dalla legge regionale in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche, la legge regionale in materia elettorale non poteva discostarsi dai principi costituzionali e tali erano i precetti contenuti nel D. L.vo Lgt. 10 marzo 1946 n. 74
( norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea costituente), espressamente 4
richiamati dalla legge 20 gennaio 1948 n. 6 ( norme per l'elezione della Camera dei deputati), confluiti poi nel t.u. 5 febbraio 1948 n. 46, sostituito, a sua volta, dal
D.P.R. 20 marzo 1957 n. 361, ivi comprese quelli di natura penale che sempre, per antica tradizione legislativa, debbono ritrovarsi in tutte le leggi elettorali, essendo volti a tutelare la libera formazione ed espressione della volontà dell'elettore. Il rinvio ai detti principi doveva intendersi, pertanto, comprensivo anche alla tutela penale che è necessaria per ogni disciplina elettorale.
Confermava, quindi, la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di corruzione elettorale di cui all'art. 96 t.u. 1957 n.361 per il quale gli era stata inflitta condanna avendo accertato in fatto che egli aveva promesso agli elettori, tramite la DO, in occasione della manifestazione elettorale tenutasi nel cinema
Corsaro, il pagamento di un abbonamento agli spettacoli teatrali della compagnia da lei gestita per ogni nucleo familiare che avesse assicurato tre o quattro voti al candidato UL AL. E ciò sulla base delle concordi dichiarazioni rese da
TR AT, UL GE e DO ID e del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza a questa in uso.
4 Avverso questa sentenza e le ordinanze con le quali è stata respinta l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, NN
ST ha proposto ricorso per cassazione e deduce:
a) l'erronea applicazione degli artt. 96 D.P.R. 30.3.1957 n. 361, 14 delle
Disposizioni della Legge in generale, 1 cod. pen., nonchè l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen.
b) l'erronea applicazione degli artt. 96 D.P.R. 30.3.1957 n. 361, nonchè difetto di motivazione sul punto.
c) l'erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., nonchè mancanza di motivazione in ordine alla misura della pena inflitta.
d) la inosservanza dell'art. 270 cod. proc. pen., essendo state utilizzate intercettazioni disposte per l'accertamento del delitto di cui all'art. 416 bis. c.p. in un procedimento distinto da quello nel quale egli è imputato.
Si afferma nel ricorso che l'applicazione dell'art. 96 del D.P.R. 361/57, in via indiretta, tramite il rinvio contenuto nell'art. 67 della legge regionale 29/51, si scontra con il principio della riserva di legge in materia penale, sancito dallaṛt. 25, comma secondo, Cost. Principio questo che attribuisce ai soli organi legislativi dello Stato il potere di emettere norme aventi rilevanza penale ed inibisce, nel contempo, alla Regione non solo di definire nuove figure di reato ma di emanare
"norme di rinvio" a fattispecie di reato ed a sanzioni previste da leggi statali.
Si sostiene, inoltre, l'irrilevanza penale della promessa fatta da esso EL alla DO, in occasione di un affollatissimo incontro elettorale, di contribuire finanziariamente all'acquisto di un certo numero di abbonamenti, poichè manca ogni rapporto diretto con gli elettori e qualsivoglia indizio dal quale desumere che effettivamente la DO ebbe ad utilizzare denaro appartenente al EL per questo tipo di operazione.
Si censura, poi, il diniego opposto alla concessione delle attenuanti generiche e la misura della pena inflitta poichè nulla provava comportamenti che fossero in diretta azione delittuosa o contraddistinti da una volontà fortemente dolosa.
Si eccepisce, infine, la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, poichè disposte in un procedimento distinto, per l'accertamento del delitto di cui all'art. 416 bis.c.p.
5. All'udienza del 16 ottobre 1995 questa Corte, previa separazione dei procedimenti, disponeva il rinvio a nuovo ruolo di quello riguardante ST
NN, in attesa della pronuncia del giudice delle leggi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 della legge della regione Sicilia 20 marzo
1951, n. 29 sollevata dal Pretore di Marsala con ordinanza 13.3.95, pubblicata sulla
G.U., n. 19, del 10.05.95.
All'udienza del 9 maggio 1996 il processo subiva un ulteriore rinvio, a tempo indeterminato, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità dell'art. 23 della legge regionale approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996 - intitolato "Modifica alla legge regionale 20 marzo
1951, n. 29" -, sollevata, in riferimento all'art. 3 dello statuto speciale per la
Regione siciliana, dal Commissario dello Stato per la Regione.Siciliana, con ricorso notificato il 1 aprile 1996, pubblicato sulla G.U. n. 24 del 12.06.96.
Motivi della decisione.
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f 6
6. L'intervenuta prescrizione del reato di corruzione elettorale a seguito del mutato quadro normativo di riferimento conseguente all'entrata in vigore della legge della regione Sicilia 12 novembre 1996, n. 41, non esime questa Corte dall'obbligo di esaminare le censure che attengono alla sussistenza del reato o che hanno comunque rilievo ai fini della ritenuta penale responsabilità del EL
ST per i delitto per il quale gli è stata inflitta condanna. La prescrizione, infatti, quale causa estintiva del reato ne postula l'esistenza. Essa, inoltre, dispiega i suoi effetti semprechè gli atti non impongano una assoluzione per ragioni di merito, risultando evidente dagli stessi che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, come è dato evincere dalla stessa formulazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in cui è indicato un ordine progressivo delle formule assolutorie corrispondente all'interesse dell'imputato di ottenere la pronuncia più favorevole (sez. II
-
17.06.92, Liotta, m. CED 191818). 7. Passando all'esame dei singoli motivi di ricorso, manifestamente infondata è la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 della legge della regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29, per asserito contrasto con il principio della riserva di legge statale in materia penale, sancito dall'art. 25, comma 2, Cost.
E' sufficiente al riguardo sottolineare che la questione, già sottoposta all'attenzione del giudice delle leggi negli stessi termini prospettati dal ricorrente è stata dichiarata non fondata, con sentenza 8 luglio 1957, n. 104, sul rilievo "che sia giustificato e risponde ad una razionale interpretazione dell'art. 3 dello Statuto siciliano, ritenere che l'attribuzione di competenza ad emanare la legge per le elezioni dei Deputati all'Assemblea regionale, si riferisca alla legge elettorale nel suo complesso, considerata cioè quella sua tradizionale struttura, comprendente quindi sia i precetti e i divieti concernenti le operazioni elettorali, sia le disposizioni di carattere penale che ... vi sono connesse".
Non solo, ma lo stesso giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi, su ricorso del commissario dello Stato per la regione siciliana, in ordine alla costituzionalità dell'art. 23 della legge regionale approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996, con sentenza 17 ott.- 2 nov. 1996, n. 372, ha ribadito la legittimità costituzionale dell'art. 67 della legge regionale sull'elezione 7
dell'assemblea regionale, tant'è che ha ritenuto costituzionalmente legittime le modifiche allo stesso apportate con l'art. 23 della citata legge regionale che così recita: "L'art. 67 della 1.r. 20 marzo 1951 n. 29 è sostituito dal seguente: per le violazioni della presente legge si osservano le disposizioni di cui all'art. 1,u,c., della legge 17 febbraio 1968 n. 108". E ciò vale ad escludere anche la demunciata violazione dell'art. 14 delle Disposizioni delle leggi in generale. L'aver ricondotto i fatti di causa nell'ambito della fattispecie descritta dall'art. 96 del D.P.R.
30.3.1957, n. 361, non configura un caso di applicazione analogica di norme penali. La disposizione, infatti, ancorchè contenuta nel t.u. delle leggi per la elezione della camera dei deputati trova applicazione anche a proposito delle elezioni dei deputati all'Assemblea regionale siciliana, proprio perchè espressamente richiamate dall'art. 67 della legge della regione Sicilia che disciplina la materia. Richiamo attraverso il quale sono state recepite, come affermato dal giudice delle leggi, tutte le norme incriminatrici previste dalla normativa statale e quindi anche quella dell'art. 96 nonchè quella relativa alla turbativa di comizi, presa in considerazione dalla sentenza del 1957.
Questa corte, peraltro, non ritiene di sollevare di ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge regione Sicilia 12 novembre 1996, pubblicata nella G.U. Reg. Sicilia il 16 novembre 1996, per contrasto con il principio della riserva di legge statale in materia penale, dettato dall'art. 25, comma
2, Cost.
Il proposito manifestato, in via del tutto incidentale, dal giudice delle leggi di
"sottoporre a rimeditazione la soluzione seguita, a proposito del testo vigente dell'art. 67 della legge elettorale siciliana, nella risalente sentenza n. 104 del 1957”, proprio con riferimento "alla ammissibilità di interventi del legislatore regionale siciliano nell'ambito della disciplina penale”, per la sua vaghezza non induce a sollecitare ancora una volta la verifica di una norma che è stata ritenuta conforme ai parametri costituzionali prima della sua entrata in vigore. 8. Infondata è, altresì, la censura con la quale si denuncia la violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. per essere state utilizzate intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito di un diverso procedimento: quello avente ad oggetto il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso.
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Si precisa al riguardo che il procedimento nei suoi confronti aveva preso le mosse da una serie di intercettazioni telefoniche disposte per l'accertamento del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., in un procedimento distinto ed avente un diverso numero da quello che direttamente lo riguardava. Le comunicazioni telefoniche intercettate, pertanto, poichè disposte nell'ambito di un procedimento diverso, non avrebbero potuto essere utilizzate a suo carico, non essendo previsto, per il reato ascrittogli, l'arresto obbligatorio.
In tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche, l'art. 270, primo comma, cod. proc. pen. fa divieto di utilizzare i risultati delle stesse in procedimenti diversi da quelli nei quali esse sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. La "diversità" del procedimento che, ai sensi dell'art. 270, primo comma, cod. proc. pen., impedisce l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza), assume, per gli effetti che ne derivano sul piano della prova rilievo di carattere sostanziale e non può quindi ricollegarsi a un dato di ordine meramente formale quale il numero della iscrizione, nell'apposito registro della notizia di reato;
la distinzione, pertanto, va riferita al contenuto di quest'ultima, vale a dire al fatto-reato in relazione al quale il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale con la conseguenza che ove il pubblico ministero, opportunamente autorizzato alla riapertura delle indagini provveda ad una nuova iscrizione ai sensi delgli artt. 414, secondo comma,
e 335 cod. proc. pen., non si instaura un procedimento diverso e possono legittimamente essere utilizzati i risultati delle indagini già svolte, compresi gli esiti delle intercettazioni (sez. VI - 16.10.95, UL, m. CED 203741).
Il concetto di “diverso procedimento” nel quale, ai sensi del primo comma dell'art. 270 cod. proc. pen., è vietata l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni 0 comunicazioni (salvo che risultino indespensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza), non equivale a quello di “diverso reato” e in esso non rientrano, pertanto, le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico 9
al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto (sez. VI -
16.10.95, UL, m. CED 203742).
Nel caso di specie legittimamente i giudici del merito hanno utilizzato ai fini del decidere, nel riguardi del EL, i risultati delle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza della DO. Il mezzo di ricerca della prova risulta,infatti, essere stato disposto, secondo quanto accertato dai giudici del merito, proprio per individuare compiutamente i componenti l'associazione per delinquere, di cui faceva parte la stessa DO, ed accertarne le specifiche responsabilità. 9. Prive di pregio sono infine le censure rivolte avverso la ritenuta penale responsabilità del EL per il delitto di corruzione elettorale ascrittogli al capo
A6 della rubrica.
Corretta è, innanzi tutto, la qualificazione giuridica attribuita ai fatti di causa.
L'art. 96 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, punisce il fatto di chi "per ottenere, a proprio o ad altrui vantaggio il voto elettorale ...offre, promette denaro, valori, o qualsiasi altra utilità ad uno o più elettori o, per accordo con essi ad altre persone...".
E nella specie i giudici del merito sono pervenuti all'affermazione della penale responsabilità del EL per il delitto ascrittogli al capo A6) della rubrica avendo accertato in fatto che egli aveva promesso agli elettori, tramite la DO, in occasione della manifestazione elettorale tenutasi nel cinema Corsaro, il pagamento di un abbonamento agli spettacoli teatrali della compagnia da lei gestita per ogni mucleo familiare che avesse assicurato tre o quattro voti al candidato
UL AL. E ciò sulla base delle concordi dichiarazioni rese, da TR
AT, UL GE e DO ID e del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza a questa in uso.
Ma anche ad ammettere in proposito la fondatezza del denunciato vizio di motivazione la censura è nella specie priva di rilievo.
In presenza di una causa di estinzione del reato non sono, infatti, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, ribadita dalle S.U., non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza perchè l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia diannullamento, è incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per 10
intervenuta prescrizione del reato, stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen.{ S.U.-
21.10.92, Marino, m. CED 192471; Sez. V - 24.06.96, P.M. c/Battaglia, m. CED
205548).
10. La sentenza impugnata, tuttavia, nonostante la infondatezza del ricorso deve essere annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
L'art. 23 della legge regionale siciliana 12 novembre 1996, n. 41, (G.U. Reg.
Siciliana 16.11.1996), che modifica la legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, così recita: L'art. 67 della 1.r. 20 marzo 1951 n. 29 è sostituito dal seguente: Per le violazioni della presente legge si osservano le disposizioni di cui all'art. 1,u.c., della legge 17 febbraio 1968 n. 108”.>>.
L'art. 1, ultimo comma della legge 17 febbraio 1968, n. 108, contenente norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regiuoni a statuto normale, a sua volta così dispone: "Salvo quanto disposto dalla presente legge, per l'elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,
n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 mila abitanti”.
L'applicazione al caso di specie delle disposizioni penali contenute nel t.u.
1960 n. 570, a norma dell'art. 2, comma terzo, c.p., in quanto più favorevoli all'imputato, impone l'immediata declaratoria della causa estintiva del reato prevista dall'art. 100, cpv. a norma del quale: "L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione".
Nella specie il verbale ultimo delle elezioni riguardanti il Collegio di Catania nel quale era candidato l'on. AL UL, risulta essere stato redatto il 27 gennaio 1992, secondo le informazioni fornite dalla segreteria generale dell'Assemblea regionale siciliana. Ne consegue che essendo decorso il termine indicato dall'art. 100 del t.u. 1960, n. 570, il fatto-reato ascritto a EL 11
ST, da ricondurre nell'ambito della fattispecie prevista dall'art. 86 dello stesso t.u. che riproduce pedissequamente l'ipotesi delittuosa descritta dall'art. 96 del t.u.
1957, n. 361, va dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perchè il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 1997
Consigliere est. Il Presidente
Luciano Di Noto Fortunato Pisanti Lucian formuota Puary 1
Depositato in Cancelleria IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
ID Scalia oggi, 3 GLU 1997. Csali Il Collaboratore di Cancellarle
See ed A SUPREMA T
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