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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/05/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
n. 3655/2024 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE AGRARIA
Verbale di udienza del 22.5.25
Innanzi al collegio, in persona dei seguenti signori: dott. Giovanni D'Onofrio, Presidente dott.ssa Maria Del Prete, Giudice dott.ssa Renata Russo, Relatrice dott. agr. Esperto Persona_1
geom. Esperto Persona_2 sono comparsi l'avv. Sciaudone, nell'interesse della parte ricorrente e l'avv. OR, per delega della parte resistente.
L'avv. Sciaudone dichiara che la mora non è stata purgata e pertanto insiste nella domanda formulata nel ricorso introduttivo.
L'avv. OR, evidenziando che il proprio assistito si trova in una situazione di difficoltà economica, chiede un ulteriore termine per purgare la mora.
L'avv. Sciaudone si oppone.
Il collegio si ritira in camera di consiglio.
Il collegio, all'esito della camera di consiglio,
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 429 c.p.c. (lettura del dispositivo e delle ragioni del decisione), che deposita telematicamente.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Maria Del Prete dott. Giovanni D'Onofrio
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETRE - SEZIONE SPECIALIZZATA
AGRARIA, riunito in camera di consiglio in persona dei sigg.:
1) dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) dott.ssa Maria Del Prete Giudice est.
3) dott.ssa Renata Russo Giudice
4) dott. Esperto Persona_1
5) geom. Esperto Persona_2 ha pronunciato, all'udienza del 25.1.2024, la seguente
SENTENZA nel giudizio recante R.G.N. 3555/24, avente ad oggetto: risoluzione per inadempimento e condanna al rilascio del fondo per mancato pagamento del canone, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. ), rapp.ti e difesi Parte_1 C.F._1 Parte_1 C.F._2 dall'avv. Antonio Sciaudone, presso il quale elett.te domiciliano in S. Maria C.V., Tr. M. OR
32ende, in virtù di procura in atti;
- Ricorrenti -
E
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'avv. Vincenzo Petrella, presso il CP_1 C.F._3
cui studio elett.te domicilia in Caserta al Corso Trieste n. 170, in virtù di procura in atti;
- Resistente -
CONCLUSIONI
Per le ricorrenti: come da atto introduttivo e verbale odierno.
Per il resistente: come da comparsa di costituzione e verbale odierno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Gli istanti hanno dedotto di essere proprietari, in comune e pro-indiviso, di un appezzamento di terreno in Comune di AN, riportato in catasto al foglio 12, particelle 162 (ha.1.13.52) e 129
(ha. 0.17.60), per effetto di acquisto fattone, con atto per Notar 21/12/2018, da Per_3 [...]
(che a sua volta li aveva ricevuti da , nonché hanno Persona_4 Persona_5
pagina 2 di 6 dedotto di essere proprietari di altri appezzamenti di terreno in comune di AN, riportati in catasto al foglio 12, particelle 130 (ha.1.00.80), 154 (are 54.50) e 163 (are 18.44), per acquisto fattone, per atto Notar del 28/11/2016, da e (che a Per_3 Persona_6 Persona_7
loro volta li avevano ricevuti da ). Controparte_2
Gli istanti hanno precisato che i detti terreni (la p.lla 154 solo in parte) sono stati concessi in affitto, dai precedenti proprietari, al sig. nato a [...] il [...], e residente a CP_1
AN alla via Appia, km 187 + 500, c.f. , con contratto del 30.09.2000. C.F._3
Ciò posto, i ricorrenti hanno dedotto che il sig. OR non ha provveduto al pagamento dei canoni di affitto relativamente alle annate agrarie 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022, per un totale di €
6.894,70.
Gli istanti hanno poi precisato che, all'esito di un più attento controllo, hanno verificato che il sig.
OR aveva pagato l'importo dovuto per l'annata agraria 2019-2020, ma tuttavia, nel termine di tre mesi concessogli ex art. 5, l. 203/1982, non ha provveduto a sanare la mora relativa alle annate agrarie 2020-2021 e 2021-2022, onde resta tuttora debitore della somma di € 4.596,46.
Hanno pertanto concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Dichiarato risolto il contratto di affitto per grave inadempimento, condannare il sig. , nato a [...]
Savigliano il 16/08/1972, e residente a [...] + 500 (C.F.
), all'immediato rilascio di dei seguenti terreni in Comune di AN : a°) C.F._3
terreno riportato in catasto al foglio 12, particelle 162 (ha.1.13.52) e 129 (ha. 0.17.60); b°) terreno riportato in catasto al foglio 12, particelle 130 (ha.1.00.80), 154 (are 54.50) e 163 (are 18.44); 2°)
Condannare il sig. al pagamento dei canoni non versati per un totale, alla data del CP_1
27.07.2023, di € 4.596,46, oltre le somme dovute a titolo di canone (scaduto il 10.11.2023), per
€.2.298,23, (e quindi in totale per € 6.894,69) nonché quelle dovute anche ai sensi dell' art. 1591
c.c., fino all'effettivo rilascio”.
Il resistente si è costituito in giudizio e, alla prima udienza di trattazione del procedimento, ha chiesto termine per purgare la mora.
Tuttavia, all'udienza odierna, fissata per la verifica dell'adempimento, è emerso che la mora non è stata purgata.
Ciò premesso, va detto che la domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente, va dato atto del fatto che risultano provate le condizioni di ammissibilità e procedibilità della domanda, attesa la produzione in giudizio della lettera di contestazione della morosità e della convocazione presso l' , entrambe munite della prova della Controparte_3
regolare comunicazione al resistente.
pagina 3 di 6 Ciò posto va detto che i ricorrenti hanno depositato in atti contratto di locazione regolarmente registrato.
Inoltre, gli istanti hanno allegato l'inadempimento posto a fondamento della domanda di rilascio in maniera specifica, precisando il quantum delle somme dovute e non corrisposte ed evidenziando a quali annate vada ricondotto il mancato pagamento.
Ciò detto, va richiamato il principio in virtù del quale “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ sez, unite n. 13533/2001).
Dunque, nel caso di specie, può dirsi che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio che sugli stessa grava, mediante il deposito di contratto di locazione registrato e mediante una specifica allegazione di un grave inadempimento, idoneo a sorreggere, tra l'altro, per come prospettato, una pronuncia di risoluzione contrattuale.
Il resistente, invece, non ha fornito prova di aver pagato i canoni oggetto della domanda e pertanto non ha assolto all'onere che sullo stesso grava. Tra l'altro la richiesta di termine per purgare la mora assurge a prova dell'inadempimento, già da sola considerata.
Ciò detto, non essendo stata purgata la mora, può ritenersi che il resistente sia venuto meno all'obbligazione principale che discende dal contratto stipulato e consistente nel pagamento del canone dovuto, in virtù di quanto pattuito.
Viene pertanto in rilievo un inadempimento idoneo a sorreggere, per come prospettato, una pronuncia di risoluzione.
A tale riguardo va detto che "la risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone" (cfr. art. 5, comma 2,
L. n. 203 del 1982) e che "la morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto ai sensi del secondo comma del presente articolo quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità" (cfr. art. 5, comma 4, L. n.
203 del 1982).
La normativa in esame, cristallizzando e predeterminando i criteri per ritenere grave l'inadempimento, esclude la necessità che il giudice compia una valutazione in merito alla gravità dell'inadempimento.
pagina 4 di 6 Si richiama a tale riguardo il seguente principio giurisprudenziale "in tema di contratti di affitto agrario, l'art. 5, comma 4, della L. n. 203 del 1982, il quale dispone che la morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità, va interpretato nel senso che la condizione posta per la risoluzione consiste nella sussistenza di un credito in favore della parte concedente per una somma pari ad almeno una annualità di canone, dovendosi, invece, escludere che la stessa disposizione possa essere intesa nel senso che la risoluzione del contratto di affitto possa pronunziarsi solo nella ipotesi in cui il conduttore abbia omesso di corrispondere il canone per almeno una annualità, soluzione che consentirebbe di escludere una morosità rilevante ai fini dell'art. 5, comma 4, L. n. 203 del 1982 citato, in ogni caso in cui il conduttore corrisponda annualmente una somma anche irrisoria, ciò che sarebbe in contrasto, oltre che con la lettera, anche con lo spirito della legge"; cfr., altresì, nel merito, Trib. Ascoli Piceno, 9.10.1990, per cui "la morosità nel pagamento del canone di affitto per una annualità, costituisce ai sensi dell'art. 5 comma 4 della L. n. 203 del 1982. grave inadempimento sufficiente a determinare la risoluzione del contratto agrario" (cfr. Cass. civ. sez. III 8.03.2001 n. 3442).
Accertato l'inadempimento contrattuale di parte resistente, va accolta la domanda di rilascio e va altresì accolta la domanda pagamento dei canoni così come formulata da parte ricorrente
(comprendendo anche i canoni a scadere fino al rilascio).
La spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia, delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando sulla domanda giudiziale relativa la procedimento in epigrafe, cosi provvede:
• accertato l'inadempimento del resistente, dichiara risolto il contratto di locazione oggetto di causa e, per l'effetto, ordina a di rilasciare i seguenti terreni siti nel Comune di AN : CP_1
a°) terreno riportato in catasto al foglio 12, particelle 162 (ha.1.13.52) e 129 (ha. 0.17.60); b°) terreno riportato in catasto al foglio 12, particelle 130 (ha.1.00.80), 154 (are 54.50) e 163 (are
18.44), entrambi meglio descritti nel ricorso introduttivo, liberi da persone e/o cose, in favore dei ricorrenti, alla fine dell'annata agraria in corso (10.11.2024);
• condanna al pagamento, in favore dei ricorrenti, dell'importo di € 9.192,92, oltre Controparte_4
interessi legali decorrenti dalle singole scadenze;
pagina 5 di 6 • condanna, altresì, parte resistente al pagamento delle spese di lite, in favore dei ricorrenti, che si liquidano in € 237, 00 per spese e in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 22.5.25
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Maria Del Prete dott. Giovanni D'Onofrio
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE AGRARIA
Verbale di udienza del 22.5.25
Innanzi al collegio, in persona dei seguenti signori: dott. Giovanni D'Onofrio, Presidente dott.ssa Maria Del Prete, Giudice dott.ssa Renata Russo, Relatrice dott. agr. Esperto Persona_1
geom. Esperto Persona_2 sono comparsi l'avv. Sciaudone, nell'interesse della parte ricorrente e l'avv. OR, per delega della parte resistente.
L'avv. Sciaudone dichiara che la mora non è stata purgata e pertanto insiste nella domanda formulata nel ricorso introduttivo.
L'avv. OR, evidenziando che il proprio assistito si trova in una situazione di difficoltà economica, chiede un ulteriore termine per purgare la mora.
L'avv. Sciaudone si oppone.
Il collegio si ritira in camera di consiglio.
Il collegio, all'esito della camera di consiglio,
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 429 c.p.c. (lettura del dispositivo e delle ragioni del decisione), che deposita telematicamente.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Maria Del Prete dott. Giovanni D'Onofrio
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETRE - SEZIONE SPECIALIZZATA
AGRARIA, riunito in camera di consiglio in persona dei sigg.:
1) dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) dott.ssa Maria Del Prete Giudice est.
3) dott.ssa Renata Russo Giudice
4) dott. Esperto Persona_1
5) geom. Esperto Persona_2 ha pronunciato, all'udienza del 25.1.2024, la seguente
SENTENZA nel giudizio recante R.G.N. 3555/24, avente ad oggetto: risoluzione per inadempimento e condanna al rilascio del fondo per mancato pagamento del canone, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. ), rapp.ti e difesi Parte_1 C.F._1 Parte_1 C.F._2 dall'avv. Antonio Sciaudone, presso il quale elett.te domiciliano in S. Maria C.V., Tr. M. OR
32ende, in virtù di procura in atti;
- Ricorrenti -
E
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'avv. Vincenzo Petrella, presso il CP_1 C.F._3
cui studio elett.te domicilia in Caserta al Corso Trieste n. 170, in virtù di procura in atti;
- Resistente -
CONCLUSIONI
Per le ricorrenti: come da atto introduttivo e verbale odierno.
Per il resistente: come da comparsa di costituzione e verbale odierno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Gli istanti hanno dedotto di essere proprietari, in comune e pro-indiviso, di un appezzamento di terreno in Comune di AN, riportato in catasto al foglio 12, particelle 162 (ha.1.13.52) e 129
(ha. 0.17.60), per effetto di acquisto fattone, con atto per Notar 21/12/2018, da Per_3 [...]
(che a sua volta li aveva ricevuti da , nonché hanno Persona_4 Persona_5
pagina 2 di 6 dedotto di essere proprietari di altri appezzamenti di terreno in comune di AN, riportati in catasto al foglio 12, particelle 130 (ha.1.00.80), 154 (are 54.50) e 163 (are 18.44), per acquisto fattone, per atto Notar del 28/11/2016, da e (che a Per_3 Persona_6 Persona_7
loro volta li avevano ricevuti da ). Controparte_2
Gli istanti hanno precisato che i detti terreni (la p.lla 154 solo in parte) sono stati concessi in affitto, dai precedenti proprietari, al sig. nato a [...] il [...], e residente a CP_1
AN alla via Appia, km 187 + 500, c.f. , con contratto del 30.09.2000. C.F._3
Ciò posto, i ricorrenti hanno dedotto che il sig. OR non ha provveduto al pagamento dei canoni di affitto relativamente alle annate agrarie 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022, per un totale di €
6.894,70.
Gli istanti hanno poi precisato che, all'esito di un più attento controllo, hanno verificato che il sig.
OR aveva pagato l'importo dovuto per l'annata agraria 2019-2020, ma tuttavia, nel termine di tre mesi concessogli ex art. 5, l. 203/1982, non ha provveduto a sanare la mora relativa alle annate agrarie 2020-2021 e 2021-2022, onde resta tuttora debitore della somma di € 4.596,46.
Hanno pertanto concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Dichiarato risolto il contratto di affitto per grave inadempimento, condannare il sig. , nato a [...]
Savigliano il 16/08/1972, e residente a [...] + 500 (C.F.
), all'immediato rilascio di dei seguenti terreni in Comune di AN : a°) C.F._3
terreno riportato in catasto al foglio 12, particelle 162 (ha.1.13.52) e 129 (ha. 0.17.60); b°) terreno riportato in catasto al foglio 12, particelle 130 (ha.1.00.80), 154 (are 54.50) e 163 (are 18.44); 2°)
Condannare il sig. al pagamento dei canoni non versati per un totale, alla data del CP_1
27.07.2023, di € 4.596,46, oltre le somme dovute a titolo di canone (scaduto il 10.11.2023), per
€.2.298,23, (e quindi in totale per € 6.894,69) nonché quelle dovute anche ai sensi dell' art. 1591
c.c., fino all'effettivo rilascio”.
Il resistente si è costituito in giudizio e, alla prima udienza di trattazione del procedimento, ha chiesto termine per purgare la mora.
Tuttavia, all'udienza odierna, fissata per la verifica dell'adempimento, è emerso che la mora non è stata purgata.
Ciò premesso, va detto che la domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente, va dato atto del fatto che risultano provate le condizioni di ammissibilità e procedibilità della domanda, attesa la produzione in giudizio della lettera di contestazione della morosità e della convocazione presso l' , entrambe munite della prova della Controparte_3
regolare comunicazione al resistente.
pagina 3 di 6 Ciò posto va detto che i ricorrenti hanno depositato in atti contratto di locazione regolarmente registrato.
Inoltre, gli istanti hanno allegato l'inadempimento posto a fondamento della domanda di rilascio in maniera specifica, precisando il quantum delle somme dovute e non corrisposte ed evidenziando a quali annate vada ricondotto il mancato pagamento.
Ciò detto, va richiamato il principio in virtù del quale “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ sez, unite n. 13533/2001).
Dunque, nel caso di specie, può dirsi che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio che sugli stessa grava, mediante il deposito di contratto di locazione registrato e mediante una specifica allegazione di un grave inadempimento, idoneo a sorreggere, tra l'altro, per come prospettato, una pronuncia di risoluzione contrattuale.
Il resistente, invece, non ha fornito prova di aver pagato i canoni oggetto della domanda e pertanto non ha assolto all'onere che sullo stesso grava. Tra l'altro la richiesta di termine per purgare la mora assurge a prova dell'inadempimento, già da sola considerata.
Ciò detto, non essendo stata purgata la mora, può ritenersi che il resistente sia venuto meno all'obbligazione principale che discende dal contratto stipulato e consistente nel pagamento del canone dovuto, in virtù di quanto pattuito.
Viene pertanto in rilievo un inadempimento idoneo a sorreggere, per come prospettato, una pronuncia di risoluzione.
A tale riguardo va detto che "la risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone" (cfr. art. 5, comma 2,
L. n. 203 del 1982) e che "la morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto ai sensi del secondo comma del presente articolo quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità" (cfr. art. 5, comma 4, L. n.
203 del 1982).
La normativa in esame, cristallizzando e predeterminando i criteri per ritenere grave l'inadempimento, esclude la necessità che il giudice compia una valutazione in merito alla gravità dell'inadempimento.
pagina 4 di 6 Si richiama a tale riguardo il seguente principio giurisprudenziale "in tema di contratti di affitto agrario, l'art. 5, comma 4, della L. n. 203 del 1982, il quale dispone che la morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità, va interpretato nel senso che la condizione posta per la risoluzione consiste nella sussistenza di un credito in favore della parte concedente per una somma pari ad almeno una annualità di canone, dovendosi, invece, escludere che la stessa disposizione possa essere intesa nel senso che la risoluzione del contratto di affitto possa pronunziarsi solo nella ipotesi in cui il conduttore abbia omesso di corrispondere il canone per almeno una annualità, soluzione che consentirebbe di escludere una morosità rilevante ai fini dell'art. 5, comma 4, L. n. 203 del 1982 citato, in ogni caso in cui il conduttore corrisponda annualmente una somma anche irrisoria, ciò che sarebbe in contrasto, oltre che con la lettera, anche con lo spirito della legge"; cfr., altresì, nel merito, Trib. Ascoli Piceno, 9.10.1990, per cui "la morosità nel pagamento del canone di affitto per una annualità, costituisce ai sensi dell'art. 5 comma 4 della L. n. 203 del 1982. grave inadempimento sufficiente a determinare la risoluzione del contratto agrario" (cfr. Cass. civ. sez. III 8.03.2001 n. 3442).
Accertato l'inadempimento contrattuale di parte resistente, va accolta la domanda di rilascio e va altresì accolta la domanda pagamento dei canoni così come formulata da parte ricorrente
(comprendendo anche i canoni a scadere fino al rilascio).
La spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia, delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando sulla domanda giudiziale relativa la procedimento in epigrafe, cosi provvede:
• accertato l'inadempimento del resistente, dichiara risolto il contratto di locazione oggetto di causa e, per l'effetto, ordina a di rilasciare i seguenti terreni siti nel Comune di AN : CP_1
a°) terreno riportato in catasto al foglio 12, particelle 162 (ha.1.13.52) e 129 (ha. 0.17.60); b°) terreno riportato in catasto al foglio 12, particelle 130 (ha.1.00.80), 154 (are 54.50) e 163 (are
18.44), entrambi meglio descritti nel ricorso introduttivo, liberi da persone e/o cose, in favore dei ricorrenti, alla fine dell'annata agraria in corso (10.11.2024);
• condanna al pagamento, in favore dei ricorrenti, dell'importo di € 9.192,92, oltre Controparte_4
interessi legali decorrenti dalle singole scadenze;
pagina 5 di 6 • condanna, altresì, parte resistente al pagamento delle spese di lite, in favore dei ricorrenti, che si liquidano in € 237, 00 per spese e in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 22.5.25
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Maria Del Prete dott. Giovanni D'Onofrio
pagina 6 di 6