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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2726 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27789/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in camera di consiglio e composto collegialmente da dott. Francesco Crisafulli Presidente dott. Francesco Frettoni Giudice relatore dott.ssa Silvia Albano Giudice
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. sopra indicato,
promossa da nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vittoria Longo del Foro di Latina (C.F.
- P.E.C.: , giusta procura apposta in C.F._2 Email_1 calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato sito in Terracina alla Via Roma, 104.
RICORRENTE
nei confronti di domiciliati ex lege c/o Controparte_1 l'Avvocatura dello Stato
RESISTENTE COSTITUITO Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…l'Ill.mo Tribunale voglia, nel merito in via principale, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare il provvedimento impugnato, con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere un permesso per protezione speciale ex art. 19 T.U.I.. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore della scrivente che si dichiara antistataria';
Per parte resistente:
'…voglia codesto Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio'.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con la presente azione propone impugnazione avverso il provvedimento Parte_1 della Questura di Latina di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 c.
1.2 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 emesso il giorno 15/04/2024 e notificatogli in data 27/05/2024 – Cat.A.11-2024 Prot. n.233/2024.
Premette la ricorrente di essere nata a Zugdidi in [...]; che in data 07/03/2023 il sig.
datore di lavoro della ricorrente, inviava alla Questura di latina a mezzo Controparte_2 PEC il contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto con l'istante che era stata assunta come badante;
di aver presentato istanza di protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.2
d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 direttamente presso la Questura di Latina il 20/02/2023; che la
Commissione Territoriale inviava parere negativo il 02/11/2023; che la Questura con decreto emesso il 15/04/2024 e notificato il 27/05/2024 decideva di non riconoscere la protezione speciale.
La ricorrente si duole della decisione assunta in sede amministrativa nella parte in cui la
Questura e, ancora prima, la Commissione territoriale nel parere espresso, allegato in atti, non hanno debitamente considerato la sua piena integrazione socio-lavorativa sul territorio italiano documentata con le allegazioni inviate alle predette autorità. Contesta anche la motivazione che non entra nel merito della vicenda e si caratterizza per essere generica e superficiale. Chiede, dunque, di accertare il suo diritto al rilascio di un permesso per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 recante Testo unico in materia di immigrazione come novellato dal d.l. 21 ottobre 2020 n. 130 convertito con l. n.173/2020 e, per l'effetto, di ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Si sono costituiti il e la Questura di Latina contestando in fatto e in Controparte_1 diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
3. L'azione è fondata e, pertanto, può trovare accoglimento.
Sono ravvisabili i presupposti per riconoscere alla ricorrente un titolo di soggiorno per protezione speciale funzionale alla tutela della vita privata e riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
La disposizione trova applicazione nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.l. 10 marzo
2023 n. 20 entrato in vigore 11 marzo 2023 e convertito con modificazioni con la legge 6 maggio 2023 n. 50, in quanto l'art. 7 di tale fonte normativa, che abroga il terzo e il quarto periodo del predetto art. 19 comma 1.1 si applica, per espressa previsione normativa, soltanto per le domande presentate successivamente all'entrata in vigore della novella. Ai sensi del comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, nella formulazione vigente ratione temporis, “…non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica
[ed] ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere, infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo (tra le ultime, Corte EDU, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
Il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale può essere accordato a causa dell'integrazione socio-lavorativa dimostrata dalla ricorrente che gli consente di vivere dignitosamente nel rispetto delle regole sociali nell'ambito della società di accoglienza.
Nello specifico la sig.ra svolge la professione di badante per una persona Parte_1 anziana.
A conforto del suo diritto al riconoscimento del permesso di soggiorno specifico per la sua situazione la ricorrente ha allegato documentazione che si descriverà con quanto segue.
Il 14/07/2022 in ossequio all'art. 7 del testo unico in materia di immigrazione viene rilasciata comunicazione di ospitalità nel quale si dichiara che dal 2022 la ricorrente alloggia in un immobile sito nel comune di Latina.
Il 28/02/2023 la ricorrente viene assunta a tempo indeterminato come badante dal Sig.
come si evince dalla denuncia di rapporto di lavoro domestico Controparte_2
n.9523068517 inviata alla sede INPS di riferimento il 28/02/2023.
La ricorrente allega le buste paga da marzo 2023 a dicembre 2023 e da gennaio 2024 a settembre 2024.
Inoltre, è presente in atti la certificazione annuale delle retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro nel 2023.
Infine, è stata allegata in atti una dichiarazione di impegno, del 19/06/2024 a mantenere in essere il rapporto lavorativo da parte del datore di lavoro, il sig. in caso di Controparte_2 rilascio del permesso di soggiorno.
La ricorrente afferma di comprendere e parlare la lingua italiana come confermato anche dal datore di lavoro nella dichiarazione di impegno e dall'amministrazione nel documento di notifica del decreto diniego della Questura.
In definitiva, stante quanto finora osservato, la ricorrente ha dimostrato volontà di integrarsi e migliorare la sua situazione economica intraprendendo tutti i passi necessari per tutelare la sua dignità di persona e che consentono di sentirsi parte della società e contribuire al progresso materiale o spirituale della stessa secondo quanto previsto dall'art. 4 della Costituzione. La sua espulsione, quindi, interromperebbe il percorso intrapreso ledendo il diritto al rispetto della sua vita privata come tutelata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
4. Tenuto conto che non sono state allegate né risultano in atti ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dunque dichiararsi la sussistenza del diritto della ricorrente alla protezione speciale in esame.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo la disciplina intertemporale di cui all'art. 7 della menzionata fonte normativa.
5. Spese compensate ricorrendo eccezionali ragioni, visto che il ricorso è stato accolto in forza di documentazione depositata in corso di causa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto di al conseguimento del permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.2 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286;
- dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n.
173/2020;
- spese interamente compensate.
Roma, 21 febbraio 2025
Il Presidente
Francesco Crisafulli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in camera di consiglio e composto collegialmente da dott. Francesco Crisafulli Presidente dott. Francesco Frettoni Giudice relatore dott.ssa Silvia Albano Giudice
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. sopra indicato,
promossa da nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vittoria Longo del Foro di Latina (C.F.
- P.E.C.: , giusta procura apposta in C.F._2 Email_1 calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato sito in Terracina alla Via Roma, 104.
RICORRENTE
nei confronti di domiciliati ex lege c/o Controparte_1 l'Avvocatura dello Stato
RESISTENTE COSTITUITO Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…l'Ill.mo Tribunale voglia, nel merito in via principale, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare il provvedimento impugnato, con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere un permesso per protezione speciale ex art. 19 T.U.I.. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore della scrivente che si dichiara antistataria';
Per parte resistente:
'…voglia codesto Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio'.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con la presente azione propone impugnazione avverso il provvedimento Parte_1 della Questura di Latina di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 c.
1.2 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 emesso il giorno 15/04/2024 e notificatogli in data 27/05/2024 – Cat.A.11-2024 Prot. n.233/2024.
Premette la ricorrente di essere nata a Zugdidi in [...]; che in data 07/03/2023 il sig.
datore di lavoro della ricorrente, inviava alla Questura di latina a mezzo Controparte_2 PEC il contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto con l'istante che era stata assunta come badante;
di aver presentato istanza di protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.2
d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 direttamente presso la Questura di Latina il 20/02/2023; che la
Commissione Territoriale inviava parere negativo il 02/11/2023; che la Questura con decreto emesso il 15/04/2024 e notificato il 27/05/2024 decideva di non riconoscere la protezione speciale.
La ricorrente si duole della decisione assunta in sede amministrativa nella parte in cui la
Questura e, ancora prima, la Commissione territoriale nel parere espresso, allegato in atti, non hanno debitamente considerato la sua piena integrazione socio-lavorativa sul territorio italiano documentata con le allegazioni inviate alle predette autorità. Contesta anche la motivazione che non entra nel merito della vicenda e si caratterizza per essere generica e superficiale. Chiede, dunque, di accertare il suo diritto al rilascio di un permesso per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 recante Testo unico in materia di immigrazione come novellato dal d.l. 21 ottobre 2020 n. 130 convertito con l. n.173/2020 e, per l'effetto, di ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Si sono costituiti il e la Questura di Latina contestando in fatto e in Controparte_1 diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
3. L'azione è fondata e, pertanto, può trovare accoglimento.
Sono ravvisabili i presupposti per riconoscere alla ricorrente un titolo di soggiorno per protezione speciale funzionale alla tutela della vita privata e riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
La disposizione trova applicazione nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.l. 10 marzo
2023 n. 20 entrato in vigore 11 marzo 2023 e convertito con modificazioni con la legge 6 maggio 2023 n. 50, in quanto l'art. 7 di tale fonte normativa, che abroga il terzo e il quarto periodo del predetto art. 19 comma 1.1 si applica, per espressa previsione normativa, soltanto per le domande presentate successivamente all'entrata in vigore della novella. Ai sensi del comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, nella formulazione vigente ratione temporis, “…non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica
[ed] ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere, infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo (tra le ultime, Corte EDU, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
Il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale può essere accordato a causa dell'integrazione socio-lavorativa dimostrata dalla ricorrente che gli consente di vivere dignitosamente nel rispetto delle regole sociali nell'ambito della società di accoglienza.
Nello specifico la sig.ra svolge la professione di badante per una persona Parte_1 anziana.
A conforto del suo diritto al riconoscimento del permesso di soggiorno specifico per la sua situazione la ricorrente ha allegato documentazione che si descriverà con quanto segue.
Il 14/07/2022 in ossequio all'art. 7 del testo unico in materia di immigrazione viene rilasciata comunicazione di ospitalità nel quale si dichiara che dal 2022 la ricorrente alloggia in un immobile sito nel comune di Latina.
Il 28/02/2023 la ricorrente viene assunta a tempo indeterminato come badante dal Sig.
come si evince dalla denuncia di rapporto di lavoro domestico Controparte_2
n.9523068517 inviata alla sede INPS di riferimento il 28/02/2023.
La ricorrente allega le buste paga da marzo 2023 a dicembre 2023 e da gennaio 2024 a settembre 2024.
Inoltre, è presente in atti la certificazione annuale delle retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro nel 2023.
Infine, è stata allegata in atti una dichiarazione di impegno, del 19/06/2024 a mantenere in essere il rapporto lavorativo da parte del datore di lavoro, il sig. in caso di Controparte_2 rilascio del permesso di soggiorno.
La ricorrente afferma di comprendere e parlare la lingua italiana come confermato anche dal datore di lavoro nella dichiarazione di impegno e dall'amministrazione nel documento di notifica del decreto diniego della Questura.
In definitiva, stante quanto finora osservato, la ricorrente ha dimostrato volontà di integrarsi e migliorare la sua situazione economica intraprendendo tutti i passi necessari per tutelare la sua dignità di persona e che consentono di sentirsi parte della società e contribuire al progresso materiale o spirituale della stessa secondo quanto previsto dall'art. 4 della Costituzione. La sua espulsione, quindi, interromperebbe il percorso intrapreso ledendo il diritto al rispetto della sua vita privata come tutelata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
4. Tenuto conto che non sono state allegate né risultano in atti ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dunque dichiararsi la sussistenza del diritto della ricorrente alla protezione speciale in esame.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo la disciplina intertemporale di cui all'art. 7 della menzionata fonte normativa.
5. Spese compensate ricorrendo eccezionali ragioni, visto che il ricorso è stato accolto in forza di documentazione depositata in corso di causa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto di al conseguimento del permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.2 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286;
- dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n.
173/2020;
- spese interamente compensate.
Roma, 21 febbraio 2025
Il Presidente
Francesco Crisafulli