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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/11/2025, n. 4108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4108 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
14886/2021
T R A
, COD. FISC. , e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
, COD. FISC. , rappresentati e difesi dall'Avv. Pt_2 CodiceFiscale_2
IO BA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Rutigliano al corso Mazzini n. 7;
- ATTORI -
Controparte_1
, P. IVA , in persona
[...] P.IVA_1
dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Cafagna,
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari alla via S. Matarrese n. 10;
- CONVENUTO –
All'udienza del 14.07.2025 la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni rassegante dalle parti. PER GLI ATTORI ( dalla comparsa conclusionale ): “….. dichiarare nulle e/o annullare, perché
contrarie alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, le delibere impugnate.; condannare i convenuti, al pagamento delle spese e competenze, in favore del sottoscritto patrono ex art.93 c.p.c. …”
PER IL CONDOMINIO CONVENUTO: ( dalla comparsa conclusionale ): “ …in accoglimento delle eccezioni preliminari svolte, rigettare le domande degli attori per difetto di notifica ed in ogni caso dichiararne l'improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio;
in ogni caso, nel merito, rigettare le domande attoree perché infondate in fatto ed ini diritto oltreché non suffragate da alcun idoneo elemento di prova;
condannare il Sig. e la Sig.ra Parte_1 Parte_2
al pagamento in favore del convenuto delle spese e delle competenze del presente
[...] CP_1
giudizio.…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione notificato il 18.11.2021 al condominio “ ” corrente in Rutigliano alla , in Controparte_1 Controparte_1
persona dell'amministratore pro-tempore dott. e notificato al medesimo condominio in Parte_3
data 19.11.2021e “per esso alla sig.ra ”, gli attori evocavano in giudizio il predetto Parte_4
condominio al fine di sentire dichiarare nulle o disporre l'annullamento delle delibere assembleari del
23.07.2021 e del 23.09.2021. Deducevano che le predette assemblee, entrambe autoconvocate dai condomini e prevedevano i seguenti ordini del giorno: l'assemblea del Parte_5 Pt_6
23.07.2021: 1) revoca amministratore;
2) Discussione preventivi per nomina nuovo amministratore;
3)
valutazione e decisioni in ordine ad azione di responsabilità professionale da intraprendere nei confronti dell'Amministratore per inadempimento degli obblighi legali e regolamentari;
Parte_3
l'assemblea del 23.09.2021: 1) presentazione amministratore condominiale entrante, preventivo votato con verbale del 23/07/2021 con relativa illustrazione del preventivo di gestione condominiale;
2)
aggiornamento in sede di assemblea dell'anagrafe condominiale e del contratto per il trattamento dei dati personali: 3) discussione in ordine al contezioso pendente previo contatto dei legali incaricati dal condominio;
4) varie ed eventuali. Deducevano inoltre che le delibere del 23.07.2021 non indicavano i condomini assenti, assenzienti e dissenzienti;
che non risultavano indicati i nominativi dei condomini che avevano votato favorevolmente nonché dei contrari e degli astenuti sui singoli punti all'ordine del giorno;
pag. 2/8 nel merito rilevavano che la delibera del secondo punto non conteneva la nomina di alcun amministratore e che comunque il “presunto” nuovo amministratore ( “un certo sig. ” ) non aveva Persona_1
prestato la cauzione prevista dal regolamento condominiale e, comunque, non aveva dimostrato di avere i requisiti richiesti dalla legge per esercitare la funzione. Per quanto attiene alle delibere del 23.09.2021
deduceva che vi partecipava il sig. “come ospite”, il che confermava che non era Persona_1
ancora stato nominato dall'assemblea; che il sig. nulla esponeva in ordine al possesso dei Per_1
requisiti per svolgere la funzione;
che il terzo punto era “aberrante” in quanto l'assemblea cercava “… di attribuire all'amministratore … presunte responsabilità …”; che l'assemblea non poteva Parte_3
conferire alcun mandato per resistere all'appello di una sentenza ma tale mandato doveva essere rilasciato dall'amministratore. Nessuno si costituiva per il convenuto. Alla udienza del 18.07.2022 CP_1
parte attrice dava atto di avere espletato la mediazione nei confronti del condominio e della sig.ra Pt_4
senza esiti per la mancata partecipazione degli stessi;
su richiesta degli attori la causa era quindi
[...]
rinviata per la precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 27.09.2023. In data 25.09.2023 si costituiva in giudizio il condominio convenuto in persona dell'amministratore sig. , Persona_1
deducendo l'irregolarità della notifica della citazione essendo stata, la stessa, notificata all'amministratore revocato e ad una condomina, sig.ra , e non al condominio in persona dell'amministratore Parte_4
effettivo; eccepiva poi l'improcedibilità della domanda per il mancato espletamento della mediazione;
nel merito contestava la fondatezza delle domande deducendo che il sig. era stato regolarmente Per_1
nominato amministratore con la delibera del 23.07.2021 e che possedeva tutti i requisiti per svolgere tale attività; deduceva inoltre che nel corso dell'assemblea del 23.09.2021 il sig. aveva solo Per_1
confermato di accettare l'incarico; deduceva infine che era comunque cessata la materia del contendere in quanto il sig. era stato confermato amministratore con la successiva delibera del 26.07.2022. Per_1
Alla udienza del 27.09.2023 parte attrice contestava la tardività ed irritualità della costituzione del e chiedeva ed otteneva un termine per controdedurre. Alla udienza del 09.09.2024 parte CP_1
attrice deduceva che il difetto di notifica era stato sanato dalla costituzione in giudizio del;
su CP_1
concorde richiesta delle parti la causa era quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. In via preliminare deve rilevarsi come la sig.ra , pur essendo stata destinataria Parte_4
di una notifica dell'atto introduttivo “per conto” del convenuto, non è tuttavia parte del CP_1
pag. 3/8 presente giudizio in quanto alcuna domanda è rivolta nei suoi confronti con la citazione della quale risulta essere, peraltro, destinatario il solo condominio ( cfr. pag. 5 della citazione: “ il Pt_7
Condominio…”). Non deve quindi procedersi a dichiararsi la contumacia della sig.ra che non è Pt_4
parte del presente giudizio. La citazione è stata notificata anche al condominio in persona dell'amministratore dott. . Tale comportamento processuale degli attori trova Parte_3
giustificazione nel fatto che gli stessi ritengono che l'assemblea pur avendo revocato lo stesso con la delibera di cui al primo punto dell'ordine del giorno dell'assemblea del 23.07.2021, non ha poi provveduto a nominare formalmente un suo sostituto. In effetti in caso di revoca dell'amministratore senza la nomina di un nuovo amministratore si applica il regime della prorogatio per cui il vecchio amministratore, pur revocato, continua a svolgere le relative funzioni sino alla formale sostituzione. È,
infatti, pacifico in giurisprudenza che l'amministratore di condominio uscente, quale che sia il motivo della cessazione – scadenza del mandato, revoca, dimissioni – rimanga in carica fino a quando non venga nominato un sostituto (si parla allora di prorogatio imperii). L'istituto della prorogatio imperii è stato adottato dalla giurisprudenza per ovviare a quelle situazioni di inaccettabile stallo di gestione, derivanti dalla cessazione della carica di un amministratore, senza che ci sia la repentina nomina di un nuovo amministratore da parte dell'assemblea. Lo scopo è quello di garantire la tutela della collettività condominiale che potrebbe trovarsi esposta al pericolo di stasi della necessaria attività ordinaria. In effetti dalla lettura dei verbali assembleari impugnati se risulta in maniera chiara la revoca dell'amministratore ( cfr. delibera di Pt_3
cui al punto 1 dell'ordine del giorno), non risulta invece espressamente la nomina di un nuovo amministratore. Nella verbalizzazione relativa al punto 2 dell'o.d.g. del 23.07.2021 dopo essersi dato atto della esibizione di un preventivo a firma del sig. così si legge: “i presenti dopo Persona_1
ampia discussione decidono di nominare il nuovo amministratore del condominio di
[...]
. La suddetta decisione viene presa all'unanimità”. Controparte_1 Controparte_1
Questa delibera può invero avere due chiavi di lettura: una prima è quella che l'assemblea abbia nominato, implicitamente, il sig. autore dell'unico preventivo presentato in assemblea ( tesi del Per_1
convenuto); una seconda è invece che l'assemblea non avendo esplicitamente indicato il CP_1
soggetto da nominare intendeva invero rimettere ad un momento successivo la relativa nomina dell'amministratore ( tesi dell'attore) . La seconda tesi a detta degli attori, sarebbe suffragata dal pag. 4/8 comportamento dei condomini successivo allo svolgimento dell'assemblea del 23.07.2021. Infatti, la successiva assemblea del 23.09.2021 invece che convocata dal “nuovo” amministratore, era di nuovo autoconvocata da un gruppo di condomini;
a tale assemblea il “nuovo” amministratore compare ( e così
viene definito nella verbalizzazione ) quale “ospite” e si limita ad illustrare in dettaglio il suo preventivo (
votato dall'assemblea ) ed a spiegare le modalità di amministrazione e rendicontazione. La circostanza,
quindi, che sia stato nominato potrebbe solo dedursi dalla dizione per cui il preventivo sarebbe stato votato dall'assemblea, tuttavia, a rigore, una cosa è votare un preventivo altra cosa sarebbe stata nominare espressamente il sig. quale nuovo amministratore. Deve comunque rilevarsi come parte attrice Per_1
avrebbe potuto evitare ogni possibile equivoco limitandosi a notificare la citazione ad entrambi gli amministratori, quello ritenuto in prorogatio e quello di cui si contestava la nomina, invece che notificare inutilmente l'atto alla sig.ra che certamente alcuna carica amministrativa ricopriva nel Parte_4
condominio. Parte convenuta nel costituirsi in giudizio ha eccepito il difetto di notifica ovvero ha ritenuto inesistente la notifica stessa in quanto non effettuata nei confronti dell'unico soggetto legittimato ovvero il nuovo amministratore;
il vizio, qualora sussistente, atterrebbe, tuttavia, ad una ipotesi di nullità e non di inesistenza della citazione;
deve infatti rilevarsi come la citazione sebbene diretta a soggetto diverso ( il vecchio amministratore ) rispetto a quello che, nella prospettazione del convenuto, avrebbe dovuto essere destinatario della citazione ( ovvero il nuovo amministratore ) ha comunque raggiunto il suo scopo, ed infatti il convenuto si è costituito in giudizio, seppure tardivamente. Parte convenuta, pertanto,
costituendosi in giudizio tardivamente, avrebbe potuto chiedere di essere rimessa in termini ex art. 294
c.p.c., vedendo così sanato il difetto di contraddittorio creatosi con l'errata notifica eseguita da parte attrice. Non avendo parte convenuta chiesto di essere rimessa in termini è pertanto decaduta dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio e dalla produzione di documenti. In particolare è
decaduta dall'eccezione di improcedibilità della domanda per l'irregolare espletamento della mediazione,
non essendo la stessa venuta a sua conoscenza in quanto indirizzata al vecchio amministratore. Rilevato,
comunque, come fosse giustificata la mancata partecipazione della convenuta alla mediazione in considerazione degli equivoci circa il soggetto legittimato a rappresentare il condominio, non possono trarsene le conseguenze di cui all'art. 8 comma 4 bis del d. lgs. n.28/2010. Le delibere del 23.07.2021
sono state impugnate per alcuni dedotti vizi formali. Parte attrice ritiene infatti invalide tali delibere pag. 5/8 perché non conterrebbero l'indicazione dei condomini assenti, assenzienti, astenuti e dissenzienti, e tale vizio comporterebbe l'annullabilità delle delibere. Premesso che l'assemblea ha deliberato solo sui primi due punti all'ordine del giorno ( sul terzo punto l'assemblea ha deciso di deliberare successivamente all'insediamento del nuovo amministratore quindi non ha, sostanzialmente, deliberato ), in entrambe le delibere è espressamente indicato che le delibere sono state prese all'unanimità ( per la delibera di cui al primo punto è espressamente indicato che si tratta, ovviamente, dell'unanimità dei presenti). Appare
pertanto ovvio che, essendo stata la delibera presa all'unanimità, non vi erano condomini intervenuti all'assemblea, dissenzienti ed astenuti;
non era, poi, necessario né indicare i condomini assenti ( che erano, ovviamente, tutti quelli non presenti ) né quelli assenzienti ( essendo tali, ancora ovviamente, tutti i condomini presenti essendo le delibere state adottate all'unanimità). Priva di pregio è anche l'eccezione relativa alla pretesa mancata indicazione dei condomini presenti personalmente o per delega atteso che dalla lettura del verbale si rileva che invece tutte le presenze per delega erano espressamente indicate unitamente ai nominativi dei deleganti e dei delegati, e che tali deleghe erano state allegate al verbale.
Parte attrice, ha depositato solo il verbale e non anche gli allegati, ma non ha contestato che, a differenza di quanto indicato nel verbale, allo stesso non fossero state allegate le deleghe, per cui deve ritenersi che le indicazioni contenute nel verbale fossero esatte. Deve pertanto ritenersi che non vi fossero vizi formali che rendessero annullabili le delibere del 23.07.2021. Neppure sono individuabili vizi sostanziali delle stesse. È infatti potere esclusivo dell'assemblea, non sindacabile nel merito dal giudice, quello di disporre la revoca di un amministratore, per cui la delibera di cui al punto 1 dell'ordine del giorno appare pienamente valida. Per quanto attiene invece alla delibera di cui al punto 2 dell'ordine del giorno parte attrice sostiene che con tale delibera non si fosse nominato alcun nuovo amministratore ma si fosse solo deliberato di procedere alla nomina di un nuovo amministratore, evidentemente in un momento successivo. Per come intesa da parte attrice la delibera aveva allora solo valore programmatico e non aveva un contenuto sostanziale ( è infatti ovvio che in caso di revoca di un amministratore sarebbe necessario nominarne uno nuovo in sua sostituzione ) per cui non sussistono motivi di invalidità della delibera stessa. Anche tale domanda deve pertanto essere rigettata. Passando alla valutazione delle delibere di cui al verbale assembleare del 23.09.2021 deve rilevarsi che riguardo alle stesse parte attrice non deduce vizi formali. Passando all'esame di eventuali vizi sostanziali deve rilevarsi come in pag. 6/8 riferimento ai primi due punti di cui all'ordine del giorno l'assemblea non abbia assunto alcuna deliberazione ma si trattava solo di esposizioni di argomenti da parte del sig. . Per quel che Per_1
attiene al terzo punto dell'ordine del giorno l'assemblea ha deciso di conferire mandato ad un legale per la difesa del condominio in un giudizio di appello;
parte attrice sostiene che l'assemblea non potesse conferire alcun mandato diretto al legale ma che tale mandato dovesse essere conferito dall'amministratore; deve tuttavia rilevarsi che dalla delibera non risulta affatto il conferimento diretto del mandato ma solo la volontà di conferire mandato al legale, dovendo poi naturalmente essere l'organo amministrativo a conferire materialmente tale mandato. Alcun profilo di illegittimità sussiste quindi in ordine alla decisione assembleare di farsi difendere in un giudizio pendente da uno specifico legale,
essendo tale decisione tra le prerogative proprie dell'assemblea senza che il giudice possa sindacare circa il contenuto della relativa decisione. Alcuna contestazione specifica è stata formulata in merito alla delibera di cui al quarto punto all'ordine del giorno. Anche l'impugnazione delle delibere del 23.09.2021
era quindi infondata nel merito. Parte attrice pur sostenendo che la delibera del 23.07.2021 non conteneva alcuna espressa nomina di un nuovo amministratore la impugna come se tale nomina fosse stata invece deliberata. Tale seconda interpretazione non risulta tuttavia dal contenuto testuale della delibera che non indica alcun nominativo di nuovo amministratore né può dedursi dal comportamento successivo dell'assemblea che viene nuovamente autoconvocata dai condomini e nella quale il sig. Per_1
compare come ospite e si limita a circostanziare il contenuto del proprio preventivo ed a distribuire moduli ai condomini, in attesa di una formalizzazione della nomina che invero non avviene nemmeno nella medesima assemlbea. Gli attori, pertanto, che sostanzialmente volevano contestare la nomina di tale nuovo amministratore ( ed infatti i motivi, più rilevanti, di impugnazione nel merito formulati con la citazione riguardavano la regolarità della nomina del in riferimento al possesso dei requisiti per Per_1
espletare le funzioni di amministratore ), negando che la stessa fosse stata in effetti deliberata rendono pertanto contestualmente inammissibili i motivi di impugnazione legati ad un evento che essi stessi dichiarano non essersi mai verificato, tanto è vero che notificano la citazione al vecchio amministratore che ritengono ancora in carica. Devono pertanto rigettarsi le domande proposte dall'attore. Non rientra nell'oggetto del presente giudizio l'analisi circa la validità della successiva delibera del 26.07.2022,
invocata dal convenuto quale causa di cessazione della materia del contendere, e la cui validità viene pag. 7/8 inutilmente contestata da parte attrice in questa sede, atteso che l'eventuale cessazione della materia del contendere ( che non appare evidente alla luce di tale produzione ) avrebbe comunque riguardato solo parte delle impugnazioni.
Ritenuto che
la tardiva costituzione del convenuto non abbia CP_1
portato alcun nuovo elemento utile ai fini della definizione della causa, deve disporsi una totale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e da nei confronti del Parte_1 Parte_2 Controparte_1
corrente in Rutigliano alla , in persona dell'amministratore e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Bari, 10.11.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
14886/2021
T R A
, COD. FISC. , e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
, COD. FISC. , rappresentati e difesi dall'Avv. Pt_2 CodiceFiscale_2
IO BA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Rutigliano al corso Mazzini n. 7;
- ATTORI -
Controparte_1
, P. IVA , in persona
[...] P.IVA_1
dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Cafagna,
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari alla via S. Matarrese n. 10;
- CONVENUTO –
All'udienza del 14.07.2025 la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni rassegante dalle parti. PER GLI ATTORI ( dalla comparsa conclusionale ): “….. dichiarare nulle e/o annullare, perché
contrarie alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, le delibere impugnate.; condannare i convenuti, al pagamento delle spese e competenze, in favore del sottoscritto patrono ex art.93 c.p.c. …”
PER IL CONDOMINIO CONVENUTO: ( dalla comparsa conclusionale ): “ …in accoglimento delle eccezioni preliminari svolte, rigettare le domande degli attori per difetto di notifica ed in ogni caso dichiararne l'improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio;
in ogni caso, nel merito, rigettare le domande attoree perché infondate in fatto ed ini diritto oltreché non suffragate da alcun idoneo elemento di prova;
condannare il Sig. e la Sig.ra Parte_1 Parte_2
al pagamento in favore del convenuto delle spese e delle competenze del presente
[...] CP_1
giudizio.…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione notificato il 18.11.2021 al condominio “ ” corrente in Rutigliano alla , in Controparte_1 Controparte_1
persona dell'amministratore pro-tempore dott. e notificato al medesimo condominio in Parte_3
data 19.11.2021e “per esso alla sig.ra ”, gli attori evocavano in giudizio il predetto Parte_4
condominio al fine di sentire dichiarare nulle o disporre l'annullamento delle delibere assembleari del
23.07.2021 e del 23.09.2021. Deducevano che le predette assemblee, entrambe autoconvocate dai condomini e prevedevano i seguenti ordini del giorno: l'assemblea del Parte_5 Pt_6
23.07.2021: 1) revoca amministratore;
2) Discussione preventivi per nomina nuovo amministratore;
3)
valutazione e decisioni in ordine ad azione di responsabilità professionale da intraprendere nei confronti dell'Amministratore per inadempimento degli obblighi legali e regolamentari;
Parte_3
l'assemblea del 23.09.2021: 1) presentazione amministratore condominiale entrante, preventivo votato con verbale del 23/07/2021 con relativa illustrazione del preventivo di gestione condominiale;
2)
aggiornamento in sede di assemblea dell'anagrafe condominiale e del contratto per il trattamento dei dati personali: 3) discussione in ordine al contezioso pendente previo contatto dei legali incaricati dal condominio;
4) varie ed eventuali. Deducevano inoltre che le delibere del 23.07.2021 non indicavano i condomini assenti, assenzienti e dissenzienti;
che non risultavano indicati i nominativi dei condomini che avevano votato favorevolmente nonché dei contrari e degli astenuti sui singoli punti all'ordine del giorno;
pag. 2/8 nel merito rilevavano che la delibera del secondo punto non conteneva la nomina di alcun amministratore e che comunque il “presunto” nuovo amministratore ( “un certo sig. ” ) non aveva Persona_1
prestato la cauzione prevista dal regolamento condominiale e, comunque, non aveva dimostrato di avere i requisiti richiesti dalla legge per esercitare la funzione. Per quanto attiene alle delibere del 23.09.2021
deduceva che vi partecipava il sig. “come ospite”, il che confermava che non era Persona_1
ancora stato nominato dall'assemblea; che il sig. nulla esponeva in ordine al possesso dei Per_1
requisiti per svolgere la funzione;
che il terzo punto era “aberrante” in quanto l'assemblea cercava “… di attribuire all'amministratore … presunte responsabilità …”; che l'assemblea non poteva Parte_3
conferire alcun mandato per resistere all'appello di una sentenza ma tale mandato doveva essere rilasciato dall'amministratore. Nessuno si costituiva per il convenuto. Alla udienza del 18.07.2022 CP_1
parte attrice dava atto di avere espletato la mediazione nei confronti del condominio e della sig.ra Pt_4
senza esiti per la mancata partecipazione degli stessi;
su richiesta degli attori la causa era quindi
[...]
rinviata per la precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 27.09.2023. In data 25.09.2023 si costituiva in giudizio il condominio convenuto in persona dell'amministratore sig. , Persona_1
deducendo l'irregolarità della notifica della citazione essendo stata, la stessa, notificata all'amministratore revocato e ad una condomina, sig.ra , e non al condominio in persona dell'amministratore Parte_4
effettivo; eccepiva poi l'improcedibilità della domanda per il mancato espletamento della mediazione;
nel merito contestava la fondatezza delle domande deducendo che il sig. era stato regolarmente Per_1
nominato amministratore con la delibera del 23.07.2021 e che possedeva tutti i requisiti per svolgere tale attività; deduceva inoltre che nel corso dell'assemblea del 23.09.2021 il sig. aveva solo Per_1
confermato di accettare l'incarico; deduceva infine che era comunque cessata la materia del contendere in quanto il sig. era stato confermato amministratore con la successiva delibera del 26.07.2022. Per_1
Alla udienza del 27.09.2023 parte attrice contestava la tardività ed irritualità della costituzione del e chiedeva ed otteneva un termine per controdedurre. Alla udienza del 09.09.2024 parte CP_1
attrice deduceva che il difetto di notifica era stato sanato dalla costituzione in giudizio del;
su CP_1
concorde richiesta delle parti la causa era quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. In via preliminare deve rilevarsi come la sig.ra , pur essendo stata destinataria Parte_4
di una notifica dell'atto introduttivo “per conto” del convenuto, non è tuttavia parte del CP_1
pag. 3/8 presente giudizio in quanto alcuna domanda è rivolta nei suoi confronti con la citazione della quale risulta essere, peraltro, destinatario il solo condominio ( cfr. pag. 5 della citazione: “ il Pt_7
Condominio…”). Non deve quindi procedersi a dichiararsi la contumacia della sig.ra che non è Pt_4
parte del presente giudizio. La citazione è stata notificata anche al condominio in persona dell'amministratore dott. . Tale comportamento processuale degli attori trova Parte_3
giustificazione nel fatto che gli stessi ritengono che l'assemblea pur avendo revocato lo stesso con la delibera di cui al primo punto dell'ordine del giorno dell'assemblea del 23.07.2021, non ha poi provveduto a nominare formalmente un suo sostituto. In effetti in caso di revoca dell'amministratore senza la nomina di un nuovo amministratore si applica il regime della prorogatio per cui il vecchio amministratore, pur revocato, continua a svolgere le relative funzioni sino alla formale sostituzione. È,
infatti, pacifico in giurisprudenza che l'amministratore di condominio uscente, quale che sia il motivo della cessazione – scadenza del mandato, revoca, dimissioni – rimanga in carica fino a quando non venga nominato un sostituto (si parla allora di prorogatio imperii). L'istituto della prorogatio imperii è stato adottato dalla giurisprudenza per ovviare a quelle situazioni di inaccettabile stallo di gestione, derivanti dalla cessazione della carica di un amministratore, senza che ci sia la repentina nomina di un nuovo amministratore da parte dell'assemblea. Lo scopo è quello di garantire la tutela della collettività condominiale che potrebbe trovarsi esposta al pericolo di stasi della necessaria attività ordinaria. In effetti dalla lettura dei verbali assembleari impugnati se risulta in maniera chiara la revoca dell'amministratore ( cfr. delibera di Pt_3
cui al punto 1 dell'ordine del giorno), non risulta invece espressamente la nomina di un nuovo amministratore. Nella verbalizzazione relativa al punto 2 dell'o.d.g. del 23.07.2021 dopo essersi dato atto della esibizione di un preventivo a firma del sig. così si legge: “i presenti dopo Persona_1
ampia discussione decidono di nominare il nuovo amministratore del condominio di
[...]
. La suddetta decisione viene presa all'unanimità”. Controparte_1 Controparte_1
Questa delibera può invero avere due chiavi di lettura: una prima è quella che l'assemblea abbia nominato, implicitamente, il sig. autore dell'unico preventivo presentato in assemblea ( tesi del Per_1
convenuto); una seconda è invece che l'assemblea non avendo esplicitamente indicato il CP_1
soggetto da nominare intendeva invero rimettere ad un momento successivo la relativa nomina dell'amministratore ( tesi dell'attore) . La seconda tesi a detta degli attori, sarebbe suffragata dal pag. 4/8 comportamento dei condomini successivo allo svolgimento dell'assemblea del 23.07.2021. Infatti, la successiva assemblea del 23.09.2021 invece che convocata dal “nuovo” amministratore, era di nuovo autoconvocata da un gruppo di condomini;
a tale assemblea il “nuovo” amministratore compare ( e così
viene definito nella verbalizzazione ) quale “ospite” e si limita ad illustrare in dettaglio il suo preventivo (
votato dall'assemblea ) ed a spiegare le modalità di amministrazione e rendicontazione. La circostanza,
quindi, che sia stato nominato potrebbe solo dedursi dalla dizione per cui il preventivo sarebbe stato votato dall'assemblea, tuttavia, a rigore, una cosa è votare un preventivo altra cosa sarebbe stata nominare espressamente il sig. quale nuovo amministratore. Deve comunque rilevarsi come parte attrice Per_1
avrebbe potuto evitare ogni possibile equivoco limitandosi a notificare la citazione ad entrambi gli amministratori, quello ritenuto in prorogatio e quello di cui si contestava la nomina, invece che notificare inutilmente l'atto alla sig.ra che certamente alcuna carica amministrativa ricopriva nel Parte_4
condominio. Parte convenuta nel costituirsi in giudizio ha eccepito il difetto di notifica ovvero ha ritenuto inesistente la notifica stessa in quanto non effettuata nei confronti dell'unico soggetto legittimato ovvero il nuovo amministratore;
il vizio, qualora sussistente, atterrebbe, tuttavia, ad una ipotesi di nullità e non di inesistenza della citazione;
deve infatti rilevarsi come la citazione sebbene diretta a soggetto diverso ( il vecchio amministratore ) rispetto a quello che, nella prospettazione del convenuto, avrebbe dovuto essere destinatario della citazione ( ovvero il nuovo amministratore ) ha comunque raggiunto il suo scopo, ed infatti il convenuto si è costituito in giudizio, seppure tardivamente. Parte convenuta, pertanto,
costituendosi in giudizio tardivamente, avrebbe potuto chiedere di essere rimessa in termini ex art. 294
c.p.c., vedendo così sanato il difetto di contraddittorio creatosi con l'errata notifica eseguita da parte attrice. Non avendo parte convenuta chiesto di essere rimessa in termini è pertanto decaduta dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio e dalla produzione di documenti. In particolare è
decaduta dall'eccezione di improcedibilità della domanda per l'irregolare espletamento della mediazione,
non essendo la stessa venuta a sua conoscenza in quanto indirizzata al vecchio amministratore. Rilevato,
comunque, come fosse giustificata la mancata partecipazione della convenuta alla mediazione in considerazione degli equivoci circa il soggetto legittimato a rappresentare il condominio, non possono trarsene le conseguenze di cui all'art. 8 comma 4 bis del d. lgs. n.28/2010. Le delibere del 23.07.2021
sono state impugnate per alcuni dedotti vizi formali. Parte attrice ritiene infatti invalide tali delibere pag. 5/8 perché non conterrebbero l'indicazione dei condomini assenti, assenzienti, astenuti e dissenzienti, e tale vizio comporterebbe l'annullabilità delle delibere. Premesso che l'assemblea ha deliberato solo sui primi due punti all'ordine del giorno ( sul terzo punto l'assemblea ha deciso di deliberare successivamente all'insediamento del nuovo amministratore quindi non ha, sostanzialmente, deliberato ), in entrambe le delibere è espressamente indicato che le delibere sono state prese all'unanimità ( per la delibera di cui al primo punto è espressamente indicato che si tratta, ovviamente, dell'unanimità dei presenti). Appare
pertanto ovvio che, essendo stata la delibera presa all'unanimità, non vi erano condomini intervenuti all'assemblea, dissenzienti ed astenuti;
non era, poi, necessario né indicare i condomini assenti ( che erano, ovviamente, tutti quelli non presenti ) né quelli assenzienti ( essendo tali, ancora ovviamente, tutti i condomini presenti essendo le delibere state adottate all'unanimità). Priva di pregio è anche l'eccezione relativa alla pretesa mancata indicazione dei condomini presenti personalmente o per delega atteso che dalla lettura del verbale si rileva che invece tutte le presenze per delega erano espressamente indicate unitamente ai nominativi dei deleganti e dei delegati, e che tali deleghe erano state allegate al verbale.
Parte attrice, ha depositato solo il verbale e non anche gli allegati, ma non ha contestato che, a differenza di quanto indicato nel verbale, allo stesso non fossero state allegate le deleghe, per cui deve ritenersi che le indicazioni contenute nel verbale fossero esatte. Deve pertanto ritenersi che non vi fossero vizi formali che rendessero annullabili le delibere del 23.07.2021. Neppure sono individuabili vizi sostanziali delle stesse. È infatti potere esclusivo dell'assemblea, non sindacabile nel merito dal giudice, quello di disporre la revoca di un amministratore, per cui la delibera di cui al punto 1 dell'ordine del giorno appare pienamente valida. Per quanto attiene invece alla delibera di cui al punto 2 dell'ordine del giorno parte attrice sostiene che con tale delibera non si fosse nominato alcun nuovo amministratore ma si fosse solo deliberato di procedere alla nomina di un nuovo amministratore, evidentemente in un momento successivo. Per come intesa da parte attrice la delibera aveva allora solo valore programmatico e non aveva un contenuto sostanziale ( è infatti ovvio che in caso di revoca di un amministratore sarebbe necessario nominarne uno nuovo in sua sostituzione ) per cui non sussistono motivi di invalidità della delibera stessa. Anche tale domanda deve pertanto essere rigettata. Passando alla valutazione delle delibere di cui al verbale assembleare del 23.09.2021 deve rilevarsi che riguardo alle stesse parte attrice non deduce vizi formali. Passando all'esame di eventuali vizi sostanziali deve rilevarsi come in pag. 6/8 riferimento ai primi due punti di cui all'ordine del giorno l'assemblea non abbia assunto alcuna deliberazione ma si trattava solo di esposizioni di argomenti da parte del sig. . Per quel che Per_1
attiene al terzo punto dell'ordine del giorno l'assemblea ha deciso di conferire mandato ad un legale per la difesa del condominio in un giudizio di appello;
parte attrice sostiene che l'assemblea non potesse conferire alcun mandato diretto al legale ma che tale mandato dovesse essere conferito dall'amministratore; deve tuttavia rilevarsi che dalla delibera non risulta affatto il conferimento diretto del mandato ma solo la volontà di conferire mandato al legale, dovendo poi naturalmente essere l'organo amministrativo a conferire materialmente tale mandato. Alcun profilo di illegittimità sussiste quindi in ordine alla decisione assembleare di farsi difendere in un giudizio pendente da uno specifico legale,
essendo tale decisione tra le prerogative proprie dell'assemblea senza che il giudice possa sindacare circa il contenuto della relativa decisione. Alcuna contestazione specifica è stata formulata in merito alla delibera di cui al quarto punto all'ordine del giorno. Anche l'impugnazione delle delibere del 23.09.2021
era quindi infondata nel merito. Parte attrice pur sostenendo che la delibera del 23.07.2021 non conteneva alcuna espressa nomina di un nuovo amministratore la impugna come se tale nomina fosse stata invece deliberata. Tale seconda interpretazione non risulta tuttavia dal contenuto testuale della delibera che non indica alcun nominativo di nuovo amministratore né può dedursi dal comportamento successivo dell'assemblea che viene nuovamente autoconvocata dai condomini e nella quale il sig. Per_1
compare come ospite e si limita a circostanziare il contenuto del proprio preventivo ed a distribuire moduli ai condomini, in attesa di una formalizzazione della nomina che invero non avviene nemmeno nella medesima assemlbea. Gli attori, pertanto, che sostanzialmente volevano contestare la nomina di tale nuovo amministratore ( ed infatti i motivi, più rilevanti, di impugnazione nel merito formulati con la citazione riguardavano la regolarità della nomina del in riferimento al possesso dei requisiti per Per_1
espletare le funzioni di amministratore ), negando che la stessa fosse stata in effetti deliberata rendono pertanto contestualmente inammissibili i motivi di impugnazione legati ad un evento che essi stessi dichiarano non essersi mai verificato, tanto è vero che notificano la citazione al vecchio amministratore che ritengono ancora in carica. Devono pertanto rigettarsi le domande proposte dall'attore. Non rientra nell'oggetto del presente giudizio l'analisi circa la validità della successiva delibera del 26.07.2022,
invocata dal convenuto quale causa di cessazione della materia del contendere, e la cui validità viene pag. 7/8 inutilmente contestata da parte attrice in questa sede, atteso che l'eventuale cessazione della materia del contendere ( che non appare evidente alla luce di tale produzione ) avrebbe comunque riguardato solo parte delle impugnazioni.
Ritenuto che
la tardiva costituzione del convenuto non abbia CP_1
portato alcun nuovo elemento utile ai fini della definizione della causa, deve disporsi una totale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e da nei confronti del Parte_1 Parte_2 Controparte_1
corrente in Rutigliano alla , in persona dell'amministratore e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Bari, 10.11.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 8/8