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Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 06/05/2024, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
RG N. 2261 / 2019
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
-SEZIONE CIVILE-
VERBALE DI UDIENZA CON DECISIONE EX ART. 281-SEXIES CPC
Il giorno 6 maggio 2024, alle ore 10:00, davanti alla giudice dott.ssa Tiziana Lottini, sono presenti:
- per la parte opponente l'avv. Parte_1
Matteo Basso, il quale precisa le conclusioni come segue:
- “Piaccia al Tribunale della Spezia Ecc.mo, adversis reiectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le motivazioni di cui alla narrativa da intendersi come quivi integralmente ritrascritte: in accoglimento dell'opposizione spiegata, accertare e dichiarare che nulla è dovuto per nessuna causa, ragione o titolo, in special modo con riguardo alla fattura n. 845 del 30.05.17, da ad Parte_1 [...]
e, per l'effetto, revocare e/o caducare e/o dichiarare nullo Controparte_1
e/o inefficace e/o comunque porre nel nulla il decreto per ingiunzione n. 621/19 emesso dal Tribunale della Spezia, Dott.ssa Adriana Gherardi, in data 16.08.19 e depositato in data 20.08.19 nel procedimento R.g. 1710/2019. Il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite oltre accessori come per legge”
- per la parte opposta , Controparte_2
l'avv. Andrea Mantini in sostit , il quale precisa come segue:
- Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, deduzione o istanza, così giudicare in via pregiudiziale respingere l'eccezione di nullità poiché inammissibile e infondata e, per l'effetto, confermare la piena efficacia del decreto ingiuntivo n.621/2019; dichiarare inammissibile, poiché irrituale, il deposito ex adverso eseguito il 27.2.2020; per l'effetto, espungere i documenti prodotti da controparte, dal n.10 al n.15; dichiarare l'inammissibilità della memoria depositata da parte attrice il 25.6.2020, poiché manifestamente lesiva dei principi di cui all'art.183, 6° comma, n.1, c.p.c.. nel merito respingere l'opposizione articolata da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, poiché inammissibile e infondata, in fatto e
[...] in diritto;
confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale della Spezia il 16.8.2019, n.621/2019, RG 1710/2019, notificato il 10.9.2019 e, per l'effetto, condannare
[...]
a pagare a la somma di Euro 5.815,89, Parte_1 Controparte_2 oltre agli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002, dalla scadenza della fattura (30.5.2017) al saldo effettivo, alle spese di lite della fase monitoria, agli accessori di legge e a tutte quelle successive occorse e/o occorrende;
nel merito, in via subordinata condannare a pagare Parte_1
a la somma di Eur mora ex Controparte_2 d.lgs. 231/2002, dalla scadenza della fattura (30.5.2017) al saldo effettivo;
in via istruttoria si ribadisce l'inammissibilità delle istanze istruttorie ex adverso articolate;
in ogni caso con vittoria delle competenze del giudizio.
I difensori discutono la causa insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
La giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 10.04 e i difensori dichiarano che devono allontanarsi e non presenzieranno alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio la giudice pronunzia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale. Verbale chiuso alle ore …
La Spezia, il 6 maggio 2024
La GIUDICE Tiziana Lottini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale della Spezia, Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Tiziana Lottini, pronunzia mediante lettura del dispositivo e di contestuali motivi ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia RG 2019/2261 tra (P IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Basso, domiciliata presso lo studio del difensore nella Spezia, Via S. Antonio 7
parte opponente;
contro
(P IVA , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Amedeo Rovatti, del Foro di Milano, domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Viale Premuda 21
parte convenuta opposta;
*** avente a oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, contratti e obbligazioni vari (cod. 143999)
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La (di seguito anche Parte_1
), con atto di citazione depositato in data 22 ottobre 2019, Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo nr. 621/2019 del 20 agosto 2019, concesso dal Tribunale della Spezia alla società Controparte_3
, per l'importo € di 5.815,89.
[...]
Il decreto ingiuntivo era stato concesso alla società Parte_2
Part
(di seguito anche ), avendo la medesima dedotto:
[...]
- che la società è la Concessionaria Controparte_2
e, quindi, unico soggetto Organizzazione_1 Org_2 legittimato alla gestione dell'approdo;
- che è uno dei concessionari dei pontili galleggianti Parte_1
connessi al molo principale del Porto turistico;
Org_2
- che ha stipulato un accordo con CP_2 Controparte_2
l'Autorità Portuale della Spezia in base al quale ogni assegnatario deve corrispondere Part a , entro il 30 novembre di ogni anno, il corrispettivo dei servizi erogati da quest'ultima; - che, pertanto, emetteva la fattura n.845 Controparte_2
del 30.05.2017, di Euro 5.815,89 (doc.n.2), relativa alle prestazioni rese alla nel periodo dal 22.10.2015 al 31.12.2016; Parte_1
- che l' rimaneva inadempiente, pur avendo usufruito Parte_1 Parte_1
dei servizi prestati dalla CP_4
Con l'atto di opposizione l' , eccepiva e deduceva: Parte_1
o la nullità del decreto ingiuntivo per mancata specifica allegazione dei fatti costitutivi della domanda di ingiunzione (“servizi” e “prestazioni” non meglio specificati);
o l'infondatezza della pretesa creditoria, in quanto:
▪ l'opponente aveva ottenuto dall'Autorità Portuale della Spezia (ora
), in virtù dell'ordinanza n. 107/2015 del Organizzazione_3
22.10.2015, la possibilità di ormeggiare temporaneamente e gratuitamente sino al 31.12.2016 l'imbarcazione Moby Dick nella banchina di pertinenza della stessa Autorità Portuale, antistante i pontili galleggianti del;
Org_4
▪ la banchina summenzionata, pur facendo parte del
[...]
Part
, in concessione ad , non era nella disponibilità Organizzazione_5
Part della concessionaria , ma della stessa Autorità Portuale;
▪ in ragione della rilevanza sociale dell'attività esercitata dall'opponente,
l'ormeggio per il periodo compreso dal 22.10.2015 al 31.12.2016 era stato offerto e sfruttato gratuitamente, mentre negli anni successivi l'opponente aveva pagato un canone concessorio direttamente all'Autorità Portuale;
▪ è del tutto estranea a questi rapporti, non potendo disporre né della banchina né degli ormeggi in questione, nella sola disponibilità assoluta della Autorità;
- in ogni caso: ▪ non erano stati occupati nr. 4 posti barca, avendo l'Autorità disposto l'ormeggio all'inglese;
▪ non aveva fornito i servizi indicati dal regolamento per l'esercizio e l'uso del porto turistico, e l'opponente aveva provveduto in proprio;
▪ in subordine, deve ritenersi che servizi siano relativi a un solo posto barca (e non a quattro posti barca).
Chiedeva, pertanto, l'opponente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la società opposta Controparte_2
, con comparsa depositata il 23 gennaio 2020, deducendo:
[...]
- che essa è la concessionaria del in virtù di Organizzazione_5
concessione demaniale marittima del 30.12.2009, mentre la parte opponente era concessionaria dell'ormeggio del contiguo compendio demaniale gestito dall'Autorità di Sistema Portuale e attaccato alle strutture della convenuta;
- che, in forza di tale legame e dell'accordo del 26.04.2011, ogni concessionario che impegna i posti barca assegnati dall'Autorità è tenuto a corrispondere un importo per ogni posto barca utilizzato;
- che la società ha Controparte_2
regolarmente eseguito le prestazioni in favore dell'opponente, descritte nella fattura emessa dall'opposta (la fornitura di acqua, energia elettrica, il controllo dell'accesso degli ospiti (guardiania), l'uso dei servizi igienici).
Chiedeva, pertanto, l'opposta, la conferma del decreto ingiuntivo o, in subordine, Part la condanna dell'opponente al pagamento del corrispettivo dei servizi resi da . La causa istruita con l'acquisizione delle prove orali (ammesse con ordinanza del
31 ottobre 20201) e, in particolare:
- l'interrogatorio formale del legale rappresentante della CP_5
- l'audizione dei testimoni , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
nonché ed
[...] Testimone_4 Testimone_5
Infine, all'odierna udienza, le parti, precisare le conclusioni, discutevano oralmente la causa.
All'esito dell'istruttoria, l'opposizione spiegata da Parte_1 deve essere respinta per i motivi che seguono.
[...]
Deve, in proposito, premettersi che, secondo i consolidati principi in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione5:
- il creditore che agisca per l'adempimento (così come per il risarcimento del danno o per la risoluzione contrattuale) deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
- il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
- eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Applicando tali principi al caso di specie, l'opposta (attrice in senso sostanziale) deve, innanzitutto, fornire prova del titolo della propria pretesa. Deve, però, Part specificarsi che agisce per ottenere il corrispettivo dei servizi dalla medesima resi per i posti barca dell'Autorità Portuale -e non in concessione a uale quello usufruito dall'opponente. Pt_3
L'opposta, in proposito, invocava l'accordo del 26 aprile 2011 asserendo che esso impegna i concessionari dei posti barca assegnati dall'Autorità Portuale (quale l'opponente) a corrispondere un importo per ogni “risorsa trattenuta” alle tariffe indicate nell'accordo e che l' godeva dei servizi in relazione Parte_1 all'imbarcazione Moby Dick. Asseriva, altresì, che l'accordo era noto all'opponente, come risultante dalla circolare del novembre 2017 inviata dall'Autorità Portuale anche all'associazione6.
Part L'opposta ha prodotto l'accordo in parola7 tra l'Autorità Portuale e , dal quale si evince che i concessionari dei posti barca dell'Autorità Portuale devono pagare un Part compenso per i servizi offerti da , descritti nell'addendum; tali servizi non comprendevano né l'assistenza all'ormeggio, né la raccolta differenziata dei rifiuti
(art.5), ma solo la messa a disposizione di colonnine per l'erogazione di acqua ed elettricità (senza dispositivo elettronico di attivazione), l'accesso ai servizi igienici (con chiave elettronica fornita dall'autorità portuale, art. 29), l'accesso e i parcheggio dei veicoli (art 31), la sorveglianza (art. 33).
Le tariffe per tali servizi sono indicate in € 500,00 annuali per le imbarcazioni fino a 6,50 metri, 700,00 per i natanti fino a 7,50 metri e 1000,00 per i natanti fino a 12 metri. La fattura8 emessa dall'opponente reca l'importo di € 4.767,12 (oltre iva) e la descrizione “4 ormeggi all'inglese” per il periodo 21/10/2015 -31/12/2016).
L'opposta ha chiarito9 come ha calcolato il corrispettivo è stato calcolato, sulla base del numero di posti barca assegnati -quattro- per l'ormeggio all'inglese dell'imbarcazione BY DICK, sottolineando che essa misura metri 15,80 e depositando fotografie della medesima 10: dalla fotografia si evince in modo chiaro quanti posti barca occupa la barca BY . Pt_4
L'opponente (convenuta in senso sostanziale), ha negato di aver conosciuto l'accordo sopra indicato prima del giudizio: tuttavia, deve sottolinearsi:
- che tale affermazione è stata fatta per la prima volta solo con la memoria del
25 giugno 2020, ex art. 183, VI comma n° 1; nessuna contestazione, invece, nell'atto di opposizione;
- che tale affermazione è smentita per tabulas, giacché la circolare indirizzata all'Associazione da Autorità Portuale è del novembre 2017 e il sollecito del Part pagamento11 -facente esplicito riferimento all'accordo, inviato da e ricevuto dall'opponente, è del maggio 2017;
- appare, dunque evidente che l'opponente sapesse dell'accordo prima del giudizio: anzi, la circostanza che, ricevuta la fattura, non contestasse Parte_1 immediatamente l'inapplicabilità dell'accordo, conduce a ritenere che esso fosse già, in precedenza, a conoscenza della medesima,
L'opponete, inoltre, ha eccepito l'inadempimento di tuttavia, non ha CP_4
Part contestato espressamente che fornisse i servizi descritti nell'accordo, né tale inadempimento risulta aliunde. Le prove offerte dall' sono tutte relative alle manovre di ormeggio 12, Parte_1 alla pulizia della banchina antistante l'imbarcazione, all'approvvigionamento di acqua ed energia elettrica a bordo della alla raccolta differenziata dei rifiuti, e Org_6 all'uso dei servizi igienici.
Tuttavia, deve sottolinearsi:
- che la raccolta dei rifiuti e l'assistenza alle manovre di ormeggio (e la manutenzione degli impianti)b sono espressamente esclusi dal novero dei servizi resi Part da;
- che , secondo l'accordo, doveva mettere a disposizione le colonnine per acqua ed elettricità e la chiave dei servizi igienici (presso l'Autorità Portuale);
l'opponente, in realtà, non contesta che tale servizio sia stato reso -nei termini previsti dall'accordo- ma afferma di non averne usufruito, provvedendo in proprio;
tale Part aspetto, tuttavia, è irrilevante: doveva mettere a disposizione il servizio e ottenere per ciò solo un corrispettivo;
se riteneva più opportuno non Parte_1 usufruire del servizio e provvedere diversamente, ciò non significa che non debba Part pagare i corrispettivo del servizio offerto da .
Alla luce di quanto sopra, il decreto ingiuntivo nr. 621/ 2019 deve essere confermato.
Le spese di lite
Le spese di lite della presente fase seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente la complessità delle questioni trattate e la durata della causa. Le spese della fase monitoria sono state liquidate nel decreto ingiuntivo, confermato. 12 Testi , Tes_4 Tes_6 Tes_1 Tes_2 Tes_7
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o respinta, così provvede:
- respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo nr. 621/ 19 del 20 agosto 2019 (R.G. 1710/2019);
- condanna in persona del rappresentante Parte_1
legale p.t., a rifondere le spese di lite in favore della società
[...]
, liquidate in € in € 3.500,00 per compensi, oltre Controparte_2 accessori di legge.
Così deciso, alla Spezia il 06/05/2024
LA GIUDICE dott.ssa Tiziana Lottini
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 dalla precedente G.I. 2 verbale 10 novembre 2021 3 verbale 17 marzo 2022; 4 verbale 10 maggio 2023 5 Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 6 Documento n° 4 7 Documento n° 3 8 documento n° 2 9 Memoria ex art. 183, VI comma n° 1 10 Doc. 14 11 Documento 2 bis
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
-SEZIONE CIVILE-
VERBALE DI UDIENZA CON DECISIONE EX ART. 281-SEXIES CPC
Il giorno 6 maggio 2024, alle ore 10:00, davanti alla giudice dott.ssa Tiziana Lottini, sono presenti:
- per la parte opponente l'avv. Parte_1
Matteo Basso, il quale precisa le conclusioni come segue:
- “Piaccia al Tribunale della Spezia Ecc.mo, adversis reiectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le motivazioni di cui alla narrativa da intendersi come quivi integralmente ritrascritte: in accoglimento dell'opposizione spiegata, accertare e dichiarare che nulla è dovuto per nessuna causa, ragione o titolo, in special modo con riguardo alla fattura n. 845 del 30.05.17, da ad Parte_1 [...]
e, per l'effetto, revocare e/o caducare e/o dichiarare nullo Controparte_1
e/o inefficace e/o comunque porre nel nulla il decreto per ingiunzione n. 621/19 emesso dal Tribunale della Spezia, Dott.ssa Adriana Gherardi, in data 16.08.19 e depositato in data 20.08.19 nel procedimento R.g. 1710/2019. Il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite oltre accessori come per legge”
- per la parte opposta , Controparte_2
l'avv. Andrea Mantini in sostit , il quale precisa come segue:
- Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, deduzione o istanza, così giudicare in via pregiudiziale respingere l'eccezione di nullità poiché inammissibile e infondata e, per l'effetto, confermare la piena efficacia del decreto ingiuntivo n.621/2019; dichiarare inammissibile, poiché irrituale, il deposito ex adverso eseguito il 27.2.2020; per l'effetto, espungere i documenti prodotti da controparte, dal n.10 al n.15; dichiarare l'inammissibilità della memoria depositata da parte attrice il 25.6.2020, poiché manifestamente lesiva dei principi di cui all'art.183, 6° comma, n.1, c.p.c.. nel merito respingere l'opposizione articolata da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, poiché inammissibile e infondata, in fatto e
[...] in diritto;
confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale della Spezia il 16.8.2019, n.621/2019, RG 1710/2019, notificato il 10.9.2019 e, per l'effetto, condannare
[...]
a pagare a la somma di Euro 5.815,89, Parte_1 Controparte_2 oltre agli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002, dalla scadenza della fattura (30.5.2017) al saldo effettivo, alle spese di lite della fase monitoria, agli accessori di legge e a tutte quelle successive occorse e/o occorrende;
nel merito, in via subordinata condannare a pagare Parte_1
a la somma di Eur mora ex Controparte_2 d.lgs. 231/2002, dalla scadenza della fattura (30.5.2017) al saldo effettivo;
in via istruttoria si ribadisce l'inammissibilità delle istanze istruttorie ex adverso articolate;
in ogni caso con vittoria delle competenze del giudizio.
I difensori discutono la causa insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
La giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 10.04 e i difensori dichiarano che devono allontanarsi e non presenzieranno alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio la giudice pronunzia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale. Verbale chiuso alle ore …
La Spezia, il 6 maggio 2024
La GIUDICE Tiziana Lottini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale della Spezia, Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Tiziana Lottini, pronunzia mediante lettura del dispositivo e di contestuali motivi ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia RG 2019/2261 tra (P IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Basso, domiciliata presso lo studio del difensore nella Spezia, Via S. Antonio 7
parte opponente;
contro
(P IVA , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Amedeo Rovatti, del Foro di Milano, domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Viale Premuda 21
parte convenuta opposta;
*** avente a oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, contratti e obbligazioni vari (cod. 143999)
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La (di seguito anche Parte_1
), con atto di citazione depositato in data 22 ottobre 2019, Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo nr. 621/2019 del 20 agosto 2019, concesso dal Tribunale della Spezia alla società Controparte_3
, per l'importo € di 5.815,89.
[...]
Il decreto ingiuntivo era stato concesso alla società Parte_2
Part
(di seguito anche ), avendo la medesima dedotto:
[...]
- che la società è la Concessionaria Controparte_2
e, quindi, unico soggetto Organizzazione_1 Org_2 legittimato alla gestione dell'approdo;
- che è uno dei concessionari dei pontili galleggianti Parte_1
connessi al molo principale del Porto turistico;
Org_2
- che ha stipulato un accordo con CP_2 Controparte_2
l'Autorità Portuale della Spezia in base al quale ogni assegnatario deve corrispondere Part a , entro il 30 novembre di ogni anno, il corrispettivo dei servizi erogati da quest'ultima; - che, pertanto, emetteva la fattura n.845 Controparte_2
del 30.05.2017, di Euro 5.815,89 (doc.n.2), relativa alle prestazioni rese alla nel periodo dal 22.10.2015 al 31.12.2016; Parte_1
- che l' rimaneva inadempiente, pur avendo usufruito Parte_1 Parte_1
dei servizi prestati dalla CP_4
Con l'atto di opposizione l' , eccepiva e deduceva: Parte_1
o la nullità del decreto ingiuntivo per mancata specifica allegazione dei fatti costitutivi della domanda di ingiunzione (“servizi” e “prestazioni” non meglio specificati);
o l'infondatezza della pretesa creditoria, in quanto:
▪ l'opponente aveva ottenuto dall'Autorità Portuale della Spezia (ora
), in virtù dell'ordinanza n. 107/2015 del Organizzazione_3
22.10.2015, la possibilità di ormeggiare temporaneamente e gratuitamente sino al 31.12.2016 l'imbarcazione Moby Dick nella banchina di pertinenza della stessa Autorità Portuale, antistante i pontili galleggianti del;
Org_4
▪ la banchina summenzionata, pur facendo parte del
[...]
Part
, in concessione ad , non era nella disponibilità Organizzazione_5
Part della concessionaria , ma della stessa Autorità Portuale;
▪ in ragione della rilevanza sociale dell'attività esercitata dall'opponente,
l'ormeggio per il periodo compreso dal 22.10.2015 al 31.12.2016 era stato offerto e sfruttato gratuitamente, mentre negli anni successivi l'opponente aveva pagato un canone concessorio direttamente all'Autorità Portuale;
▪ è del tutto estranea a questi rapporti, non potendo disporre né della banchina né degli ormeggi in questione, nella sola disponibilità assoluta della Autorità;
- in ogni caso: ▪ non erano stati occupati nr. 4 posti barca, avendo l'Autorità disposto l'ormeggio all'inglese;
▪ non aveva fornito i servizi indicati dal regolamento per l'esercizio e l'uso del porto turistico, e l'opponente aveva provveduto in proprio;
▪ in subordine, deve ritenersi che servizi siano relativi a un solo posto barca (e non a quattro posti barca).
Chiedeva, pertanto, l'opponente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la società opposta Controparte_2
, con comparsa depositata il 23 gennaio 2020, deducendo:
[...]
- che essa è la concessionaria del in virtù di Organizzazione_5
concessione demaniale marittima del 30.12.2009, mentre la parte opponente era concessionaria dell'ormeggio del contiguo compendio demaniale gestito dall'Autorità di Sistema Portuale e attaccato alle strutture della convenuta;
- che, in forza di tale legame e dell'accordo del 26.04.2011, ogni concessionario che impegna i posti barca assegnati dall'Autorità è tenuto a corrispondere un importo per ogni posto barca utilizzato;
- che la società ha Controparte_2
regolarmente eseguito le prestazioni in favore dell'opponente, descritte nella fattura emessa dall'opposta (la fornitura di acqua, energia elettrica, il controllo dell'accesso degli ospiti (guardiania), l'uso dei servizi igienici).
Chiedeva, pertanto, l'opposta, la conferma del decreto ingiuntivo o, in subordine, Part la condanna dell'opponente al pagamento del corrispettivo dei servizi resi da . La causa istruita con l'acquisizione delle prove orali (ammesse con ordinanza del
31 ottobre 20201) e, in particolare:
- l'interrogatorio formale del legale rappresentante della CP_5
- l'audizione dei testimoni , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
nonché ed
[...] Testimone_4 Testimone_5
Infine, all'odierna udienza, le parti, precisare le conclusioni, discutevano oralmente la causa.
All'esito dell'istruttoria, l'opposizione spiegata da Parte_1 deve essere respinta per i motivi che seguono.
[...]
Deve, in proposito, premettersi che, secondo i consolidati principi in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione5:
- il creditore che agisca per l'adempimento (così come per il risarcimento del danno o per la risoluzione contrattuale) deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
- il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
- eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Applicando tali principi al caso di specie, l'opposta (attrice in senso sostanziale) deve, innanzitutto, fornire prova del titolo della propria pretesa. Deve, però, Part specificarsi che agisce per ottenere il corrispettivo dei servizi dalla medesima resi per i posti barca dell'Autorità Portuale -e non in concessione a uale quello usufruito dall'opponente. Pt_3
L'opposta, in proposito, invocava l'accordo del 26 aprile 2011 asserendo che esso impegna i concessionari dei posti barca assegnati dall'Autorità Portuale (quale l'opponente) a corrispondere un importo per ogni “risorsa trattenuta” alle tariffe indicate nell'accordo e che l' godeva dei servizi in relazione Parte_1 all'imbarcazione Moby Dick. Asseriva, altresì, che l'accordo era noto all'opponente, come risultante dalla circolare del novembre 2017 inviata dall'Autorità Portuale anche all'associazione6.
Part L'opposta ha prodotto l'accordo in parola7 tra l'Autorità Portuale e , dal quale si evince che i concessionari dei posti barca dell'Autorità Portuale devono pagare un Part compenso per i servizi offerti da , descritti nell'addendum; tali servizi non comprendevano né l'assistenza all'ormeggio, né la raccolta differenziata dei rifiuti
(art.5), ma solo la messa a disposizione di colonnine per l'erogazione di acqua ed elettricità (senza dispositivo elettronico di attivazione), l'accesso ai servizi igienici (con chiave elettronica fornita dall'autorità portuale, art. 29), l'accesso e i parcheggio dei veicoli (art 31), la sorveglianza (art. 33).
Le tariffe per tali servizi sono indicate in € 500,00 annuali per le imbarcazioni fino a 6,50 metri, 700,00 per i natanti fino a 7,50 metri e 1000,00 per i natanti fino a 12 metri. La fattura8 emessa dall'opponente reca l'importo di € 4.767,12 (oltre iva) e la descrizione “4 ormeggi all'inglese” per il periodo 21/10/2015 -31/12/2016).
L'opposta ha chiarito9 come ha calcolato il corrispettivo è stato calcolato, sulla base del numero di posti barca assegnati -quattro- per l'ormeggio all'inglese dell'imbarcazione BY DICK, sottolineando che essa misura metri 15,80 e depositando fotografie della medesima 10: dalla fotografia si evince in modo chiaro quanti posti barca occupa la barca BY . Pt_4
L'opponente (convenuta in senso sostanziale), ha negato di aver conosciuto l'accordo sopra indicato prima del giudizio: tuttavia, deve sottolinearsi:
- che tale affermazione è stata fatta per la prima volta solo con la memoria del
25 giugno 2020, ex art. 183, VI comma n° 1; nessuna contestazione, invece, nell'atto di opposizione;
- che tale affermazione è smentita per tabulas, giacché la circolare indirizzata all'Associazione da Autorità Portuale è del novembre 2017 e il sollecito del Part pagamento11 -facente esplicito riferimento all'accordo, inviato da e ricevuto dall'opponente, è del maggio 2017;
- appare, dunque evidente che l'opponente sapesse dell'accordo prima del giudizio: anzi, la circostanza che, ricevuta la fattura, non contestasse Parte_1 immediatamente l'inapplicabilità dell'accordo, conduce a ritenere che esso fosse già, in precedenza, a conoscenza della medesima,
L'opponete, inoltre, ha eccepito l'inadempimento di tuttavia, non ha CP_4
Part contestato espressamente che fornisse i servizi descritti nell'accordo, né tale inadempimento risulta aliunde. Le prove offerte dall' sono tutte relative alle manovre di ormeggio 12, Parte_1 alla pulizia della banchina antistante l'imbarcazione, all'approvvigionamento di acqua ed energia elettrica a bordo della alla raccolta differenziata dei rifiuti, e Org_6 all'uso dei servizi igienici.
Tuttavia, deve sottolinearsi:
- che la raccolta dei rifiuti e l'assistenza alle manovre di ormeggio (e la manutenzione degli impianti)b sono espressamente esclusi dal novero dei servizi resi Part da;
- che , secondo l'accordo, doveva mettere a disposizione le colonnine per acqua ed elettricità e la chiave dei servizi igienici (presso l'Autorità Portuale);
l'opponente, in realtà, non contesta che tale servizio sia stato reso -nei termini previsti dall'accordo- ma afferma di non averne usufruito, provvedendo in proprio;
tale Part aspetto, tuttavia, è irrilevante: doveva mettere a disposizione il servizio e ottenere per ciò solo un corrispettivo;
se riteneva più opportuno non Parte_1 usufruire del servizio e provvedere diversamente, ciò non significa che non debba Part pagare i corrispettivo del servizio offerto da .
Alla luce di quanto sopra, il decreto ingiuntivo nr. 621/ 2019 deve essere confermato.
Le spese di lite
Le spese di lite della presente fase seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente la complessità delle questioni trattate e la durata della causa. Le spese della fase monitoria sono state liquidate nel decreto ingiuntivo, confermato. 12 Testi , Tes_4 Tes_6 Tes_1 Tes_2 Tes_7
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o respinta, così provvede:
- respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo nr. 621/ 19 del 20 agosto 2019 (R.G. 1710/2019);
- condanna in persona del rappresentante Parte_1
legale p.t., a rifondere le spese di lite in favore della società
[...]
, liquidate in € in € 3.500,00 per compensi, oltre Controparte_2 accessori di legge.
Così deciso, alla Spezia il 06/05/2024
LA GIUDICE dott.ssa Tiziana Lottini
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 dalla precedente G.I. 2 verbale 10 novembre 2021 3 verbale 17 marzo 2022; 4 verbale 10 maggio 2023 5 Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 6 Documento n° 4 7 Documento n° 3 8 documento n° 2 9 Memoria ex art. 183, VI comma n° 1 10 Doc. 14 11 Documento 2 bis