Sentenza 3 maggio 1999
Massime • 2
Nel giudizio di responsabilità dei magistrati instaurato "ex lege" 117/88, lo Stato eventualmente evocato in giudizio in veste di responsabile civile è, in virtù della rappresentanza processuale conferita dall'ordinamento ai Ministeri (D.Lgs. 1611/1933 e successive modifiche), rappresentato in giudizio dal Ministero di appartenenza del dipendente e, pertanto, da quello di grazia e giustizia (e non anche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri).
In tema di azione per la responsabilità' civile dei magistrati, il ricorso per Cassazione proposto, ai sensi dell'art. 5 legge n. 117 del 1988, avverso il decreto con cui la Corte d'Appello abbia dichiarato inammissibile la domanda va notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento della Corte d'Appello effettuata a cura della cancelleria, a nulla rilevando, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, che il suddetto provvedimento sia già stato notificato a cura della controparte, ne' che la notifica a cura della cancelleria sia stata effettuata oltre il termine di dieci giorni previsto, dovendosi tale ultimo termine ritenere di natura ordinatoria. Ne consegue, da un canto, che la notifica, da parte della cancelleria, del solo dispositivo del decreto di inammissibilità non è idonea a far decorrere il termine per la proposizione del ricorso per cassazione (non essendo, in tal caso, assicurata all'interessato la piena conoscenza di tutti gli elementi utili per valutare l'opportunità di proporre impugnazione e per formulare specifici motivi di ricorso); dall'altro, che la mancata notificazione del decreto nella sua integrità non rende improponibile il ricorso per cassazione che sia stato, ciononostante, notificato, atteso che il termine stabilito dalla legge è pur sempre un termine finale, e che il ricorrente può, comunque, decidere di proporre il ricorso a seguito dell'acquisizione, di sua iniziativa, della piena conoscenza del decreto della corte di appello, ovvero sulla base di altri elementi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/05/1999, n. 4386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4386 |
| Data del deposito : | 3 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. CO ALTIERI - Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BELISARIO 7, presso l'avvocato V. GALATÀ, rappresentato e difeso dall'avvocato FERNANDO GIANNINI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, AR CE, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
contro contro
BR LI,
- intimata -
avverso il decreto della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositato il 16/10/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/99 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per i resistenti, l'Avvocato dello Stato Palmieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CO IN esercitava un'azione nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di AN CA, quale componente togato del Tribunale per i minorenni di Firenze, e di GO UA, quale componente privato dello stesso tribunale, per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti dal medesimo a seguito di asseriti illeciti costituenti reato commessi dai suddetti magistrati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali. Il Tribunale di Bologna, con decreto del 6 - 29 maggio 1997, dichiarava l'inammissibilità, ex art. 5 legge n. 117 del 1988, della domanda risarcitoria proposta da CO IN.
Il reclamo del IN era rigettato, con decreto del 3 - 16 ottobre 1997, dalla Corte di appello di Bologna, la quale osservava:
a) che l'azione risarcitoria diretta ex art. 13 legge citata ha come presupposti la costituzione di parte civile nel processo penale o una sentenza penale di condanna passata in giudicato, mentre la mera prospettazione di ipotesi di reato non sottrae la domanda al giudizio di ammissibilità ex art. 5 legge n. 117 del 1988;
b) che la domanda di cui era stato chiesto il vaglio di ammissibilità era stata proposta ai sensi dell'art. 13, ma in assenza dei presupposti dell'azione diretta e con riferimento alle ipotesi di cui all'art. 2 della medesima legge, tanto che era stato evocato in giudizio un soggetto (la Presidenza del Consiglio dei Ministri) passivamente legittimato solo all'azione di responsabilità ex art. 2, nel dichiarato proposito che l'art. 5 "sostituisca il presupposto mancante" ex art. 13;
c) che la delibazione di ammissibilità, così come formulata, apparteneva ex art. 4 alla competenza del Tribunale di Bologna;
d) che nei confronti del dott. CA e del dott. UA non sussistevano i presupposti che consentono l'azione diretta ex art. 13;
e) che nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri sussisteva carenza di legittimazione passiva nell'azione diretta di responsabilità;
f) che l'azione ex art. 2 era già stata esperita infruttuosamente dal IN, essendo stata dichiarata inammissibile. Avverso tale decisione CO IN ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo,illustrato con "memoria". GO UA, AN CA e la Presidenza del Consiglio dei Ministri si costituivano depositando separate "memorie". MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, in primo luogo,rilevata l'irritualità della costituzione in giudizio dello CA e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non risultando la data di deposito presso la Corte di appello delle rispettive "memorie", il che non consente di verificare l'osservanza del termine di costituzione previsto dall'art. 5 della legge n. 117 del 1988, il quale è di cinque giorni successivi al termine di deposito del ricorso (a sua volta di dieci giorni dalla notifica).
2. È, invece, tempestiva la costituzione del UA, risultando la "memoria" di quest'ultimo depositata presso la cancelleria della Corte di appello il 18 giugno 1998, e quindi nei termini, considerato che il ricorso è stato notificato al UA il 29 maggio 1998.
3. Eccepisce GO UA che il ricorso per cassazione sarebbe stato proposto fuori dei termini previsti dall'art. 5, comma quarto, della legge n. 117 del 1988, perché il ricorso è stato notificato dopo oltre 7 mesi dalla notifica del dispositivo della decisione impugnata.
3.1. L'eccezione non è fondata.
L'art. 5, comma quarto, della legge citata stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere notificato entro trenta giorni dalla notificazione del decreto da effettuarsi senza indugio a cura della cancelleria e comunque non oltre dieci giorni.
Ritiene il collegio, da un lato, che tale ultimo termine sia di natura ordinatoria (Cass. 23 dicembre 1997 n. 13003) e, dall'altro, che non sia sufficiente a far decorrere il termine per la proposizione del ricorso per cassazione la notifica del solo dispositivo del decreto di inammissibilità della corte di appello, in quanto all'interessato non è assicurata la conoscenza di tutti gli elementi utili per valutare l'opportunità di proporre l'impugnazione e per formulare specifici motivi di ricorso. Tuttavia, contrariamente a quanto pure sostenuto dal ricorrente, la mancata notificazione del decreto, nella sua integrità, da parte della cancelleria non rende improponibile il ricorso per cassazione che sia stato ciò nonostante notificato, come è avvenuto nella specie, atteso che il termine stabilito dalla legge è un termine finale e che il ricorrente può comunque decidere di proporre il ricorso per cassazione a seguito dell'acquisizione, su sua iniziativa, della piena conoscenza del decreto della corte di appello ovvero sulla base di altri elementi.
4. Con l'unico mezzo d'impugnazione il ricorrente - premesso che il filtro ex art. 5 della legge n. 117 del 1988 sostituisce i due presupposti mancanti per l'azione diretta ex art. 13 (giudicato penale di condanna o costituzione di parte civile), ritenuti necessari dalla giurisprudenza, e che tale filtro non può essere regolato diversamente che ai sensi dell'art. 4, comma 1, ai fini dell'individuazione del giudice competente a conoscere dell'azione risarcitoria e della parte legittimata passivamente in giudizio - sostiene che le prove documentali, univoche e convergenti, dei reati di falso per soppressione, falso per sostituzione, falso ideologico (di cui al P.P. n. 4458/95 e 11336/95 N.R. della Procura presso il Tribunale di Bologna) commessi, nella formazione dei fascicoli n. 348/83 e 416/83 del Tribunale per i minorenni di Firenze dai giudici di quel tribunale Giampaolo Meucci, AN CA e GO UA, in concorso con IS RA (esperto psicologo presso il Tribunale di sorveglianza di Firenze ed il carcere di Sollicciano), al fine di occultare la corruzione aggravata ex art.319 ter c.p. dei medesimi UA e RA, erano state ritualmente dedotte in giudizio dall'attore, allegate al ricorso introduttivo, per consentire la valutazione ex art. 5 dell'ammissibilità dell'azione risarcitoria.
Aggiunge il ricorrente: A) che GO UA era stato condannato ex art. 324 c.p. con sentenza n. 533 della Corte di appello di Firenze in data 19.2.1990, in relazione al provvedimento di affido dei figli minori del Prof. IN, emesso dal T.M. di Firenze in data 29.6.1983 n. 416/83, censurato perché "episodio riprovevole sotto ogni aspetto" dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 1864 del 28 aprile 1992; B) che l'abrogazione dell'art. 324 c.p., intervenuta nel frattempo (aprile 1990), non aveva "assolto" il UA dall'imputazione e che la sentenza di annullamento di tale condanna (Cass. Sesta Sezione Penale n. 3045 del 29.11.1990) presentava vari profili di illegittimità; C) che il UA e la RA era stati rinviati a giudizio per avere sistematicamente impedito, dal 5.12.1986 al gennaio 1997, ed ancora successivamente, gli incontri di TT ed DO IN con il loro padre legittimo;
D) che il pregresso ricorso, azionato nel 1992 dal Prof. IN per dolo ex art. 2 legge 117 del 1988 era stato dichiarato illegittimo dalla Suprema Corte con sentenza n. 6900 del 1996 unicamente a causa della mancata sottoscrizione, da parte di un procuratore legalmente esercente nel distretto giudiziario di Bologna, sia del ricorso introduttivo che del reclamo. Il ricorrente sottolinea infine che la rilevanza penale dei fatti posti a fondamento della richiesta risarcitoria e la gravità dei danni morali e materiali, affettivi e patrimoniali, conseguiti dal Prof. IN e dai suoi figli nel corso di quindici anni, oltre alla notevole entità delle spese legali sostenute, sono inconfutabili.
4.1. Il ricorso non merita accoglimento.
La decisione impugnata contiene in sostanza le seguenti quattro affermazioni:
1) la delibazione di ammissibilità dell'azione, così come formulata e diretta a far valere un asserito comportamento doloso dei magistrati, coincidente con un illecito penale, comportando il riscontro dei presupposti dell'azione di cui all'art. 2 della legge n. 117 del 1988, appartiene ex art. 4 alla competenza del Tribunale
di Bologna;
2) nei confronti del dott. CA e del dott. UA non sussistono i presupposti che consentono l'azione diretta ex art. 13;
3) nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri sussiste carenza di legittimazione passiva nell'azione diretta di responsabilità; 4) l'azione ex art. 2 era già stata esperita infruttuosamente dal IN, essendo stata dichiarata inammissibile (Cass. n. 6900/96). Ora, pur se i termini in cui è formulato il ricorso per cassazione non sono molto chiari, la prima delle suddette affermazioni non sembra che formi oggetto di censura da parte del ricorrente, avendo questi dedotto che è proprio la necessità del filtro ex art. 5 che incardina, senza equivoci, la esclusiva competenza per foro ed individua univocamente il legittimato passivo, ai sensi dell'art. 4, comma 1 (pag. 3 del ricorso).
Deve, invece, ritenersi che il IN contesti le affermazioni sub 2, 3 e 4, avendo chiesto nelle conclusioni che sia dichiarata l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 5, comma 5, dell'azione risarcitoria per fatti costituenti reato nei confronti dei convenuti CA AN, UA GO, RA IS e dello Stato nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, quale responsabile civile.
Rileva il Collegio che nei confronti di IS RA il ricorso per cassazione è inammissibile, non avendo il decreto impugnato adottato alcuna decisione rispetto alla medesima, che non figura tra le parti del procedimento in davanti alla Corte di appello, e non essendo tale decreto stato impugnato per omessa pronuncia (è il caso di rilevare che la causa proposta nei confronti della RA, che non è un magistrato, era stata separata dalle altre dal giudice di prima istanza).
Per quanto riguarda AN CA e GO UA, la pronuncia impugnata, che ha ritenuto non sussistenti i presupposti che consentono l'azione diretta ex art. 13, si basa su una corretta interpretazione di tale disposizione.
Invero, questa Corte ha già affermato che l'art. 13 della legge n.117 del 1988, nel prevedere l'azione diretta nei confronti del magistrato e dello Stato, quale responsabile civile, in caso di reati commessi dal magistrato medesimo nell'esercizio delle proprie funzioni, si pone su di un piano diverso da quello delle ipotesi di responsabilità contemplate dagli artt. 2 e segg. della legge stessa e si riferisce a fattispecie che presentino - rispetto all'ipotesi di dolo di cui all'art.
2 - un ulteriore connotato, rappresentato dalla costituzione di parte civile nel processo penale eventualmente instaurato a carico del magistrato, ovvero da una sentenza penale di condanna del medesimo;
con la conseguenza che qualora si prospetti, pur in difetto di tali presupposti, di aver subito un danno ingiusto per compimento di reati da parte di magistrati nell'esercizio delle loro funzioni, la relativa domanda non si sottrae al giudizio di ammissibilità previsto dall'art. 5 della richiamata legge, in quanto ove il (preteso) danneggiato possa liberamente agire in giudizi civile (in via alternativa o cumulativa nei confronti del magistrato e delle Stato), semplicemente prospettando ipotesi di reato a carico del magistrato, risulterebbero completamente vanificati le limitazioni ed il "filtro" imposti dalla legge sull'ammissibilità dell'indicata azione (Cass. 19 agosto 1995 n. 493699, 4 novembre 1998 n. 520339). Poiché è pacifico nella specie che non vi era giudicato di condanna penale ne' costituzione di parte civile, l'art. 13 non era applicabile, con la conseguente impossibilità di esercitare l'azione direttamente nei confronti dei magistrati, come consentito da tale disposizione.
D'altra parte, si è già osservato come lo stesso ricorrente ha dedotto che è proprio la necessità del filtro ex art. 5 che incardina, senza equivoci, la esclusiva competenza per foro ed individua univocamente il legittimato passivo, ai sensi dell'art. 4, comma 1 (pag. 3 del ricorso).
Ora, se il legittimato passivo è il Presidente del Consiglio dei Ministri, in base all'art. 4 ed alla tesi sostenuta dal medesimo ricorrente, l'azione non può essere esercitata nei confronti del magistrato, il quale può solo intervenire nel procedimento, ai sensi del successivo art. 6.
Nella "memoria" del 18 gennaio 1999 CO IN fa presente che egli si è costituito parte civile (in data 8 gennaio 1999) in un procedimento dinanzi alla Pretura Circondariale di Firenze
contro
IS RA e GO UA e sostiene che tale circostanza vanifica il motivo dedotto dalla Corte di appello per dichiarare l'insussistenza dei presupposti dell'azione ex art. 13. Osserva al riguardo il Collegio che la verifica della correttezza del provvedimento impugnato non può essere compiuta alla luce di circostanze sopravvenute.
Esclusa così la legittimazione passiva dei magistrati, resta da esaminare la posizione del Presidente del Consiglio dei Ministri. Come già rilevato (vedi sopra sub 3 e 4), il decreto impugnato ha affermato che nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri sussiste carenza di legittimazione passiva nell'azione diretta di responsabilità e che l'azione ex art. 2 era già stata esperita infruttuosamente dal IN, essendo stata dichiarata inammissibile.
Sembra in tal modo che la Corte di appello abbia voluto escludere nel caso in esame, nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ammissibilità sia dell'azione ex art. 13 che di quella ex art. 2.
Il principio contenuto nella prima delle due affermazioni (carenza di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'azione diretta di responsabilità), non appare contestabile. Sul punto il giudice di primo grado aveva osservato che lo Stato, eventualmente evocato in giudizio in veste di responsabile civile è, in virtù della rappresentanza processuale conferita dall'ordinamento ai Ministeri (d. lgs. n. 1611 del 1933 e successive modifiche) ed in conformità a quanto pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza (Cass. S.U.
6.11.1975 n. 377937 e n. 1879 del 24.3.1982) prima della nuova disciplina (sulla responsabilità dei magistrati), rappresentato dal Ministero di appartenenza del dipendente (per i magistrati, quindi, il Ministero di Grazia e Giustizia).
Tale argomentazione non ha formato oggetto di censura con l'impugnazione alla Corte di appello, nella quale il IN si era limitato a rilevare che la pretesa legittimazione del Ministero di Grazia e Giustizia non è prevista nella procedura di filtro in oggetto, evidentemente sostenendo che nella procedura di filtro l'azione deve essere proposta contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, così come fatto dal medesimo.
È pertanto necessario verificare la correttezza della decisione impugnata, nella parte in cui ha escluso l'ammissibilità dell'azione ex art. 2 nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, perché tale azione era stata già stata infruttuosamente esperita e dichiarata inammissibile.
Obietta il ricorrente, rispetto a tale profilo, che il pregresso ricorso, azionato nel 1992 per dolo ex art. 2 della legge 117/88, era stato dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte unicamente a causa della mancata sottoscrizione, da parte di procuratore legale esercente nel distretto giudiziario di Bologna, sia del ricorso introduttivo che del reclamo, con ciò lasciando intendere che, data la natura della dichiarazione di inammissibilità, non ne sarebbe derivata una preclusione rispetto alla proposizione di un nuovo ricorso introduttivo.
Ritiene il collegio che la decisione impugnata non meriti censura nemmeno sotto il profilo in esame perché la sentenza di questa Corte (n. 6900 del 30 luglio 1996) che ha definito il precedente procedimento ex art. 2 della legge 117/88 ha ritenuto affetto da nullità insanabile - in quanto sottoscritto da procuratore legale esercente extra districtum - il reclamo proposto alla Corte di appello contro il decreto del Tribunale di Bologna che aveva dichiarato inammissibili le domande proposte nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. La nullità del reclamo (e non anche del ricorso introduttivo, come dedotto dal ricorrente) comporta che debba restare ferma la pronuncia di inammissibilità adottata dal giudice di primo grado e che, quindi, resta preclusa ogni ulteriore azione nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Come già osservato da questa Corte, il procedimento sull'ammissibilità dell'azione risarcitoria in dipendenza di responsabilità civile del magistrato, di cui all'art. 5 della legge 13 aprile 1988 n. 117, si mantiene sul piano meramente delibativo solo quanto al riscontro della sussistenza degli elementi addotti a fonte di detta responsabilità, nel senso che, ove non sia evidente la pretestuosità della relativa deduzione, rimane devoluta al successivo giudizio di merito l'approfondita valutazione della sua fondatezza, mentre ha carattere pieno e definitivo in ordine ai presupposti ed ai termini della azione (Cass. 26 luglio 1994 n. 6950).
5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come nel dispositivo, limitatamente all'attività difensiva svolta in udienza, per quanto riguarda lo CA e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, vanno poste a carico del ricorrente, in considerazione della soccombenza. Nulla per le spese nei confronti di IS RA, data l'assenza di attività difensiva della medesima.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di IS RA e lo rigetta nei confronti degli altri;
condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, nei confronti di AN CA e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in lire 1.000.000 ciascuno per onorari, oltre le spese prenotate a debito, e, nei confronti di GO UA, in lire 67.200, oltre a lire 1.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma il 26 gennaio 1999.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 3 MAGGIO 1999.