Art. 5.
I dipendenti del Ministero della sanita' in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge beneficeranno, una sola volta e fino al 31 dicembre 1964, per l'avanzamento in carriera, di una riduzione pari alla meta' - e comunque non superiore ad un massimo di trenta mesi - dei periodi di anzianita' richiesti dalle vigenti disposizioni per le promozioni nelle singole carriere. - Nessuna riduzione si applica per le promozioni a direttore di divisione conferite a norma del punto 1) dell'articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' tenuto uno scrutinio per merito comparativo per la promozione a direttore di divisione.
I dipendenti del Ministero della sanita' in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge beneficeranno, una sola volta e fino al 31 dicembre 1964, per l'avanzamento in carriera, di una riduzione pari alla meta' - e comunque non superiore ad un massimo di trenta mesi - dei periodi di anzianita' richiesti dalle vigenti disposizioni per le promozioni nelle singole carriere. - Nessuna riduzione si applica per le promozioni a direttore di divisione conferite a norma del punto 1) dell'articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' tenuto uno scrutinio per merito comparativo per la promozione a direttore di divisione.