Sentenza 21 giugno 2022
Parere interlocutorio 28 gennaio 2025
Accoglimento
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 3116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3116 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03116/2026REG.PROV.COLL.
N. 00589/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 589 del 2023, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
VI MA LI, rappresentato e difeso dall'avvocato MA Zenga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sezione quarta), n. 1440 del 21 giugno 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor VI MA LI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il consigliere ND EN, nessuno è comparso per le parti;
Viste le istanze di passaggio in decisione della causa presentate da entrambe le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dalla determinazione prot. n. 225/12-2020 in data 19 giugno 2020 del comandante della compagnia carabinieri di NZ Brianza con cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di corpo del rimprovero al maresciallo VI MA LI;
b) dalla determinazione prot. n. 16/10-7/2020 in data 12 ottobre 2020 del comandante provinciale carabinieri di NZ Brianza recante il rigetto del ricorso gerarchico del 18 luglio 2020, e i successivi motivi aggiunti, avverso la su indicata sanzione disciplinare di corpo;
c) qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale o altrimenti connesso ai precedenti, ancorché non conosciuto .
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) in data 25 febbraio 2020, durante la prima fase dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il comandante di sezione radiomobile del reparto dei carabinieri NORM di NZ, chiedeva al maresciallo ordinario LI, di informare gli altri colleghi del reparto che il comando compagnia di NZ aveva dotato la sezione radiomobile di quattro mascherine, con la disposizione di conservarle in busta chiusa, passandole dagli equipaggi smontanti agli equipaggi montanti al cambio turno, e di utilizzarle “ solo in caso di necessità ”;
b) il LI eseguiva l’ordine tramite il servizio di messaggistica privata whatsapp , inviando le suddette istruzioni in una chat denominata “NORM MONZA” (di cui non faceva parte il comandante della sezione radiomobile), al contempo postando le seguenti espressioni:
- “La nostra amministrazione prende seriamente a cuore la nostra incolumità di operatori della strada e adotta serie misure volte a tutelarla:” (frase seguita da una foto raffigurante quattro buste bianche, contenenti ciascuna due mascherine facciali). ”
- “Per la Sezione Radiomobile di NZ (una quarantina di militari) il comando compagnia ha appena fornito quattro (sì, avete letto bene: QUATTRO) mascherine che gli equipaggi dovranno prendere in consegna per il servizio esterno”.
- “Vanno tenute chiuse e passate agli equipaggi del turno successivo. Qualora venissero aperte, dobbiamo informare il comandante della sezione radiomobile dell’avvenuta apertura della busta.” ;
c) in conseguenza di questo messaggio whatsapp , il comandante della compagnia convocava il LI che, alla richiesta di chiarimenti sul contenuto del messaggio, ne confermava l’inoltro;
d) successivamente i superiori gerarchici del LI venivano a conoscenza che una persona, dal nickname “ UP SE 10AM ”, poi identificato nell’ispettore capo SE UP in forza alla brigata mobile carabinieri di Roma, aveva diffuso sulla chat del reparto e su altro gruppo denominato “10^AMBO”, sia i messaggi del LI che la frase “ Viva l’Italia, viva l’Arma dei Carabinieri! ”;
e) con nota prot. n. 225/1 del 4 marzo 2020 il comandante della compagnia carabinieri di NZ comunicava al LI l’avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti, con contestuale contestazione degli addebiti, configurando le violazioni di cui agli articoli 713, 717 e 722 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (di seguito r.m.) in ordine alle quali il militare il 7 maggio 2020 presentava una memoria difensiva;
f) il 22 maggio 2020 il comandante della compagnia comunicava al militare l’accoglimento della sua richiesta di accesso generalizzato presentata in data 31 marzo 2020;
g) su richiesta del comandante di compagnia, il 6 giugno 2020 il maresciallo comandante della sezione radiomobile del reparto dei carabinieri NORM di NZ trasmetteva una relazione di servizio sulla vicenda in esame;
h) in data 19 giugno 2020 il LI presentava una integrazione alla propria memoria difensiva;
i) con provvedimento prot. n. 225/12-2020 del 19 giugno 2020 il comandante della compagnia definiva il procedimento disciplinare irrogando la sanzione disciplinare di corpo del rimprovero per violazione degli artt. 713 e 717 r.m.;
l) avverso tale sanzione il LI presentava, in data 18 luglio 2020, ricorso gerarchico, integrato da motivi aggiunti prodotti il 1° ottobre 2020, al comandante provinciale carabinieri NZ Brianza che tuttavia lo respingeva con provvedimento prot. n. 16/10-7/2020 del 12 ottobre 2020;
m) con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia il ricorrente, odierno appellato, chiedeva l’annullamento dei provvedimenti sub 1., articolando i seguenti motivi di gravame (estesi da pagina 7 a pagina 24):
I. “ Violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e genericità di motivazione del provvedimento sanzionatorio (art. 3 l. n. 241/90). ”.
II. “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed insufficienza della motivazione - invalidità derivata. ”.
III. “ Eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza, travisamento ed errata valutazione dei fatti. ”.
IV. “ Violazione di legge (art. 3 l. n. 241/90). Eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza, travisamento ed errata valutazione dei fatti e presupposti. ”.
V. “ Eccesso di potere per travisamento di fatti e presupposti, illogicità, contraddittorietà fra i due provvedimenti amministrativi impugnati e contraddittorietà intrinseca del provvedimento disciplinare. ”.
VI. “ Violazione ed errata applicazione di legge (artt. 15, 21, 32 Cost.; artt. 713, 717, 722, T.U.R.O.M.). ”.
VII. “ Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione di fatti e presupposti, illogicità. ”.
VIII. “ Violazione ed errata applicazione di legge (artt. 1355, 1359, 1360 D. Lgs. 15.03.2010 n. 66 C.O.M.). Eccesso di potere per manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, sproporzionalità, travisamento ed errata valutazione dei fatti, genericità e carenza di motivazione della sanzione. ”.
IX. “ Violazione di legge (art. 616 cod. pen.). ”.
X. “ Violazione ed errata applicazione di legge (art. 1 L. n. 241/90). Eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, ingiustizia manifesta. ”.
3. Il Ministero della difesa si costituiva nel giudizio di primo grado.
4. L’impugnata sentenza del T.a.r. per la Lombardia ha accolto il ricorso, compensando le spese.
4.1. In particolare il Tribunale:
a) ha respinto il primo motivo di censura, ritenendo infondata la doglianza relativa alla genericità degli addebiti;
b) ha accolto il secondo e il quarto motivo, considerando fondate le censure relative alla genericità della motivazione del provvedimento sanzionatorio e della successiva decisione di reiezione del ricorso gerarchico e all’erroneità delle istruzioni impartite;
c) ha assorbito gli altri motivi di gravame;
d) ha annullato gli atti impugnati;
e) ha compensato le spese di lite.
5. Avverso tale pronuncia il Ministero della difesa ha interposto l’appello in trattazione, ritualmente notificato in data 12 gennaio 2023 e depositato il 23 gennaio 2023, articolando un unico motivo di gravame - rubricato “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 713 e 717 del D.P.R. 15.3.2010 n.90. Travisamento dei fatti ” ed esteso da pagina 5 a pagina 7 - a mezzo del quale ha contestato le sfavorevoli statuizioni.
6. Nel corso del procedimento:
a) il LI si è costituito in giudizio per resistere con memoria depositata il 27 gennaio 2023 con la quale ha eccepito l’inammissibilità del gravame, ha riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., i motivi non esaminati in prime cure, concludendo per la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza gravata anche eventualmente con diversa motivazione e con rifusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio;
b) in data 9 marzo 2026 l’intimato ha depositato una memoria con la quale ha ribadito le conclusioni di cui alla memoria del 27 gennaio 2023, insistendo per la reiezione dell’appello;
c) con la memoria depositata in data 12 marzo 2026, parte ricorrente ha chiesto di respingere le domande e le eccezioni riproposte dall’appellato ai sensi dell’art. 101, co. 2, c.p.a., siccome infondate nel merito e ha insistito per l’accoglimento dell’appello e, per l’effetto, per l’annullamento della sentenza impugnata;
d) parte appellata ha replicato con memoria depositata il 20 marzo 2026.
7. All’udienza pubblica del 14 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare fondato e deve essere accolto.
9. Preliminarmente il collegio rileva che:
a) in appello è stato devoluto l’intero thema decidendum trattato in primo grado, pertanto, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità espositiva, secondo la logica affermata dalla decisione della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, il collegio esaminerà direttamente i motivi originari posti a sostegno dei ricorsi di primo grado i quali perimetrano obbligatoriamente il processo di appello ex art. 104 c.p.a. (sul principio e la sua applicazione pratica, fra le tante, cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1137 del 2020, n. 1130 del 2016, sez. V, n. 5868 del 2015 e n. 5347 del 2015);
b) è inaccoglibile l’eccezione di inammissibilità del gravame – sollevata a pagina 8 della memoria di costituzione del 27 gennaio 2023 e in quella depositata il 9 marzo 2026 – in quanto: i) essa è del tutto generica, non essendo neppure indicato il parametro normativo violato, in ogni caso da reputarsi inesistente; ii) la tematica della sproporzione della sanzione è stata lamentata con apposito motivo di primo grado, seppure non esaminato dalla sentenza impugnata, per cui è del tutto ragionevole che la difesa dello Stato abbia argomentato, per altro incidentalmente, anche su questo aspetto in sede di gravame.
10. Appare ora necessario valutare partitamente i profili di censura avanzati dal ricorrente nel primo grado di giudizio.
10.1. Con il secondo e quinto motivo di gravame il ricorrente lamenta difetto di istruttoria, nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione che si sarebbe riverberata sulla decisione del ricorso gerarchico. La doglianza non coglie nel segno.
Premesso che le censure rivolte alla qualificazione del fatto e all’entità della sanzione irrogata sono inammissibili allorquando impingono direttamente nel merito delle valutazioni riservate all’autorità disciplinare (Cons. Stato, sez. I, pareri n. 851, n. 850 del 2024 e n. 1632 del 2023; sez. IV, n. 2428 del 2021, n. 3869 e n. 2053 del 2020), secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato che il collegio condivide e dal quale non vi è ragione per discostarsi, l’obbligo motivazionale è attenuato, e assolto attraverso il puntuale riferimento al fatto addebitato, in relazione a condotte di particolare rilievo che rendono insuscettibile di ridimensionamento la sanzione irrogata, in specie a fronte di comportamenti palesemente contrari ai principi di moralità e di rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato, a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenente all’Arma dei carabinieri (Cons. Stato, sez. I, pareri n. 851 del 2024 cit. e n. 1632 del 2023 cit.; sez. IV, n. 2107 del 2020). Nel caso di specie, l’Amministrazione, in conclusione di un articolato procedimento condotto nel rispetto della normativa di settore, nell’esercizio della ampia discrezionalità riconosciutale ha motivatamente ritenuto sussistenti gli addebiti contestati.
Nella fattispecie in esame non ricorre quindi alcun vizio motivazionale atteso che l’adeguatezza della motivazione, nello specifico, risulta dall’esistenza di una sufficiente connessione logico-giuridica tra le responsabilità effettivamente accertate e la sanzione disciplinare adottata. In ogni caso, ai fini della sufficienza della motivazione i fatti addebitati rilevano nella loro consistenza storica e per il giudizio di disvalore che ne è stato tratto. Inoltre, rileva il collegio, la circostanza che gli stessi siano emersi in un messaggio whatsapp facilmente ostensibile - come in effetti è avvenuto - anche al di fuori degli aderenti al gruppo in cui è stato prodotto acquista essa stessa un significativo rilievo ex se .
Inoltre, in disparte ogni considerazione sulla piena legittimità della motivazione finanche quando richiama per relationem altri atti, nel caso di specie va rilevato che è sufficiente che emergano dal provvedimento i fatti da cui è scaturita la scelta di avviare il procedimento disciplinare e l’apprezzamento negativo degli stessi, tale da indurre l’amministrazione a considerarli incompatibili con gli obblighi assunti dal militare con il giuramento ovvero con le finalità dell’Arma dei carabinieri (Cons. Stato, sez. I, parere n. 851 del 2024 cit.; sez. II, n. 8463 del 2020; sez. IV, n. 2415 del 2009; n. 3887 del 2007, n. 339 del 2006, n. 5622 del 2005).
Neppure condivisibile è poi la contestazione, invero genericamente enunciata, di un difetto di istruttoria in quanto fino dalla contestazione degli addebiti (che cita le norme violate), non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa del militare, invitato a produrre - come dallo stesso puntualmente fatto - le relative argomentazioni difensive.
L’amministrazione, nell'ambito dell'inchiesta formale, ha cioè ripercorso in modo analitico e puntuale i diversi profili fattuali e le risultanze istruttorie, obiettivamente e contestualmente considerate, e il complesso di tali elementi ha contribuito in modo preciso e concordante a delineare un quadro di riferimento comportamentale che, a conclusione di un articolato procedimento condotto nel pieno rispetto della normativa di settore, è stato ritenuto contrario alle norme di comportamento e lesivo del prestigio dell’istituzione.
10.2. Tramite il terzo e settimo motivo si lamenta eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza, travisamento ed errata valutazione dei fatti. Anche tale doglianza non è condivisibile.
Quanto al merito della sanzione, il Collegio ricorda infatti che, per costante giurisprudenza (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, n. 667 del 2022; sez. IV, n. 2629 del 2021, con i precedenti della stessa sezione ivi elencati), la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento dei fatti. In particolare, le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all'amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 1523 del 2026, n. 7732 del 2024; sez. I, parere n. 849 del 2024; sez. III, n.2791 del 2015; sez. VI, n. 1968 del 2015).
Sul punto, il collegio ricorda anche che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale tali profili sintomatici di deviazione della funzione debbono essere introdotti dall’esponente mediante specifiche allegazioni fattuali in grado di sostenere un ragionevole principio di prova in ordine alla presenza, immediatamente percepibile, dei suddetti vizi (Cons. Stato, sez. I, pareri n. 1570 del 2024 e n. 976 del 2024; sez. IV, n.3256 del 2021). Nel caso di specie, invece, tale allegazione è del tutto mancata, limitandosi il ricorrente a una mera enunciazione degli stessi.
Del resto, l’ampia discrezionalità di cui l’amministrazione è titolare investe la valutazione dei fatti ascritti al dipendente nonché il convincimento sulla gravità delle infrazioni e la conseguente sanzione da infliggere, ciò in considerazione degli interessi pubblici che devono essere, attraverso tale procedimento, tutelati (Cons. Stato, sez. I, parere n. 849 del 2024 cit.; sez. II, n. 9908 del 2023, n. 5261 del 2022). Trattasi di un giudizio non sindacabile nel merito, ma soltanto in sede di legittimità nelle ipotesi - invero non emerse nel caso di specie - in cui risulti abnorme o illogico in rapporto alle risultanze dell’istruttoria (Cons. Stato, sez. II, n. 1523 del 2026 cit., n. 2001 del 2022).
Alla luce di tale premessa, non può quindi dubitarsi della correttezza dell’inflizione, al punito, della sanzione applicata, in quanto, il comportamento a lui ascritto, posto a fondamento della sanzione, ha leso, all’evidenza, il prestigio dell’amministrazione di appartenenza.
10.3. Mediante il quarto e sesto motivo si censura l’attribuzione al LI dell’intenzione di “ ridicolizzare ” l’Arma dei carabinieri, con ciò inquadrando il contenuto dei messaggi come “ espressione del diritto di critica e di una volontà di condivisione con i colleghi di un momento di difficoltà ” dovuta alla pandemia da Covid-19 e comunque del diritto, riconosciuto anche ai militari, di esprimere il proprio pensiero. La contestazione non è meritevole di accoglimento.
Al riguardo occorre ricordare le considerazioni di ordine generale svolte di recente da questo Consiglio in merito all’esercizio del diritto di critica in applicazione dell’art. 21 Cost. e dalle quali non si ravvisa motivo di discostarsi:
« Tale diritto fondamentale – riconosciuto espressamente in favore del personale militare dall’art. 1472 c.m. ed il cui esercizio di per se solo non può mai dare luogo a sanzioni disciplinari ex artt. 1465 e 1466 c.m. - trova un proprio limite intrinseco (oltre quelli esplicitati dai menzionati artt. 1465 e 1472 c.m.), nella necessità che le espressioni usate, in relazione al costume sociale ed alle modalità comunicative normalmente usate, non solo non integrino una lesione penalmente rilevante di altre posizioni giuridiche, ma - nei contesti sociali per i quali vige una disciplina comportamentale più rigorosa, quali quelli assoggettati ad un regolamento di disciplina come avviene per i corpi militari – siano continenti, ovvero esternate con modalità tali da non travalicare i principi di correttezza stabiliti dalla normativa in materia disciplinare.
Non può infatti ammettersi che la finalità di critica costituisca causa di giustificazione di ogni tipo di infrazione alle regole di comportamento da applicarsi nell’ambito particolare considerato.
Il diritto di critica da parte degli appartenenti alle Forze armate deve improntarsi ad una continenza particolarmente rigorosa del linguaggio e dei toni e deve essere evitata nel suo esercizio ogni esplicita o implicita commistione fra il pensiero espresso ed il ruolo ricoperto.
(…) Tali conclusioni sono coerenti con i principi elaborati dalla giurisprudenza che ha maggiormente approfondito la questione:
a) in tema di libertà di espressione delle opinioni personali, non c’è dubbio che “più stringenti limiti, anche in punto di espressione di tali opinioni, possano essere imposti ai militari in servizio e ad alcune categorie di pubblici funzionari (arg. ex art. 98, terzo comma, Cost.)” sulla scorta dei confini individuati dalla giurisprudenza costituzionale nella “tutela della esistenza, della integrità, della unità, della indipendenza, della pace e della difesa militare e civile dello Stato” (sentenza n. 25 del 1965) ovvero del prestigio del Governo, dell’ordine giudiziario e delle forze armate (sentenza n. 20 del 1974) (cfr. Cons. Stato, sez. II, 6 giugno 2023, n. 5566);
b) occorre considerare che “le forze armate sono regolate da un complesso di norme e principi (che gli appartenenti si obbligano ad osservare) i quali, in virtù di pubblici interessi ed in quanto rivolti a soggetti cui si chiede una disciplina “speciale”, possono trovare del tutto legittimamente un’applicazione in senso compressivo di alcuni profili di libertà comportamentale” (Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2014, n.1609) e sono sottoposte ai doveri di contegno che incombono sui militari ai sensi degli artt. 713, comma 1 e 732, commi 1 e 2, d.P.R. n. 90 del 2010. Perciò, anche un comportamento in teoria riconducibile alla libertà garantita dall’art. 21 Cost. potrebbe essere rilevante dal punto di vista disciplinare. Tuttavia, nella fattispecie, non è stato sanzionato l’esercizio, in quanto tale, del diritto del ricorrente di manifestare il proprio pensiero, ma l’eccesso da un tale diritto che è trasmodato in una condotta rilevante ai fini dell’art. 732 d.P.R. n. 90/2010 (Cons. Stato, sez. I, parere n.51 del 2024);
c) la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la pienezza della libertà di manifestazione del pensiero mediante l’esercizio del diritto di critica che, però, deve porsi entro i consueti canoni costituzionali sostanzialmente riconducibili al rispetto della continenza, ossia del linguaggio appropriato, corretto e sereno, della pertinenza, ovvero dell’esistenza di un pubblico interesse alla conoscenza del fatto, della veridicità, cioè della corrispondenza tra fatti avvenuti e riferiti (ex multis Cassazione civile sez. VI, 3 dicembre 2021, n.38215) » (cfr., ex aliis Cons. Stato, sez. VI, n. 1097 del 2026; sez. II, n. 5455 del 2025, n. 7732 del 2024; C.g.a. n. 1004 del 2025; sez. I, parere n. 827 del 2024; sez. IV n. 1609 del 2014).
Poiché la piana lettura della documentazione in atti permette di escludere che il provvedimento con il quale è stata irrogata la sanzione disciplinare di corpo del rimprovero non si è in concreto discostato da alcuno di questi principi, il motivo di ricorso è infondato.
Né d’altra parte valore dirimente può assumere l’asserita mancanza di volontà del ricorrente nella diffusione dei messaggi su chat esterne ovvero il fatto - evidenziato a pagina 18 del ricorso di primo grado – che “ la messaggistica Whatsapp non è un social network, cui tutti fruitori del web possono collegarsi per leggerne i contenuti. Al contrario, è una chat crittografata per intrattenere conversazioni che la giurisprudenza pacificamente considera private, segrete ed inviolabili ” o, ancora, l’impossibilità di prevedere che il suo messaggio sarebbe stato diffuso a tutti in quanto l’utilizzo della piattaforma “ Whatsapp ”, attesa l’esposizione a un fisiologico rischio di diffusione incontrollabile dei contenuti, a nulla rilevando che detta piattaforma sia abbastanza impermeabile ad attacchi informatici esterni , essendo comunque prefigurabile, alla stregua di un canone di ragionevole precauzione, colposamente non rispettato dal LI, un comportamento da parte dei destinatari e partecipanti alla chat di successiva propagazione a terzi del messaggio (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 10177 del 2023).
10.4. Non condivisile è poi l’ottavo motivo di gravame in cui, oltre a reiterare la carenza di motivazione della sanzione, si contesta la sproporzione tra addebito contestato e sanzione inflitta.
Nel rinviare a quanto sopra evidenziato (vedi infra 10.2.) in ordine alla asserita carenza di motivazione, nel caso di specie non può ravvisarsi alcuna sproporzione della sanzione inflitta rispetto agli addebiti mossi.
In generale, quanto ai profili della adeguatezza della sanzione e della sua proporzionalità, il collegio non intende decampare dai consolidati approdi esegetici cui è giunta la giurisprudenza secondo cui il relativo principio consiste in un canone legale di raffronto che, anche dopo la sua espressa codificazione a livello comunitario (art. 5, ultimo comma, del Trattato C.E., e ora art. 5, comma 4, del Trattato U.E.), non consente di per sé di sindacare il merito dell’azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4381 del 2016). Di conseguenza, il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, e il suo corollario in campo disciplinare rappresentato dal c.d. gradualismo sanzionatorio, vieta al giudice amministrativo di sostituirsi alle valutazioni discrezionali compiute dall’autorità disciplinare, soggette solo a sindacato ab externo , qualora trasmodino nell’abnormità ovvero in evidenti profili di manifesto travisamento o manifesta illogicità e irragionevolezza, che palesino con immediatezza una chiara carenza di proporzionalità tra l'infrazione e il fatto (cfr., ex multis , Cons. Stato, Ad. gen., pareri n. 1214 del 2023 e n. 135 del 2018; sez. IV, n. 2428 del 2021, n. 7880 del 2020, n. 4761 del 2020, n. 7335 del 2019, n. 1302 del 2017; sez. III, n. 3652 del 2019). Nella fattispecie all’esame, tuttavia, l’impugnata sanzione non appare abnorme, arbitraria, illogica o irragionevole, in quanto - ricondotto il perimetro del sindacato giurisdizionale nei limiti della “non manifesta sproporzionalità”- irrogata in ragione di una condotta contraria alle finalità e al prestigio del Corpo di appartenenza.
Inoltre, va ricordato che “ le forze armate sono regolate da un complesso di norme e principi (che gli appartenenti si obbligano ad osservare) i quali, in virtù di pubblici interessi ed in quanto rivolti a soggetti cui si chiede una disciplina “speciale”, possono trovare del tutto legittimamente un’applicazione in senso compressivo di alcuni profili di libertà comportamentale ” (Cons. Stato, sez. I, parere n. 51 del 2024; sez. IV, 7 aprile 2014, n. 1609) e sono sottoposte ai doveri che incombono sui militari ai sensi del d.P.R. n. 90 del 2010.
Al riguardo si deve quindi segnalare che l’amministrazione non ha operato alcun travisamento della condotta contestata al LI, palesemente contraria ai doveri attinenti al grado e al contegno che ogni carabiniere deve tenere, con conseguente violazione degli artt. 713 (“ Doveri attinenti al grado ”) e 717 (“ Senso di responsabilità ”) r.m., peraltro significativamente accresciuti dall’art. 422 del regolamento generale per l’Arma dei carabinieri secondo cui “ L’importanza e la delicatezza degli speciali compiti devoluti all’Arma richiedono che tutti gli appartenenti all’Istituzione osservino speciali doveri, che si aggiungono a quelli comuni a ciascun militare, fissati dalle leggi e dai regolamenti. ”.
Infatti, alla luce della costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, le disposizioni di cui ai richiamati articoli del d.P.R. n. 90 del 2010 recano doveri generali del personale militare, in quanto rivolti a soggetti cui si chiede una disciplina “speciale” a tutela di superiori interessi pubblici -- che devono informarne in ogni momento la condotta: lungi dall’essere inconferenti, costituiscono dunque parametri generali da cui discende un vincolo di condotta, certo violato dall’accettazione del rischio di rendere ostensibile a terzi il contenuto del messaggio whatsapp .
Ne discende che non può dubitarsi della correttezza della sanzione disciplinare di corpo inflitta nel caso di specie, in quanto il comportamento ascritto al carabiniere lede, all’evidenza, all’interno del consorzio militare, il principio di rettitudine e, all’esterno, il prestigio dell’Arma dei carabinieri.
10.5. Con il nono motivo si contesta l’utilizzabilità dei messaggi quali “corpo del reato” ex art. 616 c.p.. La doglianza non può essere favorevolmente apprezzata in considerazione del fatto che il procedimento disciplinare – che nel caso in esame si basa sul contenuto dei messaggi whatsapp e sulle relative ammissioni fornite dal maresciallo - non è soggetto alle regole di inutilizzabilità probatoria proprie del processo penale.
Quanto poi all’affermazione che l’effettiva preservazione degli interessi del ricorrente potrà discendere solo dalla cessazione, disposta dal giudice, da parte dell’amministrazione di “ tutti i comportamenti che si risolvano nell’umiliazione e nella denigrazione del ricorrente ”, la stessa oltre che generica e inconferente, non appare comunque meritevole di favorevole considerazione in quanto secondo costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, “ Sotto il profilo probatorio si è chiarito che il lavoratore non può limitarsi davanti al giudice a genericamente dolersi di esser vittima di un illecito (ovvero ad allegare l’esistenza di specifici atti illegittimi), ma deve quanto meno evidenziare qualche concreto elemento in base al quale il giudice amministrativo possa verificare la sussistenza nei suoi confronti di un più complessivo disegno preordinato alla vessazione o alla prevaricazione ” ( cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 2170 del 2026, n. 982 del 2026, n. 6479 del 2022, n. 8150 del 2021; sez. I, parere n.851 del 2024 cit.; sez. IV, n. 4135 del 2013; sez. VI, n. 1388 del 2012 ).
Ne discende che per sostanziare una serie di comportamenti diretti a umiliare o denigrare, teleologicamente collegati a intendimenti ritorsivi o punitivi ad opera dei superiori del militare, gli stessi devono essere dimostrati in modo appropriato dal ricorrente, circostanza questa non provata nel caso di specie mediante l’allegazione di elementi concreti idonei a consentire di verificare la sussistenza nei suoi confronti di un più complessivo disegno preordinato alla umiliazione o alla denigrazione.
10.6. Neppure predicabile è la censura sollevata mediante il decimo motivo e diretta a evidenziare un eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, ingiustizia manifesta rispetto alla mancanza di iniziative disciplinari da parte dell’amministrazione nei riguardi di colleghi del ricorrente che hanno utilizzato la chat “NORM NZ” per postare commenti atteso che, secondo un consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, affinché si possa predicare disparità di trattamento è necessaria un’assoluta identità della situazione di fatto, che valga a testimoniare l'irrazionalità delle diverse conseguenze tratte dall'amministrazione e che deve essere valutata con particolare rigore (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VI, n. 2396 del 2026, n. 10344 del 2025, n. 1125 del 2025). In altri termini, la disparità di trattamento può invocarsi esclusivamente laddove vi siano situazioni identiche o quantomeno totalmente sovrapponibili, ipotesi questa che nella fattispecie non risulta comprovata.
10.7 Il collegio, infine, rileva che il rigetto dei motivi di gravame avverso il provvedimento con il quale è stata irrogata la sanzione disciplinare di corpo del rimprovero comporta la improcedibilità del gravame avverso il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico (cfr. Cons. Stato, sez. I, pareri n. 854 del 2024 e 452 del 2024, sez. IV n. 5053 del 2017, sez. V, n. 2548 del 2012).
11. Ne è disceso, in definitiva, il rispetto da parte dell’amministrazione resistente di un preciso iter valutativo, immune da censure metodologiche e di vulnus al protocollo amministrativo, normativamente prestabilito.
12. Alla stregua delle rassegnate conclusioni, l’appello deve essere accolto.
13. Nella novità della questione in fatto e nel peculiare andamento del processo il collegio ravvisa eccezionali motivi, ex artt. 26, comma 1, c.p.a e 92, comma 2, c.p.c., per compensare integralmente fra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 589/2023), lo accoglie e per l’effetto, in riforma parziale dell’impugnata sentenza, respinge in toto il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
ND EN, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| ND EN | Vito Poli |
IL SEGRETARIO