Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/05/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 32 dell'anno 2023
OGGETTO
Riconoscimento carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
TRA
(cf ) elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1 degli Avv. TESCIONE GIUSEPPE (cf ) e Gianluca Corriere (cf: C.F._2
), che lo rapp.tano e difendono in virtù di procura rilasciata su foglio C.F._3
digitale separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E
in persona del Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_1
e dei funzionari, (C.F. , CP_3 CP_4 C.F._4 [...]
(C.F. ), CP_5 C.F._5 Controparte_6
( ), ( ), CodiceFiscale_6 Controparte_7 CodiceFiscale_7 congiuntamente e disgiuntamente, che eleggono domicilio presso l'
[...]
Controparte_8 resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per la parte resistente: come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 02/01/2023, il ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver lavorato alle dipendenze del convenuto quale CP_1 docente in forza di una pluralità di contratti a tempo determinato, in particolare per gli anni scolastici 2019/20 sino al termine dell'attività didattica, 2020/21 e 2021/22 sino al termine dell'anno scolastico;
che negli anni scolastici di riferimento, non le era mai stata riconosciuta l'erogazione, in suo favore, della somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, commi 121-
1
Assumeva il ricorrente di aver svolto compiti analoghi a quelli degli insegnanti assunti a tempo indeterminato, disponendo delle medesime competenze professionali tra l'altro soggetta, come il suddetto personale di ruolo, all'obbligo di formazione continua;
che le disposizioni che limitavano la fruizione della carta del docente al solo personale di ruolo si ponevano in contrasto con previsioni in tema di obbligo di formazione del personale a tempo determinato, ex artt. 63, 64 CCNL Contratto Scuola e con la clausola 6 dell'Accordo Quadro del 18.03.1999, nonché con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. e con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, ex art. 3 Cost, oltre che con gli artt. 11, 35 e 117 Cost., con la clausola 4, dell'Accordo Quadro del 18.03.1999 ed ex art. 14 CDFUE e con l'art. 10 della Carta Sociale
Europea.
Tanto premesso, l'istante chiedeva accertarsi il proprio diritto al beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici
2019/20, 2020/21 e 2021/22 e il diritto ad usufruire del beneficio economico bonus docenti di
Euro 500 annui mediante carta elettronica del docente, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, mediante accreditamento della somma di euro 500,00 sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati in premessa o, in subordine, dalla data ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale del credito.
Nel merito, osservava che la legge aveva individuato nella categoria dei docenti di ruolo l'unica destinataria di questa modalità formativa e che tale scelta era ritenuta scevra da vizi di irragionevolezza in considerazione della necessità del contenimento della spesa pubblica che sarebbero state pregiudicate da una indiscriminata estensione;
concludeva quindi per il rigetto della domanda.
Disposti vari rinvii della causa dal precedente Magistrato titolare del procedimento,
a seguito del trasferimento questo Presidente disponeva la riassegnazione a sé medesimo e, concesso il solo termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art.127 ter cpc, all'esito della scadenza, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ai fini di un corretto iter espositivo, occorre richiamare la normativa di riferimento.
L'art. 282 del d.lgs 297/1994 dispone che l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto- dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come
2 adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica.
L'art. 28 del CCNL del 4.8.1995, comparto scuola dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto.
L'art. 63 del CCNL del 27.11.2007, medesimo comparto, che – dopo aver premesso come “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce che l'Amministrazione sia tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
L'art. 64 del CCNL cit prevede: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Trattasi di normativa - collettiva e di fonte legislativa - che non opera alcuna distinzione sulla base della natura del contratto di lavoro, a tempo determinato ovvero indeterminato, in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione.
La normativa che ha istituito per i soli docenti di ruolo la “carta elettronica” è contenuta nell'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 il quale prevede:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_9 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
3 Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_10 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_10 rappresentative di categoria”.
Con DPCM del 23.9.2015 si è stabilito, all'art. 2,: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato
l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di CP_1 interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
La normativa disciplinante la cd Carta elettronica del docente è stata oggetto di scrutinio da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La Corte ha precisato che:
4 - la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce, per quanto riguarda le condizioni di impiego, il divieto di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
- per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro e che l'indennità ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro;
- spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore/la lavoratrice, nei periodi in cui era alle dipendenze del in forza di CP_1 contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori di ruolo nel corso del medesimo periodo.
La Corte dopo aver stabilito la piena comparabilità della situazione della ricorrente nel procedimento principale, con quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, ha precisato che non esiste una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell'organico del , ai quali la carta elettronica è Controparte_1 stata riconosciuta, ed i docenti assunti in forza di contratto a tempo determinato, a cui la carta predetta è stata negata e che la “mera natura temporanea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”.
La Corte eurounitaria ha quindi affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a
5 distanza”.
In tema è poi intervenuta la Suprema Corte (Sent. n.29961/2023) che, decidendo su un rinvio pregiudiziale promosso dal Tribunale di Taranto ai sensi dell'art. 363 bis cpc ha esaminato i seguenti profili:
- se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico;
- se il beneficio abbia carattere retributivo o riparatorio;
- se quella derivante dalla Carta Docente sia obbligazione pecuniaria o di quale altra natura;
- se abbiano rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il DPCM 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo;
- se i diritti del docente, in ragione della natura dell'obbligazione, siano soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale.
La Corte, per quel che concerne il caso di specie, ha statuito che l'art. 1, co. 121 della L.
107/2015 deve essere disapplicato - in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso,
l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti quello stesso beneficio spetti ed in misura piena.
Tale principio è applicabile al caso di specie in cui il ricorrente per tre anni scolastici
(2019/20, 2020/21 e 2021/22) ha svolto attività di docenza assolutamente sovrapponibile a quella del docente di ruolo – su tale profilo, in punto di fatto, non vi è alcuna contestazione da parte dell'Amministrazione convenuta sicchè esso è da ritenere pacifico – con riguardo ad un periodo dall'inizio dell'anno scolastico sino al termine delle attività didattiche (2019/20) e sino al termine dell'anno scolastico (2020/21 e 2021/22) sicchè la fattispecie rientra nel paradigma del principio di diritto affermato sia dalla Corte Eurounitaria che dal Giudice di
Legittimità.
Quanto alla obiezione formulata dall'Amministrazione secondo cui l'indiscriminata attribuzione del beneficio a tutti i docenti, compresi quelli non di ruolo, pregiudicherebbe le finanze dello Stato, deve affermarsi il principio secondo cui è la garanzia di diritti fondamentali della persona a poter «incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo
a condizionarne la doverosa erogazione» (Corte Cost. sentenza n. 275 del 2016).
Del resto, anche per le Corti europee centrali, le ragioni di bilancio e di contenimento della spesa, pur costituendo uno scopo legittimo, non rispondono ai principi di proporzionalità nel momento in cui la loro applicazione determina la lesione di diritti fondamentali delle persone
(vedi, Corte EDU, 7 giugno 2011, e altri
contro
Italia;
Corte EDU, 28 ottobre 1999, Per_1
contro
; nonché Corte di Giustizia 11 novembre 2014, Per_2 Per_3 Per_4 CP_11 6 punto 41; Corte di Giustizia 24 febbraio 1994, . Per_5 Per_6
Alla stregua delle considerazioni che precedono deve quindi essere affermato il principio secondo cui il beneficio della Carta elettronica del docente spetti in misura piena a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999.
L'Amministrazione convenuta ha inoltre eccepito la prescrizione del diritto.
A tale riguardo la S.C. ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale (Cass.
28-05-2020 n.1219) decorrente, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento.
Inoltre la S.C. con la pronuncia n.29961/2023, ha stabilito che il momento in cui il diritto può essere fatto valere, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, coincide con quello del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
Nel caso di specie, in considerazione del periodo in relazione al quale il ricorrente chiede l'assegnazione della carta docente (anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22) e della notifica telematica del ricorso introduttivo del giudizio (in data 1-02-2023), non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Per le considerazioni svolte, la normativa interna richiamata deve essere disapplicata e in accoglimento della domanda, il deve essere condannato Controparte_1 all'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta docente per gli anni scolastici
2019/20, 2020/21 e 2021/22, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico.
Le spese di lite, in considerazione della serialità della questione affrontata, sono compensate tra le parti nella misura di un terzo, ponendo la quota residua a carico del soccombente e liquidandosi quest'ultima come da dispositivo, con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti del in persona del
[...] Controparte_1 CP_2
, con ricorso depositato in data
[...] Controparte_2
02/01/2023 , così provvede:
• In accoglimento della domanda, condanna il Controparte_1 all'assegnazione in favore di della carta docente per gli anni Parte_1 scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di €.500,00 per ciascun anno scolastico;
7 • Dichiara compensate le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo ponendo la quota residua a carico del , liquidando la quota residua in Controparte_1 complessivi €.1.000,00 oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione agli Avv. TESCIONE GIUSEPPE e GIANLUCA CORRIERE dichiaratisi anticipatari.
Santa Maria Capua Vetere, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
8