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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 2938/2024
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Efisia Gaviano Consigliere
Silvana Sica Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 20/06/2024 AVENTE AD
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia mantenimento avverso la sentenza n. 1020/2024 del tribunale di Avellino, pubblicata il 20.5.2024 tra
(C.F. ), N. A UCRAINA Parte_1 C.F._1
IL 30/06/1979 residente in Monteforte Irpino (Av) alla Via Prima Traversa
Piano Alvanella 38/B, assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
KATIA SOLOMITA con studio in PIAZZA DE MARSICO 5
AVELLINO e indirizzo pec Email_1
appellante,
e
(C.F. ), n. a UZBEKISTAN CP_1 C.F._2
il 10/10/1973 e residente in [...] East 14th
St, elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Don Minzoni, 18, presso lo studio degli avv.ti Angelo Iandolo e Raffaele Pulzone che lo assistono e lo difendonogiusta procura per notaio del 16.1.2024, Persona_1
legalizzata in data 18.1.2024, in atti, i quali chiedono di ricevere ogni comunicazione all'indirizzo pec: Email_2
, Email_3
appellato, appellante incidentale,
Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Viviana Anziano,
CONCLUSIONI: come da verbale del 26.3.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1020/2024 il Tribunale di Avellino decidendo sul ricorso proposto da disponeva l'affido super esclusivo del figlio Parte_1
n. il 21.4.2020 negli USA alla madre, poneva a carico del padre un Per_2
assegno di mantenimento di euro 1.110,00 mensili , autorizzava il padre a prendere con se e portare negli Usa il figlio per il periodo di due mesi durante il periodo estivo.
Con atto di appello tempestivamente iscritto a ruolo, nel termine breve di giorni 30, la chiedeva che, tenuto conto anche delle gravi Pt_1
condizioni di salute del minore accertate successivamente alal conclusione del primo grado di giudizio , il diritto di visita per il padre fosse previsto esclusivamente in Itala, che in ragione del tenore di vita e delle somme pag. 2/6 versate per il mantenimento dell'altra figlia il fosse condannato a CP_1
versare per un assegno di mantenimento di euro 1.500,00 mensili. Per_2
Si costituiva l'appellato che chiedeva che il bambino potesse trascorrere metà dell'anno negli Usa insieme al padre, che l'assegno di mantenimento
,in forza della sua peggiorata situazione economica, fosse ridotto ad euro
600,00 mensili, in via istruttoria chiedeva che fosse disposta una CTU per verificare l'effettivo stato di salute del figlio.
Con ordinanza del 9.8.2024 la Corte, in diversa composizione, accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente alle modalità con cui veniva regolamentato il diritto del padre di avere presso di se il figlio.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., all'esito dell'udienza del
26.3.2025.
L'appello principale è parzialmente fondato per come di seguito si specificherà
1) Il primo motivo di appello.
Preliminarmente va rilevato che i fatti posti dalla a Pt_1
fondamento della sua impugnazione risultano, alla luce della copiosa ed esaustiva documentazione medica prodotta in atti, della cui fondatezza provenendo anche da strutture pubbliche non è dato dubitare, accertati. Il piccolo è affetto da un grave disturbo Per_2
dello spettro autistico ed ha nella madre il suo unico punto di riferimento. Sarebbe quindi estremamente dannoso per il piccolo interrompere le terapie di sostegno cui è sottoposto in Italia ed essere bruscamente privato del suo unico punto di riferimento pag. 3/6 affettivo costituito dalla madre. Il minore peraltro quasi non conosce iul padre che vede solo nei colloqui telefonici. Si rende necessario quindi che quando è con il padre rimanga nella provincia di Per_2
Avellino per sottoporsi alle necessarie terapie che è chiamato a svolgere e continui a vedere la madre. Il padre potrà quindi prendere con se il figlio per un periodo, anche non continuativo, di mesi due all'anno, a condizione che non si allontani dalla zona di residenza del figlio consentendogli il prosieguo delle terapie e la frequentazione con la madre.
2) L'importo per il mantenimento.
Sia l'appello principale che quello incidentale sul punto vanno rigettati.
Anzitutto l'appellante incidentale in alcun modo allega perché le sue condizioni economiche abbiano, negli ultimi tre anni, subito un peggioramento , se ciò sia stato frutto di situazioni oggettive di forza maggiore o sia invece frutto di sue scelte lavorative. Peraltro il
Vaysburd, pur potendo agevolmente intervenire anche da casa avendo la Corte disposto la trattazione delle udienze mediante videoconferenza non si è mai presentato per chiarire quale sia attualmente la sua posizione lavorativa ed economica.
Anche la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento formulata dall'appellante e dal P.M. è infondata. Seppure è vero che l'appellato sostiene per l'altra sua figlia un assegno di mantenimento di importo ben superiore a quello disposto per devono però Per_2
considerarsi le ingenti spese di viaggio e di soggiorno che il padre deve sopportare per recarsi dagli USA in Itala ogni volta che debba pag. 4/6 incontrare il figlio. Pertanto l'assegno fissato appare congruo attesa anche la tenera età del minore e la sua residenza in un piccolo centro dell'avellinese.
Le spese del presente grado di giudizio, attesa la soccombenza reciproca, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti .
.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello iscritto a ruolo il 20.06.2024 nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Avellino n. 1020/2024 così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello regolamenta il diritto del padre a frequentare il figlio come in parte motiva,
Rigetta nel resto,
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 16/04/2025.
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
pag. 5/6 pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 2938/2024
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Efisia Gaviano Consigliere
Silvana Sica Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 20/06/2024 AVENTE AD
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia mantenimento avverso la sentenza n. 1020/2024 del tribunale di Avellino, pubblicata il 20.5.2024 tra
(C.F. ), N. A UCRAINA Parte_1 C.F._1
IL 30/06/1979 residente in Monteforte Irpino (Av) alla Via Prima Traversa
Piano Alvanella 38/B, assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
KATIA SOLOMITA con studio in PIAZZA DE MARSICO 5
AVELLINO e indirizzo pec Email_1
appellante,
e
(C.F. ), n. a UZBEKISTAN CP_1 C.F._2
il 10/10/1973 e residente in [...] East 14th
St, elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Don Minzoni, 18, presso lo studio degli avv.ti Angelo Iandolo e Raffaele Pulzone che lo assistono e lo difendonogiusta procura per notaio del 16.1.2024, Persona_1
legalizzata in data 18.1.2024, in atti, i quali chiedono di ricevere ogni comunicazione all'indirizzo pec: Email_2
, Email_3
appellato, appellante incidentale,
Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Viviana Anziano,
CONCLUSIONI: come da verbale del 26.3.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1020/2024 il Tribunale di Avellino decidendo sul ricorso proposto da disponeva l'affido super esclusivo del figlio Parte_1
n. il 21.4.2020 negli USA alla madre, poneva a carico del padre un Per_2
assegno di mantenimento di euro 1.110,00 mensili , autorizzava il padre a prendere con se e portare negli Usa il figlio per il periodo di due mesi durante il periodo estivo.
Con atto di appello tempestivamente iscritto a ruolo, nel termine breve di giorni 30, la chiedeva che, tenuto conto anche delle gravi Pt_1
condizioni di salute del minore accertate successivamente alal conclusione del primo grado di giudizio , il diritto di visita per il padre fosse previsto esclusivamente in Itala, che in ragione del tenore di vita e delle somme pag. 2/6 versate per il mantenimento dell'altra figlia il fosse condannato a CP_1
versare per un assegno di mantenimento di euro 1.500,00 mensili. Per_2
Si costituiva l'appellato che chiedeva che il bambino potesse trascorrere metà dell'anno negli Usa insieme al padre, che l'assegno di mantenimento
,in forza della sua peggiorata situazione economica, fosse ridotto ad euro
600,00 mensili, in via istruttoria chiedeva che fosse disposta una CTU per verificare l'effettivo stato di salute del figlio.
Con ordinanza del 9.8.2024 la Corte, in diversa composizione, accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente alle modalità con cui veniva regolamentato il diritto del padre di avere presso di se il figlio.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., all'esito dell'udienza del
26.3.2025.
L'appello principale è parzialmente fondato per come di seguito si specificherà
1) Il primo motivo di appello.
Preliminarmente va rilevato che i fatti posti dalla a Pt_1
fondamento della sua impugnazione risultano, alla luce della copiosa ed esaustiva documentazione medica prodotta in atti, della cui fondatezza provenendo anche da strutture pubbliche non è dato dubitare, accertati. Il piccolo è affetto da un grave disturbo Per_2
dello spettro autistico ed ha nella madre il suo unico punto di riferimento. Sarebbe quindi estremamente dannoso per il piccolo interrompere le terapie di sostegno cui è sottoposto in Italia ed essere bruscamente privato del suo unico punto di riferimento pag. 3/6 affettivo costituito dalla madre. Il minore peraltro quasi non conosce iul padre che vede solo nei colloqui telefonici. Si rende necessario quindi che quando è con il padre rimanga nella provincia di Per_2
Avellino per sottoporsi alle necessarie terapie che è chiamato a svolgere e continui a vedere la madre. Il padre potrà quindi prendere con se il figlio per un periodo, anche non continuativo, di mesi due all'anno, a condizione che non si allontani dalla zona di residenza del figlio consentendogli il prosieguo delle terapie e la frequentazione con la madre.
2) L'importo per il mantenimento.
Sia l'appello principale che quello incidentale sul punto vanno rigettati.
Anzitutto l'appellante incidentale in alcun modo allega perché le sue condizioni economiche abbiano, negli ultimi tre anni, subito un peggioramento , se ciò sia stato frutto di situazioni oggettive di forza maggiore o sia invece frutto di sue scelte lavorative. Peraltro il
Vaysburd, pur potendo agevolmente intervenire anche da casa avendo la Corte disposto la trattazione delle udienze mediante videoconferenza non si è mai presentato per chiarire quale sia attualmente la sua posizione lavorativa ed economica.
Anche la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento formulata dall'appellante e dal P.M. è infondata. Seppure è vero che l'appellato sostiene per l'altra sua figlia un assegno di mantenimento di importo ben superiore a quello disposto per devono però Per_2
considerarsi le ingenti spese di viaggio e di soggiorno che il padre deve sopportare per recarsi dagli USA in Itala ogni volta che debba pag. 4/6 incontrare il figlio. Pertanto l'assegno fissato appare congruo attesa anche la tenera età del minore e la sua residenza in un piccolo centro dell'avellinese.
Le spese del presente grado di giudizio, attesa la soccombenza reciproca, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti .
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello iscritto a ruolo il 20.06.2024 nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Avellino n. 1020/2024 così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello regolamenta il diritto del padre a frequentare il figlio come in parte motiva,
Rigetta nel resto,
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 16/04/2025.
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
pag. 5/6 pag. 6/6