Sentenza 17 dicembre 2019
Massime • 1
Nelle ipotesi in cui l'appello del pubblico ministero riguardi la mancata applicazione di una misura cautelare personale, l'effetto devolutivo dell'impugnazione non implica che il tribunale della libertà debba decidere nel senso dell'applicazione o del diniego del provvedimento richiesto, potendo procedere anche all'adozione di altre misure coercitive diverse e meno gravi. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'ordinanza del tribunale del riesame che, pronunciando sull'appello del pubblico ministero che chiedeva l'applicazione degli arresti domiciliari a fronte della misura interdittiva del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione adottata dal g.i.p., disponeva congiuntamente l'obbligo di dimora ed il divieto temporaneo di esercitare imprese e uffici direttivi per un anno).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2019, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2019 |
Testo completo
0 1832-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 2191/2019 Anna Petruzzellis Presidente - CC 17/12/2019- Emilia Anna Giordano Maria Silvia Giorgi R.G.N. 32225/2019 Relatore- Riccardo Amoroso Martino Rosati ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da VA FR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/06/2019 del Tribunale di Palermo, sezione riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi;
M. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Loy che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'indagato, Avv. Antonino Salmeri in sostituzione dell' Avv. Carmelo Levito, che, riportandosi ai motivi proposti, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 03/05/2019, il G.i.p, del tribunale di Palermo applicava a FR VA la misura cautelare del divieto di contrattare con la P.A. per 12 mesi, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari per i delitti di corruzione e falso. Sull'appello del P.M., il quale evidenziava l'inadeguatezza della disposta misura e chiedeva jez applicarsi quella richiesta, più grave, degli arresti domiciliari, il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento del gravame sostituiva alla misura interdittiva quella cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza, oltre al divieto temporaneo di esercitare imprese e uffici direttivi per la durata di un anno. Premesso che l'appello non investiva i presupposti della gravità indiziaria essendo circoscritto alla sola adeguatezza della misura, il Tribunale, ritenuto che l'indagato agiva consuetamente come amministratore di fatto oltre la veste formale di amministratore legale e che risultava accertata una continuità di impropri rapporti di scambio negli appalti pubblici non preclusi dalla misura applicata, giudicava meglio adeguate al caso in esame le misure congiunte sopra indicate, siccome idonee ad impedire all'indagato di raggiungere i cantieri e gli uffici degli enti pubblici committenti, di svolgere attività di impresa e di avere qualsiasi contatto come imprenditore con le Pubbliche Amministrazioni.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato denunziando: violazione di legge nella parte in cui non era stato dichiarato inammissibile - l'appello del P.M. per carenza di indicazione sia del nome dell'indagato, sia degli specifici capi di imputazione allo stesso riferiti (dato quest'ultimo che appariva solo nella nota di integrazione del 13/05/2019); violazione di legge e vizio motivazionale quanto alla- sostituzione della misura interdittiva con altra più grave neppure richiesta dal P.M.
3. Ha avvertito il difensore che l'ordinanza del G.i.p. del 03/05/2019 è stata impugnata anche dall'indagato e che la relativa procedura è stata trattata dal Tribunale del riesame di Palermo nella medesima udienza del 5 giugno 2019. E' stato accertato ex officio che il Tribunale ha rigettato l'impugnazione con ordinanza del 10/06/2019, avverso la quale la Difesa dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, che viene trattato anch'esso dal Collegio nell'odierna udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Ed invero nel corposo atto di appello del Pubblico ministero 13/05/2019, diversamente da quanto sostiene la Difesa, il riferimento al ricorrente è del tutto evidente:-al foglio 3, laddove la richiesta recita "si propone appello anche per i punti dell'ordinanza con cui si è valutata la proporzione, l'adeguatezza e l'idoneità delle misure cautelari da applicare in concreto ai singoli indagati, evidenziando la contraddittorietà dell'individuazione delle misure con la valutazione delle esigenze cautelari"; al foglio 46, allorché il Pubblico Ministero, dolendosi della mancata - valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari da parte del G.i.p., si esprime "Con riferimento agli imprenditori indagati", laddove FR VA risulta indagato per i capi di 2 les imputazione da 49 a 52 (come indicati nella richiesta di misura cautelare e nell'ordinanza genetica del 03/05/2019, cui l'atto di appello esplicitamente rimanda) nella sua qualità di amministratore di fatto della "Pioppo Costruzioni & Ristrutturazioni s.r.l."; al foglio 49 dove il P.M. rappresenta la inadeguatezza della misura cautelare concretamente applicata dal G.i.p. - divieto temporaneo di contrattare con la P.A. chiedendone la sostituzione con quella - originariamente richiesta degli arresti domiciliari. Lo stesso Pubblico Ministero ha peraltro integrato, nella stessa data del 13/05/2019, la parte finale della richiesta, con un atto "a chiarimento all'atto di impugnazione nella parte destinata alle richieste" ove meglio specifica che la domanda di riforma in punto di mancanza di adeguatezza e proposizione della misura cautelare è riferita anche al ricorrente FR VA (e ad altri). Infine, quanto alle ragioni a sostegno delle proprie richieste, l'atto di appello indica esplicitamente i motivi per i quali si ritiene l'inadeguatezza della misura disposta dal G.i.p., evidenziando in particolare che nei contratti di appalto la durata del rapporto si articola anche per diversi anni, così potendo sorgere l'occasione della commissione di reati in una fase del rapporto in cui il divieto non può interferire, ovvero la possibilità di aggirare il divieto intestando formalmente la titolarità dell'impresa a persone diverse da quella colpita dal divieto.
2. Il secondo motivo parimenti manifestamente infondato. Il Tribunale ha puntualmente risposto alle doglianze del Pubblico Ministero, ravvisando, con congrua e lineare motivazione in fatto incensurabile in sede di legittimità, l'inadeguatezza della misura disposta a far fronte al pericolo di recidivanza concreto sul duplice rilievo che parte dello scambio corruttivo consisteva nell'aggiudicazione di ulteriori due appalti a favore della medesima impresa per cui l'indagato agiva quale amministratore di fatto e che era consuetudine dell'indagato agire come amministratore di fatto, al di fuori di una veste formale e mettendo in pratica la collaudata esperienza nell'ambito degli appalti pubblici.
3. Ugualmente infondata è la censura relativa al lamentato superamento da parte del Tribunale del riesame, nel disporre misure non richieste dal Pubblico Ministero con l'appello, dei limiti dell'effetto devolutivo. L'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, afferma il principio di diritto in forza del quale nelle ipotesi in cui l'appello del pubblico ministero riguardi la mancata applicazione di una misura cautelare personale, l'effetto devolutivo dell'impugnazione non implica che il Tribunale del riesame debba decidere nel senso dell'applicazione o del diniego del provvedimento richiesto, potendo procedere anche all'adozione di misure meno gravi (Sez. 5, n. 12618 del 18/01/2017, Cavaliere, Rv. 269532; Sez. 2, n. 53376 del 17/09/2014, Di Giambattista, Rv. 261612; Sez. 5, n. 24139 del 14/03/2012, Abbruzzese, Rv. 253760). Diversamente opinando non si considera, da una parte, che «la peculiarità del procedimento de libertate attribuisce al tribunale del riesame, in funzione di giudice di appello, poteri coercitivi e dispositivi sostanzialmente simili a quelli del giudice procedente» e, dall'altra, che «il limite del tantum 3 C ед devolutum quantum appellatum opera solo nel senso del divieto di reformatio in peius rispetto alle richieste dell'accusa» (Sez. 2, n. 53376 del 17/09/2014, Di Giambattista, cit.).
3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/12/2019 Il Presidente Il Consigliere estensore Anna Petruzzellis Maria Silvia Giorgi Cheseinted off لهسه DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 GEN 2020 IL CANCELIERE E. urenzio Patrizia D 4