Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/02/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Tripi, all'esito dell'udienza del 14 febbraio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8553/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Di Pietro, Giovanni Parte_1
Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri e Fabio Ganci, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, con il Controparte_1
funzionario delegato, ex art. 417 bis c.p.c., dott. ; Controparte_2
- Resistente –
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'odierno ricorso depositato in data 15.9.2024 parte attrice, premettendo ai fini della competenza territoriale, di essere stata docente assunta a tempo determinato dal 20.10.2023 con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo “Rita Atria” di Catania e di avere lavorato come docente per l'anno scolastico 2023/24 alle dipendenze del
[...]
, in virtù di contratti a tempo determinato, senza fruire della c.d. Controparte_1
“Carta elettronica del docente”, ha agito in giudizio, chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto ad usufruire della “Carta elettronica” per l'anno scolastico indicato in ricorso, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo
1
Instauratosi il contraddittorio, il si è regolarmente Controparte_1 costituito in giudizio a mezzo di funzionario delegato, chiedendo preliminarmente la riunione con altri procedimenti connessi;
richiamando quanto da ultimo sostenuto dalla
Corte di Cassazione in seno alla sentenza n. 29961 del 27.10.2023 in tema di imprescindibile carattere dell'annualità della supplenza ai fini del riconoscimento del bonus della cd. “Carta del docente” e, infine, eccependo l'intervenuta prescrizione.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 14.2.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e,
a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata emessa la presente sentenza.
2. In via preliminare, va rigettata la domanda di riunione del presente procedimento con il giudizio portante il n. 8555/24 R.G. stante la diversità delle parti e dei presupposti fattuali da scrutinare sicché la riunione pregiudicherebbe la speditezza dei procedimenti il cui carattere seriale permette, invece, una celere definizione.
3. Ciò posto, esaminiamo adesso il merito della controversia, anticipandosi sin d'ora come il ricorso non appaia meritevole di accoglimento.
Al riguardo, si ritiene sufficiente richiamare quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att.
c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 3929/2022 emessa in data 15.11.2022 nel proc.
n. 5471/2022 R.G. – est. dott.ssa L. Renda – e sentenza n. 3798/2022 emessa in data
9.11.2022 nel proc. n. 7698/2022 R.G. – est. dott. M. Fiorentino;
cfr. altresì sentenza n.
138/2023 emessa in data 17.1.2023 nel proc. n. 10462/2022 R.G. e sentenza n. 4613/2023 emessa il 17.11.2023 nel proc. n. 8772/2023 R.G. – est. dott.ssa ; da ultimo, cfr. Per_1 sentenza n. 1297/2024 emessa in data 6.3.2024 nel proc. n. 634/2024 R.G. – est. dott.ssa
L. Renda – e sentenza n. 1411/2024 emessa in data 13.3.2024 nel proc. n. 12802/2023 R.G.
– est. dott. M. Fiorentino).
2 Si ribadiscono, in particolare, le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 3798/2022:
“...Giova …..richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui
“spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, CP_1 si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo … … giurisprudenza costante … … … , la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
3 l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno
Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del
20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018,
Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”...”
(cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21l ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
4 Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1 professionali a distanza….».
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012,
C-556/11, punto 38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, Persona_2
C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, Per_3 ordinanze del 21 settembre 2016, C-631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, Persona_4
C-315/17, punto 45.)”. Persona_5
Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nei precedenti in esame secondo cui “...Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/8968, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla
5 direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del
Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis,
C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)...” (cfr. sentenza n. 3798/2022 del
Tribunale di Catania, cit.).
Ed ancora, la Suprema Corte, con la sentenza n. 29961/2023 emessa il 27.10.2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del
24.4.2023 ex art. 363-bis c.p.c., ha affermato il principio di diritto secondo cui “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Ciò posto in linea generale, nella fattispecie in esame la pretesa attorea risulta infondata e va pertanto disattesa (in tal senso, cfr. altresì sentenze del Tribunale di Catania n. 713/2024 emessa in data 7.2.2024 nel proc. n. 7766/2023 R.G. e n. 372/2024 emessa in data
24.1.2024 nel proc. n. 6174/2023 R.G. – est. dott.ssa –, a cui si fa parimenti Per_1 riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Deve rilevarsi che la ricorrente, come risulta dalla documentazione in atti (contratto individuale di lavoro e ulteriori contratti ivi indicati), ha svolto l'attività di insegnamento in virtù di una pluralità di contratti di lavoro a tempo determinato aventi efficacia, senza soluzione di continuità, dal 10.10.2023 all'11.10.2023, dal 12.10.2023 al 13.10.2023, dal
14.10.2023 al 19.10.2023 ed infine dal 20.10.2023 al 30.06.2024; accordi sinallagmatici intervenuti, quindi, in corso di anno scolastico, parecchie settimane dopo l'inizio dell'anno
6 scolastico e delle attività didattiche, per tale ragione dovendosi escludere il carattere annuale dell'attività di docenza.
Ebbene, come già evidenziato nella richiamata sentenza n. 713/2024 di questo stesso
Ufficio, con argomentazioni pienamente riferibili anche alla fattispecie in esame, “...in relazione a tale anno scolastico deve escludersi che lo stesso possa essere ricompreso nel novero delle fattispecie di applicazione del beneficio in questione, non configurandosi la circostanza per cui la prestazione lavorativa in concreto possa dirsi essere stata resa su base annua, in guisa da far emergere giustificata l'esigenza del miglioramento dell'offerta formativa. Va, in proposito, evidenziato che la Suprema Corte, nella citata sentenza n.
29961/2023 del 27 ottobre 2023, nel precisare che l'indagine circa i presupposti che rendono operante il beneficio formativo in questione debba essere indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento, ha rimarcato come lo strumento antidiscriminatorio non possa fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare e come debba essere tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica
“annua”. Ha, peraltro, affermato la Suprema Corte che “In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica"”. E se è vero, come osservato da parte ricorrente in seno alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 6 febbraio 2024, che la Suprema Corte nella sentenza citata ha evidenziato come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui lo stesso non è stato affrontato, deve rilevarsi che laddove è stato precisato che “Semmai
- […] - il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per
7 supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi della L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2.”, non si è inteso prospettare la possibilità di valorizzare in chiave antidiscriminatoria il servizio reso attraverso supplenze temporanee che coprano almeno 180 giorni, ciò che sarebbe stato in contrasto con quanto evidenziato al riportato punto 7.5, ma eventualmente di valorizzare il servizio reso attraverso supplenze temporanee che coprano un lasso temporale non inferiore a quello che giustifica il pieno riconoscimento della carta docente in caso di supplenze ai sensi della l. 124/1994 art. 4, co. 1 e 2.”. Va, pertanto, rigettata la pretesa volta all'ottenimento del beneficio in esame ….., escludendosi … l'esigenza del miglioramento dell'offerta formativa giacché la prestazione lavorativa non è stata resa su base annuale, in virtù di un incarico fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche a mente dell'articolo 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, e ciò non giustifica l'estensione del beneficio introdotto dal legislatore per migliorare l'offerta formativa...”
(cfr. sentenza n. 713/2024 del Tribunale di Catania, cit.). Come parimenti già evidenziato da questo Tribunale, d'altronde, a tal fine non è possibile neppure “...richiamare, quale metro di paragone, disposizioni sorrette da specifiche e diverse finalità, come quelle che considerano quale anno scolastico intero, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive, il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (v. l'articolo 11 comma 14 della L. n. 124/1999) ovvero che prevedono che il trattamento economico di cui all'articolo 526 del d. lgs. n. 297/1994 sia dovuto fino al termine dell'anno scolastico al supplente il cui servizio sia cominciato non più tardi del 1° febbraio e sia durato fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (v.
l'articolo 527 del d. lgs. n. 297/1994)” (cfr. sentenza n. 372/2024 del 24.1.2024, cit.).
Sulla base delle superiori argomentazioni, come detto, pienamente riferibili anche alla fattispecie in esame, va pertanto rigettata la pretesa attorea.
4. Il ricorso, quindi, va interamente rigettato.
Tuttavia, tenuto conto della serialità della fattispecie, dell'infondatezza della eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente vittoriosa e della condizione personale delle parti, si ritiene di dovere interamente compensare le spese di lite tra le medesime parti.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 8553/2024 R.G., rigetta il ricorso e compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Catania, 18 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
9