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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 119/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 119/2018 promossa da:
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fornari
Massimiliano Cesare e dall'avv. Mellidi Enrico ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Terracina, Via Roma n. 152, giusta procura in atti;
APPELLANTE
Contro
(c.f. ) e (c.f. CP_2 C.F._1 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Mariani Orietta ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Veroli, Piazza Bisleti n. 15, giusta procura in atti;
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Terracina n. 78/2017 – inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, la conveniva in Controparte_1
giudizio e proponendo appello avverso la sentenza del CP_2 Controparte_3
Giudice di Pace di Terracina, n. 78/2017, che aveva condannato l'odierna appellante al pagina 1 di 9 pagamento, a titolo di ripetizione degli importi pagati per l'acquisto del pacchetto evento e risarcimento dei relativi danni emergenti, in favore delle controparti, della somma complessiva di
€ 116.50 ciascuno, oltre le spese di giudizio.
A sostegno dell'impugnazione, esponeva che: 1) gli odierni appellati avevano agito in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Terracina, deducendo che, a seguito dell'acquisto di n. 2 biglietti per il concerto, presso la Società appellante, del cantante del 03.07.2015, gli stessi Persona_1
Cont non trovavano, presso il luogo convenuto in Terracina, il che li avrebbe trasportati presso il luogo del concerto (Napoli); 2) gli appellati inviavano, dunque, lettera raccomandata del
10.07.2015, ove veniva richiesta la somma di €416,30 a titolo di danno sofferto per ciascuno dei due assistiti, oltre € 116.30 di spese;
3) successivamente, in data 07.04.2016, solo nove mesi dopo, a discapito della attualità del danno e della relativa richiesta di risarcimento, veniva notificato atto di citazione alla Società “ , ove Controparte_1
parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia al Giudice adito, accertato
l'inadempimento contrattuale della ed il conseguente danno subito dagli Controparte_1
istanti, condannare la stessa Agenzia, come in epigrafe qualificata, al risarcimento del danno subito dagli attori, nella misura precisata in narrativa, ovvero a quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre accessori di legge”; 4) le controparti, dunque, chiedevano la condanna ad un totale complessivo, anche da “vacanza rovinata” pari ad € 1.032,80, senza fornire criteri di calcolo ritenuti del tutto soggettivi e valutati “equitativamente” dagli stessi attori;
5) instaurato il procedimento innanzi al Giudice di Pace di Terracina, la Società si costituiva solo alla udienza del 09.12.2016, ove venivano precisate, altresì, le conclusioni e, dunque, tardivamente rispetto alle richieste istruttorie ed alla probabile chiamata in causa del terzo, ovvero la società “buspereventi”, per tutti motivi di cui nell'atto di comparsa di costituzione e risposta, presente nel fascicolo segnato al n. rg R.G. 351/2016; 6) invero, l'atto di citazione di controparte indicava un'errata epigrafe, che conduceva in errore e/o confusione la convenuta stessa, in quanto segnava quale ufficio giudiziario sia il Tribunale di Latina che il Giudice di Pace di Terracina, motivo per il quale, in sede di costituzione, se ne chiedeva la nullità; 7) nonostante le ampie contestazioni di parte convenuta, il Giudice di prime cure, Dr. emetteva la sent. n. Per_2
78/2017 (pubb. in data 12.06.2017 come in atti) in accoglimento della spiegata domanda attorea, cosi disponendo: “Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda od eccezione reiettata, disattesa o assorbita, così provvede: Accoglie le domande attoree, perché
pagina 2 di 9 fondate, sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni di cui sopra in motivazione e, per l'effetto, condanna la convenuta costituiva in Controparte_5
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, come ripetizione degli importi pagati per
l'acquisto del pacchetto evento e risarcimento dei relativi danni emergenti, in favore degli odierni attori, della somma complessiva di € 116.50 ciascuno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla presente declaratoria al saldo effettivo. Condanna, altresì, la convenuta costituita in persona del Controparte_5
legale rappresentante p.t., al pagamento in favore degli odierni attori delle spese del presente giudizio, quantificate nella somma complessiva € 143,00 di cui 43,00 per spese, €50,00 per competenze ed €50,00 per onorari, oltre iva e cpa come per legge. Esecutività ex lege.”
In diritto, la società appellante reiterava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in primo grado per errata indicazione del giudice innanzi al quale la domanda era stata proposta, nonché per insufficiente esposizione dei fatti e dei motivi di diritto. Sul punto, assumeva che il Giudice di prime cure, con valutazione del tutto personale e, pertanto, suscettibile di critica, valutava in sede di motivazione come non accoglibile l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, deducendo che tale conclusione, in un procedimento ove l'attività istruttoria era stata carente, o meglio praticamente inesistente, non solo per i motivi di cui alla tardiva costituzione di parte appellante ma anche in conseguenza delle scarne rappresentazioni dei fatti di parte attrice appellata, meritava di essere diversamente valutata in sede di appello. Rappresentava infatti che la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno esigeva che l'attore indicasse espressamente i fatti materiali lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c.,
e che tale circostanza non era stata rispettata nel caso di specie, in quanto nell'atto di citazione erano stati denunciati danni “sofferti” ed impropriamente ricondotti alla responsabilità dell convenuta, non provati sostanzialmente ma solo elencati a seguito di spese, CP_6
asseritamente, sostenute in ragione dell'evento tenutosi il 03.07.2015, relative al ritiro dei biglietti (avvenuta non da parte degli attori odierni appellati) presso l'Agenzia di Terracina essendo gli interessati originari di Veroli (FR). Per cui, di conseguenza, l'atto di citazione meritava la più ampia censura, attesa l'insufficienza dell'esposizione dei fatti, anche in narrativa e che portava il Giudice ad una cognizione dei fatti diversa rispetto a quanto realmente accaduto.
Parimenti l'atto di citazione risultava carente sotto il profilo dell'individuazione del Giudice adito, avendo le controparti posto l'odierna appellante nelle condizioni di non poter predisporre pagina 3 di 9 una puntuale difesa, confondendo la stessa convenuta in quanto in epigrafe l'istante scriveva
“TRIBUNALE DI LATINA GIUDICE DI PACE DI TERRACINA”, ovvero due uffici completamente diversi, di due città diverse, rappresentando un pregiudizio al diritto difesa costituzionalmente garantito. Nel merito, la società appellante deduceva la nullità della sentenza per omissione e/o insufficiente motivazione in merito alle circostanze poste a fondamento della responsabilità a carico della agenzia convenuta in primo grado. Rilevava, infatti, che l'evento de quo non era mai stato annullato, e che il servizio di vendita biglietti per gli eventi, nel rapporto con l'utenza, si concludeva per la esattamente in quel momento e nulla aveva a CP_7
che vedere con l'eventuale e successivo servizio di trasporto, curato infatti dalla società
“busperventi” della quale era semplicemente una società partner. Il servizio di trasporto presso i
“luoghi-evento” risultava quindi del tutto autonomo rispetto al servizio vendita (e stampa per il caso di specie) biglietti, posto in essere dalla nell'interesse degli allora attori, CP_1
sicché, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace, non si trattava di un “pacchetto”, ma semplicemente di due diverse società, l'una in collaborazione di fatto con l'altra, non potendo imporsi una responsabilità, nemmeno solidale, alla società appellante per un (eventuale) disservizio della società addetta al trasporto. Infatti, la era una società partner (in CP_1
collaborazione per “riempire” i pullman, a seguito dell'acquisto del biglietto del concerto) della come anche descritto nel proprio sito, e che offriva questo servizio in via del tutto Parte_1
gratuita, senza scopo di lucro, e senza alcuna commissione a proprio favore, essendo semplicemente un rapporto di collaborazione di fatto in ambito commerciale. Il rapporto di collaborazione prevedeva che il bus venisse pagato direttamente all'Agenzia a seguito della adesione, da parte del cliente, del servizio proposto, previo rilascio di tagliandino (la matrice resta all'Agenzia) della “buspereventi” ove erano specificate le condizioni della partenza. Nel caso di specie, a seguito dell'acquisto di n. 2 biglietti per il concerto del cantante del Persona_1
03.07.2015 i sigg.ri e riferivano di non aver incontrato, presso il luogo ed CP_3 CP_2
orario convenuto (Coop Terracina, ore 13.30 del 03.07.2015) il bus che li avrebbe dovuti trasportare presso il luogo del concerto, cioè Napoli, stadio San Paolo. Il Giudice di Pace non aveva considerato che gli attori, che non avevano mai ritirato personalmente i biglietti in agenzia ma solo per interposta persona, erano consapevoli del luogo ed orario in quanto avrebbero dovuto essere in possesso del tagliandino del “buspereventi” che la era autorizzata a CP_1
rilasciare all'utenza (all.1 fascicolo primo grado - matrice blocchetto) e che, infatti, rilasciava pagina 4 di 9 materialmente al ritiro dei biglietti, essendo l in possesso della sola matrice. Non era CP_6
dato sapere, in quanto non ex adverso provato in primo grado, se gli attori fossero andati ugualmente al concerto o se tale tagliandino fosse andato perduto o alterato, anche in parte.
Parimenti il Giudice non aveva considerato quanto rappresentato da parte appellante a proposito dello scambio di mail e pec il giorno precedente l'evento, ovvero il 02.07.2015, quando la
“busperventi”, inviava un sms agli attori senza avere alcuna risposta (all.3 fascicolo di primo grado). Gli attori invece, come anche in atti dagli stessi rappresentato, contattavano l'Agenzia viaggi per delucidazioni al numero di telefono fisso e nell'orario di chiusura della stessa, ovvero tra le 13,30 e le 16,30, anziché alla utenza mobile. Pertanto, era per sola e mera negligenza degli attori se gli stessi non erano riusciti a godere dell'evento in quanto erano, comunque, stati messi dall'Agenzia Viaggi nelle condizioni di contattare la stessa ai telefoni cellulari (due numeri) per eventuali problematiche.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “IN VIA PREGIUDIZIALE: a) ritenuta fondata
l'eccezione svolta, accertate e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 316 c.p.c. per quanto su rappresentato, con ogni conseguenza e statuizione di legge e, per l'effetto, riformare
e/o annullare la sentenza impugnata;
NELLA DENEGATA IPOTESI IN CUI SI RITENESSE DI
SUPERARE L'ECCEZIONE SVOLTA NEL MERITO ed in accoglimento della medesima:
1. In via principale: a) in accoglimento dello spiegato appello, riformare e/o annullare la sentenza appellata n. 78/2017 del Giudice di Pace di Terracina, Dr. e rigettare tutte le avverse Per_2
domande in quanto destituite di ogni fondamento fattuale, logico e giuridico;
b) condannare parte appellata al risarcimento del danno, anche morale, da corrispondere a favore dell'appellante, nella somma che si ritiene precisare in € 2.000,00, con ogni statuizione di legge;
2. In via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto del presente appello, condannare la parte appellante nei limiti in cui verrà ritenuto provato da parte avversa;
3. condannare, comunque, gli appellati alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre
I.V.A. e C.P.A., con clausola di attribuzione ex art. 93 c.p.c. ai sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari”.
Si costituivano in giudizio e eccependo in via preliminare CP_2 Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nonché deducendo l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione, la cui vocatio in ius non poteva ingenerare alcuna confusione, anche alla luce delle conclusioni in cui la convenuta veniva citata a comparire davanti al Giudice
pagina 5 di 9 di Pace di Terracina, ed essendo l'atto introduttivo conforme a legge, integro e completo di tutti gli elementi essenziali. Nel merito, rappresentavano che era onere della società appellante provare di avere tempestivamente informato i contraenti del cambiamento del luogo e dell'orario di partenza, invece di persistere a celare la realtà e ad addurre la separazione di responsabilità con altra società, sconosciuta agli appellati. Soggiungevano che la prova della domanda in primo, come nel secondo grado, era costituita dai documenti prodotti, dal comportamento omissivo della
, che si costituiva in ritardo, quando era decaduta da tutte le prove, e concludevano CP_1
chiedendo: “Voglia il Tribunale di Latina rigettare l'Appello, previa declaratoria di inammissibilità e poiché nel merito infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della Sentenza impugnata, siccome equa e conforme alla legge. Vittoria di spese da liquidarsi
d'Ufficio in favore del sottoscritto difensore, che se ne dichiara antistatari”.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.9.2024 e trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, devono essere respinte le deduzioni di parte appellata concernenti l'asserita inammissibilità dell'appello. Sul punto, a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 27199 del 16.11.2017, è stato infatti chiarito che “...l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” mentre “resta tuttavia escluso … che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. Ancora, è stato precisato che non può considerarsi aspecifico il motivo d'appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame in maniera tale che il giudice d'appello sia posto in condizione di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e tantomeno riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura (Cass., Sez. II, 19.3.2019, n.
7675). Orbene, nel caso di specie – anche alla luce del tenore conciso della sentenza impugnata, tale da non richiedere un particolare sforzo esplicativo ai fini dell'individuazione del “quantum pagina 6 di 9 appellatum” – deve ritenersi che l'atto di appello sia formulato in modo da consentire pienamente al giudicante di comprendere le parti contestate della sentenza e le rispettive doglianze.
Ciò posto, venendo all'esame dei motivi di appello, in primo luogo, devono essere disattese le doglianze della in merito all'asserita nullità dell'atto di citazione introduttivo del CP_1
giudizio di primo grado, con riguardo sia all'individuazione del Giudice adito che all'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della domanda.
Sotto il primo profilo, invero, è sufficiente evidenziare che, benché l'atto di citazione riportasse in epigrafe l'indicazione “Tribunale di Latina – Giudice di Pace di Terracina”, l'individuazione dell'Ufficio Giudiziario dinanzi al quale era proposta la domanda risultava chiaramente ed inequivocabilmente ricavabile alla luce delle conclusioni formulate, ove gli odierni appellati citavano la “a comparire davanti al Giudice di Pace di Terracina, nella nota CP_1
sede, per l'udienza del 30.5.2016, ore 9 e seguenti, con l'invito a costituirsi nei termini di cui all'art. 319 c.p.c. (..)”. Pertanto, l'univoca identificazione del Giudice di Pace di Terracina, quale ufficio giudiziario dinanzi al quale costituirsi, unitamente al richiamo all'art. 319 c.p.c., dettato con riferimento alla costituzione delle parti nell'ambito del procedimento dinanzi al Giudice di
Pace, non lasciava alcun dubbio in ordine alla identificazione dell'autorità giudiziaria adita.
Parimenti non meritano di essere condivise le deduzioni svolte dall'odierna appellante in ordine alla presunta nullità dell'atto di citazione, che sarebbe dovuta alla insufficienza delle allegazioni e delle richieste formulate dagli attori, tali da non soddisfare i requisiti di cui ai nn. 3) e 4) dell'art. 163, 3° comma, c.p.c., consistenti nella determinazione della cosa e delle ragioni oggetto della domanda. È pacifico, invero, che la nullità dell'atto di citazione postula la totale omissione ovvero la assoluta incertezza degli elementi costitutivi della domanda, sicché va esclusa qualora l'individuazione del petitum e/o della causa petendi risulti comunque possibile sulla base “del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese”
(Cass. Civ., Sez. II, 29/01/2015, n. 1681). Nel caso di specie, dunque, l'atto introduttivo del giudizio non può reputarsi affetto da nullità, avendo consentito alla convenuta di svolgere pienamente le proprie difese e di controdedurre in ordine ai fatti che le erano imputati, sia nel corso del primo grado che nel presente giudizio di appello.
È invece fondato il motivo di impugnazione attinente al merito della decisione assunta dal
Giudice di Pace.
pagina 7 di 9 Giova premettere che gli odierni appellati hanno agito, in primo grado, per far valere l'inadempimento della all'obbligazione assunta, concernente il servizio di CP_1
trasporto da Terracina a Napoli in occasione dell'evento costituito dal concerto di Persona_1
del 3.7.2015, e conseguentemente ottenere la condanna della controparte al risarcimento dei danni subiti.
Orbene, ritiene il Tribunale che la sentenza impugnata non risulti conforme a diritto nella misura in cui il Giudice di Pace ha ritenuto l'odierna appellante responsabile per la mancata effettuazione del servizio di trasporto in autobus, sulla base del presupposto che gli appellati avessero acquistato presso l'agenzia un “pacchetto” comprensivo sia dei biglietti del concerto che del servizio di trasporto in autobus, e che pertanto la avesse assunto, nei loro CP_1
confronti, anche l'obbligazione concernente il servizio di trasporto.
Ed invero, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “L'agenzia di viaggi che effettui la vendita di biglietti di trasporto in base ad un contratto con il vettore, qualificabile come appalto di servizi, assume nei confronti del committente le responsabilità per lo svolgimento di tale servizio ma resta estranea al distinto contratto di trasporto intercorrente
l'acquirente il titolo di viaggio e il vettore medesimo, del cui inadempimento risponde soltanto quest'ultimo” (Cass. Civ., sez. VI., 25.5.2018, n. 13226). In altri termini, l'agenzia di viaggi che
– come nel caso di specie – proceda alla vendita di biglietti di trasporto, pone in essere tale attività in esecuzione di un appalto di servizi, avente ad oggetto la vendita dei biglietti, e in quanto tale è obbligata a fornire il relativo servizio alla società committente, ma ciò non comporta alcuna assunzione del rischio e della relativa responsabilità verso i viaggiatori e i titolari dei biglietti di viaggio, per la prestazione del servizio - ben diverso - del trasporto, al cui adempimento è da ritenersi obbligato esclusivamente il vettore e nei cui confronti gli odierni appellati, con l'acquisto dei titoli di viaggio (“biglietti”) erano legittimati ad esercitare il diritto di credito (al trasporto) rappresentato dai titoli medesimi. La società appellante, dunque, ha svolto, mediante la vendita dei biglietti, l'attività di intermediazione (relativamente al distinto servizio di trasporto) tra l'impresa di trasporto e gli acquirenti dei biglietti di viaggio - rimanendo così esente da responsabilità per l'inadempimento, da parte del vettore, al servizio del trasporto (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. II, 23.4.1997, n. 3504). Ed allora, posto che l'inadempimento imputato alla controparte è stato individuato dagli appellati nella circostanza che “la partenza da Terracina non avveniva nel luogo convenuto, né alle ore 13:30, ma neppure alle ore successive, quantomeno
pagina 8 di 9 fino alle 16:30” (cfr. atto di citazione), e nell'”annullamento senza avviso del viaggio” (cfr. raccomandata del 10.7.2015), la relativa responsabilità non può essere ascritta all'odierna appellante, essendo quest'ultima rimasta estranea al rapporto tra gli acquirenti ed il vettore, unico soggetto responsabile di eventuali cancellazioni o ritardi nell'esecuzione del servizio di trasporto.
In accoglimento dell'appello, pertanto, la sentenza impugnata va riformata, con conseguente integrale rigetto delle pretese restitutorie e risarcitorie avanzate dagli appellati nei confronti della in relazione all'inadempimento del servizio di trasporto. CP_1
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellati e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i valori minimi alla luce delle attività espletate.
Non sussistono i presupposti per la condanna degli appellati ex art. 96 c.p.c., né ai sensi del comma 1, considerato che la parte istante non ha provveduto né a indicare le conseguenze dannose che avrebbe subito né ad allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato, né ai sensi del comma 3, non ravvisandosi nel caso di specie gli estremi di una condotta processualmente abusiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da e nei confronti della CP_2 Controparte_3 [...]
Controparte_1
- condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese CP_2 Controparte_3
di lite del doppio grado di giudizio in favore della Controparte_1
che liquida in € 173,00 per il primo grado e in € 332,00 per il grado di
[...]
appello, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Latina, 2 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 119/2018 promossa da:
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fornari
Massimiliano Cesare e dall'avv. Mellidi Enrico ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Terracina, Via Roma n. 152, giusta procura in atti;
APPELLANTE
Contro
(c.f. ) e (c.f. CP_2 C.F._1 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Mariani Orietta ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Veroli, Piazza Bisleti n. 15, giusta procura in atti;
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Terracina n. 78/2017 – inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, la conveniva in Controparte_1
giudizio e proponendo appello avverso la sentenza del CP_2 Controparte_3
Giudice di Pace di Terracina, n. 78/2017, che aveva condannato l'odierna appellante al pagina 1 di 9 pagamento, a titolo di ripetizione degli importi pagati per l'acquisto del pacchetto evento e risarcimento dei relativi danni emergenti, in favore delle controparti, della somma complessiva di
€ 116.50 ciascuno, oltre le spese di giudizio.
A sostegno dell'impugnazione, esponeva che: 1) gli odierni appellati avevano agito in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Terracina, deducendo che, a seguito dell'acquisto di n. 2 biglietti per il concerto, presso la Società appellante, del cantante del 03.07.2015, gli stessi Persona_1
Cont non trovavano, presso il luogo convenuto in Terracina, il che li avrebbe trasportati presso il luogo del concerto (Napoli); 2) gli appellati inviavano, dunque, lettera raccomandata del
10.07.2015, ove veniva richiesta la somma di €416,30 a titolo di danno sofferto per ciascuno dei due assistiti, oltre € 116.30 di spese;
3) successivamente, in data 07.04.2016, solo nove mesi dopo, a discapito della attualità del danno e della relativa richiesta di risarcimento, veniva notificato atto di citazione alla Società “ , ove Controparte_1
parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia al Giudice adito, accertato
l'inadempimento contrattuale della ed il conseguente danno subito dagli Controparte_1
istanti, condannare la stessa Agenzia, come in epigrafe qualificata, al risarcimento del danno subito dagli attori, nella misura precisata in narrativa, ovvero a quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre accessori di legge”; 4) le controparti, dunque, chiedevano la condanna ad un totale complessivo, anche da “vacanza rovinata” pari ad € 1.032,80, senza fornire criteri di calcolo ritenuti del tutto soggettivi e valutati “equitativamente” dagli stessi attori;
5) instaurato il procedimento innanzi al Giudice di Pace di Terracina, la Società si costituiva solo alla udienza del 09.12.2016, ove venivano precisate, altresì, le conclusioni e, dunque, tardivamente rispetto alle richieste istruttorie ed alla probabile chiamata in causa del terzo, ovvero la società “buspereventi”, per tutti motivi di cui nell'atto di comparsa di costituzione e risposta, presente nel fascicolo segnato al n. rg R.G. 351/2016; 6) invero, l'atto di citazione di controparte indicava un'errata epigrafe, che conduceva in errore e/o confusione la convenuta stessa, in quanto segnava quale ufficio giudiziario sia il Tribunale di Latina che il Giudice di Pace di Terracina, motivo per il quale, in sede di costituzione, se ne chiedeva la nullità; 7) nonostante le ampie contestazioni di parte convenuta, il Giudice di prime cure, Dr. emetteva la sent. n. Per_2
78/2017 (pubb. in data 12.06.2017 come in atti) in accoglimento della spiegata domanda attorea, cosi disponendo: “Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda od eccezione reiettata, disattesa o assorbita, così provvede: Accoglie le domande attoree, perché
pagina 2 di 9 fondate, sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni di cui sopra in motivazione e, per l'effetto, condanna la convenuta costituiva in Controparte_5
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, come ripetizione degli importi pagati per
l'acquisto del pacchetto evento e risarcimento dei relativi danni emergenti, in favore degli odierni attori, della somma complessiva di € 116.50 ciascuno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla presente declaratoria al saldo effettivo. Condanna, altresì, la convenuta costituita in persona del Controparte_5
legale rappresentante p.t., al pagamento in favore degli odierni attori delle spese del presente giudizio, quantificate nella somma complessiva € 143,00 di cui 43,00 per spese, €50,00 per competenze ed €50,00 per onorari, oltre iva e cpa come per legge. Esecutività ex lege.”
In diritto, la società appellante reiterava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in primo grado per errata indicazione del giudice innanzi al quale la domanda era stata proposta, nonché per insufficiente esposizione dei fatti e dei motivi di diritto. Sul punto, assumeva che il Giudice di prime cure, con valutazione del tutto personale e, pertanto, suscettibile di critica, valutava in sede di motivazione come non accoglibile l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, deducendo che tale conclusione, in un procedimento ove l'attività istruttoria era stata carente, o meglio praticamente inesistente, non solo per i motivi di cui alla tardiva costituzione di parte appellante ma anche in conseguenza delle scarne rappresentazioni dei fatti di parte attrice appellata, meritava di essere diversamente valutata in sede di appello. Rappresentava infatti che la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno esigeva che l'attore indicasse espressamente i fatti materiali lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c.,
e che tale circostanza non era stata rispettata nel caso di specie, in quanto nell'atto di citazione erano stati denunciati danni “sofferti” ed impropriamente ricondotti alla responsabilità dell convenuta, non provati sostanzialmente ma solo elencati a seguito di spese, CP_6
asseritamente, sostenute in ragione dell'evento tenutosi il 03.07.2015, relative al ritiro dei biglietti (avvenuta non da parte degli attori odierni appellati) presso l'Agenzia di Terracina essendo gli interessati originari di Veroli (FR). Per cui, di conseguenza, l'atto di citazione meritava la più ampia censura, attesa l'insufficienza dell'esposizione dei fatti, anche in narrativa e che portava il Giudice ad una cognizione dei fatti diversa rispetto a quanto realmente accaduto.
Parimenti l'atto di citazione risultava carente sotto il profilo dell'individuazione del Giudice adito, avendo le controparti posto l'odierna appellante nelle condizioni di non poter predisporre pagina 3 di 9 una puntuale difesa, confondendo la stessa convenuta in quanto in epigrafe l'istante scriveva
“TRIBUNALE DI LATINA GIUDICE DI PACE DI TERRACINA”, ovvero due uffici completamente diversi, di due città diverse, rappresentando un pregiudizio al diritto difesa costituzionalmente garantito. Nel merito, la società appellante deduceva la nullità della sentenza per omissione e/o insufficiente motivazione in merito alle circostanze poste a fondamento della responsabilità a carico della agenzia convenuta in primo grado. Rilevava, infatti, che l'evento de quo non era mai stato annullato, e che il servizio di vendita biglietti per gli eventi, nel rapporto con l'utenza, si concludeva per la esattamente in quel momento e nulla aveva a CP_7
che vedere con l'eventuale e successivo servizio di trasporto, curato infatti dalla società
“busperventi” della quale era semplicemente una società partner. Il servizio di trasporto presso i
“luoghi-evento” risultava quindi del tutto autonomo rispetto al servizio vendita (e stampa per il caso di specie) biglietti, posto in essere dalla nell'interesse degli allora attori, CP_1
sicché, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace, non si trattava di un “pacchetto”, ma semplicemente di due diverse società, l'una in collaborazione di fatto con l'altra, non potendo imporsi una responsabilità, nemmeno solidale, alla società appellante per un (eventuale) disservizio della società addetta al trasporto. Infatti, la era una società partner (in CP_1
collaborazione per “riempire” i pullman, a seguito dell'acquisto del biglietto del concerto) della come anche descritto nel proprio sito, e che offriva questo servizio in via del tutto Parte_1
gratuita, senza scopo di lucro, e senza alcuna commissione a proprio favore, essendo semplicemente un rapporto di collaborazione di fatto in ambito commerciale. Il rapporto di collaborazione prevedeva che il bus venisse pagato direttamente all'Agenzia a seguito della adesione, da parte del cliente, del servizio proposto, previo rilascio di tagliandino (la matrice resta all'Agenzia) della “buspereventi” ove erano specificate le condizioni della partenza. Nel caso di specie, a seguito dell'acquisto di n. 2 biglietti per il concerto del cantante del Persona_1
03.07.2015 i sigg.ri e riferivano di non aver incontrato, presso il luogo ed CP_3 CP_2
orario convenuto (Coop Terracina, ore 13.30 del 03.07.2015) il bus che li avrebbe dovuti trasportare presso il luogo del concerto, cioè Napoli, stadio San Paolo. Il Giudice di Pace non aveva considerato che gli attori, che non avevano mai ritirato personalmente i biglietti in agenzia ma solo per interposta persona, erano consapevoli del luogo ed orario in quanto avrebbero dovuto essere in possesso del tagliandino del “buspereventi” che la era autorizzata a CP_1
rilasciare all'utenza (all.1 fascicolo primo grado - matrice blocchetto) e che, infatti, rilasciava pagina 4 di 9 materialmente al ritiro dei biglietti, essendo l in possesso della sola matrice. Non era CP_6
dato sapere, in quanto non ex adverso provato in primo grado, se gli attori fossero andati ugualmente al concerto o se tale tagliandino fosse andato perduto o alterato, anche in parte.
Parimenti il Giudice non aveva considerato quanto rappresentato da parte appellante a proposito dello scambio di mail e pec il giorno precedente l'evento, ovvero il 02.07.2015, quando la
“busperventi”, inviava un sms agli attori senza avere alcuna risposta (all.3 fascicolo di primo grado). Gli attori invece, come anche in atti dagli stessi rappresentato, contattavano l'Agenzia viaggi per delucidazioni al numero di telefono fisso e nell'orario di chiusura della stessa, ovvero tra le 13,30 e le 16,30, anziché alla utenza mobile. Pertanto, era per sola e mera negligenza degli attori se gli stessi non erano riusciti a godere dell'evento in quanto erano, comunque, stati messi dall'Agenzia Viaggi nelle condizioni di contattare la stessa ai telefoni cellulari (due numeri) per eventuali problematiche.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “IN VIA PREGIUDIZIALE: a) ritenuta fondata
l'eccezione svolta, accertate e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 316 c.p.c. per quanto su rappresentato, con ogni conseguenza e statuizione di legge e, per l'effetto, riformare
e/o annullare la sentenza impugnata;
NELLA DENEGATA IPOTESI IN CUI SI RITENESSE DI
SUPERARE L'ECCEZIONE SVOLTA NEL MERITO ed in accoglimento della medesima:
1. In via principale: a) in accoglimento dello spiegato appello, riformare e/o annullare la sentenza appellata n. 78/2017 del Giudice di Pace di Terracina, Dr. e rigettare tutte le avverse Per_2
domande in quanto destituite di ogni fondamento fattuale, logico e giuridico;
b) condannare parte appellata al risarcimento del danno, anche morale, da corrispondere a favore dell'appellante, nella somma che si ritiene precisare in € 2.000,00, con ogni statuizione di legge;
2. In via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto del presente appello, condannare la parte appellante nei limiti in cui verrà ritenuto provato da parte avversa;
3. condannare, comunque, gli appellati alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre
I.V.A. e C.P.A., con clausola di attribuzione ex art. 93 c.p.c. ai sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari”.
Si costituivano in giudizio e eccependo in via preliminare CP_2 Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nonché deducendo l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione, la cui vocatio in ius non poteva ingenerare alcuna confusione, anche alla luce delle conclusioni in cui la convenuta veniva citata a comparire davanti al Giudice
pagina 5 di 9 di Pace di Terracina, ed essendo l'atto introduttivo conforme a legge, integro e completo di tutti gli elementi essenziali. Nel merito, rappresentavano che era onere della società appellante provare di avere tempestivamente informato i contraenti del cambiamento del luogo e dell'orario di partenza, invece di persistere a celare la realtà e ad addurre la separazione di responsabilità con altra società, sconosciuta agli appellati. Soggiungevano che la prova della domanda in primo, come nel secondo grado, era costituita dai documenti prodotti, dal comportamento omissivo della
, che si costituiva in ritardo, quando era decaduta da tutte le prove, e concludevano CP_1
chiedendo: “Voglia il Tribunale di Latina rigettare l'Appello, previa declaratoria di inammissibilità e poiché nel merito infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della Sentenza impugnata, siccome equa e conforme alla legge. Vittoria di spese da liquidarsi
d'Ufficio in favore del sottoscritto difensore, che se ne dichiara antistatari”.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.9.2024 e trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, devono essere respinte le deduzioni di parte appellata concernenti l'asserita inammissibilità dell'appello. Sul punto, a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 27199 del 16.11.2017, è stato infatti chiarito che “...l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” mentre “resta tuttavia escluso … che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. Ancora, è stato precisato che non può considerarsi aspecifico il motivo d'appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame in maniera tale che il giudice d'appello sia posto in condizione di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e tantomeno riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura (Cass., Sez. II, 19.3.2019, n.
7675). Orbene, nel caso di specie – anche alla luce del tenore conciso della sentenza impugnata, tale da non richiedere un particolare sforzo esplicativo ai fini dell'individuazione del “quantum pagina 6 di 9 appellatum” – deve ritenersi che l'atto di appello sia formulato in modo da consentire pienamente al giudicante di comprendere le parti contestate della sentenza e le rispettive doglianze.
Ciò posto, venendo all'esame dei motivi di appello, in primo luogo, devono essere disattese le doglianze della in merito all'asserita nullità dell'atto di citazione introduttivo del CP_1
giudizio di primo grado, con riguardo sia all'individuazione del Giudice adito che all'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della domanda.
Sotto il primo profilo, invero, è sufficiente evidenziare che, benché l'atto di citazione riportasse in epigrafe l'indicazione “Tribunale di Latina – Giudice di Pace di Terracina”, l'individuazione dell'Ufficio Giudiziario dinanzi al quale era proposta la domanda risultava chiaramente ed inequivocabilmente ricavabile alla luce delle conclusioni formulate, ove gli odierni appellati citavano la “a comparire davanti al Giudice di Pace di Terracina, nella nota CP_1
sede, per l'udienza del 30.5.2016, ore 9 e seguenti, con l'invito a costituirsi nei termini di cui all'art. 319 c.p.c. (..)”. Pertanto, l'univoca identificazione del Giudice di Pace di Terracina, quale ufficio giudiziario dinanzi al quale costituirsi, unitamente al richiamo all'art. 319 c.p.c., dettato con riferimento alla costituzione delle parti nell'ambito del procedimento dinanzi al Giudice di
Pace, non lasciava alcun dubbio in ordine alla identificazione dell'autorità giudiziaria adita.
Parimenti non meritano di essere condivise le deduzioni svolte dall'odierna appellante in ordine alla presunta nullità dell'atto di citazione, che sarebbe dovuta alla insufficienza delle allegazioni e delle richieste formulate dagli attori, tali da non soddisfare i requisiti di cui ai nn. 3) e 4) dell'art. 163, 3° comma, c.p.c., consistenti nella determinazione della cosa e delle ragioni oggetto della domanda. È pacifico, invero, che la nullità dell'atto di citazione postula la totale omissione ovvero la assoluta incertezza degli elementi costitutivi della domanda, sicché va esclusa qualora l'individuazione del petitum e/o della causa petendi risulti comunque possibile sulla base “del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese”
(Cass. Civ., Sez. II, 29/01/2015, n. 1681). Nel caso di specie, dunque, l'atto introduttivo del giudizio non può reputarsi affetto da nullità, avendo consentito alla convenuta di svolgere pienamente le proprie difese e di controdedurre in ordine ai fatti che le erano imputati, sia nel corso del primo grado che nel presente giudizio di appello.
È invece fondato il motivo di impugnazione attinente al merito della decisione assunta dal
Giudice di Pace.
pagina 7 di 9 Giova premettere che gli odierni appellati hanno agito, in primo grado, per far valere l'inadempimento della all'obbligazione assunta, concernente il servizio di CP_1
trasporto da Terracina a Napoli in occasione dell'evento costituito dal concerto di Persona_1
del 3.7.2015, e conseguentemente ottenere la condanna della controparte al risarcimento dei danni subiti.
Orbene, ritiene il Tribunale che la sentenza impugnata non risulti conforme a diritto nella misura in cui il Giudice di Pace ha ritenuto l'odierna appellante responsabile per la mancata effettuazione del servizio di trasporto in autobus, sulla base del presupposto che gli appellati avessero acquistato presso l'agenzia un “pacchetto” comprensivo sia dei biglietti del concerto che del servizio di trasporto in autobus, e che pertanto la avesse assunto, nei loro CP_1
confronti, anche l'obbligazione concernente il servizio di trasporto.
Ed invero, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “L'agenzia di viaggi che effettui la vendita di biglietti di trasporto in base ad un contratto con il vettore, qualificabile come appalto di servizi, assume nei confronti del committente le responsabilità per lo svolgimento di tale servizio ma resta estranea al distinto contratto di trasporto intercorrente
l'acquirente il titolo di viaggio e il vettore medesimo, del cui inadempimento risponde soltanto quest'ultimo” (Cass. Civ., sez. VI., 25.5.2018, n. 13226). In altri termini, l'agenzia di viaggi che
– come nel caso di specie – proceda alla vendita di biglietti di trasporto, pone in essere tale attività in esecuzione di un appalto di servizi, avente ad oggetto la vendita dei biglietti, e in quanto tale è obbligata a fornire il relativo servizio alla società committente, ma ciò non comporta alcuna assunzione del rischio e della relativa responsabilità verso i viaggiatori e i titolari dei biglietti di viaggio, per la prestazione del servizio - ben diverso - del trasporto, al cui adempimento è da ritenersi obbligato esclusivamente il vettore e nei cui confronti gli odierni appellati, con l'acquisto dei titoli di viaggio (“biglietti”) erano legittimati ad esercitare il diritto di credito (al trasporto) rappresentato dai titoli medesimi. La società appellante, dunque, ha svolto, mediante la vendita dei biglietti, l'attività di intermediazione (relativamente al distinto servizio di trasporto) tra l'impresa di trasporto e gli acquirenti dei biglietti di viaggio - rimanendo così esente da responsabilità per l'inadempimento, da parte del vettore, al servizio del trasporto (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. II, 23.4.1997, n. 3504). Ed allora, posto che l'inadempimento imputato alla controparte è stato individuato dagli appellati nella circostanza che “la partenza da Terracina non avveniva nel luogo convenuto, né alle ore 13:30, ma neppure alle ore successive, quantomeno
pagina 8 di 9 fino alle 16:30” (cfr. atto di citazione), e nell'”annullamento senza avviso del viaggio” (cfr. raccomandata del 10.7.2015), la relativa responsabilità non può essere ascritta all'odierna appellante, essendo quest'ultima rimasta estranea al rapporto tra gli acquirenti ed il vettore, unico soggetto responsabile di eventuali cancellazioni o ritardi nell'esecuzione del servizio di trasporto.
In accoglimento dell'appello, pertanto, la sentenza impugnata va riformata, con conseguente integrale rigetto delle pretese restitutorie e risarcitorie avanzate dagli appellati nei confronti della in relazione all'inadempimento del servizio di trasporto. CP_1
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellati e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i valori minimi alla luce delle attività espletate.
Non sussistono i presupposti per la condanna degli appellati ex art. 96 c.p.c., né ai sensi del comma 1, considerato che la parte istante non ha provveduto né a indicare le conseguenze dannose che avrebbe subito né ad allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato, né ai sensi del comma 3, non ravvisandosi nel caso di specie gli estremi di una condotta processualmente abusiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da e nei confronti della CP_2 Controparte_3 [...]
Controparte_1
- condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese CP_2 Controparte_3
di lite del doppio grado di giudizio in favore della Controparte_1
che liquida in € 173,00 per il primo grado e in € 332,00 per il grado di
[...]
appello, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Latina, 2 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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