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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/05/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10744/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10744/2023 avente ad oggetto: modifica dei provvedimenti vigenti in materia di affidamento;
provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni ex art. 473 bis.39 c.p.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANNIZZARO Parte_1 C.F._1 ANTONIA e dell'avv. GRANDI FRANCESCA ( ) VIA DELLE LAME 39 C.F._2
40122 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA UGO LENZI 1 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. CANNIZZARO ANTONIA
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCUDERI GIOACCHINO CP_1 C.F._3
ALDO; elettivamente domiciliata in VIA MARCONI N. 71 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. SCUDERI GIOACCHINO ALDO
RESISTENTE
PM – Atti comunicati in data 10-09-2023
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“in via principale:
pagina 1 di 10 - accertata la sussistenza delle violazioni all'ordinanza definitiva n. cronol. 12405/22 e successivamente all'udienza del 15.10.2024, accertato l'immotivato comportamento abbandonico della
SI.ra stabilire un affidamento super-esclusivo in favore del signor;
CP_1 Parte_1
- valutare il comportamento della controparte ai sensi dell'art.116 comma II nonché ai sensi del I comma art. 92 e dell'art. 96 come richiamati dall'articolo 473 bis.18 cpc., dato che le allegazioni reddituali sono incomplete.
In via subordinata:
- nel caso in cui la SI.ra dimostrasse che le numerose assenze sono state dovute ad un grave CP_1
stato di salute e/o per forza maggiore e riprendesse gli incontri con la figlia, si chiede di confermare quanto già deciso in ordine alla forma di affidamento ovvero esclusivo.
In ogni caso:
- ammonire la SI.ra , invitandola ad osservare la regolamentazione delle visite materne, CP_1
prevedendo che ad ogni violazione o inosservanza successiva delle predette ovvero per ogni giornata di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, la GN sia tenuta a versare al signor CP_1 Pt_1 quella somma di denaro che l'Ill.mo Giudice Vorrà determinare tenuto conto della gravità delle condotte;
- condannare la GN al pagamento di una sanzione pecuniaria, il cui importo verrà CP_1
determinato da questo Tribunale, da versarsi in favore della Cassa delle ammende nonché al risarcimento dei danni in favore della figlia minore ciò a causa del comportamento dalla stessa tenuto nei confronti della figlia;
Persona_1
- condannare ex art. 96 cpc parte resistente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore del SI. Pt_1
- condannare la SI.ra al pagamento delle spese, competenze e spese di giudizio. CP_1
via istruttoria.
- Alla luce di quanto recentemente emerso in relazione alle visite programmate tra madre e figlia, si chiede che controparte esibisca documentazione attestante un valido motivo delle varie assenze.
- Richiamata la precedente documentazione si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie in precedenza formulate sui capitoli di prova già ampiamente indicati (dal n. 1-5) che si riportano di seguito, opponendosi alle richieste istruttorie avversarie in quanto inammissibili.
Si chiede l'ammissione dei testi sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “vero che”
1. la SI.ra da quando si è trasferita a Milano ha interrotto ogni rapporto con la figlia minore? CP_1
2. la SI. ra quante volte ha incontrato la minore dal suo trasferimento a Milano? CP_1
pagina 2 di 10
3. la SI.ra dal mese di novembre 2022 ha interrotto i rapporti telefonici anche con il SI. CP_1 [...]
? Pt_1
4. la SI.ra si è organizzata per venire a Bologna per incontrare la figlia? CP_1
5. la SI.ra si è mai presentata presso l'istituto scolastico nell'ultimo anno? CP_1
Si indicano quali testi:
1. Il SI. , residente in [...]M - NA AN (Bologna - cap Testimone_1
40030) sui capitoli da n. 1 a n.4;
2. La SI.ra , residente in [...]M - NA AN (Bologna - Testimone_2
cap 40030) sui capitoli da n. 1 a n.4;
3. Il SI. loc. Monti snc - Capranica (VT) 01012 - sui capitoli dal n. 1 al n. 4; Tes_3
4. La SI. , loc. Monti snc - Capranica (VT) 01012 - sui capitoli dal n. 1 al n. 4; Testimone_4
5. Le educatrici della scuola d'infanzia: SI.re e c/o luogo di lavoro Testimone_5 Testimone_6
Via Giuseppe Verdi n. 2 - 40036 - Rioveggio (Bo) sul capitolo n.5.
Ci si oppone sin da ora alle richieste istruttorie avversarie e nella eventuale e denegata ipotesi di ammissione si chiede ammettersi prova contraria.
Con vittoria delle spese e dei compensi, liquidati come per legge.”
Per parte resistente come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, contrariis rejectis:
Rigettare e/o non accogliere le richieste di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti a monitorare la situazione famigliare, valutare le esigenze della minore nonché l'adeguatezza genitoriale suggerendo presso quale genitore la minore dovrà essere collocata prevalentemente;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.39 c.p.c. chiedeva accertarsi la sussistenza delle violazioni del Parte_1
decreto definitivo n. 12405/22 del Tribunale di Bologna in data 20-10-2022, pronunciato all'esito del procedimento avente ad oggetto le condizioni di affido della figlia minore e, Persona_1
conseguentemente, a parziale modifica di tale provvedimento, chiedeva disporsi l'affidamento c.d. super esclusivo della minore in favore del ricorrente;
l'ammonimento nei confronti della sig.ra
(madre della minore ed ex compagna del invitandola ad osservare la CP_1 Pt_1
pagina 3 di 10 regolamentazione delle visite materne, con individuazione di una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni giornata di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Chiedeva, infine, la condanna nei confronti di al pagamento di una sanzione pecuniaria da CP_1
versarsi in favore della nonché al risarcimento dei danni in favore della figlia Parte_2
minore in ragione del comportamento tenuto dalla madre.
In particolare, il sig. deduceva che nell'ambito del procedimento da lui promosso per Pt_1 regolamentare le condizioni di affido della minore, l'intestato Tribunale aveva disposto l'affido esclusivo in capo al padre con collocamento presso quest'ultimo e fissato un calendario di frequentazione madre-figlia con previsione di un week end al mese e, successivamente al febbraio
2023, due week end al mese. Aveva, altresì, posto a carico della madre un contributo al mantenimento per la minore pari a 300 euro mensili, oltre al 40% delle spese straordinarie. La sig. ra tuttavia, si CP_1
sarebbe resa responsabile di gravi inadempienze, sia con riferimento al calendario di visita alla figlia, sia per quanto riguarda gli obblighi economici. La resistente avrebbe, infatti, omesso di incontrare la figlia e non sarebbe stata puntuale nel versamento del dovuto per il mantenimento della bambina;
avrebbe inoltre bloccato le comunicazioni con l'ex compagno tramite il canale di messaggistica
Whatsapp, senza dare riscontro neppure alle e-mail inviate dal sig. Pt_1
Si costituiva in giudizio la quale, contestando le deduzioni avversarie, deduceva di essere CP_1
stata una madre sempre presente e premurosa e che la minore si fosse recata più volte a Milano, ove la madre attualmente risiede. Asseriva, inoltre, che l'allontanamento dalla bambina fosse dipeso anche dalle ingerenze della famiglia paterna, che avevano creato delle resistenze nell'evoluzione del rapporto con la figlia. Infine, deduceva di aver adempiuto sempre in maniera puntuale agli obblighi economici e che il presunto credito vantato dal ricorrente era stato compensato con spese relative alla scuola della minore. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto delle domande formulate dal ricorrente e l'intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti, al fine di monitorare la situazione familiare e le esigenze della minore.
Nel corso del giudizio venivano acquisite le relazioni dei Servizi Sociali di Bologna e di Milano richieste dal Giudice, aventi ad oggetto la situazione personale e familiare delle parti e della minore
, nonché l'esito degli incontri protetti fra madre e figlia, che hanno iniziato a tenersi a Persona_1
partire dal mese di marzo 2024.
Fatte precisare le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in data 27-03-2025.
In primo luogo si conferma il rigetto delle istanze istruttorie formulate dal ricorrente, che si appalesano superflue alla luce delle relazioni del Servizio Sociale acquisite in corso di causa. pagina 4 di 10 Per quanto concerne la domanda di affido c.d. super esclusivo al padre della minore , si Persona_1
osserva quanto segue.
In materia di affidamento dei figli minori si è statuito che “il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al m. il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.” (Cass., 19-09-2022, n. 27348).
Più di recente, la giurisprudenza di legittimità ha specificato ancora che “la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (Cass. 21425/2022). All'esito di simili verifiche il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l'affidamento c.d. super esclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e
l'interesse superiore del minore (Cass. 4056/2023; cfr. anche Cass. 32876/2022).” (Cass., 11-10-2024,
n. 26517).
Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto un comportamento abbandonico da parte della madre, la quale, successivamente al decreto emesso da codesto Tribunale in data 20-10-2022, che regolamentava le condizioni di affido della minore , non avrebbe più tenuto alcun rapporto con la figlia, Persona_1
sottraendosi ai suoi doveri genitoriali e alle visite alla minore. La resistente avrebbe, poi, bloccato la messaggistica con il sig. tramite canale Whatsapp, costringendolo a comunicare informazioni Pt_1
relative alla bambina tramite e-mail, che sarebbero rimaste comunque prive di riscontro.
Successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, si rendeva, poi, CP_1
disponibile nei confronti dei Servizi Sociali, i quali predisponevano un calendario di visite madre- figlia. Dopo un primo periodo in cui gli incontri sono stati rispettati, la madre si sarebbe, poi,
pagina 5 di 10 nuovamente sottratta dall'ottobre del 2024, non presentandosi a numerosi appuntamenti anche all'inizio dell'anno successivo.
La resistente, sul punto, ha negato il comportamento abbandonico nei confronti della figlia, in maniera del tutto generica, sostenendo di aver effettuato lo spostamento a Milano in ragione di un'offerta di lavoro, alla quale aveva, poi, dovuto rinunciare a causa dell'inizio di una seconda gravidanza. Ha, poi, dedotto che vi sia stato un atteggiamento ostruzionistico da parte del padre e che la figlia sia stata da lei intenzionalmente allontanata;
tuttavia, non ha contestato di aver bloccato il sig. sul canale Pt_1
Whatsapp.
Si osserva che della relazione trasmessa Servizio Sociale Milano in data 15-01-2024 emerge che la sig.ra ha riferito di non aver portato con sé la figlia a Milano a causa del rifiuto della stessa CP_1
bambina a seguirla, esplicitando di voler rimanere con il padre. In base alle successive relazioni del
Servizio Sociale di Bologna si evince che a partire dal mese di marzo 2024 è stato sviluppato un calendario di incontri assistiti fra la madre ed , con una cadenza quindicinale, ognuno della Persona_1
durata di due ore e, successivamente, di quattro ore presso un centro commerciale del territorio bolognese, per agevolare la madre negli spostamenti e per permettere alla minore di svolgere attività maggiormente differenziate. Secondo quanto riportato dal Servizio sociale in data 30-08-2024, nel periodo compreso tra marzo 2024 e agosto 2024, la madre ha rimandato alcuni incontri programmati da calendario, adducendo motivazioni sanitarie inerenti soprattutto al figlio secondogenito. Tali incontri sono stati, poi, in alcuni casi ricalendarizzati. Nel mese di agosto 2024 non si sono svolti incontri poiché si è recata in vacanza con il nuovo compagno e il figlio minore. Infine, CP_1 dall'aggiornamento del Servizio Sociale trasmesso nel febbraio 2025 emerge che a partire dal mese di settembre 2024, sono stati calendarizzati undici incontri assistiti madre-figlia a Bologna, dei quali cinque sono stati annullati dalla madre della minore con motivazioni di varia natura (di salute e relative a mezzi di trasporto). Nell'ambito, invece, degli incontri svolti, sono emerse criticità e difficoltà comunicative con la minore, tanto che è stata prevista una momentanea diminuzione degli incontri, fissandone uno ogni tre settimane, al fine di promuovere una maggiore partecipazione della madre. Il
Servizio Sociale ha concluso, comunque, indicando la necessità di migliorare il rapporto con la minore da parte della sig. con una partecipazione di quest'ultima agli incontri calendarizzati con più CP_1
continuità.
Nell'ambito delle relazioni suddette, la resistente viene descritta, nel rapporto con la figlia, spontanea ed adeguata sotto certi profili, ma rigida nelle manifestazioni nei confronti della bambina, ponendosi talvolta in maniera critica verso quest'ultima. Nel corso degli ultimi mesi il rapporto fra e Persona_1
pagina 6 di 10 la madre è apparso distaccato e privo di cenni affettivi. Per quanto concerne la cancellazione degli incontri calendarizzati, la resistente ha allegato alcuni certificati medici attestanti malattia e ha, inoltre, addotto giustificazioni inerenti alla salute del figlio minore e difficoltà logistiche legate ai trasporti.
La resistente, dunque, successivamente al suo trasferimento a Milano con la nuova famiglia, ha partecipato agli incontri assistiti programmati dal Servizio Sociale in maniera saltuaria, creando una discontinuità nei rapporti con la minore. L'interruzione, poi, delle comunicazioni con il sig. Pt_1
tramite il blocco del sistema di messaggistica Whatsapp, denota un atteggiamento ostruzionistico e di scarso interesse rispetto al flusso di informazioni riguardanti la figlia da parte del ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi attualmente rispondente all'interesse della minore disporsi, a parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Bologna in data 20-10-2022,
l'affido c.d. super esclusivo in capo al padre, con collocamento presso di sé e con facoltà di assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per la figlia.
In relazione alle ulteriori domande svolte dal ricorrente, si osserva che l'art. 473 bis.39 c.p.c. prevede che in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore oppure ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il Giudice può “a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Nei casi di cui al Parte_2
primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore.”
La norma prevede, dunque, un rimedio di natura risarcitoria per i danni prodotti al minore a causa delle condotte poste in essere in violazione delle condizioni di affido, nonché di natura sanzionatoria e di coercizione del genitore inadempiente.
Nel caso di specie, come già osservato, la sig.ra non ha ottemperato a quanto stabilito dal decreto CP_1
emesso da codesto Tribunale in data 20-10-2022 con riferimento al calendario di visita della minore, prendendo contatti con il Servizio Sociale per incontrare la figlia solo dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio. Successivamente, ha partecipato in modo discontinuo agli incontri programmati con la minore, rimandandone alcuni già nel primo semestre del 2024; a partire dal mese di settembre 2024, degli undici incontri calendarizzati, cinque sono stati, poi, annullati sempre dalla sig.ra
La resistente ha giustificato solo parzialmente le assenze, adducendo motivazioni di varia natura. CP_1 pagina 7 di 10 A prescindere dalle ragioni che di volta in volta hanno impedito alla madre di presenziare agli incontri, tali dinamiche non hanno permesso la ricostruzione di un rapporto sereno e caratterizzato da continuità con la minore Pertanto, si rende necessario intimare alla sig.ra di osservare in Persona_1 CP_1
maniera puntuale il calendario degli incontri con la figlia programmati dal Servizio Sociale, presentandosi agli appuntamenti programmati, con fissazione di una somma pari a 100 euro a carico della resistente per ogni incontro che verrà cancellato senza tempestiva e documentata giustificazione.
La sig.ra andrà, inoltre, condannata al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari CP_1
a 1.400 euro a favore della Cassa delle ammende.
Da ultimo, va presa in esame la domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni in favore della minore. Sotto il profilo del contributo al mantenimento, il resistente ha da ultimo dedotto che la sig.ra non avrebbe versato tre mensilità relative all'anno 2024, oltre a fare un generico riferimento ad CP_1
alcune spese straordinarie. Tuttavia, i debiti precedenti risulta siano stati estinti. Quanto al rapporto con la minore, deve darsi atto che, seppur con difficoltà, ha tentato di intraprendere il percorso CP_1
di avvicinamento alla figlia. Nell'ambito delle relazioni dei Servizi Sociali sono stati, comunque, evidenziati degli atteggiamenti di chiusura della bambina, che in più occasioni ha dimostrato un attaccamento al padre e ha tenuto un comportamento talvolta anche di rifiuto nei confronti della madre.
Nei mesi successivi è, poi, intervenuto l'annullamento degli incontri con la minore in una serie di occasioni, rispetto alle quali sono state allegate giustificazioni da parte della resistente (certificato medico in data 14-11-2024, 22-01-2025 e 04-02-2025; comunicazione e-mail relative a sciopero generale trasporti in data 29-11-2024, malattia del figlio in data 6-2-2025 e malattia della stessa Per_2
sig.ra in data 23-01-2025). CP_1
Nonostante le difficoltà sorte nella ricostruzione del rapporto madre-figlia, secondo le valutazioni dei
Servizi la minore è apparsa disponibile e serena nel complesso, ha presentato uno sviluppo cognitivo ottimale per la sua età, mostrando chiara consapevolezza anche della figura materna. Non presenta disturbi di rilievo, fatta eccezione per alcune difficoltà linguistiche per le quali è in corso trattamento logopedico. Nemmeno il padre, peraltro, allega specificamente che la minore ad oggi manifesti problemi comportamentali o malesseri riconducibili alla scarsa presenza della madre. Alla luce del complesso di tali elementi, non risultano, pertanto, effetti concreti sulla minore causati dal contegno materno, né per quanto concerne un turbamento emotivo, né in ordine al suo sviluppo psicofisico. Non ravvisandosi i presupposti per l'invocata azione risarcitoria, la domanda svolta dal ricorrente sul punto deve essere rigettata.
pagina 8 di 10 Condividendosi le conclusioni e proposte di cui alla relazione del Servizio Sociale del 18.2.2025, si conferisce al Servizio il mandato dettagliato in dispositivo per la prosecuzione del percorso intrapreso.
Da ultimo, il ricorrente ha svolto domanda ex artt. 116 comma 2 c.p.c., 92 comma 1 e 96 c.p.c., come richiamati dall'art. 473 bis.18 deducendo che la sig.ra non avrebbe ottemperato a quanto disposto CP_1
dal Giudice in data 15-10-2024, in ordine al deposito delle dichiarazioni fiscali delle parti degli ultimi tre anni entro il 31-01-2025, omettendo di depositare la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024. La domanda è infondata. L'ultima dichiarazione dei redditi che la sig.ra avrebbe CP_1
dovuto depositare era riferita all'anno d'imposta 2023, poiché alla data del 31-01-2025 non erano ancora spirati i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2024.
Il sig. ha chiesto, poi, la condanna nei confronti della sig.ra ex art. 96, comma 3, c.p.c., al Pt_1 CP_1
pagamento di una somma equitativamente determinata, in quanto la resistente avrebbe ostacolato il normale svolgimento del processo e tentato di fuorviare il Giudice adito con una ricostruzione non veritiera dei fatti. Anche tale domanda è infondata e va respinta, poiché deve ritenersi che la resistente non abbia tenuto una condotta processualmente abusiva, consistente nell'avere resistito pretestuosamente in giudizio, né abbia operato uno sviamento del sistema processuale.
Le spese di lite vanno poste a carico della resistente secondo il principio della soccombenza prevalente;
si liquidano in dispositivo sulla base dei valori compresi fra i medi e i minimi per tutte le fasi di giudizio, atteso che la fase istruttoria è consistita soltanto nell'acquisizione di documenti e che la materia del contendere aveva un oggetto obiettivamente circoscritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1- a parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Bologna in data 20-10-2022, dispone l'affido esclusivo della minore in capo al padre, con facoltà di assumere Persona_3
autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per la figlia, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, alla richiesta e rilascio dei documenti validi per l'espatrio, al disbrigo di tutte le pratiche amministrative relative alla minore;
2- ammonisce la sig.ra all'osservazione in maniera puntuale di quanto stabilito dal CP_1
presente decreto in relazione al calendario degli incontri con la figlia, che verranno programmati col Servizio Sociale;
fissa una somma pari a 100 euro a carico della resistente, che pagina 9 di 10 ella è tenuta a pagare al ricorrente per ogni violazione o inosservanza di quanto stabilito, cioè per ogni volta in cui mancherà a un incontro con la figlia senza documentata e tempestiva giustificazione;
3- condanna parte resistente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.400
euro a favore della Cassa delle ammende;
4- rigetta la domanda svolta da parte ricorrente avente ad oggetto il risarcimento dei danni in favore della figlia minore Persona_3
5- rigetta tutte le domande ex artt. 116 comma 2 c.p.c., 92 comma 1 e 96 c.p.c. svolte dal ricorrente;
6- per la durata di due anni, dispone che il Servizio Sociale territorialmente competente in base alla residenza della minore (Unione Comuni Appennino Bolognese), in collaborazione col
Servizio Sociale territorialmente competente in base alla residenza della madre (Area
Territorialità e Sistema Integrato di Accesso ai Servizi Sociali – Unità Milano Welfare
Territoriale Municipi di I e II livello – Municipio 1), organizzi incontri madre-figlia, inizialmente ogni tre settimane e nel territorio bolognese, alla presenza di un'educatrice; successivamente, a seconda dell'andamento degli incontri, potrà essere variata la frequenza, durata e luogo di svolgimento e potranno essere resi liberi;
parallelamente i Servizi attueranno tutti gli interventi ritenuti utili per rinforzare la capacità genitoriale della madre e il dialogo fra i genitori;
verificheranno periodicamente tramite colloqui con i genitori e con gli insegnanti e se necessario con i sanitari che l'abbiano eventualmente in cura, la situazione sanitaria, familiare e scolastica della minore;
7- fermo per il resto quanto già disposto dal vigente decreto;
8- condanna altresì parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €
12.27 per spese, € 4.000 per compensi, oltre al 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di consiglio del 22-04-2025.
Si comunichi ai Servizi Sociali sopra menzionati.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10744/2023 avente ad oggetto: modifica dei provvedimenti vigenti in materia di affidamento;
provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni ex art. 473 bis.39 c.p.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANNIZZARO Parte_1 C.F._1 ANTONIA e dell'avv. GRANDI FRANCESCA ( ) VIA DELLE LAME 39 C.F._2
40122 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA UGO LENZI 1 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. CANNIZZARO ANTONIA
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCUDERI GIOACCHINO CP_1 C.F._3
ALDO; elettivamente domiciliata in VIA MARCONI N. 71 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. SCUDERI GIOACCHINO ALDO
RESISTENTE
PM – Atti comunicati in data 10-09-2023
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“in via principale:
pagina 1 di 10 - accertata la sussistenza delle violazioni all'ordinanza definitiva n. cronol. 12405/22 e successivamente all'udienza del 15.10.2024, accertato l'immotivato comportamento abbandonico della
SI.ra stabilire un affidamento super-esclusivo in favore del signor;
CP_1 Parte_1
- valutare il comportamento della controparte ai sensi dell'art.116 comma II nonché ai sensi del I comma art. 92 e dell'art. 96 come richiamati dall'articolo 473 bis.18 cpc., dato che le allegazioni reddituali sono incomplete.
In via subordinata:
- nel caso in cui la SI.ra dimostrasse che le numerose assenze sono state dovute ad un grave CP_1
stato di salute e/o per forza maggiore e riprendesse gli incontri con la figlia, si chiede di confermare quanto già deciso in ordine alla forma di affidamento ovvero esclusivo.
In ogni caso:
- ammonire la SI.ra , invitandola ad osservare la regolamentazione delle visite materne, CP_1
prevedendo che ad ogni violazione o inosservanza successiva delle predette ovvero per ogni giornata di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, la GN sia tenuta a versare al signor CP_1 Pt_1 quella somma di denaro che l'Ill.mo Giudice Vorrà determinare tenuto conto della gravità delle condotte;
- condannare la GN al pagamento di una sanzione pecuniaria, il cui importo verrà CP_1
determinato da questo Tribunale, da versarsi in favore della Cassa delle ammende nonché al risarcimento dei danni in favore della figlia minore ciò a causa del comportamento dalla stessa tenuto nei confronti della figlia;
Persona_1
- condannare ex art. 96 cpc parte resistente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore del SI. Pt_1
- condannare la SI.ra al pagamento delle spese, competenze e spese di giudizio. CP_1
via istruttoria.
- Alla luce di quanto recentemente emerso in relazione alle visite programmate tra madre e figlia, si chiede che controparte esibisca documentazione attestante un valido motivo delle varie assenze.
- Richiamata la precedente documentazione si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie in precedenza formulate sui capitoli di prova già ampiamente indicati (dal n. 1-5) che si riportano di seguito, opponendosi alle richieste istruttorie avversarie in quanto inammissibili.
Si chiede l'ammissione dei testi sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “vero che”
1. la SI.ra da quando si è trasferita a Milano ha interrotto ogni rapporto con la figlia minore? CP_1
2. la SI. ra quante volte ha incontrato la minore dal suo trasferimento a Milano? CP_1
pagina 2 di 10
3. la SI.ra dal mese di novembre 2022 ha interrotto i rapporti telefonici anche con il SI. CP_1 [...]
? Pt_1
4. la SI.ra si è organizzata per venire a Bologna per incontrare la figlia? CP_1
5. la SI.ra si è mai presentata presso l'istituto scolastico nell'ultimo anno? CP_1
Si indicano quali testi:
1. Il SI. , residente in [...]M - NA AN (Bologna - cap Testimone_1
40030) sui capitoli da n. 1 a n.4;
2. La SI.ra , residente in [...]M - NA AN (Bologna - Testimone_2
cap 40030) sui capitoli da n. 1 a n.4;
3. Il SI. loc. Monti snc - Capranica (VT) 01012 - sui capitoli dal n. 1 al n. 4; Tes_3
4. La SI. , loc. Monti snc - Capranica (VT) 01012 - sui capitoli dal n. 1 al n. 4; Testimone_4
5. Le educatrici della scuola d'infanzia: SI.re e c/o luogo di lavoro Testimone_5 Testimone_6
Via Giuseppe Verdi n. 2 - 40036 - Rioveggio (Bo) sul capitolo n.5.
Ci si oppone sin da ora alle richieste istruttorie avversarie e nella eventuale e denegata ipotesi di ammissione si chiede ammettersi prova contraria.
Con vittoria delle spese e dei compensi, liquidati come per legge.”
Per parte resistente come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, contrariis rejectis:
Rigettare e/o non accogliere le richieste di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti a monitorare la situazione famigliare, valutare le esigenze della minore nonché l'adeguatezza genitoriale suggerendo presso quale genitore la minore dovrà essere collocata prevalentemente;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.39 c.p.c. chiedeva accertarsi la sussistenza delle violazioni del Parte_1
decreto definitivo n. 12405/22 del Tribunale di Bologna in data 20-10-2022, pronunciato all'esito del procedimento avente ad oggetto le condizioni di affido della figlia minore e, Persona_1
conseguentemente, a parziale modifica di tale provvedimento, chiedeva disporsi l'affidamento c.d. super esclusivo della minore in favore del ricorrente;
l'ammonimento nei confronti della sig.ra
(madre della minore ed ex compagna del invitandola ad osservare la CP_1 Pt_1
pagina 3 di 10 regolamentazione delle visite materne, con individuazione di una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni giornata di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Chiedeva, infine, la condanna nei confronti di al pagamento di una sanzione pecuniaria da CP_1
versarsi in favore della nonché al risarcimento dei danni in favore della figlia Parte_2
minore in ragione del comportamento tenuto dalla madre.
In particolare, il sig. deduceva che nell'ambito del procedimento da lui promosso per Pt_1 regolamentare le condizioni di affido della minore, l'intestato Tribunale aveva disposto l'affido esclusivo in capo al padre con collocamento presso quest'ultimo e fissato un calendario di frequentazione madre-figlia con previsione di un week end al mese e, successivamente al febbraio
2023, due week end al mese. Aveva, altresì, posto a carico della madre un contributo al mantenimento per la minore pari a 300 euro mensili, oltre al 40% delle spese straordinarie. La sig. ra tuttavia, si CP_1
sarebbe resa responsabile di gravi inadempienze, sia con riferimento al calendario di visita alla figlia, sia per quanto riguarda gli obblighi economici. La resistente avrebbe, infatti, omesso di incontrare la figlia e non sarebbe stata puntuale nel versamento del dovuto per il mantenimento della bambina;
avrebbe inoltre bloccato le comunicazioni con l'ex compagno tramite il canale di messaggistica
Whatsapp, senza dare riscontro neppure alle e-mail inviate dal sig. Pt_1
Si costituiva in giudizio la quale, contestando le deduzioni avversarie, deduceva di essere CP_1
stata una madre sempre presente e premurosa e che la minore si fosse recata più volte a Milano, ove la madre attualmente risiede. Asseriva, inoltre, che l'allontanamento dalla bambina fosse dipeso anche dalle ingerenze della famiglia paterna, che avevano creato delle resistenze nell'evoluzione del rapporto con la figlia. Infine, deduceva di aver adempiuto sempre in maniera puntuale agli obblighi economici e che il presunto credito vantato dal ricorrente era stato compensato con spese relative alla scuola della minore. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto delle domande formulate dal ricorrente e l'intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti, al fine di monitorare la situazione familiare e le esigenze della minore.
Nel corso del giudizio venivano acquisite le relazioni dei Servizi Sociali di Bologna e di Milano richieste dal Giudice, aventi ad oggetto la situazione personale e familiare delle parti e della minore
, nonché l'esito degli incontri protetti fra madre e figlia, che hanno iniziato a tenersi a Persona_1
partire dal mese di marzo 2024.
Fatte precisare le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in data 27-03-2025.
In primo luogo si conferma il rigetto delle istanze istruttorie formulate dal ricorrente, che si appalesano superflue alla luce delle relazioni del Servizio Sociale acquisite in corso di causa. pagina 4 di 10 Per quanto concerne la domanda di affido c.d. super esclusivo al padre della minore , si Persona_1
osserva quanto segue.
In materia di affidamento dei figli minori si è statuito che “il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al m. il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.” (Cass., 19-09-2022, n. 27348).
Più di recente, la giurisprudenza di legittimità ha specificato ancora che “la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (Cass. 21425/2022). All'esito di simili verifiche il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l'affidamento c.d. super esclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e
l'interesse superiore del minore (Cass. 4056/2023; cfr. anche Cass. 32876/2022).” (Cass., 11-10-2024,
n. 26517).
Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto un comportamento abbandonico da parte della madre, la quale, successivamente al decreto emesso da codesto Tribunale in data 20-10-2022, che regolamentava le condizioni di affido della minore , non avrebbe più tenuto alcun rapporto con la figlia, Persona_1
sottraendosi ai suoi doveri genitoriali e alle visite alla minore. La resistente avrebbe, poi, bloccato la messaggistica con il sig. tramite canale Whatsapp, costringendolo a comunicare informazioni Pt_1
relative alla bambina tramite e-mail, che sarebbero rimaste comunque prive di riscontro.
Successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, si rendeva, poi, CP_1
disponibile nei confronti dei Servizi Sociali, i quali predisponevano un calendario di visite madre- figlia. Dopo un primo periodo in cui gli incontri sono stati rispettati, la madre si sarebbe, poi,
pagina 5 di 10 nuovamente sottratta dall'ottobre del 2024, non presentandosi a numerosi appuntamenti anche all'inizio dell'anno successivo.
La resistente, sul punto, ha negato il comportamento abbandonico nei confronti della figlia, in maniera del tutto generica, sostenendo di aver effettuato lo spostamento a Milano in ragione di un'offerta di lavoro, alla quale aveva, poi, dovuto rinunciare a causa dell'inizio di una seconda gravidanza. Ha, poi, dedotto che vi sia stato un atteggiamento ostruzionistico da parte del padre e che la figlia sia stata da lei intenzionalmente allontanata;
tuttavia, non ha contestato di aver bloccato il sig. sul canale Pt_1
Whatsapp.
Si osserva che della relazione trasmessa Servizio Sociale Milano in data 15-01-2024 emerge che la sig.ra ha riferito di non aver portato con sé la figlia a Milano a causa del rifiuto della stessa CP_1
bambina a seguirla, esplicitando di voler rimanere con il padre. In base alle successive relazioni del
Servizio Sociale di Bologna si evince che a partire dal mese di marzo 2024 è stato sviluppato un calendario di incontri assistiti fra la madre ed , con una cadenza quindicinale, ognuno della Persona_1
durata di due ore e, successivamente, di quattro ore presso un centro commerciale del territorio bolognese, per agevolare la madre negli spostamenti e per permettere alla minore di svolgere attività maggiormente differenziate. Secondo quanto riportato dal Servizio sociale in data 30-08-2024, nel periodo compreso tra marzo 2024 e agosto 2024, la madre ha rimandato alcuni incontri programmati da calendario, adducendo motivazioni sanitarie inerenti soprattutto al figlio secondogenito. Tali incontri sono stati, poi, in alcuni casi ricalendarizzati. Nel mese di agosto 2024 non si sono svolti incontri poiché si è recata in vacanza con il nuovo compagno e il figlio minore. Infine, CP_1 dall'aggiornamento del Servizio Sociale trasmesso nel febbraio 2025 emerge che a partire dal mese di settembre 2024, sono stati calendarizzati undici incontri assistiti madre-figlia a Bologna, dei quali cinque sono stati annullati dalla madre della minore con motivazioni di varia natura (di salute e relative a mezzi di trasporto). Nell'ambito, invece, degli incontri svolti, sono emerse criticità e difficoltà comunicative con la minore, tanto che è stata prevista una momentanea diminuzione degli incontri, fissandone uno ogni tre settimane, al fine di promuovere una maggiore partecipazione della madre. Il
Servizio Sociale ha concluso, comunque, indicando la necessità di migliorare il rapporto con la minore da parte della sig. con una partecipazione di quest'ultima agli incontri calendarizzati con più CP_1
continuità.
Nell'ambito delle relazioni suddette, la resistente viene descritta, nel rapporto con la figlia, spontanea ed adeguata sotto certi profili, ma rigida nelle manifestazioni nei confronti della bambina, ponendosi talvolta in maniera critica verso quest'ultima. Nel corso degli ultimi mesi il rapporto fra e Persona_1
pagina 6 di 10 la madre è apparso distaccato e privo di cenni affettivi. Per quanto concerne la cancellazione degli incontri calendarizzati, la resistente ha allegato alcuni certificati medici attestanti malattia e ha, inoltre, addotto giustificazioni inerenti alla salute del figlio minore e difficoltà logistiche legate ai trasporti.
La resistente, dunque, successivamente al suo trasferimento a Milano con la nuova famiglia, ha partecipato agli incontri assistiti programmati dal Servizio Sociale in maniera saltuaria, creando una discontinuità nei rapporti con la minore. L'interruzione, poi, delle comunicazioni con il sig. Pt_1
tramite il blocco del sistema di messaggistica Whatsapp, denota un atteggiamento ostruzionistico e di scarso interesse rispetto al flusso di informazioni riguardanti la figlia da parte del ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi attualmente rispondente all'interesse della minore disporsi, a parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Bologna in data 20-10-2022,
l'affido c.d. super esclusivo in capo al padre, con collocamento presso di sé e con facoltà di assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per la figlia.
In relazione alle ulteriori domande svolte dal ricorrente, si osserva che l'art. 473 bis.39 c.p.c. prevede che in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore oppure ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il Giudice può “a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Nei casi di cui al Parte_2
primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore.”
La norma prevede, dunque, un rimedio di natura risarcitoria per i danni prodotti al minore a causa delle condotte poste in essere in violazione delle condizioni di affido, nonché di natura sanzionatoria e di coercizione del genitore inadempiente.
Nel caso di specie, come già osservato, la sig.ra non ha ottemperato a quanto stabilito dal decreto CP_1
emesso da codesto Tribunale in data 20-10-2022 con riferimento al calendario di visita della minore, prendendo contatti con il Servizio Sociale per incontrare la figlia solo dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio. Successivamente, ha partecipato in modo discontinuo agli incontri programmati con la minore, rimandandone alcuni già nel primo semestre del 2024; a partire dal mese di settembre 2024, degli undici incontri calendarizzati, cinque sono stati, poi, annullati sempre dalla sig.ra
La resistente ha giustificato solo parzialmente le assenze, adducendo motivazioni di varia natura. CP_1 pagina 7 di 10 A prescindere dalle ragioni che di volta in volta hanno impedito alla madre di presenziare agli incontri, tali dinamiche non hanno permesso la ricostruzione di un rapporto sereno e caratterizzato da continuità con la minore Pertanto, si rende necessario intimare alla sig.ra di osservare in Persona_1 CP_1
maniera puntuale il calendario degli incontri con la figlia programmati dal Servizio Sociale, presentandosi agli appuntamenti programmati, con fissazione di una somma pari a 100 euro a carico della resistente per ogni incontro che verrà cancellato senza tempestiva e documentata giustificazione.
La sig.ra andrà, inoltre, condannata al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari CP_1
a 1.400 euro a favore della Cassa delle ammende.
Da ultimo, va presa in esame la domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni in favore della minore. Sotto il profilo del contributo al mantenimento, il resistente ha da ultimo dedotto che la sig.ra non avrebbe versato tre mensilità relative all'anno 2024, oltre a fare un generico riferimento ad CP_1
alcune spese straordinarie. Tuttavia, i debiti precedenti risulta siano stati estinti. Quanto al rapporto con la minore, deve darsi atto che, seppur con difficoltà, ha tentato di intraprendere il percorso CP_1
di avvicinamento alla figlia. Nell'ambito delle relazioni dei Servizi Sociali sono stati, comunque, evidenziati degli atteggiamenti di chiusura della bambina, che in più occasioni ha dimostrato un attaccamento al padre e ha tenuto un comportamento talvolta anche di rifiuto nei confronti della madre.
Nei mesi successivi è, poi, intervenuto l'annullamento degli incontri con la minore in una serie di occasioni, rispetto alle quali sono state allegate giustificazioni da parte della resistente (certificato medico in data 14-11-2024, 22-01-2025 e 04-02-2025; comunicazione e-mail relative a sciopero generale trasporti in data 29-11-2024, malattia del figlio in data 6-2-2025 e malattia della stessa Per_2
sig.ra in data 23-01-2025). CP_1
Nonostante le difficoltà sorte nella ricostruzione del rapporto madre-figlia, secondo le valutazioni dei
Servizi la minore è apparsa disponibile e serena nel complesso, ha presentato uno sviluppo cognitivo ottimale per la sua età, mostrando chiara consapevolezza anche della figura materna. Non presenta disturbi di rilievo, fatta eccezione per alcune difficoltà linguistiche per le quali è in corso trattamento logopedico. Nemmeno il padre, peraltro, allega specificamente che la minore ad oggi manifesti problemi comportamentali o malesseri riconducibili alla scarsa presenza della madre. Alla luce del complesso di tali elementi, non risultano, pertanto, effetti concreti sulla minore causati dal contegno materno, né per quanto concerne un turbamento emotivo, né in ordine al suo sviluppo psicofisico. Non ravvisandosi i presupposti per l'invocata azione risarcitoria, la domanda svolta dal ricorrente sul punto deve essere rigettata.
pagina 8 di 10 Condividendosi le conclusioni e proposte di cui alla relazione del Servizio Sociale del 18.2.2025, si conferisce al Servizio il mandato dettagliato in dispositivo per la prosecuzione del percorso intrapreso.
Da ultimo, il ricorrente ha svolto domanda ex artt. 116 comma 2 c.p.c., 92 comma 1 e 96 c.p.c., come richiamati dall'art. 473 bis.18 deducendo che la sig.ra non avrebbe ottemperato a quanto disposto CP_1
dal Giudice in data 15-10-2024, in ordine al deposito delle dichiarazioni fiscali delle parti degli ultimi tre anni entro il 31-01-2025, omettendo di depositare la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024. La domanda è infondata. L'ultima dichiarazione dei redditi che la sig.ra avrebbe CP_1
dovuto depositare era riferita all'anno d'imposta 2023, poiché alla data del 31-01-2025 non erano ancora spirati i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2024.
Il sig. ha chiesto, poi, la condanna nei confronti della sig.ra ex art. 96, comma 3, c.p.c., al Pt_1 CP_1
pagamento di una somma equitativamente determinata, in quanto la resistente avrebbe ostacolato il normale svolgimento del processo e tentato di fuorviare il Giudice adito con una ricostruzione non veritiera dei fatti. Anche tale domanda è infondata e va respinta, poiché deve ritenersi che la resistente non abbia tenuto una condotta processualmente abusiva, consistente nell'avere resistito pretestuosamente in giudizio, né abbia operato uno sviamento del sistema processuale.
Le spese di lite vanno poste a carico della resistente secondo il principio della soccombenza prevalente;
si liquidano in dispositivo sulla base dei valori compresi fra i medi e i minimi per tutte le fasi di giudizio, atteso che la fase istruttoria è consistita soltanto nell'acquisizione di documenti e che la materia del contendere aveva un oggetto obiettivamente circoscritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1- a parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Bologna in data 20-10-2022, dispone l'affido esclusivo della minore in capo al padre, con facoltà di assumere Persona_3
autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per la figlia, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, alla richiesta e rilascio dei documenti validi per l'espatrio, al disbrigo di tutte le pratiche amministrative relative alla minore;
2- ammonisce la sig.ra all'osservazione in maniera puntuale di quanto stabilito dal CP_1
presente decreto in relazione al calendario degli incontri con la figlia, che verranno programmati col Servizio Sociale;
fissa una somma pari a 100 euro a carico della resistente, che pagina 9 di 10 ella è tenuta a pagare al ricorrente per ogni violazione o inosservanza di quanto stabilito, cioè per ogni volta in cui mancherà a un incontro con la figlia senza documentata e tempestiva giustificazione;
3- condanna parte resistente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.400
euro a favore della Cassa delle ammende;
4- rigetta la domanda svolta da parte ricorrente avente ad oggetto il risarcimento dei danni in favore della figlia minore Persona_3
5- rigetta tutte le domande ex artt. 116 comma 2 c.p.c., 92 comma 1 e 96 c.p.c. svolte dal ricorrente;
6- per la durata di due anni, dispone che il Servizio Sociale territorialmente competente in base alla residenza della minore (Unione Comuni Appennino Bolognese), in collaborazione col
Servizio Sociale territorialmente competente in base alla residenza della madre (Area
Territorialità e Sistema Integrato di Accesso ai Servizi Sociali – Unità Milano Welfare
Territoriale Municipi di I e II livello – Municipio 1), organizzi incontri madre-figlia, inizialmente ogni tre settimane e nel territorio bolognese, alla presenza di un'educatrice; successivamente, a seconda dell'andamento degli incontri, potrà essere variata la frequenza, durata e luogo di svolgimento e potranno essere resi liberi;
parallelamente i Servizi attueranno tutti gli interventi ritenuti utili per rinforzare la capacità genitoriale della madre e il dialogo fra i genitori;
verificheranno periodicamente tramite colloqui con i genitori e con gli insegnanti e se necessario con i sanitari che l'abbiano eventualmente in cura, la situazione sanitaria, familiare e scolastica della minore;
7- fermo per il resto quanto già disposto dal vigente decreto;
8- condanna altresì parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €
12.27 per spese, € 4.000 per compensi, oltre al 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di consiglio del 22-04-2025.
Si comunichi ai Servizi Sociali sopra menzionati.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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