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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16408 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa LI Pellettieri in funzione di Giudice di Appello nella causa
N.R.G. 5491/2024 pervenuta per la spedizione a sentenza all'udienza del 16 ottobre 2025 , vertente tra: nata a [...] il [...], difesa giusta delega in atti dall'Avv. Giuseppe CP_1
Leone
APPELLANTE
E
, contumace CP_2 P.IVA_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 294/2024 depositata il
10.1.2024 – opposizione a cartella esattoriale - prescrizione
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 16 ottobre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza del ricorso in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano. ha interposto tempestivo gravame (sentenza di primo grado depositata il CP_1
10.1.2024 – ricorso in appello depositato il 6.2.2024), in ossequio al dettato di cui all'art. 342 c.p.c.
- avendo indicato le parti della motivazione oggetto di censura , le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il Giudice di appello è stato posto in condizione di avere compiuta contezza delle criticità della sentenza di primo grado- avverso la sentenza in epigrafe che, in riferimento alla opposizione alla cartella esattoriale n.
09720230013092213000 per violazioni al codice della strada, ha rigettato l'eccezione di prescrizione ex art. 28 legge 689/1981 facendo riferimento alla normativa emergenziale di cui al decreto CU IT .
Ha dedotto parte appellante, a fondamento della domanda di riforma della sentenza gravata, che la normativa emergenziale sanitaria non poteva trovare applicazione , tenuto conto del fatto che la cartella era stata notificata in data 18 aprile 2023 , laddove il v.a.v. era stato notificato in data 22 marzo 2018 .
Parte appellata è rimasta contumace .
Ciò posto, l'appello è infondato e va pertanto rigettato , non ravvisandosi nella sentenza impugnata alcun vizio di ultrapetizione .
Osserva il Tribunale in via preliminare che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità l'esecuzione forzata intrapresa sulla base di ordinanza ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette (in ragione del rinvio ad esse contenute nell'articolo 27 comma 1 della legge 689 del 1981), non è assoggettata alla decadenza stabilita dall'articolo 25 del d.p.r. 602 /1973 per le iscrizioni a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'articolo 28 della citata legge 689 /1981, posto che soltanto per la riscossione delle entrate erariali tributarie sussiste l'esigenza che giustifica il regime di decadenza, della fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco (Cass. 28529/ 2018).
Ciò posto, l'art. 68 comma 1 D.L. 18/2020 , convertito nella legge 27/2020 (decreto CU IT), ha espressamente disposto la sospensione della attività di riscossione per l'arco temporale 8 marzo
2020- 31 agosto 2021, e che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione , devono intendersi prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (cioè al 31 dicembre
2023) .
Nel caso di specie il verbale è stato notificato il 22 marzo 2018 e la prescrizione quinquennale sarebbe maturata il 22 marzo 2023. Nel quinquennio tuttavia opera la sospensione di cui al decreto CU IT sicchè la notifica della cartella, avvenuta in data 18 aprile 2023, è stata espletata nel rispetto del termine quinquennale di cui all'art. 28 legge 689/1981 , proprio a cagione della sospensione dei termini per la riscossione di cui sopra.
La sentenza di primo grado va dunque integralmente confermata.
Nulla sulle spese del presente grado di giudizio, stante la contumacia di parte appellata .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la impugnata sentenza;
b) nulla sulle spese del secondo grado, stante la contumacia di parte appellata;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 22 novembre 2025
Dott.ssa LI Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa LI Pellettieri in funzione di Giudice di Appello nella causa
N.R.G. 5491/2024 pervenuta per la spedizione a sentenza all'udienza del 16 ottobre 2025 , vertente tra: nata a [...] il [...], difesa giusta delega in atti dall'Avv. Giuseppe CP_1
Leone
APPELLANTE
E
, contumace CP_2 P.IVA_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 294/2024 depositata il
10.1.2024 – opposizione a cartella esattoriale - prescrizione
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 16 ottobre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza del ricorso in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano. ha interposto tempestivo gravame (sentenza di primo grado depositata il CP_1
10.1.2024 – ricorso in appello depositato il 6.2.2024), in ossequio al dettato di cui all'art. 342 c.p.c.
- avendo indicato le parti della motivazione oggetto di censura , le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il Giudice di appello è stato posto in condizione di avere compiuta contezza delle criticità della sentenza di primo grado- avverso la sentenza in epigrafe che, in riferimento alla opposizione alla cartella esattoriale n.
09720230013092213000 per violazioni al codice della strada, ha rigettato l'eccezione di prescrizione ex art. 28 legge 689/1981 facendo riferimento alla normativa emergenziale di cui al decreto CU IT .
Ha dedotto parte appellante, a fondamento della domanda di riforma della sentenza gravata, che la normativa emergenziale sanitaria non poteva trovare applicazione , tenuto conto del fatto che la cartella era stata notificata in data 18 aprile 2023 , laddove il v.a.v. era stato notificato in data 22 marzo 2018 .
Parte appellata è rimasta contumace .
Ciò posto, l'appello è infondato e va pertanto rigettato , non ravvisandosi nella sentenza impugnata alcun vizio di ultrapetizione .
Osserva il Tribunale in via preliminare che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità l'esecuzione forzata intrapresa sulla base di ordinanza ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette (in ragione del rinvio ad esse contenute nell'articolo 27 comma 1 della legge 689 del 1981), non è assoggettata alla decadenza stabilita dall'articolo 25 del d.p.r. 602 /1973 per le iscrizioni a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'articolo 28 della citata legge 689 /1981, posto che soltanto per la riscossione delle entrate erariali tributarie sussiste l'esigenza che giustifica il regime di decadenza, della fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco (Cass. 28529/ 2018).
Ciò posto, l'art. 68 comma 1 D.L. 18/2020 , convertito nella legge 27/2020 (decreto CU IT), ha espressamente disposto la sospensione della attività di riscossione per l'arco temporale 8 marzo
2020- 31 agosto 2021, e che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione , devono intendersi prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (cioè al 31 dicembre
2023) .
Nel caso di specie il verbale è stato notificato il 22 marzo 2018 e la prescrizione quinquennale sarebbe maturata il 22 marzo 2023. Nel quinquennio tuttavia opera la sospensione di cui al decreto CU IT sicchè la notifica della cartella, avvenuta in data 18 aprile 2023, è stata espletata nel rispetto del termine quinquennale di cui all'art. 28 legge 689/1981 , proprio a cagione della sospensione dei termini per la riscossione di cui sopra.
La sentenza di primo grado va dunque integralmente confermata.
Nulla sulle spese del presente grado di giudizio, stante la contumacia di parte appellata .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la impugnata sentenza;
b) nulla sulle spese del secondo grado, stante la contumacia di parte appellata;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 22 novembre 2025
Dott.ssa LI Pellettieri