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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/01/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2563/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, a seguito dello scambio di memorie scritte, alla udienza cartolare del 21 gennaio 2025, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2563/2023
R.Gen.Aff.Cont., vertente:
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., (p. iva: ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, in virtù di procura allegata all'atto di citazione depositato in via telematica il 17.04.2023, dall'avv. Prof. Roberto Bocchini, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Gaetana Picciano, in Pollena Trocchia alla via Cavour n. 115;
- ATTRICE -
E
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE-
Oggetto: pagamento corrispettivo contrattuale;
azione ex art. 2041 c.c.
Conclusioni: come da note scritte depositate dalla sola parte attrice ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la premettendo di essere una Parte_1
società interamente partecipata dalla affidataria dal 2010 di tutti i Controparte_2
compiti e le attività connesse alle funzioni inerenti al ciclo integrato dei rifiuti in forza di decreto
144/2010 della Presidenza dell'Amministrazione Provinciale di ha convenuto in giudizio il CP_2
per ottenerne la condanna al pagamento del corrispettivo per i servizi Controparte_3
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espletati nel corso dell'anno 2022.
Parte attrice, ha, in particolare, dedotto la assenza di un contratto scritto dovuta all' inerzia del
Comune alla stipula (nonostante i reiterati solleciti della società), e ha posto a sostegno della domanda copia delle fatture ed elenco dei FIR relativi alle prestazioni erogate.
Ha chiesto, pertanto, la condanna dell'ente al pagamento della somma di euro 53.338,11, con il carico degli interessi ex art. 5 del d.lgs n. 231/2022.
2. E' rimasto contumace il convenuto. CP_1
3. In assenza del deposito di memorie integrative, la causa è stata immediatamente spedita per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza cartolare. Indi, all'esito delle conclusioni rassegnate dal solo procuratore costituito di parte attrice a mezzo del deposito di note scritte, giunge alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare ed in breve, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno, infatti, riconosciuto che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al corrispettivo per i rifiuti (v. Cass. SS.UU. n.
11290/2021).
2. L'azione di adempimento contrattuale (pagamento di forniture di servizi) proposta in via principale da è infondata e deve essere respinta. Pt_1
Ed invero, per stessa ammissione della società attrice, non è mai stato stipulato il contratto di servizi per l'anno 2022 con il Comune di , laddove costituisce principio assolutamente Controparte_3
pacifico quello secondo il quale nei rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione, è sempre necessario che i contratti vengano stipulati in forma scritta a pena di nullità (cfr. Cass. n.
26286/2006; n. 22501/2006 e nello stesso senso n. 15488/2001). La forma scritta ad substantiam è invero fondamentale strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino costituendo remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (cfr. Cass. 8244/2019; Cass. 27910/2018;
Cass. 19410/2016; Cass. 17646/2002; Cass. 13039/1999; Cass. 21477/2013; Cass. 1606/2007; Cass.
22537/2007).
Tale principio esclude la possibilità di ritenere ammissibile il perfezionamento dell'accordo sulla base di una manifestazione di volontà implicita (cfr. Cass. n. 5192/2012; n. 12942/2000) o di comportamenti concludenti o meramente attuativi (cfr. Cass. 22994/2015; Cass., 12323/2005).
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Il contratto mancante del succitato requisito è nullo e non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria, sotto nessun profilo, nemmeno successiva (cfr. Cass. n. 5234/2004, n. 15488/2001; SS.UU. n.
95/2001), sicché non è configurabile il rinnovo tacito del contratto, né rileva, per la formazione del contratto stesso, un mero comportamento concludente, anche se protrattosi per anni (Cass. n.
22994/2015).
3. Deve, quindi, essere esaminata la domanda svolta in via subordinata di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c.
3.1. Ne va anzitutto declinata la ammissibilità.
In diritto, giova richiamare il principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare soltanto che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto" (Sez. U,
Sentenza n. 10798 del 26/05/2015, Rv. 635369 01). In particolare, il c.d. "arricchimento imposto" - che assicura adeguata tutela delle finanze pubbliche, anche in considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della P.A. - consente all'Amministrazione di difendersi eccependo e provando che la stessa aveva rifiutato l'arricchimento ovvero non aveva potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell'eventum utilitatis (Sez. 3, Ordinanza n. 11209 del 24/04/2019,
Rv. 653710 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 15937 del 27/06/2017, Rv. 644667 - 02).
La medesima sentenza delle Sezioni Unite n. 10798/2015 osserva: "Non è, invece, in discussione la sussistenza del requisito della sussidiarietà dell'azione imposto dall'art. 2042 c.c., non essendo qui applicabile ratione temporis la normativa di cui D.L. n. 66 del 1989, art. 23 (conv. in L. 24 aprile
1989, n. 144, abrogato dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 123, comma 1, lett. n, ma riprodotto senza sostanziali modifiche dall'art. 35 medesimo decreto e infine rifluito nel D.Lgs. n. 267 del
2000, art. 191) che, per i casi di richiesta di prestazioni o servizi, non rientranti nello schema procedimentale di spesa tipizzato dalla stessa normativa, ha previsto la costituzione di un rapporto obbligatorio diretto con l'amministratore o funzionario responsabile, correlativamente rimettendo all'ente pubblico la valutazione esclusiva circa l'opportunità o meno di attivare il procedimento del riconoscimento del debito fuori bilancio nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso (cfr. D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 194, lett. e). Invero, non potendosi, in difetto di espressa previsione normativa, affermare la retroattività del cit. D.L. n. 66 del 1989 art. 23, deve ritenersi l'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. per tutte
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le prestazioni e i servizi resi alla stessa anteriormente all'entrata in vigore di tale normativa (ex plurimis, tra le più recenti: Cass. 26 giugno 2012, n. 10636; Cass. 11 maggio 2007, n. 19572). E poiché i lavori in contestazione vennero eseguiti nell'anno 1986, è indubbio che il depauperato non aveva la possibilità di farsi indennizzare del pregiudizio subito agendo, ai sensi della normativa cit. direttamente nei confronti dell'amministratore o del funzionario che aveva consentito l'acquisizione".
La vicenda in esame, attenendo a servizi resi nell'anno 2022, ricade certamente ratione temporis sotto il regime del D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 191 e 194.
Deve, quindi, essere richiamata la giurisprudenza di legittimità più recente secondo la quale “Anche qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto, oltre che senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme c.d. ad evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita” (Cass. n. 30109 del
21/11/2018).
A ciò consegue che "potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale il quale può soltanto riconoscere a posteriori, D.Lgs. n.
267 del 2000, ex art. 194 - nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato - il debito fuori bilancio (Cass. n. 7113 del 12.03.2020).
Nel caso di specie, l'assenza di un contratto scritto e la mancanza di un funzionario che abbia reso possibile la esecuzione della prestazione da parte della in violazione dei principi di Pt_1
contabilità pubblica (atteso che sul punto, il non costituendosi in giudizio e rimanendo CP_1
contumace, non ha fornito alcun elemento per pervenire a diversa conclusione) rende l'azione proposta dalla ai sensi dell'art. 2041 cc ammissibile, essendo indubbio che, nel caso di Pt_1 specie, il servizio prestato ha arrecato un'utilità al convenuto trattandosi, peraltro, di un'attività necessaria e indispensabile anche per motivi di sanità ed igiene pubblica.
3.2. La domanda è pure fondata nel merito.
La società attrice ha versato in atti, al fine di dimostrare la fondatezza della propria pretesa creditoria: 1) copia del Decreto della Presidenza Dell'Amministrazione Provinciale di n. CP_2
144/2010, con il quale sono stati affidati alla tutti i compiti e le attività connesse alle Parte_1
funzioni inerenti al ciclo integrato dei rifiuti;
2) copia della Delibera con la quale è stato approvato il piano delle attività; 3) prospetto dei conferimenti anno 2022, nel quale viene espressamente richiamato ogni singolo sversamento effettuato per il comune convenuto con l'indicazione delle
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quantità sversate;
4) copia delle fatture per un ammontare di euro 53.338,11 delle competenze per il periodo luglio 2022 a febbraio 2023; 4) copia delle fatture emesse, così inconfutabilmente dando prova dell'attività espletata.
Se è certamente vero che la parte attrice si è limitata a richiedere ex art. 2041 c.c. il pagamento delle stesse somme indicate nelle fatture emesse nei confronti del e già richieste a titolo CP_1
contrattuale, mentre non ha nemmeno prospettato se e quale sarebbe stata l'utilità ottenuta dal convenuto per l'espletamento del servizio né tanto meno quali sarebbero stati i costi sofferti CP_1 dalla per lo svolgimento della predetta attività ovvero la “correlativa diminuzione Parte_1 patrimoniale”, dal documentale in atti, si comprende quale sia esattamente il costo del servizio svolto dalla società attrice e, dunque, può ritenersi che il vantaggio patrimoniale ricevuto dal corrisponde esattamente alla diminuzione patrimoniale sopportata Controparte_3
dalla Parte_1
Non appare poi revocabile in dubbio il requisito dell'utilitas della prestazione svolta da in Pt_1
favore del , in considerazione della continuità del servizio, svolto per Controparte_3
l'anno 2022-2023, senza che l'ente comunale convenuto sollevasse, nel corso dell'esecuzione delle attività connesse alle funzioni inerenti al ciclo integrato dei rifiuti e neanche al momento della trasmissione delle fatture e dell'invio di diffida di pagamento, contestazioni al riguardo. Appare evidente che, dunque, sussista il requisito del vantaggio arrecato al , Controparte_3
attesa la natura essenziale del servizio reso e la particolare modalità di svolgimento del servizio medesimo che presuppone necessariamente la consapevolezza dell'ente.
3.3. In definitiva, il deve essere condannato a pagare in favore della Controparte_3
la somma di euro 53.338,11. Pt_1
3.5. Venendo, infine, alla determinazione degli interessi e rivalutazione sul credito in esame, deve ricordarsi che l'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia, ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche d'ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo (Cass. Civ., Sez. III, 28 gennaio 2013, n.
1889).
Ne consegue che l'importo così come determinato va rivalutato secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal momento dell'arricchimento del e CP_1
fino alla presente pronuncia;
il dies a quo per la rivalutazione va individuato, nella fattispecie, nella scadenza delle singole fatture poste a fondamento del credito. In merito agli interessi, vanno recepiti
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i noti principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della S.C., ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre, Cass.Civ., Sez.III, 4 luglio 1997/22 gennaio 1998,
n. 605 e, più di recente, Cass.Civ., Sez. III, 7 luglio 2009, n. 15928), secondo cui, qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento cioè al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli derivato dal ritardato pagamento della somma suddetta. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria ovvero in base ad un indice medio. Nella fattispecie appare congruo, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura dell'indennizzo, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali al tasso di cui al codice civile: questi ultimi vanno calcolati sui singoli importi progressivamente rivalutati, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT. Su tale importo come determinato all'attualità, sono poi dovuti, ex art. 1282 c.c., gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto (art. 92 c.p.c.). In assenza del CP_1
deposito di specifica notula, le stesse vengono liquidate in applicazione dei parametri minimi (in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato) previsti per lo scaglione di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, esclusa la non espletata fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda principale di pagamento del corrispettivo contrattuale;
2. accoglie la domanda di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c. svolta in via subordinata da e, per l'effetto, condanna il , in Parte_1 Controparte_3
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persona del Sindaco p.t., al pagamento nei suoi confronti della somma di euro 53.338,11, oltre rivalutazione nella misura indicata in parte motiva e interessi al tasso legale dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo;
3. condanna il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, liquidate in euro Parte_1
759,00 per esborsi ed euro 4.217,00 (di cui euro 1.276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva, ed euro 2.127,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Nola, il 21.01.2025
Il Giudice
(dott.ssa Donatella Cennamo)
Procedimento N. 2563/2023 R.G. – Sentenza - Pag. 7