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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/09/2025, n. 3912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3912 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 26/09/2025 innanzi al Giudice Onorario dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 11316/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
CP_1
alle ore 10.00 sono presenti l'avv. CICCARELLO GIANCARLO per parte ricorrente, il quale conclude riportandosi agli atti e chiede che la causa venga decisa, con distrazione delle spese.
Il Giudice Onorario
si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.29, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente,
ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale,
quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11316 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, nato a [...], in data [...]- C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Ciccarello per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante Controparte_2
protempore. con sede in Roma – via Ciro il Grande, n.21
Convenuto contumace
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 26/09/2025.
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' che qui si dichiara: CP_1
- Dichiara il diritto del ricorrente al ripristino dell'assegno di invalidità a far data dal 1.1. 2022;
- Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute a titolo di assegno di CP_1
invalidità con decorrenza dall'1.01.2022, oltre accessori come per legge;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1305,50, CP_1
oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.7.2024, conveniva in giudizio l' chiedendo Parte_1 CP_1
il ripristino dell'assegno mensile di assistenza Cat. INVCIV n 07149711, riconosciutogli in forza del decreto ex art 445 bis, 5° comma, cpc emesso dal Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, a definizione del giudizio n° 7974/2014, sospeso nel 2019 per superamento dei limiti reddituali.
A sostegno del ricorso deduceva di avere riacquistato, a partire dal 2022, il requisito reddituale e di avere presentato, in data 8/04/2024, domanda all' per il ripristino dell'assegno di invalidità che CP_1
però rimaneva inevasa.
Concludeva quindi chiedendo la condanna dell' al ripristino della prestazione a far data dal CP_1
2022.
L' , benché ritualmente evocata in giudizio non si costituiva pertanto ne va dichiarata la CP_1
contumacia.
La causa senza alcuna attività istruttoria viene decisa all'odierna udienza.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, dalla documentazione in atti, risulta che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario
(invalidità nella misura del 74%) come accertato con decreto di omologa del 25.5.2025, né l' , CP_1
rimasto contumace, ha dedotto il venir meno del requisito.
Risulta altresì, dalla certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e dalle visure camerali e catastali, il possesso del sopravvenuto requisito reddituale a partire dal 2022.
Alla luce delle superiori considerazioni, sussistendo anche i requisiti anagrafici e di residenza, deve dichiararsi il diritto del ricorrente al ripristino dell'assegno di invalidità a far data dal 1.1.2022 con condanna dell' al pagamento della prestazione con accessori di legge CP_1 Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 26.9.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile